Articolo 5 della Legge 26 ottobre 1957, n. 1047
Articolo 4Articolo 6
Versione
26 novembre 1957
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Versione
1 gennaio 1965
Art. 5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9))
Sulle pensioni liquidate, a qualsiasi titolo, ai soggetti di cui alla presente legge, non si opera alcuna trattenuta per le eventuali prestazioni di lavoro effettuate in qualita' di coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1965
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