CASS
Ordinanza 6 luglio 2021
Ordinanza 6 luglio 2021
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- 1. Lavoro Dipendentehttps://www.fiscoetasse.com/
- 2. Trasferimento del lavoratore e relativa motivazioneProf. Mario Meucci · https://www.avvocatoandreani.it/ · 28 gennaio 2022
Con due recenti sentenze la Cassazione (8 novembre 2021 n. 32506 e n. 19143 del 6 luglio 2021), si è nuovamente espressa in ordine all'onere datoriale di motivazione delle ragioni che hanno determinato la decisione aziendale di trasferire il lavoratore da una sede ad un'altra della stessa azienda. La sentenza n. 32506/2021 ha riguardato un trasferimento individuale da una sede del Centro sud (Napoli) a Milano di un dipendente, trasferimento necessitato - ad avviso aziendale, peraltro riscontrato non pretestuoso ma realistico dalla sentenza, pertanto condiviso - da una significativa riduzione delle attività del settore "Health Care" del Centro-Sud Italia, implicante una sensibile …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 06/07/2021, n. 19143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19143 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2021 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 4175-2018 proposto da: SKY ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio degli avvocati TO SS, UR AN, RE MORDA', che la rappresentano e difendono;
- ricorrente -
2020 2872 contro FE MA BI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato ANNALISA CIAFFI, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
Civile Ord. Sez. L Num. 19143 Anno 2021 Presidente: NEGRI DELLA TORRE PAOLO Relatore: BOGHETICH ELENA Data pubblicazione: 06/07/2021 avverso la sentenza n. 1425/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/08/2017 950/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2020 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH. n. 4175/2018 R.G. RILEVATO CHE 1. Con sentenza n. 1425 depositata il 4.8.2017 la Corte d'appello di Milano, in riforma della pronuncia del locale Tribunale, ha accolto la domanda di AR BI RE proposta nei confronti di Sky Italia s.r.l. per l'accertamento della illegittimità del trasferimento adottato con provvedimento del 28.3.2014 ed ha condannato la società alla reintegrazione del lavoratore nell'unità produttiva di Roma e all'adibizione alle mansioni ricoperte o a mansioni equivalenti. 2. La Corte territoriale - ribadita (al pari del giudice di primo grado) la natura collettiva del trasferimento (in quanto, come previsto dall'art. 57 del c.c.n.l. delle imprese radiotelevisive private, concerneva almeno 4 lavoratori entro un periodo di 4 mési per la stessa sede di destinazione) - rilevava che "la sussistenza del trasferimento della struttura Broadcast Opera tion e la comunicazione di tale circostanza non da solo, elemento esaustivo a suffragare la motivazione posta alla base del trasferimento", sussistendo, a carico del datore di lavoro, l'onere di fornire tutte le informazioni necessarie per verificare da un lato la sussistenza di una vera e propria riorganizzazione aziendale e dall'altro la correttezza dell'individuazione del lavoratore da trasferire, inon avendo, la società, dimostrato la sussistenza delle esigenze tecniche organizzative né i motivi della corretta applicazione dei criteri di scelta mutuati dalla legge n. 223 del 1991 e recepiti dall'art. 57 del c.c.n.l. applicato in azienda. La Corte aggiungeva che, avendo la società proceduto al trasferimento a Milano dei dipendenti appartenenti al settore Broadcast Operation in due differenti momenti (aprile 2014 e aprile 2015), non erano emerse le ragioni in base alle quali il RE era stato destinatario del trasferimento nell'ambito della prima tranche. 3. Avverso tale sentenza la società ha domandato la cassazione della sentenza per tre motivi;
