Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 03/04/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ – in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2925/2023 del R.G.A.C. pendente tra
(c.f. ) in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro Parte_1 C.F._1
tempore della elettivamente domiciliata in Viterbo, via Genova n.29, presso Parte_2
lo studio dell'avv. Alessandro Graziani, che la rappresenta e difende, come da procura allegata al ricorso ricorrente e
( , in persona del sindaco pro tempore, con sede in via Cassia n. Controparte_1 P.IVA_1
157;
resistente contumace
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/12/2023, , in proprio e quale rappresentante legale della Parte_1
, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 127 del 29/11/2023, Parte_2
notificata in pari data, con cui ha subito l'irrogazione della sanzione di € 3.459,00 per la violazione dell'art. 37 1°c. del Regolamento Regionale n. 7 del 18/4/2005 atteso che “a seguito di accertamenti e rilievi tecnici effettuati dal Dott. incaricato dall'ente proprietario, Persona_1
sull'utilizzazione forestale del bosco sito in località Monte Panese-Grotta del Cunicchio su un terreno di proprietà del Comune di distinto al foglio 45 particelle 15/p – 18/p e Foglio 58 particella CP_1
4/p, era stato accertato che durante le operazioni di utilizzazione del bosco ceduo di cerro e roverella la rappresentata legalmente dalla suddetta sig.ra erano state Parte_3 Parte_1
rilasciate n°300 piante aventi diametro inferiore a quello minimo indicato nel progetto di utilizzazione forestale in violazione alle norme di legge sopra citate”.
la violazione degli artt. 14 l. 689/1981 e 3, 3°c., l.241/1990 per mancata notificazione,
[...]
unitamente al verbale, della perizia elaborata dal menzionato professionista;
il mancato rispetto degli artt. 84 2° e 4°c. della legge della Regione Lazio n. 39/2002, e 36 4°c. e 6°c. del regolamento regionale n.7/2005, nonché l'inosservanza dell'art.13 l.689/1981, stante la mancata indicazione nel verbale di contestazione delle disposizioni regolamentari violate;
l'invalidità dell'ordinanza per via della violazione del principio di legalità amministrativa per come sancito dall'art.1 l.689/1981, attesa la natura regolamentare dell'art. 135, 1°c. lett. e) del regolamento regionale n. 7/2005, laddove disciplina la condotta per la quale la legge prevede la sanzione.
Nella contumacia del , il quale a seguito della rituale notificazione, si è limitato a Controparte_1
trasmettere la documentazione richiesta, la causa è stata discussa all'udienza del 3 aprile 2025.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata
Priva di pregio risulta la lamentata inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 18 l. 689/1981 da parte dell'amministrazione che avrebbe omesso di valutare la memoria difensiva tempestivamente presentata dall'odierna ricorrente, in data 31.8.2023 a fronte della notifica del verbale avvenuta in data 1.8.2023, e che troverebbe riscontro nella stessa ordinanza-ingiunzione laddove precisa che “il ricorso è stato presentato oltre i 30 giorni previsti dalla normativa vigente”.
In disparte l'irrilevanza tanto della circostanza (indicata dall'opponente) che l'amministrazione abbia provveduto al protocollo della menzionata memoria il giorno 1.9.2023 successivo a quello dell'effettivo deposito, quanto dell'inciso di tardività delle memorie recato dall'ordinanza stessa,
l'avvenuto esame degli scritti difensivi risulta evincibile dalla lettura del provvedimento sanzionatorio il quale, oltre a richiamarli espressamente (“visti gli scritti difensivi pervenuti in data 01/09/2023 con prot. 24803”), fa anche menzione delle successive “controdeduzioni” dei Carabinieri forestali potendosi, quindi, ritenere avvenuto il contraddittorio endo-procedimentale ex art.18 l.689/1981, quale norma speciale rispetto all'art.10 bis l.241/1990 che, dunque, non trova applicazione al caso di specie.
Va altresì respinta la doglianza relativa alla violazione dell'art.13 l.689/1981 ritenuta sussistente in quanto l'accertamento del fatto, da parte dell'amministrazione, è avvenuto esclusivamente mediante l'operato di un professionista privato, il dott. privo della qualifica di pubblico Controparte_2
impiegato o di agente o ufficiale di polizia giudiziaria.
