Decreto cautelare 9 marzo 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 26/03/2026, n. 5692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5692 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05692/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02811/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2811 del 2026, proposto da
AC Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in qualità di capogruppo mandataria del costituendo R.T.I., anche in nome e per conto di Marfac s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , e C.C.C. Costruzioni Civili Cerasi S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , tutte rappresentate e difese dall'avv. Federico Tedeschini, con domicilio eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Roma, via Domenico Cimarosa n.18, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia del Demanio - Direzione Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
previa sospensiva,
del provvedimento di esclusione prot. n. Demanio.Agdrc.Registro Ufficiale.00003222.03-03-2026.R, emesso in data 03.03.2026, relativo alla procedura aperta, suddivisa in 4 lotti, per la conclusione di un accordo quadro, per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dall’Agenzia del Demanio, ex art. 12, comma 5, d.l. 98/2011, compresi nel territorio di competenza della direzione territoriale Roma Capitale (CIG lotto 4: B7707F41F6), e di ogni atto presupposto, connesso o conseguente;
per la conseguente declaratoria dell'illegittimità dell'esclusione del R.T.I. ricorrente dalla procedura di gara;
nonché per la condanna della Agenzia del Demanio - Direzione Roma Capitale ad ammettere il ricorrente R.T.I. alla partecipazione nella procedura di gara per il Lotto 4.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia del Demanio - Direzione Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa FR RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 07.03.2026 (dep. in pari data), AC Costruzioni s.r.l., in qualità di mandataria del R.T.I. costituito insieme alle società Marfac s.r.l. e C.C.C. Costruzioni Civili Cerasi S.p.A., ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di esclusione prot. n. Demanio.Agdrc.Registro Ufficiale.00003222.03-03-2026.R, emesso in data 03.03.2026, relativo alla procedura aperta, suddivisa in 4 lotti, per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (ivi inclusi interventi di restauro e ristrutturazione) sugli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dall’Agenzia del Demanio, ex art. 12, comma 5, d.l. 98/2011, compresi nel territorio di competenza della direzione territoriale Roma Capitale (CIG lotto 4: B7707F41F6), e di ogni atto presupposto, connesso o conseguente; la conseguente declaratoria dell'illegittimità dell'esclusione del R.T.I. ricorrente dalla procedura di gara; nonché la condanna della Agenzia del Demanio - Direzione Roma Capitale ad ammettere il ricorrente R.T.I. alla partecipazione nella procedura di gara per il Lotto 4.
1.1. In punto di fatto, l’istante ha riferito quanto segue:
(i) di avere partecipato alla procedura aperta sopra indicata, presentando un’offerta per il Lotto 4, relativo a "Lavori SOA dalla IV bis classifica alla V (interventi manutentivi da € 2.582.001 a € 5.165.000)";
(ii) che, in base al disciplinare di gara, per il lotto in questione è richiesto il possesso dell’attestazione SOA che documenti la qualificazione nelle categorie OG1 classifica V, OG2 classifica V e OG11 classifica V;
(iii) che nella dichiarazione di impegno a costituire il R.T.I. le imprese hanno indicato le seguenti quote di partecipazione ed esecuzione per ciascuna categoria di lavori: AC S.r.l. 40%, Marfac S.r.l. 30%, C.C.C. Costruzioni Civili Cerasi S.p.A. 30%. Hanno, inoltre, dichiarato di possedere le seguenti qualificazioni SOA: AC S.r.l.: OG1 classifica VI; OG2 classifica II; OG11 classifica II; Marfac S.r.l.: OG1 classifica V; OG2 classifica VIII; OG11 classifica III; C.C.C. Costruzioni Civili Cerasi S.p.A.: OG1 classifica VIII; OG2 classifica V; OG11 classifica VII. Hanno, infine, espresso la volontà di subappaltare le lavorazioni ricadenti nelle categorie OG1, OG2 e OG11 fino ad un massimo del 49,99%, per la quota parte di subappalto qualificante o necessario;
(iv) con il provvedimento di esclusione gravato, il Seggio di gara ha rilevato che il R.T.I. ricorrente "non soddisfa i requisiti speciali di partecipazione previsti dal Disciplinare per il Lotto 4, non risultando i singoli componenti del raggruppamento in possesso delle classifiche richieste per le singole categorie rispetto alle quote di partecipazione ed esecuzione indicate e per cui si sono impegnati a costituire il R.T.I.”. Ciò in quanto la mandataria AC S.r.l. non possiederebbe "idonea classificazione nelle categorie OG2 e OG11 per l'esecuzione della corrispondente quota dichiarata, pur avendo dichiarato di volersi avvalere del subappalto necessario o qualificante" .
