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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 18/07/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1339\2024 R.G. avente ad oggetto:
Usucapione, e vertente
T R A
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
tutti rapp.ti e difesi dagli avv.ti CESARINI ALBERTO e DAMIANI
VINCENZO, come da procura in atti;
-Attori-
E
EREDI DI SILENZI CP_1
-convenuti contumaci- conclusioni delle parti: gli attori hanno concluso come precisato all'udienza di discussione orale del 25.6.2025. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 1158 c.c. e 281 decies e ss c.p.c., depositato in data
20.06.2024, e hanno chiesto di Parte_1 Parte_2 Parte_3
dichiarare ed accertare l'acquisto, a titolo originario per intervenuta usucapione, del diritto di piena proprietà degli immobili siti nel Comune di Civitanova Marche (MC) e distinti al Catasto Terreni di quel comune al foglio 5 particella 198 seminativo classe 4, are 59 ca 20, reddito Nr. 1339\2024 R.G.
dominicale euro 21,40 e reddito agrario euro 21,40 e particella 200 seminativo, classe 4, are 31, ca. 70 reddito dominicale euro 11,46 e reddito agrario euro 11,46, i quali risultano formalmente intestati a CP_2
) per la quota di 3/6 e agli odierni attori
[...] C.F._4
per la quota di 1/6 ciascuno, divenuti questi ultimi titolari di detti terreni a seguito dell'accettazione dell'eredità del dante causa ER
(padre di e e coniuge di , deceduto in Pt_1 Parte_2 Parte_3
data 29.3.2020.
Gli attori deducono che in data 17.2.1967, e ER CP_2
hanno acquistato i terreni in oggetto da
[...] Controparte_3
e che i medesimi fondi sono stati goduti per intero, fin dalla data
[...]
dell'acquisto (1967), dal solo , tant'è che il ER Controparte_2
mai si è interessato ed occupato dei medesimi.
A sostegno della circostanza che ha posseduto in via ER
esclusiva i predetti terreni, gli odierni attori deducono che il proprio dante causa:
- ha aperto nel 1982 una partita iva come imprenditore agricolo per svolgere l'attività agricola sui terreni in oggetto godendone in via esclusiva, senza alcuna opposizione da parte del CP_2
- ha presentato in data 27.11.2007 richiesta per uso finanziamento a medio termine a piccole e medie industrie riguardo all'impresa agricola di cui al punto che precede;
- ha presentato nel corso degli anni al Comune di Civitanova Marche una serie di denunce di variazione di coltura praticate sui terreni in oggetto, nonché ha provveduto ad acquistare quanto necessario per la coltivazione del fondo;
- versamento I.C.I.
2 Nr. 1339\2024 R.G.
- ha sempre sostenuto i costi e percepito gli utili conseguenti al possesso e alla coltivazione del terreno.
Ciò premesso, in continuazione con il possesso esercitato da
[...]
, gli odierni attori sostengono di possedere i predetti immobili da Per_1
oltre venti anni in modo pacifico, incontestato, esclusivo e ininterrotto.
Gli attori deducono altresì che è deceduto in data Controparte_2
1.12.2020 e che i prossimi congiunti di quest'ultimo hanno rinunciato alla sua eredità, pertanto -continua la narrazione di parte attrice- si è provveduto a notificare l'odierno ricorso (nonché la convocazione per la mediazione obbligatoria) ai restanti chiamati all'eredità di Controparte_2
tramite pubblici richiami ex art. 150 c.p.c. (come autorizzato con decreto del 24.5.2024 del Presidente del Tribunale di Macerata – R.G. n.
1669/2024).
In data 5.6.2024 è stata depositata domanda di attivazione della procedura di mediazione presso l'Organismo di Conciliazione del Foro di Macerata, la quale si è conclusa con esito negativo per mancata comparizione dei convenuti.
