Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 11/02/2025, n. 3020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3020 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03020/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00950/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 950 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, in qualità di genitori dei minori-OMISSIS- e -OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Giorgia Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locare Roma 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmen Di Carlo, Simona Consani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ferraguto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
er l'accertamento,
previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee
a) del diritto della minore -OMISSIS- a ricevere dalla Azienda Sanitaria Locale Roma 3, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento logopedico in misura pari a 2 ore settimanali e il trattamento neuropsicomotorio in misura pari a 2 ore settimanali, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
b) del diritto del minore -OMISSIS- a ricevere dalla Azienda Sanitaria Locale Roma 3, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo comportamentale con metodo A.B.A. nella misura di 30 ore mensili, 10 ore di parent training mensile, 3 ore mensili di supervisione casa/scuola del bambino come da piano terapeutico del Centroumbrella, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre a 2 ore settimanali di logopedia e 2 ore settimanali di psicomotricità;
e per la condanna
a) della A.S.L. Roma 3 ad erogare l'intervento logopedico in misura pari a 2 ore settimanali, oltre 2 di neuropsicomotricità, alla minore -OMISSIS-, in via diretta ovvero in via indiretta, sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
b) della A.S.L. Roma 3 ad erogare l'intervento comportamentale con metodo ABA al minore -OMISSIS-, come indicato dalle Linee Guida dell'I.S.S., in misura pari a 30 ore mensili, come da piano terapeutico seguito presso il Centro Umbrella, sostenendo le spese relative alle ore di terapie con metodo ABA ricevute da terzi, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre a 2 ore settimanali di logopedia e 2 ore di psicomotricità;
nonché in ogni caso per la condanna
delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inerzia serbata nell'erogare le terapie comportamentali con metodo A.B.A. da quantificarsi in complessivi 31.016,39 € per spese di terapia comportamentale erogata da terzi, salvo successive all'instaurazione del presente giudizio, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locare Roma 3 e di Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti per cui è causa.
-OMISSIS-, nata a [...] il -OMISSIS-, in data 11.10.2017 è stata sottoposta a valutazione presso il Policlinico Umberto I, che le ha diagnosticato un sospetto disturbo del linguaggio con atipie comunicative ed ha rinviato al Servizio Territoriale di competenza per il proseguimento dell’iter diagnostico e per la successiva presa in carico.
Il 17.05.2018 sempre il Policlinico Umberto I ha effettuato la diagnosi di “ disturbo del neurosviluppo a rischio per disturbo dello spettro autistico ”, e ha prescritto un intervento riabilitativo integrato a frequenza plurisettimanale per espandere le capacità linguistiche e comunicative, con rinvio alla Asl di competenza per la presa in carico.
In data 30 maggio 2018, i genitori della minore hanno presentato domanda presso il centro Anffas che, a tutt’oggi, non li ha chiamati.
Da giugno 2018 -OMISSIS- ha iniziato a effettuare logopedia e psicomotricità presso l’Associazione “ Il AG di Oz ” con frequenza bisettimanale; nel 2021 presso il Centro Ipsam; da gennaio 2022 è stata seguita dalla dott.ssa -OMISSIS- e attualmente dall’Associazione “ Il AG di Oz ”.
Il 09.07.2019 -OMISSIS- è stata sottoposta a nuova valutazione da parte del Policlinico Umberto I che ha confermato la diagnosi di disturbo del linguaggio con prescrizione di terapia riabilitativa integrata a frequenza plurisettimanale e di un percorso di sostegno alla genitorialità, rimandando alle strutture territoriali di competenza per la presa in carico.
A febbraio 2021 -OMISSIS- è stata sottoposta a valutazione del linguaggio presso la Asl Roma 3, dalla quale è emerso un disturbo espressivo che coinvolge sia il piano fonetico/fonologico che morfosintattico, oltre alla presenza di atipie comunicative, scarso contatto oculare e produzioni verbali non sempre aderenti al contesto. A gennaio 2022 ha effettuato una valutazione linguistica con la logopedista dott.ssa -OMISSIS-, all’esito della quale ha avviato un trattamento di terapia logopedica, in misura pari a 1 ora a settimana, integrato con un lavoro a casa mediante un programma di teleriabilitazione (3-4 volte a settimana per 20 minuti).