il lavoratore ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 cod.civ. (nél j testo antecedente alla novella del d.lgs. n. 81 del 2015), avendo, la Corte territoriale, trascurato che, in tema di trasferimento del lavoratore, le norme nbn impongono alcun onere di forma né richiedono che il provvedimento debba necessariamente contenere l'indicazione dei motivi né che il datore di lavoro abbia l'obbligo di rispondere, al lavoratore che li richieda. n. 4175/2018 R.G. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360, primo comma, n'. 3, cod.proc.civ., violazione degli artt. 115 e 420 cod.proc.civ. avendo, la Corte territoriale, statuito l'illegittimità del trasferimento per mancata prova delle ragioni poste a base del trasferimento e, contraddittoriamente, ritenuto di escludere la prova testimoniale articolata dalla società i cui capitoli di prova (interamente riprodotti) erano diretti a dimostrare l'effettività del trasferimento collettivo (concernente l'intera struttura Broadcast Operations, composta da 42 dipendenti, compreso il RE), le ragioni poste a base del trasferimento, il criterio di scelta dei lavoratori ricollocabili sulla sede di , Roma e le ragioni della realizzazione del trasferimento in due tempi (aprile 2014 e aprile 2015) nonchè le conseguenze dell'applicazione dei suddetti criteri nei confronti del ricorrente. 3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360, primo' comma, n. 3, cod.proc.civ., violazione degli artt. 57 del c.c.n.l. Radio e Televisioni private (che riproduce) e 2103 cod.civ., avendo, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto che il, contratto collettivo abbia recepito l'applicazione dei criteri di scelta della legge n. 223 del 1991. La società ha esperito, come prevede il contratto collettivo, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali senza raggiungere alcun accordo, adottando unilateralmente dei criteri di scelta per la parziale ricollocazione sulla sede di Roma dei lavoratori addetti al Broadcast Operations (struttura destinata ad essere trasferita a Milano) non avendo alcun limite all'insindacabilità della scelta imprenditoriale se no,n il divieto di atti arbitrari o discriminatori o comunque contrari a correttezza e buona fede. 4. I motivi del ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per stretta connessione logico-giuridica, sono meritevoli di accoglimento 5. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive legittimanti il trasferimento del lavoratore deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell'impresa e, trovando un preciso limite , nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata (garantita dall'art. 41 Cost.), non può essere ampliato al merito della scelta operata dall'imprenditore che non deve presentare necessariamente i caratteri dell'inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una delle ragionevoli scelte adottabili sul piano 'tecnico, organizzativo e produttivo (cfr. ex plurimis, Cass. n. 17786 del 2002; Cass. n. 5087 'del 2003; Cass. n. 4265 del 2007; Cass. n. 9921 del 2009; Cass. n. 5099 del 2011; Cass. n. 24775 del 2013; Cass. n. 11126 del 2016; Cass. n. 27226 del 2018). 2 n. 4175/2018 R.G. Il controllo giudiziale resta, dunque, circoscritto all'accertamento del nesso di causalità , tra il provvedimento di trasferimento e le ragioni poste a fondamento della scelta imprenditoriale, senza che sia sindacabile il merito di tale scelta al fine di valutarne l'idoneità o inevitabilità (cfr. da ultimo Cass. n. 4795 del:2019). 5.1. E' stato altresì affermato che, salvo che risulti diversamente disposto dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro, in applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede (art. 1375 cod. civ.), qualora possa far fronte a dette, ragioni avvalendosi di differenti soluzioni organizzative, per lui paritarie, è tenuto , a preferire quella meno gravosa per il dipendente, soprattutto nel caso in cui questi deduca e dimostri la sussistenza di serie ragioni familiari ostative al trasferimento (Cass. n. 11597 del 2003; Cass. n. 1608 del 2016). 