Con decreto del 4.3.2025 è stata disposta la prova testi formulata da parte attrice e svoltasi all'udienza del 23.4.2025 con l'audizione del teste di parte attrice . All'esito della predetta udienza, la causa è Parte_4
stata rinviata all'udienza di discussione orale del 25.6.2025, all'esito della quale ultima la causa è stata trattenuta in decisione.
----- -----
La domanda non è risultata sufficientemente comprovata.
Per quanto attiene la successione nel possesso ex art. 1146, primo comma,
c.c., va rilevato che il chiamato all'eredità, che possegga i beni ereditari, può invocare la propria successione nel possesso del de cuius, anche ai fini dell'usucapione, ai sensi dell'art. 1146 c.c., a condizione che abbia
3 Nr. 1339\2024 R.G.
assunto la qualità di erede, accettando l'eredità, ferma restando la configurabilità di un'accettazione implicita o tacita, ove il suo comportamento evidenzi la volontà di continuare il possesso esercitato dal dante causa (cfr. Cassazione civile sez. II, 30/06/1987, n.5747).
Orbene, ai fini della successione nel possesso ex art. 1146, comma primo,
c.c., gli odierni attori hanno prodotto con il doc. 1 la visura attuale degli immobili in oggetto dalla quale risulta che i medesimi attori sono divenuti intestatari delle quote sopra indicate a seguito della successione ereditaria di avvenuta in data 29.3.2020. ER
Ordunque, l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale (come nel caso di specie), che rileva non soltanto dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi (cft. Cassazione civile sez. II,
09/01/2025, n.522).
Nel merito, la domanda è infondata e viene rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
Va osservato che, in via generale, chi invoca l'intervenuta usucapione deve provare sia l'elemento oggettivo del "corpus" (ossia di aver esercitato sul bene un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà), sia l'"animus possidendi" per il tempo necessario ad usucapire.
Ai fini dell'usucapione, infatti, è necessaria l'esternazione del dominio esclusivo sulla "res" da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed incompatibile con il possesso altrui.
4 Nr. 1339\2024 R.G.
In particolare, nel caso di un bene indiviso in comproprietà, il comproprietario che intenda usucapire la quota degli altri deve dimostrare di aver goduto della cosa esercitando sulla stessa un potere incompatibile con il possesso altrui, tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus”.
Non è sufficiente provare che i comproprietari si siano astenuti dall'uso del bene, ma è necessario dimostrare di aver sottratto il bene all'uso comune con una condotta volta ad esplicitare che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso.
Nel caso di specie è riscontrabile il difetto di allegazione riguardo alla sussistenza di un potere di fatto sulla cosa tale da risultare inconciliabile con la possibilità di utilizzo del bene anche da parte dell'altro comproprietario.
Gli elementi istruttori addotti dagli attori comprovano al più la sussistenza di una condotta conciliabile con la volontà di , dante causa ER
degli odierni attori, di possedere il terreno “uti condominus” piuttosto che
“uti dominus”, risultando, pertanto, non idonea a fondare il diritto dominicale (sulle intere quote di proprietà dei due immobili) dedotto in sede introduttiva del presente giudizio.
Sul punto, va rilevato che le attività poste in essere da ER
(dante causa degli odierni attori) sui terreni in oggetto si sono sostanziate in attività di coltivazione e gestione dei medesimi immobili, oltre al pagamento dei relativi oneri.
Orbene, le predette attività non assurgono ad integrare la fattispecie del possesso “uti dominus”, in quanto, il solo godimento esclusivo dell'immobile da parte del comproprietario a fronte dell'altrui inerzia non
è sufficiente ai fini dell'usucapione, potendo tale inerzia essere qualificata
5 Nr. 1339\2024 R.G.
come una situazione di condiscendenza in termini di tollerabilità dell'altrui utilizzo.
Sul punto, la giurisprudenza è granitica nell'affermare che, in ordine alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non basta, ai fini della dimostrazione del possesso uti dominus del terreno, la sua semplice coltivazione, atteso che siffatta attività è pienamente conciliabile con una relazione materiale basata su un titolo convenzionale o sulla semplice tolleranza del titolare (o del contitolare, come nel caso di specie) e, comunque, non appalesa un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che rappresenta l'espressione tipica del diritto di proprietà.