La norma richiamata, nel configurare i poteri necessari all'accertamento della violazione, stabilisce che l'ente accertatore possa avvalersi di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria (art.13 4°c.) o “assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.” (art.13 1°c.) e, quindi, non pone ostacoli a che l'amministrazione si avvalga di competenze tecniche di soggetti terzi privati, peraltro, come indicato dallo stesso ricorrente, ritualmente incaricati.
D'altronde, proprio perché la perizia integra una prova acquisita dall'amministrazione a supporto della decisione adottata essa non deve essere preventivamente notificata all'interessato; tale notifica infatti è obbligatoria solo per i provvedimenti amministrativi espressione di potere autoritativo e quindi non anche per gli atti, quali la perizia, posti a fondamento del suo esercizio.
Pertanto, il rispetto degli artt.14 l.689/1981 e 3 l.241/1990 è assicurato dalla notifica del verbale di contestazione e la conoscibilità degli atti presupposti è garantita dal fatto che l'elaborato peritale risulta indicato nell'opposta ordinanza ingiunzione come “rilievo eseguito dal tecnico incaricato dall'Ente proprietario Dott. datato 6 giugno 2023”, circostanza che assicura la Persona_1
conoscibilità della perizia mediante la proposizione di un'istanza di accesso agli atti presso l'ente comunale, soluzione, peraltro, attuata dal ricorrente che ne ha versato in atti una copia.
Infondato risulta anche il motivo di opposizione con cui, lamentando la lesione degli artt. 84, l.r. Lazio
n. 39/2002 e 36 del regolamento regionale n. 7/2005, si è dedotta l'assenza di un riferimento alla norma regolamentare violata nel verbale di contestazione dell'illecito amministrativo. Dalla lettura del documento, in realtà, non solo emerge tale indicazione, ma gli agenti verbalizzanti hanno specificato che, dall'accertamento tecnico condotto anche mediante la perizia del dott. “n. CP_2
300 piante sono risultate, sull'intera superficie, di diametro inferiore a quello minimo indicato contravvenendo ai criteri di selezione delle stesse i quali prevedono che il 75% degli individui da seme da rilasciare devono essere scelti tra i polloni migliori e più sviluppati con diametro non inferiore a quello indicato nel progetto di utilizzazione forestale” (cfr. verbale di contestazione di illecito amministrativo, in atti), elemento idoneo a ritenere integrata la violazione dell'art. 37 1°c. regolamento regionale n. 7/2005 laddove prescrive: “Almeno il 75% delle matricine debbono essere scelte fra le piante da seme o, in mancanza, fra i polloni migliori e più sviluppati, di diametro non inferiore a quello medio indicato nel progetto di utilizzazione forestale di cui all'articolo 11, in relazione alle classi di età e ai tipi strutturali del soprassuolo, distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata, includendo anche le matricine di specie diverse da quella dominante.”. Ne discende la corretta applicazione tanto dell'art. 84 2°c. l. regione Lazio n. 39/2002, quanto dell'art. 84 5°c. l. regione Lazio n. 39/2002, laddove prevede una maggiore sanzione qualora dalla violazione sia dipeso un danno al bosco. Quest'ultimo elemento, infatti, è stato accertato nell'elaborato peritale e quantificato in € 4.552,52 (cfr. Perizia dott. el 6 giugno 2023). CP_2
Non merita, infine, accoglimento la censura relativa alla presunta violazione del principio di legalità poiché la condotta è prevista dall'art. 135, comma 1, lettera e) del regolamento regionale n. 7/2005.
In altri termini il ricorrente lamenta la violazione del principio di legalità ex art.1 l.689/1981 sul rilievo che, nel caso della fattispecie in esame, la sanzione è fissata con legge regionale mentre le condotte costituenti l'illecito sono determinate con mero regolamento, trascurando che non per questo può dichiararsi invalida l'ordinanza-ingiunzione, attesa la natura relativa della riserva di legge in materia amministrativa per cui è sufficiente al rispetto del principio suddetto la previsione con legge della sanzione.
In ragione della contumacia del resistente, nulla sulle spese.
PQM
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- nulla sulle spese.
Viterbo, 3/4/2025
Il giudice dott.ssa Francesca Capuzzi