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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/06/2025, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1450/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado di giudizio al n. 1450/2024 R.G.,
TRA
, in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso come da mandato in atti Parte_1
dall'Avv. LUCA SCHINZARI;
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
liquidatore, rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. DANIELE MONTINARO;
OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione notificato il 26.02.2024, il ha proposto opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2287/2023, emesso dal Tribunale di Lecce in favore dell'opposto per il mancato pagamento delle quote associative annuali ed i contributi non versati, concludendo per la nullità del decreto opposto.
Con comparsa di risposta si è costituita l'associazione opposta che ha concluso per il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 5.06.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, che è stata pertanto decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da intendersi allegata al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione, avverso il decreto ingiuntivo n. 2287/2023, merita di essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo di opposizione, il ha eccepito l'incompetenza del Tribunale Parte_1
di Lecce in forza della clausola arbitrale di cui all'art. 18 dello Statuto dell'Associazione tra enti locali
1 denominata “ ”, a norma del quale “
1. Controparte_1
Qualsiasi controversia dovesse insorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli associati, o tra alcuno di essi e l'Associazione, deve essere devoluta alla decisione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono et aequo”, senza formalità di procedura, entro 60 giorni dalla nomina.
2. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del
Tribunale di Lecce”.
Orbene, sul punto giova richiamare la giurisprudenza di legittimità a norma del quale “In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale” (cfr. Cass. sez. 6-2, Ordinanza n. 25939 del
24/09/2021 Rv. 662293 - 01).
Ebbene, lo Statuto in questione contiene l'esplicita previsione della clausola compromissoria.
Ne consegue, quindi, che le controversie inerenti al pagamento delle quote associative annuali ed i contributi eventualmente richiesti sono evidentemente di competenza arbitrale, posto che la portata dell'art. 18 dello statuto include qualsivoglia controversia scaturente dall'interpretazione e dall'esecuzione dello Statuto.
Il decreto ingiuntivo opposto deve quindi essere revocato e le parti devono essere invitate a risolvere la controversia nelle forme dell'arbitrato irrituale.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Poiché parte opposta aveva facoltà, in ogni caso, di adire la giustizia ordinaria in via monitoria, a mente proprio del sopra richiamato principio giurisprudenziale, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Unico dott.ssa Eleonora Guido, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal , avverso il decreto ingiunto n. Parte_1
2287/2023 emesso dal Tribunale di Lecce, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2287/2023, emesso dal
Tribunale di Lecce;
2 b) Compensa le spese di lite;
c) Assegna alle parti termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio dinanzi al Collegio arbitrale.
Lecce, 5.06.2025. Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado di giudizio al n. 1450/2024 R.G.,
TRA
, in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso come da mandato in atti Parte_1
dall'Avv. LUCA SCHINZARI;
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
liquidatore, rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. DANIELE MONTINARO;
OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione notificato il 26.02.2024, il ha proposto opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2287/2023, emesso dal Tribunale di Lecce in favore dell'opposto per il mancato pagamento delle quote associative annuali ed i contributi non versati, concludendo per la nullità del decreto opposto.
Con comparsa di risposta si è costituita l'associazione opposta che ha concluso per il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 5.06.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, che è stata pertanto decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da intendersi allegata al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione, avverso il decreto ingiuntivo n. 2287/2023, merita di essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo di opposizione, il ha eccepito l'incompetenza del Tribunale Parte_1
di Lecce in forza della clausola arbitrale di cui all'art. 18 dello Statuto dell'Associazione tra enti locali
1 denominata “ ”, a norma del quale “
1. Controparte_1
Qualsiasi controversia dovesse insorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli associati, o tra alcuno di essi e l'Associazione, deve essere devoluta alla decisione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono et aequo”, senza formalità di procedura, entro 60 giorni dalla nomina.
2. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del
Tribunale di Lecce”.
Orbene, sul punto giova richiamare la giurisprudenza di legittimità a norma del quale “In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale” (cfr. Cass. sez. 6-2, Ordinanza n. 25939 del
24/09/2021 Rv. 662293 - 01).
Ebbene, lo Statuto in questione contiene l'esplicita previsione della clausola compromissoria.
Ne consegue, quindi, che le controversie inerenti al pagamento delle quote associative annuali ed i contributi eventualmente richiesti sono evidentemente di competenza arbitrale, posto che la portata dell'art. 18 dello statuto include qualsivoglia controversia scaturente dall'interpretazione e dall'esecuzione dello Statuto.
Il decreto ingiuntivo opposto deve quindi essere revocato e le parti devono essere invitate a risolvere la controversia nelle forme dell'arbitrato irrituale.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Poiché parte opposta aveva facoltà, in ogni caso, di adire la giustizia ordinaria in via monitoria, a mente proprio del sopra richiamato principio giurisprudenziale, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Unico dott.ssa Eleonora Guido, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal , avverso il decreto ingiunto n. Parte_1
2287/2023 emesso dal Tribunale di Lecce, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2287/2023, emesso dal
Tribunale di Lecce;
2 b) Compensa le spese di lite;
c) Assegna alle parti termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio dinanzi al Collegio arbitrale.
Lecce, 5.06.2025. Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne.
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