Infatti, in tema di comunione, come nel caso di specie, giusta disposto dell'art. 1102 1° co cc, l'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante alla comunione è legittimo, purché non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, pertanto il comproprietario che invochi l'usucapione ha l'onere di provare che il rapporto materiale con il bene si è verificato in modo da contrastare la volontà di altro comunista di pari utilizzo e comunque con modalità tali da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri comproprietari dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene.
In ossequio a quanto precedentemente argomentato, riguardo all'odierna vicenda, si osserva che non costituiscono prova sufficiente di per sé solo idonea a fondare il possesso esclusivo di un solo comunista (in questo caso, del ) la coltivazione dei due terreni, né tanto meno, la ER
denuncia di variazione delle coltivazioni ivi praticate.
Discorso analogo va esteso al pagamento delle imposte e tasse relative ai due terreni, in quanto anche in quest'ultimo caso opera la presunzione
“iuris tantum” che il medesimo comproprietario abbia ER
6 Nr. 1339\2024 R.G.
agito -appunto- nella qualità di comunista (magari, anticipando anche le quote di detti pagamenti di . Controparte_2
Quanto all'apertura della partita iva come imprenditore agricolo da parte di e l'asserita attività agricola svolta sui terreni in oggetto, ER
va rilevato -anche su tale circostanza- il difetto di allegazione da parte attrice, la quale limita le proprie produzioni documentali ai docc. 4 e 5 dai quali, tuttavia, non è individuabile alcun nesso tra l'attività svolta dal
[...]
e i terreni oggetto del presente giudizio. Per_1
Difatti, nel doc. 5, contenente il certificato anagrafico dell'impresa agricola di , non riporta alcun dato relativo ai due terreni in ER
oggetto; l'unico riferimento territoriale ivi indicato è la sede dell'impresa del sita alla via M. Belfiore n. 16 di Civitanova Marche, senza alcun Per_1
riferimento -appunto- ai due terreni.
Detto nesso -al più- è riscontrabile nel doc. 7, relativo alla denuncia di variazione di coltura dove si fa riferimento ai due terreni sopra indicati.
Tuttavia -e, in ogni caso- lo svolgimento di un'attività imprenditoriale su un bene comune (come i due terreni in oggetto) rientra nell'alveo dell'art. 1102 c.c. riguardo all'uso del bene comune. La predetta attività, come già ut supra osservato, non è idonea a manifestare una chiara volontà del comunista di escludere l'altro comproprietario ER CP_2
dal godimento del bene comune, in quanto, la costituzione di
[...]
un'impresa agricola rappresenta una mera modalità di gestione (in questo caso, di tipo imprenditoriale) di un bene produttivo (come lo sono i terreni agricoli in oggetto), la quale comunque si sostanzia nell'attività di coltivazione (in modalità “organizzata”) dei terreni stessi, attività non idonea di per sé a manifestare la volontà di possedere “uti dominus” i beni in comunione.
