TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 06/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 4705/2019
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 4705 del ruolo generale dell'anno 2019 promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. TARCISIO MOROTTI, per procura alle liti in calce all'atto di citazione;
ATTORE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. ANDREA CALLEGARI, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
(C.F. ), in persona degli eredi collettivamente P_ C.F._3
e impersonalmente contumace;
CONVENUTI
Oggetto: Usucapione diritto di servitù di passaggio
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in forma scritta in data 9-10-2024, con note da intendersi qui integralmente trascritte
per parte attrice: “Voglia il Tribunale di Trento, in via principale: 1) accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile con mezzi meccanici (autoveicoli, veicoli, furgoni, trattori etc.) a favore del fondo dell'attore
(la p.ed. 1709, P.T. 2878, CC. Lavis) ed a carico del fondo dei convenuti (la p.ed. 1676, P.T. 485 in C.C. Lavis), segnatamente nel tratto che si estende per una larghezza di quattro metri e si sviluppa in lunghezza dal confine della p.ed. 1709 sino all'intersezione con la strada comunale, contraddistinta dalla p.f. 3111; 2) ordinare ai convenuti l'esecuzione dei lavori necessari a ricostruire, riparare e ripristinare il muro (di loro proprietà) di sostegno del terreno, su cui insiste la strada sterrata oggetto della servitù di passaggio;
in via subordinata: in caso di mancato accoglimento della domanda, formulata al punto 2), Voglia il Tribunale adito autorizzare l'attore ad accedere al fondo dei convenuti per eseguire i lavori necessari a ricostruire, riparare e ripristinare il muro (di proprietà dei signori ) di sostegno del terreno, su cui insiste la strada sterrata CP_1 oggetto della servitù di passaggio. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali, da liquidare ex DM 55/2014 e ss.mm., 15% di rimborso spese forfettarie, iva, cnpa ed accessori nella misura di legge;
altresì, autorizzando l'attore all'intavolazione della servitù secondo la descrizione del CTU geom. (cfr. pag. 17 -18 della Persona_1 relazione, precisamente: “Servitù di passo a piedi e con mezzi meccanici a carico di parte del cortile comune alle P.M. 1 e 2 della p.ed. 1676 ed a favore della p.ed. 1709 del C.C. di Lavis”) ed in base alla planimetria da quest'ultimo allegata alla perizia come ALL. 13”; per parte convenuta: “nel merito in via principale - respingersi le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale - accertato che l'attore non ha validamente esercitato nei modi e nei tempi previsti dalla legge il diritto di servitù di passaggio a piedi e/o con mezzi meccanici sul fondo dei convenuti p.ed. 1676 in P.T. 485 C.C. Lavis dichiarare l'assenza del corrispondente diritto di passaggio. - in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
L'attore agisce in giudizio esponendo:
-di essere proprietario della p.ed. 1709 P.T. 2878 C.C. Lavis (già p.f. 2222) e di esercitare da oltre trent'anni, in modo continuativo e ininterrotto, il possesso di servitù di passo a piedi e con mezzi meccanici sulla confinante p.ed. 1676 P.T. 485 C.C. Lavis di proprietà dei convenuti, nel tratto meglio precisato in atti, connotato dalla presenza di strada sterrata con estensione di quattro metri in larghezza e in lunghezza dal confine con la p.ed. 1709 sino alla strada comunale sub p.f. 1311;
-di aver avviato nel 1987 contenzioso per spoglio nei confronti dei convenuti (Pretura di Trento n. 770/1987 r.g.) conclusosi con sentenza (n. 108 del 1990) confermativa del predetto possesso, quest'ultimo proseguito successivamente sino all'attualità;
-che si rende necessario provvedere a lavori di ripristino del muro di sostegno del terreno su cui insiste la strada sterrata oggetto dell'invocata servitù, atteso il parziale pag. 2/10 crollo e il pericolo di cedimento;
conclusivamente richiedendo accertarsi l'acquisto per usucapione di servitù di passo nel tratto sopra precisato;
ordinarsi ai convenuti l'esecuzione dei lavori di ripristino del muro;
in subordine, autorizzarsi l'attore all'accesso al fondo dei convenuti ai fini dell'esecuzione dei lavori.
Nel costituirsi in giudizio i convenuti allegano:
-di non aver mai riconosciuto la legittimità del possesso;
-che nel 1987, all'epoca della costruzione dell'abitazione di proprietà attorea, il fondo p.f. 2222 (ora p.ed. 1709) era intercluso, con unica possibilità di accesso attraverso il loro fondo;
-che gli esiti del giudizio possessorio instaurato dall'attore nel 1987 dipesero dall'audizione di testi, senza acquisizione di elementi utili ai fini dell'invocata usucapione;
-di aver ritenuto, sulla base di missiva del legale che loro assisteva in quella vertenza,
l'insussistenza di servitù di passo in ragione della preclusione di cui all'art. 1051 c.c.;
-di aver contestato il possesso, sino a tentativo fisico di impedimento di esercizio esitato in processo penale a loro carico;
-che non sussistono opere visibili e permanenti, né il possesso è stato esercitato in via ininterrotta e in modo pubblico e pacifico;
-che il cedimento del muro è conseguenza del transito, in particolare di quello recente con mezzi di grandi dimensioni (“grossi camion”) per l'esecuzione di lavori sulla proprietà dell'attore;
-che, in ogni caso, le spese per la conservazione della servitù sono regolate ai sensi dell'art. 1069 c.c. con aggravio a carico del proprietario del fondo dominante;
conclusivamente richiedendo il rigetto delle domande attoree;
in via riconvenzionale,
l'accertamento dell'inesistenza del diritto di servitù di passaggio a carico del fondo p.ed.
