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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 13/08/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 932 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da
, c.f. , Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. PRISCO ANTONIO;
ATTORE contro c.f. Controparte_1 C.F._1 con l'avv. BUZZONI ALESSANDRO:
PREFETTURA CP_2
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
proponeva appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di Parte_2 Pace di in accoglimento dell'opposizione spiegata da , aveva annullato la CP_2 Controparte_1 cartella esattoriale emessa in suo confronto (per il mancato pagamento di somme iscritte a ruolo sulla base di un verbale di accertamento di infrazione al Codice della Strada), siccome non preceduta dalla comunicazione di cui all'art. 1 comma 544 della legge 228/2012. A fondamento dell'appello, deduceva che l'obbligo di avviso bonario di cui all'art. 1 comma 544 della legge 228/2012 riguarderebbe i soli crediti di natura tributaria e non anche quelli amministrativi e che in ogni caso esso dovrebbe intervenire prima dell'avvio di azioni cautelari o esecutive, e non necessariamente prima dell'emissione della cartella di pagamento, trattandosi di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione (che si avrà solo con il pignoramento), con funzione equivalente al precetto;
che, dunque, del tutto erroneamente il primo giudice aveva annullato la cartella. Ritualmente costituitosi, il ribadiva la necessità che l'avviso bonario omesso intervenisse CP_1 prima della notifica della cartella esattoriale, momento nel quale doveva effettivamente instaurarsi il “dialogo” tra cittadino e amministrazione, al fine di dirimere le controversie relative a crediti di modesta entità e realizzare così lo scopo deflattivo della norma. Riproponeva il motivo di opposizione assorbito in primo grado, relativo alla prescrizione della pretesa esattoriale. Restava contumace la Prefettura. L'appello è fondato e deve essere accolto. Ad avviso di chi scrive, l'obbligo di invio dell'avviso bonario di cui all'art. 1 comma 544 della legge 228/2012 riguarda tutti i debiti di importo inferiore a mille euro che siano oggetto di riscossione coattiva, atteso che la norma espressamente delimita il proprio ambito di applicazione con la locuzione “tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro”, senza altra limitazione relativa alla natura del debito, limitazione che non può pertanto essere introdotta in via interpretativa. Il medesimo argomento letterale impone di ritenere che l'avviso debba intervenire prima dell'inizio della procedura cautelare o esecutiva, e non necessariamente prima della emissione della cartella di pagamento. Invero la norma invocata prevede espressamente che “non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo" dunque chiaramente impone l'invio dell'avviso bonario prima dell'avvio dell'esecuzione forzata, non già prima dell'invio della cartella di pagamento, che come noto non è atto dell'esecuzione, ma meramente prodromico a essa. Del resto, lo scopo deflattivo della norma ben può essere raggiunto anche se l'invio dell'avviso bonario segue (invece che precedere) l'emissione della cartella, purché esso pervenga al debitore, prima che i suoi beni siano materialmente assoggettati al vincolo del sequestro o del pignoramento (atti che - per l'appunto - danno inizio all'azione cautelare o esecutiva); il mero invio della cartella di pagamento non sembra precludere lo scopo deflattivo dell'avviso di cui si discorre, né si tratta di un'attività amministrativa così gravosa che il suo compimento prima dell'invio dell'avviso bonario possa considerarsi contrario al principio del buon andamento e dell'economicità dell'azione amministrativa, tanto da condurre alla declaratoria di illegittimità dell'atto. In buona sostanza, la cartella non può ritenersi annullabile in quanto non preceduta da un avviso che è previsto come incombente procedurale necessario soltanto per l'avvio dell'azione esecutiva o cautelare, per l'assorbente rilievo che essa pacificamente non è atto dell'esecuzione forzata e comunque non comporta l'apposizione di alcun vincolo sui beni del debitore che svuoterebbe di significato il successivo invio dell'avviso bonario. S'impone, pertanto, la riforma della sentenza impugnata che erroneamente ha annullato la cartella di pagamento in quanto non preceduta dalla comunicazione in discorso. A questo punto, occorre affrontare l'ulteriore motivo di opposizione – assorbito dalla pronuncia di accoglimento - relativo alla prescrizione della pretesa. In proposito, è sufficiente osservare che il termine quinquennale di prescrizione decorrente dal 4.5.2016 (data di notifica del verbale di infrazione presupposto alla cartella) è rimasto sospeso, per effetto dell'applicazione dell'art. 68 comma 1 D.L. 18/2020, nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e che la cartella di pagamento è stata pacificamente notificata in data 28.2.2022, dunque prima della sua scadenza, calcolata comprendendo la sospensione. L'art. 68 citato secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dal l'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione” prevede espressamente che “Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”, norma che a sua volta prevede che “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi … a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate … la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori … e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”. Dunque, mediante il rinvio espresso all'art. 12 citato, il Legislatore ha inequivocabilmente sospeso i termini di prescrizione e decadenza della riscossione in scadenza nel periodo dal l'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento. In conclusione, s'impone, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente alle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento dell'appello;
- Riforma la sentenza di primo grado e, per l'effetto,
- Rigetta l'opposizione spiegata da;
Controparte_1
- Dichiara tenuto e condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_2
delle spese di lite, che liquida, per il primo grado, in euro 519,00, per il presente grado
[...] in euro 994,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Rimini, 13/08/2025