7 Nr. 1339\2024 R.G.
I difetti di allegazioni sopra evidenziati non sono stati colmati dall'espletata prova testimoniale: la teste nulla ha aggiunto Parte_4
in merito alle deduzioni attoree sopra indicate, limitando la propria deposizione alla mera conferma delle circostanze che il ha ER
coltivato e gestito i terreni in oggetto senza alcuna opposizione da parte del . Controparte_2
Pertanto, alla luce di quanto appena argomentato, va rilevato che il potere di fatto esercitato dal dante causa degli odierni attori, sui ER
terreni oggetto del presente giudizio, nel periodo intercorrente tra l'acquisto di questi ultimi (1967) e il decesso di medesimo dante causa, è qualificabile come possesso “uti condominus” stante il difetto di allegazione riguardo alla volontà di quest'ultimo di sottrarre i due terreni all'uso comune con il (e con i suoi eredi). Controparte_2
Va invece rilevato che gli odierni attori, successivamente al decesso del dante causa (avvenuto il 29.3.2020), hanno provveduto a ER
recintare detti terreni e ad apporre la cartellonistica di avviso dell'esistenza di una proprietà privata con divieto di accesso a detti terreni, come dichiarato dalla teste (“Preciso che dopo la Parte_4
morte di mio suocero, i terreni sono stati gestiti in via continuativa ed interrotta da e , ossia i figli di;
Parte_1 Parte_2 ER
ricordo che alcuni vicini ci chiesero anche di poter utilizzare il terreno per fare l'orto in quanto c'era un pozzo d'acqua nel terreno e ricordo che per questo e recintarono il terreno per evitare Parte_2 Parte_1
l'accesso da parte di terzi. Ricordo altresì che e Parte_1 [...]
hanno anche apposto un cartello con divieto di accesso al fondo Pt_2
in quanto di proprietà privata”, udienza del 23.4.2025).
Le predette attività di recinzione dei terreni e l'apposizione della cartellonistica di avviso di proprietà privata sono da considerarsi come
8 Nr. 1339\2024 R.G.
chiara univoca e pubblica manifestazione di volontà di possedere detti beni “uti dominus” tale da escludere la compartecipazione al godimento degli altri comunisti (ossia, gli eredi di . Controparte_2
Tuttavia le predette attività poste in essere dagli odierni attori sono successive alla data del 29.3.2020 (data del decesso di ), ER
come emerso anche all'esito della fase istruttoria, pertanto, non risulta ancora maturato il tempo utile ai fini dell'usucapione dei medesimi.
Per le ragioni sopra esposte, la domanda attorea viene rigettata.
Stante la contumacia dei convenuti, le spese di lite sono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. Parte_2 Parte_3
notificato tramite pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. agli eredi di CP_2
, così provvede:
[...]
- Respinge la domanda attorea;
- Spese interamente compensate.
Così deciso in Macerata, il 18/07/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1339\2024 R.G. avente ad oggetto:
Usucapione, e vertente
T R A
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
tutti rapp.ti e difesi dagli avv.ti CESARINI ALBERTO e DAMIANI
VINCENZO, come da procura in atti;
-Attori-
E
EREDI DI SILENZI CP_1
-convenuti contumaci- conclusioni delle parti: gli attori hanno concluso come precisato all'udienza di discussione orale del 25.6.2025. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 1158 c.c. e 281 decies e ss c.p.c., depositato in data
20.06.2024, e hanno chiesto di Parte_1 Parte_2 Parte_3
dichiarare ed accertare l'acquisto, a titolo originario per intervenuta usucapione, del diritto di piena proprietà degli immobili siti nel Comune di Civitanova Marche (MC) e distinti al Catasto Terreni di quel comune al foglio 5 particella 198 seminativo classe 4, are 59 ca 20, reddito Nr. 1339\2024 R.G.
dominicale euro 21,40 e reddito agrario euro 21,40 e particella 200 seminativo, classe 4, are 31, ca. 70 reddito dominicale euro 11,46 e reddito agrario euro 11,46, i quali risultano formalmente intestati a CP_2
) per la quota di 3/6 e agli odierni attori
[...] C.F._4
per la quota di 1/6 ciascuno, divenuti questi ultimi titolari di detti terreni a seguito dell'accettazione dell'eredità del dante causa ER
(padre di e e coniuge di , deceduto in Pt_1 Parte_2 Parte_3
data 29.3.2020.
Gli attori deducono che in data 17.2.1967, e ER CP_2
hanno acquistato i terreni in oggetto da
[...] Controparte_3
e che i medesimi fondi sono stati goduti per intero, fin dalla data
[...]
dell'acquisto (1967), dal solo , tant'è che il ER Controparte_2
mai si è interessato ed occupato dei medesimi.