Da settembre 2022 è seguita per un trattamento logopedico a cadenza mono settimanale presso l’associazione “ Il AG di Oz ”.
Ad aprile 2023 la piccola -OMISSIS- ha effettuato una valutazione neuropsicomotoria, all’esito della quale è stato integrato il trattamento logopedico in atto con un trattamento neuropsicomotorio a cadenza settimanale.
Dunque, attualmente -OMISSIS- effettua privatamente 1 sessione di logopedia e 1 sessione di neuropsicomotricità a settimana.
Il minore -OMISSIS-, nato a [...] l’[...] è stato sottoposto a valutazione presso l’Ospedale Bambino Gesù in data 17.09.2018 che ha effettuato una diagnosi di “ disturbo misto dello sviluppo con atipie sociocomunicative ”, ed ha prescritto l’avvio di un intervento psicomotorio presso il TSMREE per almeno 4 volte a settimana per sviluppare le competenze comunicative linguistiche non verbali, oltre al parent training.
Il 24.06.2019 -OMISSIS- è stato sottoposto a valutazione approfondita ed ai test ADOS (specifici per l’autismo) sempre da parte dell’Ospedale Bambino Gesù, che ha diagnosticato al minore un disturbo del neurosviluppo con rischio autismo, prescrivendo la presa in carico dalla ASL per avvio di terapia cognitivo comportamentale di tipo evolutivo, oltre al parent training e consulenza alla scuola.
In data 31.01.2020 l’Ospedale Bambino Gesù ha certificato che il minore presenta un “ disturbo dello spettro autistico ”, ed ha prescritto terapia cognitivo comportamentale a carattere intensivo.
La Asl RM 3 ha certificato lo stato di disabilità gravissima di -OMISSIS- in data 29.04.2021.
I genitori del minore, vista la diagnosi di autismo e la prescrizione dell’Ospedale Bambin Gesù di avviare un trattamento cognitivo comportamentale come da Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità, sono stati costretti a rivolgersi a dei centri privati per ivi far svolgere terapia cognitivo comportamentale con metodo A.B.A..
In particolare: dal 01.11.2019 -OMISSIS- ha iniziato a frequentare il centro Umbrellautismo che ha avviato un progetto terapeutico con metodo A.B.A. a carattere intensivo della durata di 12 mesi, prorogabile fino a 24 mesi a seconda delle necessità clinicamente rilevate; il progetto terapeutico è partito l’01.03.2021, ed ha previsto 30 ore di terapia al mese suddivise in 20 ore di trattamento per una settimana al mese e 2 terapie pomeridiane di 1 ora e 30 minuti per le altre settimane, 10 ore di parent training mensile, 3 ore mensili di supervisione casa/scuola del bambino; a partire da settembre 2022, è stato avviato un intervento di logopedia e psicomotricità a cadenza bisettimanale presso l’Associazione il AG di Oz.
Gli odierni esponenti hanno riferito di aver sostenuto per le terapie dei figli la somma di € 6.213,49 per -OMISSIS- (docc. 4, 5, 6 e 16) e di € 24.802,9 per -OMISSIS- (docc. 26, 37 e 38), per un totale di € 31.016,39.
Con lettera di diffida del 12 settembre 2021, hanno chiesto alla ASL RM 3 di ottenere le terapie prescritte ai bambini.