Il Giudice
Dr.ssa Elisa Dai Checchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 932 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da
, c.f. , Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. PRISCO ANTONIO;
ATTORE contro c.f. Controparte_1 C.F._1 con l'avv. BUZZONI ALESSANDRO:
PREFETTURA CP_2
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
proponeva appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di Parte_2 Pace di in accoglimento dell'opposizione spiegata da , aveva annullato la CP_2 Controparte_1 cartella esattoriale emessa in suo confronto (per il mancato pagamento di somme iscritte a ruolo sulla base di un verbale di accertamento di infrazione al Codice della Strada), siccome non preceduta dalla comunicazione di cui all'art. 1 comma 544 della legge 228/2012. A fondamento dell'appello, deduceva che l'obbligo di avviso bonario di cui all'art. 1 comma 544 della legge 228/2012 riguarderebbe i soli crediti di natura tributaria e non anche quelli amministrativi e che in ogni caso esso dovrebbe intervenire prima dell'avvio di azioni cautelari o esecutive, e non necessariamente prima dell'emissione della cartella di pagamento, trattandosi di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione (che si avrà solo con il pignoramento), con funzione equivalente al precetto;
che, dunque, del tutto erroneamente il primo giudice aveva annullato la cartella. Ritualmente costituitosi, il ribadiva la necessità che l'avviso bonario omesso intervenisse CP_1 prima della notifica della cartella esattoriale, momento nel quale doveva effettivamente instaurarsi il “dialogo” tra cittadino e amministrazione, al fine di dirimere le controversie relative a crediti di modesta entità e realizzare così lo scopo deflattivo della norma. Riproponeva il motivo di opposizione assorbito in primo grado, relativo alla prescrizione della pretesa esattoriale. Restava contumace la Prefettura. L'appello è fondato e deve essere accolto. Ad avviso di chi scrive, l'obbligo di invio dell'avviso bonario di cui all'art. 1 comma 544 della legge 228/2012 riguarda tutti i debiti di importo inferiore a mille euro che siano oggetto di riscossione coattiva, atteso che la norma espressamente delimita il proprio ambito di applicazione con la locuzione “tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro”, senza altra limitazione relativa alla natura del debito, limitazione che non può pertanto essere introdotta in via interpretativa. Il medesimo argomento letterale impone di ritenere che l'avviso debba intervenire prima dell'inizio della procedura cautelare o esecutiva, e non necessariamente prima della emissione della cartella di pagamento. Invero la norma invocata prevede espressamente che “non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo" dunque chiaramente impone l'invio dell'avviso bonario prima dell'avvio dell'esecuzione forzata, non già prima dell'invio della cartella di pagamento, che come noto non è atto dell'esecuzione, ma meramente prodromico a essa. Del resto, lo scopo deflattivo della norma ben può essere raggiunto anche se l'invio dell'avviso bonario segue (invece che precedere) l'emissione della cartella, purché esso pervenga al debitore, prima che i suoi beni siano materialmente assoggettati al vincolo del sequestro o del pignoramento (atti che - per l'appunto - danno inizio all'azione cautelare o esecutiva); il mero invio della cartella di pagamento non sembra precludere lo scopo deflattivo dell'avviso di cui si discorre, né si tratta di un'attività amministrativa così gravosa che il suo compimento prima dell'invio dell'avviso bonario possa considerarsi contrario al principio del buon andamento e dell'economicità dell'azione amministrativa, tanto da condurre alla declaratoria di illegittimità dell'atto. In buona sostanza, la cartella non può ritenersi annullabile in quanto non preceduta da un avviso che è previsto come incombente procedurale necessario soltanto per l'avvio dell'azione esecutiva o cautelare, per l'assorbente rilievo che essa pacificamente non è atto dell'esecuzione forzata e comunque non comporta l'apposizione di alcun vincolo sui beni del debitore che svuoterebbe di significato il successivo invio dell'avviso bonario. S'impone, pertanto, la riforma della sentenza impugnata che erroneamente ha annullato la cartella di pagamento in quanto non preceduta dalla comunicazione in discorso. A questo punto, occorre affrontare l'ulteriore motivo di opposizione – assorbito dalla pronuncia di accoglimento - relativo alla prescrizione della pretesa. In proposito, è sufficiente osservare che il termine quinquennale di prescrizione decorrente dal 4.5.2016 (data di notifica del verbale di infrazione presupposto alla cartella) è rimasto sospeso, per effetto dell'applicazione dell'art. 68 comma 1 D.L. 18/2020, nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e che la cartella di pagamento è stata pacificamente notificata in data 28.2.2022, dunque prima della sua scadenza, calcolata comprendendo la sospensione. L'art. 68 citato secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dal l'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione” prevede espressamente che “Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”, norma che a sua volta prevede che “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi … a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate … la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori … e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”. Dunque, mediante il rinvio espresso all'art. 12 citato, il Legislatore ha inequivocabilmente sospeso i termini di prescrizione e decadenza della riscossione in scadenza nel periodo dal l'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento. In conclusione, s'impone, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente alle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento dell'appello;
- Riforma la sentenza di primo grado e, per l'effetto,
- Rigetta l'opposizione spiegata da;
Controparte_1
- Dichiara tenuto e condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_2
delle spese di lite, che liquida, per il primo grado, in euro 519,00, per il presente grado
[...] in euro 994,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Rimini, 13/08/2025
Il Giudice
Dr.ssa Elisa Dai Checchi