A sostegno della circostanza che ha posseduto in via ER
esclusiva i predetti terreni, gli odierni attori deducono che il proprio dante causa:
- ha aperto nel 1982 una partita iva come imprenditore agricolo per svolgere l'attività agricola sui terreni in oggetto godendone in via esclusiva, senza alcuna opposizione da parte del CP_2
- ha presentato in data 27.11.2007 richiesta per uso finanziamento a medio termine a piccole e medie industrie riguardo all'impresa agricola di cui al punto che precede;
- ha presentato nel corso degli anni al Comune di Civitanova Marche una serie di denunce di variazione di coltura praticate sui terreni in oggetto, nonché ha provveduto ad acquistare quanto necessario per la coltivazione del fondo;
- versamento I.C.I.
2 Nr. 1339\2024 R.G.
- ha sempre sostenuto i costi e percepito gli utili conseguenti al possesso e alla coltivazione del terreno.
Ciò premesso, in continuazione con il possesso esercitato da
[...]
, gli odierni attori sostengono di possedere i predetti immobili da Per_1
oltre venti anni in modo pacifico, incontestato, esclusivo e ininterrotto.
Gli attori deducono altresì che è deceduto in data Controparte_2
1.12.2020 e che i prossimi congiunti di quest'ultimo hanno rinunciato alla sua eredità, pertanto -continua la narrazione di parte attrice- si è provveduto a notificare l'odierno ricorso (nonché la convocazione per la mediazione obbligatoria) ai restanti chiamati all'eredità di Controparte_2
tramite pubblici richiami ex art. 150 c.p.c. (come autorizzato con decreto del 24.5.2024 del Presidente del Tribunale di Macerata – R.G. n.
1669/2024).
In data 5.6.2024 è stata depositata domanda di attivazione della procedura di mediazione presso l'Organismo di Conciliazione del Foro di Macerata, la quale si è conclusa con esito negativo per mancata comparizione dei convenuti.
Con decreto del 4.3.2025 è stata disposta la prova testi formulata da parte attrice e svoltasi all'udienza del 23.4.2025 con l'audizione del teste di parte attrice . All'esito della predetta udienza, la causa è Parte_4
stata rinviata all'udienza di discussione orale del 25.6.2025, all'esito della quale ultima la causa è stata trattenuta in decisione.
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La domanda non è risultata sufficientemente comprovata.
Per quanto attiene la successione nel possesso ex art. 1146, primo comma,
c.c., va rilevato che il chiamato all'eredità, che possegga i beni ereditari, può invocare la propria successione nel possesso del de cuius, anche ai fini dell'usucapione, ai sensi dell'art. 1146 c.c., a condizione che abbia
3 Nr. 1339\2024 R.G.
assunto la qualità di erede, accettando l'eredità, ferma restando la configurabilità di un'accettazione implicita o tacita, ove il suo comportamento evidenzi la volontà di continuare il possesso esercitato dal dante causa (cfr. Cassazione civile sez. II, 30/06/1987, n.5747).
Orbene, ai fini della successione nel possesso ex art. 1146, comma primo,
c.c., gli odierni attori hanno prodotto con il doc. 1 la visura attuale degli immobili in oggetto dalla quale risulta che i medesimi attori sono divenuti intestatari delle quote sopra indicate a seguito della successione ereditaria di avvenuta in data 29.3.2020. ER
Ordunque, l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale (come nel caso di specie), che rileva non soltanto dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi (cft. Cassazione civile sez. II,
09/01/2025, n.522).
Nel merito, la domanda è infondata e viene rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
Va osservato che, in via generale, chi invoca l'intervenuta usucapione deve provare sia l'elemento oggettivo del "corpus" (ossia di aver esercitato sul bene un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà), sia l'"animus possidendi" per il tempo necessario ad usucapire.
Ai fini dell'usucapione, infatti, è necessaria l'esternazione del dominio esclusivo sulla "res" da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed incompatibile con il possesso altrui.
