Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 19/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
1
n. 2063/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2063/2016 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 18 marzo
2025 e promossa da:
– CF - nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, Via Euclide, 19, presso lo studio dell'Avv. CRISTIANO
ALBERTO – CF – dal quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti;
C.F._2
-parte ricorrente- contro
– CF - nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, Via Nazario Sauro, 15, presso lo studio dell'avv. MENNITI
ROSANNA – CF - dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti;
C.F._4
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18 marzo 2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 22/12/2016, esponeva: Parte_1
- che, in data 02.12.1973 gli istanti contraevano matrimonio civile trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di TT (CZ) anno 1973, parte II, serie numero 11 originale scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni;
- che, dalla loro unione, nascevano due figli, nata il [...] e nato il [...]; Per_1 Per_2
- che, da tempo era venuta meno la comunione morale, spirituale e materiale tra i coniugi, a causa del comportamento violento e aggressivo della sig.ra dunque, la convivenza era divenuta CP_1 intollerabile;
Chiedeva, pertanto, che l'Ill.mo Tribunale volesse pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti conclusioni:
1) Autorizzare i medesimi i coniugi a vivere e/o continuare a vivere separati;
2) pronunciare la separazione personale dei coniugi e con Parte_1 Controparte_1
addebito della stessa alla moglie e con ogni discendente conseguenze;
3) disporre la divisione della casa coniugale (di cui il ricorrente è comproprietario al 50%) in due separate unità abitative nonché la divisione del magazzino e del terreno circostante di immobile di proprietà di entrambi i coniugi, previa restituzione dei beni di esclusiva proprietà del (es. Pt_1 tutti i macchinari inerenti all'attività artigianale di falegnameria, posti nel locale cantina della casa coniugale;
automobile Citroen), nonché di tutti gli effetti personali del ricorrente;
4) disporre la corresponsione del 50% del canone di locazione del magazzino di comproprietà dei coniugi, locato ad un Parte_2
5) onorare il coniuge delle spese ed onorari del presente giudizio (vedi, in tal senso, il ricorso introduttivo in atti).
Si costituiva in giudizio la parte resistente, sig.ra la quale aderiva alla domanda di Controparte_1 separazione personale dei coniugi e - nel merito - contestava tutto quanto ex adverso sostenuto;
ella - a sua volta - imputava il deteriorarsi del rapporto coniugale ai comportamenti violenti del marito.
Chiedeva, pertanto, di: “pronunziare la separazione personale, con addebito al marito con Parte_1 ogni discendente causa;
si oppone alla richiesta di divisione della casa coniugale in due separati unità abitative, del magazzino e del terreno circostante di immobile. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio” (vedi comparsa costitutiva;
in atti).
Dopo vari rinvii della causa – sempre richiesti dai procuratori di entrambe le parti e sempre al fine di addivenire ad una trasformazione in rito della causa da separazione contenziosa a separazione consensuale - in data
05.11.2024, il sig. revocava il precedente mandato difensivo e conferiva procura al Parte_1 nuovo Avvocato, Alberto Cristiano, il quale si costituiva in data 18.11.2024.
All'udienza del 18 marzo 2025, erano presenti i soli procuratori delle parti, i quali precisavano di avere nelle more – a seguito di trattative di bonario componimento - raggiunto un accordo per la sostanziale trasformazione del rito e provvedevano ad esibire - in visione - l'originale del relativo accordo, con istanza congiunta di trasformazione del rito, con allegate le dichiarazioni – provenienti dai coniugi personalmente – circa l'espressa rinuncia alla comparizione personale in udienza e la stessa manifesta ed irrevocabile indisponibilità a pervenire ad una riconciliazione;
gli stessi procuratori – nel chiedere che la causa venisse trattenuta in decisione – riservavano di produrre la detta documentazione originale nel più breve tempo possibile e mediante allegazione al fascicolo telematico, cui effettivamente provvedevano in pari data (vedi in allegato al fascicolo telematico;
in atti).