1.2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: (i) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 30, comma 2, dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023. Violazione dei principi di massima partecipazione, proporzionalità e trasparenza. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità della lex specialis” , in quanto la lex specialis di gara, pur prevedendo che "Nel caso di raggruppamento il possesso dell’Attestazione SOA nelle categorie e classifiche richieste deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento nel complesso" [FAQ_MU 26-28_DRC (1), Quesito 1], avrebbe introdotto un elemento di contraddittorietà affermando che "è richiesto per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente" . Tale disposizione, rigidamente interpretata, si porrebbe in contrasto con la normativa nazionale e sovrannazionale, nonché con i principi di massima partecipazione e proporzionalità che devono informare ogni procedura di gara; (ii) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023 in relazione al subappalto necessario” , posto che l’esclusione basata sulla presunta inidoneità della classificazione individuale, non considerando la possibilità di ricorrere al subappalto necessario, violerebbe il principio del favor partecipationis e la libertà di organizzazione dell'impresa; (iii) “Eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti” , giacché la motivazione del provvedimento non chiarirebbe il calcolo o il criterio in base al quale la classificazione individuale di AC S.r.l. (OG2 II, OG11 II) e di Marfac S.r.l. (OG11 III) sia stata ritenuta insufficiente per coprire rispettivamente il 40% e il 30% di un lotto di Classifica V.
2. Con decreto presidenziale n. 1490 pubblicato in data 9.03.2026, è stata respinta la domanda di tutela cautelare monocratica, ritenuta l’assenza dei presupposti dell’ “estrema gravità ed urgenza” .
3. Agenzia del demanio, costituitasi in resistenza, ha osservato:
(i) quanto al primo motivo di ricorso, che gli artt. 68, comma 11, e 30, comma 2, dell’Allegato II.12 al codice richiedono che ciascun componente del raggruppamento soddisfi i requisiti speciali relativi alla quota di prestazione che si è impegnato ad eseguire, sicché la quota di esecuzione dei lavori da parte dell’impresa raggruppata, in sede di attribuzione preventiva e/o di definizione successiva, può essere liberamente stabilita nei limiti del possesso dei corrispondenti requisiti di qualificazione. Il medesimo disciplinare di gara stabilisce, con riferimento specifico ai Raggruppamenti, al par. 16.2, “Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria” che “relativamente al lotto 2 “lavori SOA I e II classifica”, al lotto 3 “lavori SOA III e IV classifica” e al lotto 4 “lavori SOA IV bis e V classifica”, il requisito relativo al possesso dell’attestazione SOA nelle categorie e classifiche individuate al par. 5 deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; resta fermo che ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire” ;
(ii) quanto al secondo motivo di ricorso, che il par. 19 del disciplinare di gara si limita a prevedere la generica applicabilità dell’istituto del subappalto, senza nulla specificare con riferimento al c.d. “subappalto necessario”, mentre, nelle FAQ pubblicate in data 24/07/2025, rispondendo al quesito n. 6 posto sullo specifico tema dell’ammissibilità del c.d. subappalto necessario, la Stazione Appaltante ha precisato quanto segue: “[…] Ai fini della partecipazione alla procedura è dunque prescritto, per ogni lotto, il possesso da parte del concorrente dei requisiti indicati con riferimento a tutte le categorie cui potrebbero essere ascritti i lavori oggetto di intervento (OG1, OG2, OG11) e per le classifiche massime individuate. Per quanto concerne la possibilità di ricorrere al subappalto necessario si premette che detto istituto consente all’operatore economico di partecipare alle gare, anche se privo delle relative qualificazioni in una o più categorie scorporabili, colmando detta carenza ricorrendo ad un subappalto che diviene “qualificante” e che presuppone l’indefettibile individuazione delle categorie scorporabili. Nell’ambito della presente procedura l’impossibilità di definire ex ante i singoli interventi e di prevedere nella fase di avvio le categorie prevalente e scorporabili in cui gli stessi si articoleranno (e per l’effetto, quindi, se la categoria OG11 sarà la categoria prevalente o scorporabile dello specifico appalto che verrà affidato) non consente di ricorrere in fase di qualificazione all’istituto del subappalto necessario […]” ;
(iii) quanto al terzo motivo di ricorso, che “il provvedimento in questione esplicita, punto per punto, le verifiche effettuate dal Seggio di gara e le motivazioni sottese al provvedimento di esclusione impugnato” .