1676 P.T. 485 C.C. Lavis.
Concessi termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e depositate le rispettive memorie istruttorie, la causa è stata istruita a mezzo di assunzione di prova orale (verbale di udienza del 25-2-2021) e di consulenza tecnica d'ufficio (Relazione peritale del 27-9-2021).
Dichiarata l'interruzione del giudizio in esito al decesso del convenuto P_
pag. 3/10 (verbale di udienza del 4-10-2023) e riassunto lo stesso a mezzo di notifica nei confronti degli eredi nell'ultimo domicilio del defunto ex artt. 286 e 303 c.p.c., la causa, previa precisazione delle rispettive conclusioni, è stata trattenuta in decisione come da ordinanza del 18-10-2024, con assegnazione alle parti di termini per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Sull'acquisto per usucapione della servitù di passaggio.
La domanda attorea ex art. 1158 c.c. è fondata e deve trovare accoglimento.
Innanzitutto, devono dirsi sussistenti gli elementi di apparenza ai sensi dell'art. 1061
c.c., cioè la presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e che rivelino in maniera non equivoca l'esistenza del peso gravante sul fondo servente in guisa da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un onere preciso a carattere stabile.
La documentazione fotografica agli atti (docc.
3-7 e 11-18 att.) rivela l'esistenza nel tratto controverso di una strada sterrata, nella specie con presenza di tracce sul terreno indicative del passaggio ripetuto di mezzi meccanici, come, altresì, confermato in esito al sopralluogo in occasione dell'indagine peritale (Relazione peritale del 27-9-2021, pag.
14), l'area per cui è causa connotandosi peraltro per un dislivello di circa due metri rispetto alla restante parte del fondo dei convenuti e risultando altresì delimitata da un muro (Relazione cit., pag. 12).
La C.T.U. acquisita, le cui conclusioni questo Tribunale fa proprie in quanto sufficientemente e adeguatamente motivate, ha, inoltre, riscontrato la presenza di elementi ulteriori (un cancello pedonale e un cancello carrabile sul fondo dominante, oltre a strumenti di servizio quali citofono e cassetta delle lettere) atti a denotare la funzionalità di raccordo fra il fondo di proprietà attorea e la strada pubblica (Relazione cit., pag. 14).
Ferma, dunque, la segnalata presenza di opere visibili e permanenti destinate in modo non equivoco al transito anche con mezzi meccanici, è d'uopo rammentare che, come del resto anche di recente precisato dalla Suprema Corte, il principio di diritto secondo cui il requisito dell'apparenza della servitù richiede la presenza di segni visibili che, unitamente alla presenza di una strada o di un percorso idonei, mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso pag. 4/10 servente (Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 7004 del 17/03/2017;
Sez. 2, Sentenza n. 24856 del 21/11/2014) va correttamente interpretato nel senso di individuare il quid pluris nel “raccordo tra il tracciato su cui si assume sia esercitato il passaggio e l'utilità ricavata dal fondo dominante, inteso come nesso «funzionale», la cui evidenza non necessariamente deve risultare da un'opera materiale ulteriore rispetto alla strada” (Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 29555 del 25/10/2023).
In particolare, nel caso concreto emerge con chiarezza la esistenza di una stradina che si diparte dalla via pubblica e giunge sino alla p.ed. 1709 di proprietà attorea con delimitazione a mezzo di cancello (Relazione cit., pag. 11), sicché detta stradina risulta destinata con evidenza a consentire il transito ai fini dell'accesso al complesso fondiario di proprietà dell'attore, con conseguente raccordo funzionale fra la strada di cui alla p.ed.
1676 e l'utilità del fondo sub p.ed. 1709.
Devono, inoltre, escludersi nel caso de quo la ricorrenza e comunque la rilevanza dei presupposti di cui all'art. 1051 c.c. tenuto conto, in primo luogo e in fatto, che la stradina occupa porzione posizionata a livello inferiore di circa due metri rispetto alla restante parte del fondo dei convenuti, sino a intersecare nel tratto finale uno slargo asfaltato che si immette sulla via pubblica (Relazione cit., pag. 13), ciò precludendo la configurabilità di uno spazio con funzione di disimpegno esclusivo dell'abitazione dei convenuti e, quindi, una qualificazione dell'area controversa quale cortile (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza
n. 18662 del 16/09/2004; Sez. 2, Sentenza n. 2706 del 27/03/1996); rilevata, in secondo luogo e in diritto, la non pertinenza del richiamo alla disciplina in materia di passaggio coattivo vertendosi, invece, in ordine a fattispecie di acquisto per usucapione di servitù di passaggio che ha natura di servitù volontaria (Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 13223 del
16/05/2019; Sez. 2, Sentenza n. 18859 del 07/08/2013).