5.2. La comunicazione del trasferimento del lavoratore, come pure la richiesta Idei motivi e la relativa risposta, in difetto di una diversa previsione, sono assoggettate ai prinCipio generale di libertà delle forme (Cass. n. 109 del 2004; Cass. n. 19425 del 2013); il provvedimento di trasferimento non è soggetto ad alcun onere di forma e non deve necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, nè il datore di lavoro ha l'obbligò di rispondere al lavoratore che li richieda (Cass. n. 11984, del 2010), salvo che sia contestata la legittimità del trasferimento, avendo in tal caso il datore di lavorò l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e non potendo limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di ailegazione e richiesta probatoria della controparte (Cass. n. 11984 del 2010, Cass. n. 807 del 2017; Cass. n. 12029 del 2020). Il controllo giurisdizionale sulla legittimità del provvedirriento datoriale, a norma dell'art. 2103 del cod. civ., deve effettuarsi anche alla luce dei principi generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 del cocL civ. (Cass. n. 11597 del 2003; Cass. n. 6117 del 2005). 6. Nella specie, la Corte territoriale ha dato atto della "sussistenza del trasférimento della struttura Broadcast Operation" (struttura di appartenenza del RE) nonché della "comunicazione di tale circostanza", ma ha ritenuto non sufficientemente "esaustivi" tali elementi, in quanto tali dati non erano "sufficienti a garantire al lavoratore la piena, chiara, trasparente conoscenza , della situazione sottostante fondante il trasferimento stesso e dei criteri posti alla base dell'individuazione della sua persona piuttosto che di altri lavoratori . . criteri di scelta mutuati dalla I.n.223/91 e recepiti dall'art. 57 CCNL-FRT". Ha aggiunto che non risultava giustificata nemmeno la "scelta di trasferire prima alcuni lavoratori, nel 2014, e poi altri, nel 2015, senza operare 3 n. 41i5/2.018 R.G. una preventiva graduatoria del punteggio complessivo, al fine di trasferire prima chi avesse minor punteggio". 6.1. La sentenza impugnata non si è conformata ai principi consolidati in materia di trasferimento del lavoratore, e innanzi enunciati, in base ai quali il datore di lavoro non è tenuto né ad osservare alcun obbligo di forma per la coniunicazione del provvedimento né a fornire al lavoratore l'indicazione dei motivi, avendo il datore di lavoro l'Onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che hanno determinato il trasferimento nonché il rispetto, soprattutto nell'ipotesi di trasferimento che abbia riguardato i un numero ampio di dipendenti, dei principi di buona fede e correttezza. La Corte territoriale ha ritenuto insussistenti le ragioni tecniche, organizzative e Produttive che giustificavano il provvedimento senza consentire alla società di fornirne la prova e statuendo l'illegittimità del provvedimento sulla base della violazione di regole procedurali dettate per altre fattispecie (legge n. 223 del 1991 in materia di licenziamenti collettivi) e non ricavabili dalla contrattazione collettiva applicata in azeinda. 7. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, iche provvederà altresì alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di ,appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 15 dicembre 2020.
- ricorrente -
2020 2872 contro FE MA BI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato ANNALISA CIAFFI, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
Civile Ord. Sez. L Num. 19143 Anno 2021 Presidente: NEGRI DELLA TORRE PAOLO Relatore: BOGHETICH ELENA Data pubblicazione: 06/07/2021 avverso la sentenza n. 1425/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/08/2017 950/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2020 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH. n. 4175/2018 R.G. RILEVATO CHE 1. Con sentenza n. 1425 depositata il 4.8.2017 la Corte d'appello di Milano, in riforma della pronuncia del locale Tribunale, ha accolto la domanda di AR BI RE proposta nei confronti di Sky Italia s.r.l. per l'accertamento della illegittimità del trasferimento adottato con provvedimento del 28.3.2014 ed ha condannato la società alla reintegrazione del lavoratore nell'unità produttiva di Roma e all'adibizione alle mansioni ricoperte o a mansioni equivalenti. 