In assenza di riscontro, con ricorso notificato in data 29 gennaio 2024, hanno adito questo Tribunale chiedendo: “ l'accertamento previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee a) del diritto della minore -OMISSIS- a ricevere dalla Azienda Sanitaria Locale Roma 3, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento logopedico in misura pari a 2 ore settimanali e il trattamento neuropsicomotorio in misura pari a 2 ore settimanali, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia; b) del diritto del minore -OMISSIS- a ricevere dalla Azienda Sanitaria Locale Roma 3, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo comportamentale con metodo A.B.A. nella misura di 30 ore mensili, 10 ore di parent training mensile, 3 ore mensili di supervisione casa/scuola del bambino come da piano terapeutico del Centroumbrella, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre a 2 ore settimanali di logopedia e 2 ore settimanali di psicomotricità ”; “ la condanna a) della A.S.L. Roma 3 ad erogare l’intervento logopedico in misura pari a 2 ore settimanali, oltre 2 di neuropsicomotricità, alla minore -OMISSIS-, in via diretta ovvero in via indiretta, sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia; b) della A.S.L. Roma 3 ad erogare l’intervento comportamentale con metodo ABA al minore -OMISSIS-, come indicato dalle Linee Guida dell’I.S.S., in misura pari a 30 ore mensili, come da piano terapeutico seguito presso il Centro Umbrella, sostenendo le spese relative alle ore di terapie con metodo ABA ricevute da terzi, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre a 2 ore settimanali di logopedia e 2 ore di psicomotricità ”; “ la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inerzia serbata nell’erogare le terapie comportamentali con metodo A.B.A. da quantificarsi in complessivi 31.016,39 € per spese di terapia comportamentale erogata da terzi, salvo successive all’instaurazione del presente giudizio, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia ”.
Si è costituita la ASL contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
In particolare in relazione al minore -OMISSIS-, ha riferito che la prima visita neuropsichiatrica presso il servizio TSMREE è stata effettuata in data 15 aprile 2019 e che lo stesso è stato preso in carico “ dal gennaio 2020, presso il centro riabilitativo accreditato S. RA ” ma che detta presa in carico è stata interrotta nel gennaio 2021 per volontà dei genitori. Inoltre, in data 16 febbraio 2024, ha predisposto un Progetto terapeutico che prevede: “ Terapia riabilitativa neuropsicomotoria individuale, di gruppo di 1 ora a settimana; Terapia neurolinguistica per 2 ore a settimana; Terapia cognitivo – comportamentale per 4 ore a settimana; Parent training per 1 volta al mese (sedute di 90 minuti )”.
In relazione alla minore -OMISSIS-, ha precisato che la minore è stata sottoposta a valutazione integrata presso il Servizio della Asl nel novembre 2022.
In data 12 dicembre 2022 è stata emessa certificazione di “ Disturbo dell’eloquio e del Linguaggio in evoluzione positiva ” a fronte della quale è stato prescritto Progetto Riabilitativo Individuale per trattamento logopedico. Pertanto l’azienda si sarebbe prontamente attivata per predisporre uno specifico progetto riabilitativo in favore della minore, rendendosi altresì disponibile ad ulteriori valutazioni di controllo per un eventuale aggiornamento diagnostico e bisogni di cura. Inoltre, in data 16 febbraio 2024, ha predisposto un Progetto terapeutico che prevede “ Terapia logopedica per 1 ora settimana ”.
Infine, con riferimento alle richieste risarcitorie, ha sostenuto che nulla sarebbe dovuto, attesa la scelta volontaria dei genitori di rivolgersi autonomamente a strutture private alternative.
Nelle more del presente giudizio, i ricorrenti hanno dichiarato di accettare i piani terapeutici predisposti dalla ASL RM 3 per i minori.
E’ quindi cessata la materia del contendere su tutte le domande ad eccezione di quella avente ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale per le spese sostenute privatamente per le terapie.
In data 16 gennaio 2025, la difesa dei genitori della minore ha versato in atti una istanza di rinvio della discussione del merito della controversia in esame riferendo di essere “ impegnata dinanzi al Tribunale Ordinario di Taranto ”. All’uopo si è limitata ad allegare il decreto di fissazione dell’udienza, che, tuttavia, non riporta né i nominativi delle parti, né quelli dei difensori. Non può quindi ritenersi provato il grave impedimento che avrebbe supportato la richiesta.