4. Ad esito della camera di consiglio del 24.03.2026, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti sulla possibile definizione della causa con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 120, co. 5, c.p.a.
5. La vicenda ha ad oggetto il provvedimento n. prot. 3222 con il quale la stazione appaltante ha escluso dalla procedura sopra indicata il raggruppamento in epigrafe, in ragione del mancato possesso del requisito di partecipazione, come declinato dalla lex specialis di gara, in capo alla mandataria AC s.r.l. in categoria e classifica adeguate ad eseguire le prestazioni che la citata impresa si è impegnata a realizzare in base alla dichiarazione di intento associativo del RTI.
5.1. Nel dettaglio, l’amministrazione, indicate le qualifiche possedute dalle imprese raggruppate, ha affermato che “tenuto conto delle quote di esecuzione per le quali ciascuna impresa si è impegnata ad eseguire, pur considerando la possibilità di utilizzare l’aumento del quinto di cui agli artt. 2, comma 2, e 30, comma 2 dell’All. II.12 al Codice ed il ricorso al subappalto necessario, l’Operatore economico non risulta possedere i requisiti richiesti dalla lex specialis per la parte di prestazioni che ciascuna impresa si è impegnata ad eseguire” . Al riguardo, è ulteriormente chiarito che “tutte e tre le imprese sono in possesso di idonea qualificazione per la categoria OG1; invece, la mandataria AC non risulta possedere idonea classificazione nelle categorie OG2 e OG11 per l’esecuzione della corrispondente quota dichiarata, pur avendo dichiarato di volersi avvalere del subappalto necessario o qualificante” .
6. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
6.1. In linea generale, ai sensi dell’art. 68, comma 11, del Codice, “i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell’allegato II.12” .
L’art. 30, comma 2, dell’allegato II.12 prevede che “le quote di partecipazione al raggruppamento possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate” .
L’art. 100, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023, stabilisce, altresì, che “per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L’attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse è disciplinato dall’allegato II.12. Le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto” .
6.2. Il Codice, quindi, pur ammettendo che i requisiti di partecipazione possano essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, impone contestualmente che ogni componente sia qualificato per le prestazioni che si è impegnato ad eseguire. In altre parole, all’atto della partecipazione alla gara deve esservi corrispondenza tra quota di esecuzione dichiarata e capacità tecnico-qualificativa posseduta dalla singola impresa dichiarante.
6.3. Del resto, è stato osservato (cfr. ex multis , TAR Bologna, 22.04.2025 n. 412) che l’art. 30 predetto ripropone, in parte qua , sia pure con una dicitura non identica, quanto già previsto dall’art. 92, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, rispetto al quale l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato aveva sottolineato come la disposizione riconosca la piena libertà delle imprese partecipanti al raggruppamento di suddividere tra loro le quote di esecuzione dei lavori, sia in via preventiva (art. 92, co. 2, secondo periodo), sia in via successiva (art. 92, co. 2, quarto periodo, sia pure previa autorizzazione), fermo il limite rappresentato dai requisiti di qualificazione posseduti dall’impresa associata. Ciò presuppone, d’altronde, che l’impresa associata partecipa alle gare in base ai (e nei limiti dei) propri requisiti di qualificazione. Se, infatti, la quota di esecuzione dei lavori da parte dell’impresa associata, in sede di attribuzione preventiva e/o di definizione successiva, può essere liberamente stabilita nei limiti del possesso dei corrispondenti requisiti di qualificazione, ciò significa a tutta evidenza che è la partecipazione stessa alla gara da parte dell’impresa associata in r.t.i. che può avvenire solo a condizione del possesso di requisiti di qualificazione corrispondenti alla quota di esecuzione per essa prevista (si veda in tema Cons. Stato, Ad. Plen., 27 marzo 2019, n. 6, e recentemente, TAR Emilia – Romagna, sez. stacc. Parma, 17 aprile 2024, n. 88).