Il Presidente, preso atto di quanto sopra, tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione. 3
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio in
TT (CZ) ed in data 2 dicembre 1973, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di TT al n. 11, P. II, S. Reg. –Uff. 1, anno 1973 (vedi, in allegato, all'interno del fascicolo processuale).
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi merita – dunque - di essere accolta, in quanto - come dichiarato dai coniugi, da ultimo, in previsione dell'udienza del 18 marzo 2025 - la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., come si ricava altresì
– definitivamente – dal fallimento del tentativo di conciliazione obbligatorio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei coniugi stessi, anche avuto riguardo alle reciproche condizioni economiche reddituali, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, volte alla trasformazione del rito da separazione giudiziale a separazione consensuale alle seguenti e concordate condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, con l'obbligo di comunicarsi i rispettivi ed eventuali cambiamenti di indirizzo;
2. I coniugi rinunciano reciprocamente al riconoscimento di un assegno a titolo di mantenimento;
3. Assegnazione alla sig.ra (Cod. Fise. ) della casa coniugale e della Controparte_1 C.F._5 corte di pertinenza, siti in TT (CZ), Fraz. Cancello, Viale Kennedy, 56 (censite al N.C.E.U. del
Comune di TT, Foglio n° 60, particella 521 sub 9 e 10 e Foglio n° 60, particella 188): la sig.ra sarà tenuta alla manutenzione ordinaria dei predetti beni sostenendone i costi e sarà l'unica CP_1 responsabile nei confronti dei terzi: le relative utenze restano a carico esclusivo della;
Pt_3
4. Con riferimento agli immobili siti in TT (CZ), Fraz. Cancello, Viale Kennedy, 56, censiti al
N.C.E.U. del Comune di TT, Foglio n° 60, particella 521 sub 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 188 (la casa coniugale, le relative pertinenze, la corte e il locale commerciale), i coniugi, a tacitazione dei reciproci rapporti patrimoniali, stabiliscono che i predetti beni sono in comproprietà tra di loro e. a far data dall'omologazione delle presenti condizioni, poiché allo stato i coniugi non intendono procedere allo scioglimento della comproprietà in relazione ai predetti beni, rimarranno in comproprietà soggetti al regime della comunione ordinaria: in particolare, ferma l'assegnazione dell'abitazione familiare per come sopra identificata, entrambi i coniugi continueranno ad utilizzare e/o a godere e/o disporre congiuntamente del magazzino e della cantina (ove sono custoditi beni mobili di entrambi i coniugi), nonché della corte e delle aree urbane di pertinenza (beni censiti al N.C.L.U. del Comune di TT. Foglio n° 60, particella 521 sub 1. 11. 12. 13 e 188); i coniugi si impegnano espressamente e sin d'ora a recarsi dinanzi ad un Notaio, designato dalla parte richiedente e a spese della , entro 15 giorni dal ricevimento di richiesta scritta, al Pt_3 fine di procedere alla divisione dei beni nonché al compimento degli atti prodromici e necessari;
5. Ciascun coniuge continuerà a percepire, nella misura del 50% pro capite, il canone di locazione del magazzino in comproprietà, iscritto al N.C.E.U. del Comune di Serra-stretta, Foglio n° 60, particella 521 sub
7 e 8, concesso in locazione a terzi ove viene svolta un'attività commerciale;
4
6. I coniugi sin d'ora si autorizzano reciprocamente al rilascio ed al rinnovo dei propri passaporti e/o carte d'identità valevoli per l'estero;
7. Le parti dichiarano di compensare le spese del presente giudizio e i difensori rinunciano alla solidarietà ex art. 13 L.P.F.;
8. Le parti si impegnano a rispettare le presenti condizioni sin dalla data di sottoscrizione dell'accordo non avendo reciprocamente null'altro che pretendere.