Ad ogni modo, in data 27 gennaio 2025, ha depositato istanza di passaggio in decisione della causa, “ riportandosi a tutti i precedenti scritti difensivi ed alle memorie depositate ”.
All’udienza pubblica del 28 gennaio 2025, la causa è stata quindi introitata per la decisione.
2. Osserva innanzitutto il Collegio che la cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo è caratterizzata dalla piena soddisfazione dell’interesse del ricorrente, che si realizza attraverso il conseguimento del bene della vita, eventualmente anche ad opera delle successive determinazioni assunte dalla Pubblica amministrazione.
Orbene, nella fattispecie in esame, nel corso del giudizio sono stati accettati dai genitori dei minori i piani riabilitativi proposti dalla Asl per entrambi i minori, con costi a carico dell’Amministrazione stessa dal 1 febbraio 2024, con piena realizzazione sul punto della pretesa azionata dalla parte ricorrente.
Inoltre la difesa dei genitori non ha contestato in alcun modo la richiesta formulata dall’Azienda nella memoria conclusiva di dichiarazione della cessata materia del contendere sul punto, ma si è limitata a insistere per la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per le spese sostenute privatamente per le terapie “ sino alla data in cui la Asl ha presentato i piani terapeutici nel presente giudizio, ovvero al febbraio 2024 ”.
Il Tribunale, pertanto, dichiara la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34 comma 5 c.p.a. per quanto concerne le domande volte ad ottenere l’erogazione del trattamento ABA e l’effettiva presa in carico da parte della ASL Roma 1, con la predisposizione ed attuazione di un concreto piano di intervento volto ad assicurare tutte gli interventi necessari, in quanto soddisfatte in corso di causa dalla resistente che ha versato in atto i piani terapeutici accettati dai genitori.
3. Il ricorso deve, poi, essere accolto quanto all’azione risarcitoria nella ricorrenza dei relativi presupposti, nei termini e nei limiti di seguito evidenziati.
3.1 In relazione alla piccola -OMISSIS-, deve innanzitutto essere evidenziato che le strutture pubbliche che hanno sottoposto a visita la minore, le hanno sempre diagnosticato un disturbo del linguaggio, come ammesso anche dai ricorrenti a pag. 2 della memoria versata in atti in data 23 dicembre 2024.
In particolare, dalla documentazione versata in atti risulta provato che la bambina ha ricevuto diagnosi di disturbo del linguaggio nel maggio 2018 dal Policlinico Umberto I.
Ancora risulta provato che la bimba è stata sottoposta a visita dalla ASL per la prima volta a febbraio 2021, quando è stata effettuata una “ valutazione del linguaggio ”.
Ritiene pertanto il Collegio che la parte ricorrente abbia diritto al ristoro di tutte le spese sostenute, documentate e riferibili alle sole prestazioni attinenti alla sfera del linguaggio, a far data dal febbraio 2021 – data della prima visita – fino al febbraio 2024, data della predisposizione del PRI (data individuata dagli stessi ricorrenti come termine finale della richiesta risarcitoria a pag 4 della memoria versata in atti il 23 dicembre 2024), per il medesimo numero di ore riconosciute dall’ASL nel predetto Piano terapeutico.
Non si ritiene, invece, che debbano essere ristorate le spese sostenute dalla famiglia antecedentemente alla prima visita effettuata sulla minore da parte dell’azienda sanitaria.
Invero, come rilevato anche dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6785/2024, “ non è ammissibile che il privato cittadino aneli a sovrapporre le proprie personali valutazioni, o quelle di un proprio centro clinico di fiducia, a quelle del Servizio sanitario nazionale, che deve muoversi notoriamente nelle anguste strettoie tra la disciplina vincolistica sul contenimento della spesa sanitaria, secondo i suoi andamenti pendolari in base alle congiunture della finanza pubblica, e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza scolpiti nel d.P.C.M. del 2017, che costituiscono l'ossatura dello stato sociale sanitario: non possono valere a mutare i termini del discorso gli enfatici richiami né dell'art. 32 Cost. né dell'art. 25 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità in base al quale gli Stati devono fornire alle persone con disabilità "i servizi sanitari di cui hanno bisogno in ragione della loro disabilità, compresi i servizi di diagnosi precoce e di intervento d'urgenza e i servizi destinati a ridurre al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità, segnatamente tra i minori e gli anziani" ”.
