TAR Roma, sez. 5T, sentenza 26/03/2026, n. 5692
TAR
Decreto cautelare 9 marzo 2026
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TAR
Sentenza 26 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione normativa e principi di partecipazione

    Il Codice e il disciplinare richiedono che ciascun componente del raggruppamento sia qualificato per le prestazioni che si impegna ad eseguire, in corrispondenza con la quota di esecuzione dichiarata. La mandataria AC S.r.l. non possiede la classificazione adeguata per la quota del 40% nelle categorie OG2 e OG11, anche considerando l'incremento di un quinto.

  • Rigettato
    Violazione normativa sul subappalto necessario

    Il disciplinare non prevede il subappalto necessario in quanto non è possibile definire ex ante le categorie prevalenti e scorporabili degli interventi. La stazione appaltante ha correttamente escluso la possibilità di ricorrere a tale istituto data l'impossibilità di prevedere le categorie prevalenti e scorporabili.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti

    Il provvedimento di esclusione ha esplicitato le verifiche effettuate e le motivazioni sottese. La stazione appaltante ha correttamente calcolato l'insufficienza della qualificazione della AC S.r.l. anche considerando l'incremento di un quinto.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'esclusione

    Il ricorso è infondato in quanto le censure mosse non sono accolte.

  • Rigettato
    Ammissione alla gara

    Il ricorso è infondato e pertanto la richiesta di ammissione alla gara non può essere accolta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5T, sentenza 26/03/2026, n. 5692
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5692
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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