Ciò precisato, in punto di possesso, la difesa attorea ha dedotto che il transito de quo
è stato esercitato dall'attore (proprietario dell'asserito fondo dominante a far data dal
1987: doc. 1 att.) sin dall'anno 1987, ciò trovando riscontro altresì documentale, in specie quanto al relativo dies a quo e alla risalenza temporale, in considerazione dell'ordinanza possessoria di reintegra nel possesso del 20-8-1987 (doc. 5 conv) e dell'accertato spoglio con conseguente conferma dell'ordine di reintegrazione di cui alla sentenza fra le parti del 22-3-1990 (doc. 8 att.).
pag. 5/10 Inoltre, quanto agli esiti della prova testimoniale, il transito è riportato da tutti i testimoni, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, i quali hanno riportato conoscenza diretta dell'esercizio del transito, a piedi e con mezzi meccanici, per tempo continuativo ultraventennale e all'attualità, altresì precisando che la porzione controversa costituisce unico accesso all'abitazione dell'attore e, inoltre, riferendo del transito come esercitato personalmente in occasioni di visita all'attore, oltre che da quest'ultimo; i testimoni hanno aggiunto di aver potuto assistere ad attività di manutenzione della strada da parte dell'attore (cfr. verbale di udienza del 25-2-2021).
Peraltro, il possesso non è oggetto di contestazione specifica ad opera dei convenuti,
i quali, diversamente, da un lato, sul presupposto implicito della sua esistenza, ne negano semmai i requisiti ai fini di cui all'art. 1158 c.c. e, dall'altro lato, ascrivono precisamente al transito anche con mezzi meccanici, in ciò altresì confermandone il carattere di attualità, la causa del cedimento del muro di sostegno (cfr. comparsa di costituzione, pag.
4: “Circa il cedimento del muro di sostegno. E' conseguenza del transito. In particolare ora di grossi camion che hanno recentemente eseguito lavori sulla proprietà dell'attore”; cfr. anche doc. 4 conv.).
Va, inoltre, considerato, attesa la sua rilevanza ai fini delle presunzioni di cui agli artt.
1142 e 1143 c.c., in specie in uno ai titoli possessori di cui sopra, che il convenuto P_
, in data 4-2-2014, risulta aver contestato all'attore il taglio di una pianta sulla
[...] strada per cui è causa, dichiarando che “Il signor , per tenere transitabile la Pt_1
strada, si comporta come se ne fosse proprietario, eseguendo tutti i lavori di manutenzione che crede” e che lo stesso “ha anche eseguito senza autorizzazione lavori di allargamento del tracciato della stradina, nel mio cortile, impiantando abusivamente una ringhiera di delimitazione” (docc. 5, 20 e 21 att.; doc. 11 conv.); in definitiva svolgendo contestazioni che al contempo veicolano conferma dell'esercizio del transito, oltre che, in via presuntiva, della sua continuità in relazione agli interventi di manutenzione attuati dal medesimo attore.
Ciò a dirsi parimenti quanto a episodio del 2013 attestante tentativo di impedimento al transito (cfr. comparsa di costituzione, pag. 3; cfr. docc. 3 e 12 conv.), anch'esso implicitamente presupponente l'esercizio del passaggio da parte dei familiari dell'attore.
Si aggiunga ancora che corrispondenza stragiudiziale prodotta dai convenuti e pag. 6/10 risalente all'anno 2011 reca ulteriore contestazione del transito, che precisa aver avuto inizio nel 1987 ed essersi protratto, irrilevante l'eventuale censura in punto di abusività, quanto meno sino alla data del 26-10-2011 (doc. 10 conv.).
Vale, quindi, osservare che detti atti così come eventuale diffide stragiudiziali, lungi dall'incrinare le allegazioni attoree, le corroborano, in quanto gli stessi non rivestono carattere interruttivo, né idoneità impeditiva rispetto al decorso di termine utile ai fini dell'acquisito del diritto per usucapione, potendosi esercitare il possesso anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare del diritto reale (Cass. Civ., Sez. 2,
Sentenza n. 15927 del 29/07/2016; Sez. 2, Sentenza n. 15199 del 11/07/2011), richiedendosi, invece, ai fini di cui all'art. 1165 c.c., la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa (Cass. Civ., Sez. 6, Sentenza n. 11698 del 11/05/2017;
Sez. 2, Sentenza n. 14917 del 23/11/2001; cfr. anche Cass. Civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 16861 del 05/07/2013), perdita materiale della cosa non verificatasi nel caso concreto mai essendo venuta meno la relazione di fatto instaurata dall'attore con il fondo servente, vieppiù vertendosi in ordine a servitù discontinua (Cass. Civ., Sez. 2,
Sentenza n. 3076 del 16/02/2005: “In tema di servitù discontinue, l'esercizio saltuario non è di ostacolo a configurarne il possesso, dovendo lo stesso essere determinato in riferimento alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze del fondo dominante;
pertanto, ove non risultino chiari segni esteriori diretti a manifestare l'"animus dereliquendi", la relazione di fatto instaurata dal possessore con il fondo servente non viene meno per la utilizzazione non continuativa quando possa ritenersi che il bene sia rimasto nella virtuale disponibilità del possessore”; Cass. Civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 5843 del 14/06/1999: “In tema di servitù discontinue il possesso tutelabile va considerato in relazione alle peculiari caratteristiche ed esigenze del fondo dominante, senza venir meno in ragione del carattere solo saltuario dell'esercizio, essendo sufficiente una volta instaurata la relazione di fatto sostenuta dall'animus possidendi che il bene stesso possa continuare a considerarsi nella virtuale disponibilità del possessore, salvo che non risulti esteriorizzato da chiari univoci segni un animus derelinquendi”).