6.4. L’art. 30, comma 2, dell’allegato II.12, d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, in tal senso, ribadendo, da un lato, la piena libertà per le imprese aggregate in R.T.I. di stabilire la quota di partecipazione al raggruppamento, mantiene fermo il limite della conciliabilità della quota di partecipazione con i requisiti di qualificazione posseduti dal singolo operatore economico; parimenti, nel confermare la facoltà di modifica della quota di esecuzione dei lavori indicata in sede di offerta, mantiene la necessità di autorizzazione della stazione appaltante “che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate”.
7. Nella vicenda in esame, le predette coordinate normative sono state puntualmente riprese nel disciplinare di gara, stabilendo, in particolare:
- che “ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice” (art. 13 “soggetti ammessi alla gara”);
- che “ai sensi dell’articolo 68, co. 2, del Codice e dell’articolo 30, comma 2, dell’Allegato II.12, i R.T.I. (costituiti e costituendi) […] devono indicare, in sede di offerta, la mandataria e le mandanti, specificando le categorie dei lavori e le relative quote che saranno eseguite dai singoli componenti […], con l’impegno di questi a realizzarle” ; che “relativamente al lotto […] 4 “lavori SOA IV bis e V classifica”, il requisito relativo al possesso dell’attestazione SOA nelle categorie e classifiche individuate al par. 5 deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; resta fermo che ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire” (art. 16 “indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE”).
7.1. Alla luce di tali indicazioni, pertanto, deve essere letto quanto riportato nelle “risposte ai quesiti pervenuti - FAQ” citate dalla società ricorrente: se è vero, infatti, che “nel caso di raggruppamento il possesso dell’Attestazione SOA nelle categorie e classifiche richieste deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento nel complesso” (cfr. Faq allegate al ricorso), è pur vero (come riportato dagli artt. 68, comma 11, del Codice e 30, comma 2, dell’allegato II.12 e dall’art. 16 del disciplinare di gara) che ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire.
8. Quanto precede conduce a ritenere infondate le censure mosse dal raggruppamento ricorrente.
8.1. Ed invero, il disciplinare ha prescritto per il lotto 4 “lavori SOA dalla IV bis classifica alla V” (interventi manutentivi di importo superiore da € 2.582.001 e non superiori a € 5.165.000) il possesso dell’Attestazione SOA per le seguenti classifiche e categorie: OG1 classifica V, OG2 classifica V e OG11 classifica V (cfr. art. 15.1 requisiti di qualificazione).
8.2. Nella dichiarazione di impegno a costituire il R.T.I., le imprese hanno indicato:
- le seguenti quote di partecipazione ed esecuzione per ciascuna categoria di lavori: AC S.r.l. 40%, Marfac S.r.l. 30%, C.C.C. Costruzioni Civili Cerasi S.p.A. 30%;
- le seguenti qualificazioni SOA possedute: (i) AC S.r.l.: OG1 classifica VI; OG2 classifica II; OG11 classifica II; (ii) Marfac S.r.l.: OG1 classifica V; OG2 classifica VIII; OG11 classifica III; (iii) C.C.C. Costruzioni Civili Cerasi S.p.A.: OG1 classifica VIII; OG2 classifica V; OG11 classifica VII;
- la volontà di subappaltare le lavorazioni ricadenti nelle categorie OG1, OG2 e OG11 fino ad un massimo del 49,99%, per la quota parte di subappalto qualificante o necessario.