4 Nr. 1339\2024 R.G.
In particolare, nel caso di un bene indiviso in comproprietà, il comproprietario che intenda usucapire la quota degli altri deve dimostrare di aver goduto della cosa esercitando sulla stessa un potere incompatibile con il possesso altrui, tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus”.
Non è sufficiente provare che i comproprietari si siano astenuti dall'uso del bene, ma è necessario dimostrare di aver sottratto il bene all'uso comune con una condotta volta ad esplicitare che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso.
Nel caso di specie è riscontrabile il difetto di allegazione riguardo alla sussistenza di un potere di fatto sulla cosa tale da risultare inconciliabile con la possibilità di utilizzo del bene anche da parte dell'altro comproprietario.
Gli elementi istruttori addotti dagli attori comprovano al più la sussistenza di una condotta conciliabile con la volontà di , dante causa ER
degli odierni attori, di possedere il terreno “uti condominus” piuttosto che
“uti dominus”, risultando, pertanto, non idonea a fondare il diritto dominicale (sulle intere quote di proprietà dei due immobili) dedotto in sede introduttiva del presente giudizio.
Sul punto, va rilevato che le attività poste in essere da ER
(dante causa degli odierni attori) sui terreni in oggetto si sono sostanziate in attività di coltivazione e gestione dei medesimi immobili, oltre al pagamento dei relativi oneri.
Orbene, le predette attività non assurgono ad integrare la fattispecie del possesso “uti dominus”, in quanto, il solo godimento esclusivo dell'immobile da parte del comproprietario a fronte dell'altrui inerzia non
è sufficiente ai fini dell'usucapione, potendo tale inerzia essere qualificata
5 Nr. 1339\2024 R.G.
come una situazione di condiscendenza in termini di tollerabilità dell'altrui utilizzo.
Sul punto, la giurisprudenza è granitica nell'affermare che, in ordine alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non basta, ai fini della dimostrazione del possesso uti dominus del terreno, la sua semplice coltivazione, atteso che siffatta attività è pienamente conciliabile con una relazione materiale basata su un titolo convenzionale o sulla semplice tolleranza del titolare (o del contitolare, come nel caso di specie) e, comunque, non appalesa un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che rappresenta l'espressione tipica del diritto di proprietà.
Infatti, in tema di comunione, come nel caso di specie, giusta disposto dell'art. 1102 1° co cc, l'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante alla comunione è legittimo, purché non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, pertanto il comproprietario che invochi l'usucapione ha l'onere di provare che il rapporto materiale con il bene si è verificato in modo da contrastare la volontà di altro comunista di pari utilizzo e comunque con modalità tali da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri comproprietari dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene.
In ossequio a quanto precedentemente argomentato, riguardo all'odierna vicenda, si osserva che non costituiscono prova sufficiente di per sé solo idonea a fondare il possesso esclusivo di un solo comunista (in questo caso, del ) la coltivazione dei due terreni, né tanto meno, la ER
denuncia di variazione delle coltivazioni ivi praticate.
Discorso analogo va esteso al pagamento delle imposte e tasse relative ai due terreni, in quanto anche in quest'ultimo caso opera la presunzione
“iuris tantum” che il medesimo comproprietario abbia ER
6 Nr. 1339\2024 R.G.
agito -appunto- nella qualità di comunista (magari, anticipando anche le quote di detti pagamenti di . Controparte_2
Quanto all'apertura della partita iva come imprenditore agricolo da parte di e l'asserita attività agricola svolta sui terreni in oggetto, ER
va rilevato -anche su tale circostanza- il difetto di allegazione da parte attrice, la quale limita le proprie produzioni documentali ai docc. 4 e 5 dai quali, tuttavia, non è individuabile alcun nesso tra l'attività svolta dal
[...]
e i terreni oggetto del presente giudizio. Per_1
Difatti, nel doc. 5, contenente il certificato anagrafico dell'impresa agricola di , non riporta alcun dato relativo ai due terreni in ER
oggetto; l'unico riferimento territoriale ivi indicato è la sede dell'impresa del sita alla via M. Belfiore n. 16 di Civitanova Marche, senza alcun Per_1
riferimento -appunto- ai due terreni.