Per tutto quanto sopra, sulla base delle concorrenti e convergenti emergenze di causa,
è acquisita idonea e sufficiente prova circa il possesso di servitù di passaggio a piedi e pag. 7/10 con mezzi meccanici a favore del fondo attoreo sub p.ed. 1709 e a carico del fondo dei convenuti sub p.ed. 1676, oltre che quanto alla maturazione della sua protrazione per periodo ultraventennale ai fini di cui all'art. 1158 c.c., ciò comportando il necessario accoglimento della domanda attorea e, pertanto, la dichiarazione dell'intervenuto acquisto della servitù invocata in corrispondenza al tracciato identificato e rappresentato dalla Planimetria di cui all'allegato 13 alla Relazione peritale del 27-9-2021.
All'accertamento dell'acquisto per usucapione del diritto di servitù consegue la facoltà per il titolare del fondo dominante di accedere al fondo servente per realizzare le opere necessarie alla conservazione della servitù (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 3634 del
16/02/2007: “Ai sensi dell'art. 1069 cod. civ. le opere necessarie alla conservazione della servitù sono a carico del proprietario del fondo dominante che ha, perciò, facoltà di accedere al fondo servente per realizzarle, riconducendosi tale facoltà, di natura accessoria, al contenuto stesso del diritto di servitù, al cui normale esercizio è, quindi, strumentale. Pertanto, poiché nel nostro ordinamento il godimento del diritto di proprietà
- ai sensi dell'art. 832 cod. civ. - viene esercitato entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge, nell'ambito dei limiti di natura privatistica rientra anche il divieto di impedire l'accesso al proprio fondo al proprietario del fondo dominante che intenda eseguire le opere previste dal citato art. 1069 cod. civ.”). Ove le opere si prospettino come necessarie onde consentire il godimento della servitù, la relativa realizzazione non potrebbe, infatti, essere impedita dal titolare del fondo servente, del resto il disposto di cui all'art. 1069 c.c. riferendo del “modo … per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente” quale criterio di individuazione del quomodo cui non è subordinato l'an del diritto del titolare del fondo dominante.
Le relative spese gravano peraltro sul titolare del fondo dominante (art. 1069, comma
2, c.c.), salvo aggravio del titolare del fondo servente, in via proporzionale, per le opere che giovino anche al fondo servente (Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 6653 del
15/03/2017), nessuna domanda risultando comunque spiegata nel caso concreto in ordine a eventuale riparto, né alcunché essendo riferito in punto di spese.
Alla luce di quanto sopra, precisato che non è oggetto del presente giudizio eventuale vertenza in ordine al muro in quanto in ipotesi confinante e per la porzione non inerente alla strada gravata da servitù di passo, non può, dunque, trovare accoglimento l'ulteriore pag. 8/10 domanda attorea volta alla condanna dei convenuti all'esecuzione delle opere necessarie per la conservazione della servitù, a ciò, infatti, potendo provvedere il medesimo attore quale titolare del fondo dominante, in quanto tale investito della facoltà accessoria di accedere al fondo servente per realizzarvi le opere in questione, con inammissibilità, inoltre, della domanda attorea proposta in subordine, non necessaria, infatti, a detti fini un'autorizzazione “giudiziale” attesa la menzionata facoltà accessoria che rientra nel contenuto stesso del diritto di servitù accertato con la presente sentenza.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii., avuto riguardo al valore di lite, da determinarsi, in difetto di elementi utili ex art. 15 c.p.c. o ai fini della stima, per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, secondo i parametri medi per la fase di studio (euro
1.701,00), introduttiva (euro 1.204,00) e istruttoria (euro 1.806,00) e, in mancanza di questioni nuove rispetto a quelle oggetto di vaglio nelle precedenti fasi, minimi per quella decisionale (euro 1.452,50), previa compensazione per un quarto attesa la parziale soccombenza e, quindi, per il finale importo di euro 4.623,00, oltre anticipazioni per contributo unificato (euro 518,00) e per marca (euro 27,00), oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge se e in quanto dovuti.
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa (decreto dd. 18-10-2022), in quanto attinenti alla domanda attorea oggetto di accoglimento, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti soccombenti.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita,
1. accerta l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passo a piedi e con mezzi meccanici a favore della p.ed. 1709 P.T. 2878 CC. Lavis e a carico della p.ed. 1676
P.T. 3283 C.C. Lavis lungo il tracciato identificato nella Planimetria allegato 13 alla
Consulenza tecnica d'ufficio dd. 27-9-2021 a firma geom. Persona_1
2. rigetta la domanda dell'attore di cui al punto 2;
3. dichiara inammissibile la domanda subordinata dell'attore;
pag. 9/10 4. condanna i convenuti ed , in solido fra P_ Controparte_1 loro, a rimborsare all'attore le spese di lite, liquidate, previa Parte_1 compensazione parziale per un quarto, in € 4.623,00 per onorario ed € 545,00 per anticipazioni, oltre rimb. forf. nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5. pone definitivamente a carico dei convenuti soccombenti, in solido fra loro, il compenso del C.T.U. come liquidato in corso di causa.