8.3. AC, per quanto qui di interesse, si è impegnata ad eseguire, per le categorie OG2 e OG11, una quota del 40% delle lavorazioni. Tenuto conto del valore dei lavori a base di gara (da € 2.582.001 a € 5.165.000, in base all’art. 15.1 del disciplinare sopra riportato), la quota di esecuzione spettante alla società sarebbe pari ad un valore di € 2.066.000,00. Senonché, la suddetta mandataria è in possesso della Class. II delle categorie OG2 e OG11 – per importi fino ad € 516.000,00 – pertanto, come correttamente rilevato ed esplicitato dalla S.A., anche con l’incremento di un quinto ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’allegato II.12 del codice, è qualificata per un importo totale pari a soli € 619.200,00, con conseguente insufficienza del requisito di qualificazione.
8.4. Né risultano violati i principi di favor partecipationis e di libertà di organizzazione dell’impresa: il sistema dei requisiti di qualificazione, infatti, ha la funzione di garanzia di serietà ed affidabilità tecnica ed imprenditoriale dell’operatore e non può che riferirsi ad ogni singola impresa, ancorché associata in un raggruppamento, senza che sia pretermesso il principio del libero accesso alle gare, posto che tale accesso è certamente “libero” per i soggetti che rispondono ai requisiti previsti dall’ordinamento per la partecipazione. D’altra parte, il principio volto a garantire la più ampia partecipazione alle gare non agisce “in astratto”, ma esso, nella sua concreta attuazione, non può che riferirsi ad imprese che – per serietà ed affidabilità tecnico-professionale (appunto validate dal possesso dei requisiti) – sono potenzialmente idonee ad assumere il ruolo di contraenti con gli operatori economici pubblici (si veda, nuovamente, Cons. Stato, Ad.Plen. n. 6 del 2019, cit., e, recentemente, Tar Lombardia, sez. V, 12 dicembre 2024, n. 3625).
Al riguardo, è stato chiarito che “l'obbligo di specificazione delle quote di esecuzione del contratto all'interno del R.T.I. è espressione di un principio generale che va assolto a pena di esclusione in sede di formulazione dell'offerta, poiché soddisfa l'esigenza, consustanziale alla funzione dei raggruppamenti, che risulti quale sia il ruolo operativo assegnato a ciascuna delle imprese raggruppate e consorziate, allo scopo di evitare che si avvalgano del raggruppamento non per unire le rispettive disponibilità tecniche e finanziarie, ma per aggirare le norme di ammissione nel bando e consentire la partecipazione di imprese non qualificate (ex multis: Cons. Stato, Sez. V, 12/01/2021, n. 400). Inoltre, se l'art. 92, comma 2 del d.P.R. n. 207/2010 – riprodotto poi dall'art. 30, comma 2 dell'Allegato II.12 al nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023, riconosce la piena libertà delle imprese partecipanti al raggruppamento di suddividere tra loro le quote di esecuzione dei lavori, sia in via preventiva (art. 92, co. 2, secondo periodo), sia in via successiva (art. 92, co. 2, quarto periodo, sia pure previa autorizzazione), resta fermo il limite rappresentato dal possesso dei requisiti di qualificazione posseduti dall'impresa associata: ciò significa che la partecipazione alla gara da parte dell'impresa associata in R.T.I. può avvenire solo a condizione del possesso di requisiti di qualificazione corrispondenti alla quota di esecuzione per essa prevista (T.A.R. Molise Campobasso, Sez. I, 09/05/2024, n. 144)” (cfr. Tar Emilia Romagna, sez. II, 20 giugno 2024, n. 437).
8.5. Del pari, non colgono nel segno le censure relative alla presunta violazione dell'art. 104 del d.lgs. 36/2023, laddove non si ravvisa alcuna contraddizione nella lex specialis .