Non si ritiene che sussistano neppure i presupposti per l’accoglimento della domanda relativa al risarcimento del danno non patrimoniale atteso che, come rilevato pacificamente in giurisprudenza, “ per conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale, il richiedente è tenuto ad allegare e provare in termini reali il pregiudizio subito, anche se collegato a valori riconosciuti a livello costituzionale, e ciò perché la categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., pur nei casi in cui la sua applicazione consegua alla violazione di diritti inviolabili della persona, costituisce pur sempre un'ipotesi di danno-conseguenza, il cui ristoro è in concreto possibile solo a seguito dell'integrale allegazione e prova in ordine alla sua riferibilità eziologica alla condotta del soggetto asseritamente danneggiato .” (cfr, da ultimo, Cons. Stato Sez. VII, 21/04/2022, n. 3045).
3.2 In relazione al piccolo -OMISSIS-, deve essere rilevato che dalla documentazione versata in atti risulta provato che la prima visita neuropsichiatrica presso il servizio TSMREE è stata effettuata in data 15 aprile 2019 e che lo stesso è stato preso in carico “ dal gennaio 2020, presso il centro riabilitativo accreditato S. RA ”.
Orbene detta presa in carico è stata interrotta nel gennaio 2021 per volontà degli stessi genitori.
Ritiene pertanto il Collegio che la parte ricorrente abbia diritto al ristoro di tutte le spese sostenute, documentate e riferibili alle prestazioni riconosciute nel PRI, a far data dal 16 aprile 2019 - data della prima visita – fino al gennaio 2020, data in cui la famiglia ha liberamente scelto di seguire un percorso terapeutico diverso da quello predisposto dall’Azienda sanitaria.
Invero, come già rilevato per la piccola -OMISSIS- (vedi paragrafo 3.1. cui per brevità si rimanda) la giurisprudenza ha più volte affermato che non è ammissibile che il privato cittadino aneli a sovrapporre le proprie personali valutazioni, o quelle di un proprio centro clinico di fiducia, a quelle del Servizio sanitario nazionale.
4. In conclusione:
- si dichiara la cessata materia del contendere in relazione a tutte le domande di parte ricorrente ad eccezione della domanda risarcitoria;
- il ricorso è accolto in parte in relazione alla domanda risarcitoria.
Per l’effetto, la ASL resistente è condannata:
- in relazione alla piccola -OMISSIS-, al ristoro di tutte le spese sostenute, documentate e ad oggi ancora non rimborsate per la terapia afferente esclusivamente ai problemi del linguaggio prescritta nel PRI del febbraio 2024, a decorrere dal febbraio 2021 - data in cui risulta provata la prima visita della minore da parte dell’Azienda sanitaria - sino al primo febbraio 2024, data in cui il PRI ha trovato attuazione a spese della ASL;
- in relazione al piccolo -OMISSIS-, al ristoro di tutte le spese sostenute, documentate, ad oggi ancora non rimborsate e riferibili alle prestazioni riconosciute nel PRI, a far data dal 16 aprile 2019 - data della prima visita – fino al gennaio 2020, data in cui la famiglia ha liberamente scelto di seguire un percorso terapeutico diverso da quello predisposto dall’Azienda sanitaria.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara la cessata materia del contendere e in parte lo accoglie nei limiti e ai sensi di cui alla motivazione che precede.
Ordina alla ASL RM 3 di corrispondere ai ricorrenti tutte le spese sostenute, documentate e ad oggi ancora non rimborsate di cui in parte motiva.
Condanna la ASL RM 3 al pagamento delle spese di lite, in considerazione della soccombenza che, complessivamente, liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge, se dovuti ed alla restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Ferrazzoli | Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.