Così deciso in Trento, 31/01/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 4705/2019
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 4705 del ruolo generale dell'anno 2019 promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. TARCISIO MOROTTI, per procura alle liti in calce all'atto di citazione;
ATTORE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. ANDREA CALLEGARI, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
(C.F. ), in persona degli eredi collettivamente P_ C.F._3
e impersonalmente contumace;
CONVENUTI
Oggetto: Usucapione diritto di servitù di passaggio
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in forma scritta in data 9-10-2024, con note da intendersi qui integralmente trascritte
per parte attrice: “Voglia il Tribunale di Trento, in via principale: 1) accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile con mezzi meccanici (autoveicoli, veicoli, furgoni, trattori etc.) a favore del fondo dell'attore
(la p.ed. 1709, P.T. 2878, CC. Lavis) ed a carico del fondo dei convenuti (la p.ed. 1676, P.T. 485 in C.C. Lavis), segnatamente nel tratto che si estende per una larghezza di quattro metri e si sviluppa in lunghezza dal confine della p.ed. 1709 sino all'intersezione con la strada comunale, contraddistinta dalla p.f. 3111; 2) ordinare ai convenuti l'esecuzione dei lavori necessari a ricostruire, riparare e ripristinare il muro (di loro proprietà) di sostegno del terreno, su cui insiste la strada sterrata oggetto della servitù di passaggio;
in via subordinata: in caso di mancato accoglimento della domanda, formulata al punto 2), Voglia il Tribunale adito autorizzare l'attore ad accedere al fondo dei convenuti per eseguire i lavori necessari a ricostruire, riparare e ripristinare il muro (di proprietà dei signori ) di sostegno del terreno, su cui insiste la strada sterrata CP_1 oggetto della servitù di passaggio. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali, da liquidare ex DM 55/2014 e ss.mm., 15% di rimborso spese forfettarie, iva, cnpa ed accessori nella misura di legge;
altresì, autorizzando l'attore all'intavolazione della servitù secondo la descrizione del CTU geom. (cfr. pag. 17 -18 della Persona_1 relazione, precisamente: “Servitù di passo a piedi e con mezzi meccanici a carico di parte del cortile comune alle P.M. 1 e 2 della p.ed. 1676 ed a favore della p.ed. 1709 del C.C. di Lavis”) ed in base alla planimetria da quest'ultimo allegata alla perizia come ALL. 13”; per parte convenuta: “nel merito in via principale - respingersi le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale - accertato che l'attore non ha validamente esercitato nei modi e nei tempi previsti dalla legge il diritto di servitù di passaggio a piedi e/o con mezzi meccanici sul fondo dei convenuti p.ed. 1676 in P.T. 485 C.C. Lavis dichiarare l'assenza del corrispondente diritto di passaggio. - in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
L'attore agisce in giudizio esponendo:
-di essere proprietario della p.ed. 1709 P.T. 2878 C.C. Lavis (già p.f. 2222) e di esercitare da oltre trent'anni, in modo continuativo e ininterrotto, il possesso di servitù di passo a piedi e con mezzi meccanici sulla confinante p.ed. 1676 P.T. 485 C.C. Lavis di proprietà dei convenuti, nel tratto meglio precisato in atti, connotato dalla presenza di strada sterrata con estensione di quattro metri in larghezza e in lunghezza dal confine con la p.ed. 1709 sino alla strada comunale sub p.f. 1311;
-di aver avviato nel 1987 contenzioso per spoglio nei confronti dei convenuti (Pretura di Trento n. 770/1987 r.g.) conclusosi con sentenza (n. 108 del 1990) confermativa del predetto possesso, quest'ultimo proseguito successivamente sino all'attualità;
-che si rende necessario provvedere a lavori di ripristino del muro di sostegno del terreno su cui insiste la strada sterrata oggetto dell'invocata servitù, atteso il parziale pag. 2/10 crollo e il pericolo di cedimento;
conclusivamente richiedendo accertarsi l'acquisto per usucapione di servitù di passo nel tratto sopra precisato;
ordinarsi ai convenuti l'esecuzione dei lavori di ripristino del muro;
in subordine, autorizzarsi l'attore all'accesso al fondo dei convenuti ai fini dell'esecuzione dei lavori.
Nel costituirsi in giudizio i convenuti allegano:
-di non aver mai riconosciuto la legittimità del possesso;
-che nel 1987, all'epoca della costruzione dell'abitazione di proprietà attorea, il fondo p.f. 2222 (ora p.ed. 1709) era intercluso, con unica possibilità di accesso attraverso il loro fondo;
-che gli esiti del giudizio possessorio instaurato dall'attore nel 1987 dipesero dall'audizione di testi, senza acquisizione di elementi utili ai fini dell'invocata usucapione;
-di aver ritenuto, sulla base di missiva del legale che loro assisteva in quella vertenza,
l'insussistenza di servitù di passo in ragione della preclusione di cui all'art. 1051 c.c.;
-di aver contestato il possesso, sino a tentativo fisico di impedimento di esercizio esitato in processo penale a loro carico;
-che non sussistono opere visibili e permanenti, né il possesso è stato esercitato in via ininterrotta e in modo pubblico e pacifico;
-che il cedimento del muro è conseguenza del transito, in particolare di quello recente con mezzi di grandi dimensioni (“grossi camion”) per l'esecuzione di lavori sulla proprietà dell'attore;
-che, in ogni caso, le spese per la conservazione della servitù sono regolate ai sensi dell'art. 1069 c.c. con aggravio a carico del proprietario del fondo dominante;
conclusivamente richiedendo il rigetto delle domande attoree;
in via riconvenzionale,
l'accertamento dell'inesistenza del diritto di servitù di passaggio a carico del fondo p.ed.