2. La Corte territoriale - ribadita (al pari del giudice di primo grado) la natura collettiva del trasferimento (in quanto, come previsto dall'art. 57 del c.c.n.l. delle imprese radiotelevisive private, concerneva almeno 4 lavoratori entro un periodo di 4 mési per la stessa sede di destinazione) - rilevava che "la sussistenza del trasferimento della struttura Broadcast Opera tion e la comunicazione di tale circostanza non da solo, elemento esaustivo a suffragare la motivazione posta alla base del trasferimento", sussistendo, a carico del datore di lavoro, l'onere di fornire tutte le informazioni necessarie per verificare da un lato la sussistenza di una vera e propria riorganizzazione aziendale e dall'altro la correttezza dell'individuazione del lavoratore da trasferire, inon avendo, la società, dimostrato la sussistenza delle esigenze tecniche organizzative né i motivi della corretta applicazione dei criteri di scelta mutuati dalla legge n. 223 del 1991 e recepiti dall'art. 57 del c.c.n.l. applicato in azienda. La Corte aggiungeva che, avendo la società proceduto al trasferimento a Milano dei dipendenti appartenenti al settore Broadcast Operation in due differenti momenti (aprile 2014 e aprile 2015), non erano emerse le ragioni in base alle quali il RE era stato destinatario del trasferimento nell'ambito della prima tranche. 3. Avverso tale sentenza la società ha domandato la cassazione della sentenza per tre motivi;
il lavoratore ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 cod.civ. (nél j testo antecedente alla novella del d.lgs. n. 81 del 2015), avendo, la Corte territoriale, trascurato che, in tema di trasferimento del lavoratore, le norme nbn impongono alcun onere di forma né richiedono che il provvedimento debba necessariamente contenere l'indicazione dei motivi né che il datore di lavoro abbia l'obbligo di rispondere, al lavoratore che li richieda. n. 4175/2018 R.G. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360, primo comma, n'. 3, cod.proc.civ., violazione degli artt. 115 e 420 cod.proc.civ. avendo, la Corte territoriale, statuito l'illegittimità del trasferimento per mancata prova delle ragioni poste a base del trasferimento e, contraddittoriamente, ritenuto di escludere la prova testimoniale articolata dalla società i cui capitoli di prova (interamente riprodotti) erano diretti a dimostrare l'effettività del trasferimento collettivo (concernente l'intera struttura Broadcast Operations, composta da 42 dipendenti, compreso il RE), le ragioni poste a base del trasferimento, il criterio di scelta dei lavoratori ricollocabili sulla sede di , Roma e le ragioni della realizzazione del trasferimento in due tempi (aprile 2014 e aprile 2015) nonchè le conseguenze dell'applicazione dei suddetti criteri nei confronti del ricorrente. 3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360, primo' comma, n. 3, cod.proc.civ., violazione degli artt. 57 del c.c.n.l. Radio e Televisioni private (che riproduce) e 2103 cod.civ., avendo, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto che il, contratto collettivo abbia recepito l'applicazione dei criteri di scelta della legge n. 223 del 1991. La società ha esperito, come prevede il contratto collettivo, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali senza raggiungere alcun accordo, adottando unilateralmente dei criteri di scelta per la parziale ricollocazione sulla sede di Roma dei lavoratori addetti al Broadcast Operations (struttura destinata ad essere trasferita a Milano) non avendo alcun limite all'insindacabilità della scelta imprenditoriale se no,n il divieto di atti arbitrari o discriminatori o comunque contrari a correttezza e buona fede. 4. I motivi del ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per stretta connessione logico-giuridica, sono meritevoli di accoglimento 5. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive legittimanti il trasferimento del lavoratore deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell'impresa e, trovando un preciso limite , nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata (garantita dall'art. 41 Cost.), non può essere ampliato al merito della scelta operata dall'imprenditore che non deve presentare necessariamente i caratteri dell'inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una delle ragionevoli scelte adottabili sul piano 'tecnico, organizzativo e produttivo (cfr. ex plurimis, Cass. n. 17786 del 2002; Cass. n. 5087 'del 2003; Cass. n. 4265 del 2007; Cass. n. 9921 del 2009; Cass. n. 5099 del 2011; Cass. n. 24775 del 2013; Cass. n. 11126 del 2016; Cass. n. 27226 del 2018). 