Come correttamente evidenziato dall’amministrazione, il par. 19 del disciplinare di gara si limita a prevedere la generica applicabilità dell’istituto del subappalto, pacificamente ammesso secondo le modalità e nei limiti previsti ai sensi dell’art. 119 del Codice, senza nulla specificare con riferimento al c.d. “subappalto necessario”. Nelle FAQ pubblicate in data 24.07.2025, rispondendo al quesito n. 6 posto sullo specifico tema dell’ammissibilità del c.d. subappalto necessario, la Stazione Appaltante ha precisato, quanto alla possibilità di ricorrere al subappalto necessario, “che detto istituto consente all’operatore economico di partecipare alle gare, anche se privo delle relative qualificazioni in una o più categorie scorporabili, colmando detta carenza ricorrendo ad un subappalto che diviene “qualificante” e che presuppone l’indefettibile individuazione delle categorie scorporabili” . Pertanto, “nell’ambito della presente procedura l’impossibilità di definire ex ante i singoli interventi e di prevedere nella fase di avvio le categorie prevalente e scorporabili in cui gli stessi si articoleranno (e per l’effetto, quindi, se la categoria OG11 sarà la categoria prevalente o scorporabile dello specifico appalto che verrà affidato) non consente di ricorrere in fase di qualificazione all’istituto del subappalto necessario […]”.
8.6. Siffatta previsione risulta, peraltro, del tutto coerente con la nozione medesima di subappalto necessario, ovvero di modulo organizzativo che consente a un’impresa qualificata esclusivamente per la categoria prevalente di partecipare alla gara, pur essendo priva dei requisiti richiesti per le categorie scorporabili, mediante un utilizzo anticipato del subappalto a fini qualificatori (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 11 dicembre 2025, n. 9770).
In altri termini, l’istituto in esame, di chiara matrice proconcorrenziale, postula la distinzione, in sede di bando di gara, tra lavorazioni prevalenti e scorporabili, atteso che “le esigenze di affidabilità dell’affidatario dei lavori e di massima partecipazione alla gara sono contemperate assicurando che le qualificazioni relative alle lavorazioni prevalenti siano in possesso dall’offerente e verificate dalla stazione appaltante in sede di gara. Sicché, se è ammissibile il subappalto necessario con riferimento alle categorie scorporabili, esso presuppone, proprio al fine di assicurare l’affidabilità professionale dell’operatore economico, che quest’ultimo sia abilitato per i lavori di categoria prevalente. In tale prospettiva è chiamato subappalto qualificatorio o necessario quello che serve a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili, non le prestazioni lavorative prevalenti” (cfr. ibidem ; in termini, Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9).
8.7. Ne discende la piena correttezza dell’operato della S.A., la quale, considerata l’impossibilità di prevedere, al momento dell’indizione della gara, le categorie prevalenti e scorporabili delle lavorazioni richieste, ha coerentemente escluso nella lex specialis la possibilità di ricorrere al subappalto necessario. Pertanto, anche sotto questo profilo, il provvedimento gravato risulta pienamente legittimo, laddove, riscontrato il difetto di qualifica della AC quanto alle lavorazioni di cui alle categorie OG2 e OG11 (su cui vedasi § 8.3), l’amministrazione non ha considerato, come stabilito dai documenti di gara, la dichiarazione di subappalto.
8.8. Né, sul punto, può condividersi quanto prospettato dalla difesa ricorrente, secondo la quale la dichiarazione di voler ricorrere al subappalto “avrebbe dovuto essere oggetto di un'analisi più approfondita e almeno di un soccorso istruttorio” . Ribadita l’impossibilità di fare ricorso all’istituto de quo per tutte le motivazioni sopra esposte, si osserva ulteriormente che il Seggio di gara, richiamata la previsione di cui all’art. 24 del Disciplinare (in base al quale “Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara” ), ha espressamente ritenuto preclusa la possibilità di esperire il soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del D.Lgs. 36/2023, “essendo legittimo il ricorso al predetto istituto per consentire all’operatore economico di integrare la documentazione incompleta, ma non di supplire al suo mancato possesso, costituendo in tal caso un’evidente violazione del principio di immodificabilità dell’offerta” .
9. In conclusione, quindi, alla luce di tutte le suddette considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
10. Le spese di lite devono essere compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN AR GI, Presidente FF
NNlisa Tricarico, Referendario
FR RR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR RR | NN AR GI |
IL SEGRETARIO