1676 P.T. 485 C.C. Lavis.
Concessi termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e depositate le rispettive memorie istruttorie, la causa è stata istruita a mezzo di assunzione di prova orale (verbale di udienza del 25-2-2021) e di consulenza tecnica d'ufficio (Relazione peritale del 27-9-2021).
Dichiarata l'interruzione del giudizio in esito al decesso del convenuto P_
pag. 3/10 (verbale di udienza del 4-10-2023) e riassunto lo stesso a mezzo di notifica nei confronti degli eredi nell'ultimo domicilio del defunto ex artt. 286 e 303 c.p.c., la causa, previa precisazione delle rispettive conclusioni, è stata trattenuta in decisione come da ordinanza del 18-10-2024, con assegnazione alle parti di termini per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Sull'acquisto per usucapione della servitù di passaggio.
La domanda attorea ex art. 1158 c.c. è fondata e deve trovare accoglimento.
Innanzitutto, devono dirsi sussistenti gli elementi di apparenza ai sensi dell'art. 1061
c.c., cioè la presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e che rivelino in maniera non equivoca l'esistenza del peso gravante sul fondo servente in guisa da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un onere preciso a carattere stabile.
La documentazione fotografica agli atti (docc.
3-7 e 11-18 att.) rivela l'esistenza nel tratto controverso di una strada sterrata, nella specie con presenza di tracce sul terreno indicative del passaggio ripetuto di mezzi meccanici, come, altresì, confermato in esito al sopralluogo in occasione dell'indagine peritale (Relazione peritale del 27-9-2021, pag.
14), l'area per cui è causa connotandosi peraltro per un dislivello di circa due metri rispetto alla restante parte del fondo dei convenuti e risultando altresì delimitata da un muro (Relazione cit., pag. 12).
La C.T.U. acquisita, le cui conclusioni questo Tribunale fa proprie in quanto sufficientemente e adeguatamente motivate, ha, inoltre, riscontrato la presenza di elementi ulteriori (un cancello pedonale e un cancello carrabile sul fondo dominante, oltre a strumenti di servizio quali citofono e cassetta delle lettere) atti a denotare la funzionalità di raccordo fra il fondo di proprietà attorea e la strada pubblica (Relazione cit., pag. 14).
Ferma, dunque, la segnalata presenza di opere visibili e permanenti destinate in modo non equivoco al transito anche con mezzi meccanici, è d'uopo rammentare che, come del resto anche di recente precisato dalla Suprema Corte, il principio di diritto secondo cui il requisito dell'apparenza della servitù richiede la presenza di segni visibili che, unitamente alla presenza di una strada o di un percorso idonei, mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso pag. 4/10 servente (Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 7004 del 17/03/2017;
Sez. 2, Sentenza n. 24856 del 21/11/2014) va correttamente interpretato nel senso di individuare il quid pluris nel “raccordo tra il tracciato su cui si assume sia esercitato il passaggio e l'utilità ricavata dal fondo dominante, inteso come nesso «funzionale», la cui evidenza non necessariamente deve risultare da un'opera materiale ulteriore rispetto alla strada” (Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 29555 del 25/10/2023).
In particolare, nel caso concreto emerge con chiarezza la esistenza di una stradina che si diparte dalla via pubblica e giunge sino alla p.ed. 1709 di proprietà attorea con delimitazione a mezzo di cancello (Relazione cit., pag. 11), sicché detta stradina risulta destinata con evidenza a consentire il transito ai fini dell'accesso al complesso fondiario di proprietà dell'attore, con conseguente raccordo funzionale fra la strada di cui alla p.ed.
1676 e l'utilità del fondo sub p.ed. 1709.
Devono, inoltre, escludersi nel caso de quo la ricorrenza e comunque la rilevanza dei presupposti di cui all'art. 1051 c.c. tenuto conto, in primo luogo e in fatto, che la stradina occupa porzione posizionata a livello inferiore di circa due metri rispetto alla restante parte del fondo dei convenuti, sino a intersecare nel tratto finale uno slargo asfaltato che si immette sulla via pubblica (Relazione cit., pag. 13), ciò precludendo la configurabilità di uno spazio con funzione di disimpegno esclusivo dell'abitazione dei convenuti e, quindi, una qualificazione dell'area controversa quale cortile (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza
n. 18662 del 16/09/2004; Sez. 2, Sentenza n. 2706 del 27/03/1996); rilevata, in secondo luogo e in diritto, la non pertinenza del richiamo alla disciplina in materia di passaggio coattivo vertendosi, invece, in ordine a fattispecie di acquisto per usucapione di servitù di passaggio che ha natura di servitù volontaria (Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 13223 del
16/05/2019; Sez. 2, Sentenza n. 18859 del 07/08/2013).