La domanda – resa successivamente congiunta a fronte di un ricorso inizialmente attivato in forma contenziosa
- può pertanto essere in toto recepita anche con riferimento alle condizioni in oggetto;
esse non contengono trasferimenti diretti di diritti immobiliari, ma solo l'impegno a provvedervi dinanzi ad un professionista di fiducia in un tempo predeterminato, che il Collegio reputa congruo
La natura della procedura e l'accordo per come nelle more raggiunto, consigliano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
gli stessi coniugi – peraltro, all'interno delle condizioni in oggetto – hanno concluso conformemente in tal senso (vedi punto 7 delle dette condizioni).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2063 del 2016 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Separazione giudiziale, instaurata da – CF - Parte_1 C.F._1 avverso – CF - con l'intervento del PUBBLICO Controparte_1 C.F._3
MINISTERO in sede - interventore ex lege - preso atto dell'istanza congiunta di trasformazione del rito da separazione contenziosa a separazione consensuale,
Così provvede:
A) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi – CF Parte_1
- e – CF - che hanno C.F._1 Controparte_1 C.F._3 contratto matrimonio in TT (CZ) ed in data 2 dicembre 1973, il cui atto risulta trascritto nei
Registri degli atti di matrimonio del Comune di TT (atto n. 11, P. II, S. Reg. –Uff. 1, anno
1973), alle seguenti e concordate condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, con l'obbligo di comunicarsi i rispettivi ed eventuali cambiamenti di indirizzo;
2. I coniugi rinunciano reciprocamente al riconoscimento di un assegno a titolo di mantenimento;
3. Assegnazione alla sig.ra (Cod. Fise. ) della casa Controparte_1 C.F._5 coniugale e della corte di pertinenza, siti in TT (CZ), Fraz. Cancello, Viale Kennedy, 56
(censite al N.C.E.U. del Comune di TT, Foglio n° 60, particella 521 sub 9 e 10 e Foglio n°
60, particella 188); la sig.ra sarà tenuta alla manutenzione ordinaria dei predetti beni CP_1 sostenendone i costi e sarà l'unica responsabile nei confronti dei terzi: le relative utenze restano a carico esclusivo della;
Pt_3 5
4. Con riferimento agli immobili siti in TT (CZ), Fraz. Cancello, Viale Kennedy, 56, censiti al N.C.E.U. del Comune di TT, Foglio n° 60, particella 521 sub 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e
188 (la casa coniugale, le relative pertinenze, la corte e il locale commerciale), i coniugi, a tacitazione dei reciproci rapporti patrimoniali, stabiliscono che i predetti beni sono in comproprietà tra di loro e. a far data dall'omologazione delle presenti condizioni, poiché allo stato i coniugi non intendono procedere allo scioglimento della comproprietà in relazione ai predetti beni, rimarranno in comproprietà soggetti al regime della comunione ordinaria;
in particolare, ferma l'assegnazione dell'abitazione familiare per come sopra identificata, entrambi i coniugi continueranno ad utilizzare e/o a godere e/o disporre congiuntamente del magazzino e della cantina (ove sono custoditi beni mobili di entrambi i coniugi) nonché della corte e delle aree urbane di pertinenza (beni censiti al
N.C.L.U. del Comune di TT. Foglio n° 60, particella 521 sub 1. 11. 12. 13 e 188); i coniugi si impegnano espressamente e sin d'ora a recarsi dinanzi ad un Notaio, designato dalla parte richiedente e a spese della , entro 15 giorni dal ricevimento di richiesta scritta, al fine di Pt_3 procedere alla divisione dei beni nonché al compimento degli atti prodromici e necessari;
5. Ciascun coniuge continuerà a percepire, nella misura del 50% pro capite, il canone di locazione del magazzino in comproprietà, iscritto al N.C.E.U. del Comune di Serra-stretta, Foglio n° 60, particella 521 sub 7 e 8, concesso in locazione a terzi ove viene svolta un'attività commerciale;
6. I coniugi sin d'ora si autorizzano reciprocamente al rilascio ed al rinnovo dei propri passaporti e/o carte d'identità valevoli per l'estero;
7. Le parti dichiarano di compensare le spese del presente giudizio e i difensori rinunciano alla solidarietà ex art. 13 L.P.F.;
8. Le parti si impegnano a rispettare le presenti condizioni sin dalla data di sottoscrizione dell'accordo non avendo reciprocamente null'altro che pretendere.
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente – atto n. 11, P. II, S. Reg. –Uff. 1, anno 1973 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)