Detto nesso -al più- è riscontrabile nel doc. 7, relativo alla denuncia di variazione di coltura dove si fa riferimento ai due terreni sopra indicati.
Tuttavia -e, in ogni caso- lo svolgimento di un'attività imprenditoriale su un bene comune (come i due terreni in oggetto) rientra nell'alveo dell'art. 1102 c.c. riguardo all'uso del bene comune. La predetta attività, come già ut supra osservato, non è idonea a manifestare una chiara volontà del comunista di escludere l'altro comproprietario ER CP_2
dal godimento del bene comune, in quanto, la costituzione di
[...]
un'impresa agricola rappresenta una mera modalità di gestione (in questo caso, di tipo imprenditoriale) di un bene produttivo (come lo sono i terreni agricoli in oggetto), la quale comunque si sostanzia nell'attività di coltivazione (in modalità “organizzata”) dei terreni stessi, attività non idonea di per sé a manifestare la volontà di possedere “uti dominus” i beni in comunione.
7 Nr. 1339\2024 R.G.
I difetti di allegazioni sopra evidenziati non sono stati colmati dall'espletata prova testimoniale: la teste nulla ha aggiunto Parte_4
in merito alle deduzioni attoree sopra indicate, limitando la propria deposizione alla mera conferma delle circostanze che il ha ER
coltivato e gestito i terreni in oggetto senza alcuna opposizione da parte del . Controparte_2
Pertanto, alla luce di quanto appena argomentato, va rilevato che il potere di fatto esercitato dal dante causa degli odierni attori, sui ER
terreni oggetto del presente giudizio, nel periodo intercorrente tra l'acquisto di questi ultimi (1967) e il decesso di medesimo dante causa, è qualificabile come possesso “uti condominus” stante il difetto di allegazione riguardo alla volontà di quest'ultimo di sottrarre i due terreni all'uso comune con il (e con i suoi eredi). Controparte_2
Va invece rilevato che gli odierni attori, successivamente al decesso del dante causa (avvenuto il 29.3.2020), hanno provveduto a ER
recintare detti terreni e ad apporre la cartellonistica di avviso dell'esistenza di una proprietà privata con divieto di accesso a detti terreni, come dichiarato dalla teste (“Preciso che dopo la Parte_4
morte di mio suocero, i terreni sono stati gestiti in via continuativa ed interrotta da e , ossia i figli di;
Parte_1 Parte_2 ER
ricordo che alcuni vicini ci chiesero anche di poter utilizzare il terreno per fare l'orto in quanto c'era un pozzo d'acqua nel terreno e ricordo che per questo e recintarono il terreno per evitare Parte_2 Parte_1
l'accesso da parte di terzi. Ricordo altresì che e Parte_1 [...]
hanno anche apposto un cartello con divieto di accesso al fondo Pt_2
in quanto di proprietà privata”, udienza del 23.4.2025).
Le predette attività di recinzione dei terreni e l'apposizione della cartellonistica di avviso di proprietà privata sono da considerarsi come
8 Nr. 1339\2024 R.G.
chiara univoca e pubblica manifestazione di volontà di possedere detti beni “uti dominus” tale da escludere la compartecipazione al godimento degli altri comunisti (ossia, gli eredi di . Controparte_2
Tuttavia le predette attività poste in essere dagli odierni attori sono successive alla data del 29.3.2020 (data del decesso di ), ER
come emerso anche all'esito della fase istruttoria, pertanto, non risulta ancora maturato il tempo utile ai fini dell'usucapione dei medesimi.
Per le ragioni sopra esposte, la domanda attorea viene rigettata.
Stante la contumacia dei convenuti, le spese di lite sono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. Parte_2 Parte_3
notificato tramite pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. agli eredi di CP_2
, così provvede:
[...]
- Respinge la domanda attorea;
- Spese interamente compensate.
Così deciso in Macerata, il 18/07/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
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