Ciò precisato, in punto di possesso, la difesa attorea ha dedotto che il transito de quo
è stato esercitato dall'attore (proprietario dell'asserito fondo dominante a far data dal
1987: doc. 1 att.) sin dall'anno 1987, ciò trovando riscontro altresì documentale, in specie quanto al relativo dies a quo e alla risalenza temporale, in considerazione dell'ordinanza possessoria di reintegra nel possesso del 20-8-1987 (doc. 5 conv) e dell'accertato spoglio con conseguente conferma dell'ordine di reintegrazione di cui alla sentenza fra le parti del 22-3-1990 (doc. 8 att.).
pag. 5/10 Inoltre, quanto agli esiti della prova testimoniale, il transito è riportato da tutti i testimoni, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, i quali hanno riportato conoscenza diretta dell'esercizio del transito, a piedi e con mezzi meccanici, per tempo continuativo ultraventennale e all'attualità, altresì precisando che la porzione controversa costituisce unico accesso all'abitazione dell'attore e, inoltre, riferendo del transito come esercitato personalmente in occasioni di visita all'attore, oltre che da quest'ultimo; i testimoni hanno aggiunto di aver potuto assistere ad attività di manutenzione della strada da parte dell'attore (cfr. verbale di udienza del 25-2-2021).
Peraltro, il possesso non è oggetto di contestazione specifica ad opera dei convenuti,
i quali, diversamente, da un lato, sul presupposto implicito della sua esistenza, ne negano semmai i requisiti ai fini di cui all'art. 1158 c.c. e, dall'altro lato, ascrivono precisamente al transito anche con mezzi meccanici, in ciò altresì confermandone il carattere di attualità, la causa del cedimento del muro di sostegno (cfr. comparsa di costituzione, pag.
4: “Circa il cedimento del muro di sostegno. E' conseguenza del transito. In particolare ora di grossi camion che hanno recentemente eseguito lavori sulla proprietà dell'attore”; cfr. anche doc. 4 conv.).
Va, inoltre, considerato, attesa la sua rilevanza ai fini delle presunzioni di cui agli artt.
1142 e 1143 c.c., in specie in uno ai titoli possessori di cui sopra, che il convenuto P_
, in data 4-2-2014, risulta aver contestato all'attore il taglio di una pianta sulla
[...] strada per cui è causa, dichiarando che “Il signor , per tenere transitabile la Pt_1
strada, si comporta come se ne fosse proprietario, eseguendo tutti i lavori di manutenzione che crede” e che lo stesso “ha anche eseguito senza autorizzazione lavori di allargamento del tracciato della stradina, nel mio cortile, impiantando abusivamente una ringhiera di delimitazione” (docc. 5, 20 e 21 att.; doc. 11 conv.); in definitiva svolgendo contestazioni che al contempo veicolano conferma dell'esercizio del transito, oltre che, in via presuntiva, della sua continuità in relazione agli interventi di manutenzione attuati dal medesimo attore.
Ciò a dirsi parimenti quanto a episodio del 2013 attestante tentativo di impedimento al transito (cfr. comparsa di costituzione, pag. 3; cfr. docc. 3 e 12 conv.), anch'esso implicitamente presupponente l'esercizio del passaggio da parte dei familiari dell'attore.
Si aggiunga ancora che corrispondenza stragiudiziale prodotta dai convenuti e pag. 6/10 risalente all'anno 2011 reca ulteriore contestazione del transito, che precisa aver avuto inizio nel 1987 ed essersi protratto, irrilevante l'eventuale censura in punto di abusività, quanto meno sino alla data del 26-10-2011 (doc. 10 conv.).
Vale, quindi, osservare che detti atti così come eventuale diffide stragiudiziali, lungi dall'incrinare le allegazioni attoree, le corroborano, in quanto gli stessi non rivestono carattere interruttivo, né idoneità impeditiva rispetto al decorso di termine utile ai fini dell'acquisito del diritto per usucapione, potendosi esercitare il possesso anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare del diritto reale (Cass. Civ., Sez. 2,
Sentenza n. 15927 del 29/07/2016; Sez. 2, Sentenza n. 15199 del 11/07/2011), richiedendosi, invece, ai fini di cui all'art. 1165 c.c., la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa (Cass. Civ., Sez. 6, Sentenza n. 11698 del 11/05/2017;
Sez. 2, Sentenza n. 14917 del 23/11/2001; cfr. anche Cass. Civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 16861 del 05/07/2013), perdita materiale della cosa non verificatasi nel caso concreto mai essendo venuta meno la relazione di fatto instaurata dall'attore con il fondo servente, vieppiù vertendosi in ordine a servitù discontinua (Cass. Civ., Sez. 2,
Sentenza n. 3076 del 16/02/2005: “In tema di servitù discontinue, l'esercizio saltuario non è di ostacolo a configurarne il possesso, dovendo lo stesso essere determinato in riferimento alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze del fondo dominante;
pertanto, ove non risultino chiari segni esteriori diretti a manifestare l'"animus dereliquendi", la relazione di fatto instaurata dal possessore con il fondo servente non viene meno per la utilizzazione non continuativa quando possa ritenersi che il bene sia rimasto nella virtuale disponibilità del possessore”; Cass. Civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 5843 del 14/06/1999: “In tema di servitù discontinue il possesso tutelabile va considerato in relazione alle peculiari caratteristiche ed esigenze del fondo dominante, senza venir meno in ragione del carattere solo saltuario dell'esercizio, essendo sufficiente una volta instaurata la relazione di fatto sostenuta dall'animus possidendi che il bene stesso possa continuare a considerarsi nella virtuale disponibilità del possessore, salvo che non risulti esteriorizzato da chiari univoci segni un animus derelinquendi”).