2 n. 4175/2018 R.G. Il controllo giudiziale resta, dunque, circoscritto all'accertamento del nesso di causalità , tra il provvedimento di trasferimento e le ragioni poste a fondamento della scelta imprenditoriale, senza che sia sindacabile il merito di tale scelta al fine di valutarne l'idoneità o inevitabilità (cfr. da ultimo Cass. n. 4795 del:2019). 5.1. E' stato altresì affermato che, salvo che risulti diversamente disposto dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro, in applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede (art. 1375 cod. civ.), qualora possa far fronte a dette, ragioni avvalendosi di differenti soluzioni organizzative, per lui paritarie, è tenuto , a preferire quella meno gravosa per il dipendente, soprattutto nel caso in cui questi deduca e dimostri la sussistenza di serie ragioni familiari ostative al trasferimento (Cass. n. 11597 del 2003; Cass. n. 1608 del 2016). 5.2. La comunicazione del trasferimento del lavoratore, come pure la richiesta Idei motivi e la relativa risposta, in difetto di una diversa previsione, sono assoggettate ai prinCipio generale di libertà delle forme (Cass. n. 109 del 2004; Cass. n. 19425 del 2013); il provvedimento di trasferimento non è soggetto ad alcun onere di forma e non deve necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, nè il datore di lavoro ha l'obbligò di rispondere al lavoratore che li richieda (Cass. n. 11984, del 2010), salvo che sia contestata la legittimità del trasferimento, avendo in tal caso il datore di lavorò l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e non potendo limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di ailegazione e richiesta probatoria della controparte (Cass. n. 11984 del 2010, Cass. n. 807 del 2017; Cass. n. 12029 del 2020). Il controllo giurisdizionale sulla legittimità del provvedirriento datoriale, a norma dell'art. 2103 del cod. civ., deve effettuarsi anche alla luce dei principi generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 del cocL civ. (Cass. n. 11597 del 2003; Cass. n. 6117 del 2005). 6. Nella specie, la Corte territoriale ha dato atto della "sussistenza del trasférimento della struttura Broadcast Operation" (struttura di appartenenza del RE) nonché della "comunicazione di tale circostanza", ma ha ritenuto non sufficientemente "esaustivi" tali elementi, in quanto tali dati non erano "sufficienti a garantire al lavoratore la piena, chiara, trasparente conoscenza , della situazione sottostante fondante il trasferimento stesso e dei criteri posti alla base dell'individuazione della sua persona piuttosto che di altri lavoratori . . criteri di scelta mutuati dalla I.n.223/91 e recepiti dall'art. 57 CCNL-FRT". Ha aggiunto che non risultava giustificata nemmeno la "scelta di trasferire prima alcuni lavoratori, nel 2014, e poi altri, nel 2015, senza operare 3 n. 41i5/2.018 R.G. una preventiva graduatoria del punteggio complessivo, al fine di trasferire prima chi avesse minor punteggio". 6.1. La sentenza impugnata non si è conformata ai principi consolidati in materia di trasferimento del lavoratore, e innanzi enunciati, in base ai quali il datore di lavoro non è tenuto né ad osservare alcun obbligo di forma per la coniunicazione del provvedimento né a fornire al lavoratore l'indicazione dei motivi, avendo il datore di lavoro l'Onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che hanno determinato il trasferimento nonché il rispetto, soprattutto nell'ipotesi di trasferimento che abbia riguardato i un numero ampio di dipendenti, dei principi di buona fede e correttezza. La Corte territoriale ha ritenuto insussistenti le ragioni tecniche, organizzative e Produttive che giustificavano il provvedimento senza consentire alla società di fornirne la prova e statuendo l'illegittimità del provvedimento sulla base della violazione di regole procedurali dettate per altre fattispecie (legge n. 223 del 1991 in materia di licenziamenti collettivi) e non ricavabili dalla contrattazione collettiva applicata in azeinda. 7. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, iche provvederà altresì alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di ,appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 15 dicembre 2020.