Per tutto quanto sopra, sulla base delle concorrenti e convergenti emergenze di causa,
è acquisita idonea e sufficiente prova circa il possesso di servitù di passaggio a piedi e pag. 7/10 con mezzi meccanici a favore del fondo attoreo sub p.ed. 1709 e a carico del fondo dei convenuti sub p.ed. 1676, oltre che quanto alla maturazione della sua protrazione per periodo ultraventennale ai fini di cui all'art. 1158 c.c., ciò comportando il necessario accoglimento della domanda attorea e, pertanto, la dichiarazione dell'intervenuto acquisto della servitù invocata in corrispondenza al tracciato identificato e rappresentato dalla Planimetria di cui all'allegato 13 alla Relazione peritale del 27-9-2021.
All'accertamento dell'acquisto per usucapione del diritto di servitù consegue la facoltà per il titolare del fondo dominante di accedere al fondo servente per realizzare le opere necessarie alla conservazione della servitù (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 3634 del
16/02/2007: “Ai sensi dell'art. 1069 cod. civ. le opere necessarie alla conservazione della servitù sono a carico del proprietario del fondo dominante che ha, perciò, facoltà di accedere al fondo servente per realizzarle, riconducendosi tale facoltà, di natura accessoria, al contenuto stesso del diritto di servitù, al cui normale esercizio è, quindi, strumentale. Pertanto, poiché nel nostro ordinamento il godimento del diritto di proprietà
- ai sensi dell'art. 832 cod. civ. - viene esercitato entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge, nell'ambito dei limiti di natura privatistica rientra anche il divieto di impedire l'accesso al proprio fondo al proprietario del fondo dominante che intenda eseguire le opere previste dal citato art. 1069 cod. civ.”). Ove le opere si prospettino come necessarie onde consentire il godimento della servitù, la relativa realizzazione non potrebbe, infatti, essere impedita dal titolare del fondo servente, del resto il disposto di cui all'art. 1069 c.c. riferendo del “modo … per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente” quale criterio di individuazione del quomodo cui non è subordinato l'an del diritto del titolare del fondo dominante.
Le relative spese gravano peraltro sul titolare del fondo dominante (art. 1069, comma
2, c.c.), salvo aggravio del titolare del fondo servente, in via proporzionale, per le opere che giovino anche al fondo servente (Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 6653 del
15/03/2017), nessuna domanda risultando comunque spiegata nel caso concreto in ordine a eventuale riparto, né alcunché essendo riferito in punto di spese.
Alla luce di quanto sopra, precisato che non è oggetto del presente giudizio eventuale vertenza in ordine al muro in quanto in ipotesi confinante e per la porzione non inerente alla strada gravata da servitù di passo, non può, dunque, trovare accoglimento l'ulteriore pag. 8/10 domanda attorea volta alla condanna dei convenuti all'esecuzione delle opere necessarie per la conservazione della servitù, a ciò, infatti, potendo provvedere il medesimo attore quale titolare del fondo dominante, in quanto tale investito della facoltà accessoria di accedere al fondo servente per realizzarvi le opere in questione, con inammissibilità, inoltre, della domanda attorea proposta in subordine, non necessaria, infatti, a detti fini un'autorizzazione “giudiziale” attesa la menzionata facoltà accessoria che rientra nel contenuto stesso del diritto di servitù accertato con la presente sentenza.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii., avuto riguardo al valore di lite, da determinarsi, in difetto di elementi utili ex art. 15 c.p.c. o ai fini della stima, per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, secondo i parametri medi per la fase di studio (euro
1.701,00), introduttiva (euro 1.204,00) e istruttoria (euro 1.806,00) e, in mancanza di questioni nuove rispetto a quelle oggetto di vaglio nelle precedenti fasi, minimi per quella decisionale (euro 1.452,50), previa compensazione per un quarto attesa la parziale soccombenza e, quindi, per il finale importo di euro 4.623,00, oltre anticipazioni per contributo unificato (euro 518,00) e per marca (euro 27,00), oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge se e in quanto dovuti.
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa (decreto dd. 18-10-2022), in quanto attinenti alla domanda attorea oggetto di accoglimento, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti soccombenti.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita,
1. accerta l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passo a piedi e con mezzi meccanici a favore della p.ed. 1709 P.T. 2878 CC. Lavis e a carico della p.ed. 1676
P.T. 3283 C.C. Lavis lungo il tracciato identificato nella Planimetria allegato 13 alla
Consulenza tecnica d'ufficio dd. 27-9-2021 a firma geom. Persona_1
2. rigetta la domanda dell'attore di cui al punto 2;
3. dichiara inammissibile la domanda subordinata dell'attore;
pag. 9/10 4. condanna i convenuti ed , in solido fra P_ Controparte_1 loro, a rimborsare all'attore le spese di lite, liquidate, previa Parte_1 compensazione parziale per un quarto, in € 4.623,00 per onorario ed € 545,00 per anticipazioni, oltre rimb. forf. nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5. pone definitivamente a carico dei convenuti soccombenti, in solido fra loro, il compenso del C.T.U. come liquidato in corso di causa.
Così deciso in Trento, 31/01/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 10/10