CASS
Sentenza 21 gennaio 2021
Sentenza 21 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2021, n. 2521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2521 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da VI NO nato a [...] il [...] VI EL nato a [...] il [...] VI IA nata a [...] il [...] FI PP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/01/2019 della CORTE DI APPELLO di MESSINA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
- Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - Penale Sent. Sez. 5 Num. 2521 Anno 2021 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 04/12/2020 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di Patti, che aveva riconosciuto ( tra gli altri) TA, CA e MA IO e IU FI colpevoli di avere partecipato a una rissa, verificatasi presso il reparto dì ostetricia dell'ospedale di Patti, con l'aggravante conseguente alle lesioni riportate da alcuni comparteci pi. 2.Propongono ricorso per cassazione tutti e quattro i predetti imputati, con il ministero del medesimo difensore che, con un unico atto, svolge tre motivi. 2.1.Con il primo, denuncia vizio di motivazione, apparente, quanto alla affermazione di responsabilità per il reato di rissa. Si sostiene la mancanza dell'elemento psicologico in ordine al quale la Corte di appello, specificamente gravata dal motivo di impugnazione, si è limitata a una affermazione apodittica, senza esplicitazione dei motivi che l'hanno condotta a ravvisare il dolo del delitto contestato. 2.2. Si denuncia, altresì, violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione all'art. 588 cod. pen. e 52 cod. pen. , e correlato vizio della motivazione. Secondo la Difesa, la Corte di merito sarebbe incorsa nel travisamento della prova dichiarativa, di cui sono riportati stralci nel ricorso, e avrebbe omesso di valutare la prova decisiva Costituita dalla testimonianza del teste estraneo, Gambino, che riferisce fatti e circostanze che inficerebbero la ricostruzione accolta dalla Corte di ma meramente difensivo, essendo intervenuti i IO per prestare soccorso alla FI, aggredita per prima, donde, la sussistenza della invocata legittima difesa. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche in favore dei ricorrenti IO CA, MA, TA e FI, poiché la Corte di appello avrebbe omesso di valutare i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. 3.Con requisitoria scritta del 14/11/2020 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 4. Con memoria del 27/11/2020 la difesa dei ricorrenti ha depositato conclusioni scritte insistendo nel vizio argomentativo della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono manifestamente infondati, vuoi perché finalizzati a una diversa, quanto inammissibile, ricostruzione in fatto, sia perché reiterativi di motivi già proposti dinanzi al giudice dell'appello, e da questi congruamente vagliati e puntualmente disattesi. Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823; conf. Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e 2 quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710) 2. Così, quanto all'elemento soggettivo, al di là della genericità della doglianza, meramente contestativa, si osserva che, contrariamente a quanto dedotto circa l'asserita insussistenza di un vaglio critico del motivo di appello, la Corte di appello, per ricostruire il dolo, ha specificamente valorizzato una pluralità di indici sintomatici: i cattivi rapporti tra le parti, già prima del fatto;
la lite verbale avvenuta la stessa mattina, che aveva portato all'intervento dei Carabinieri;
il coinvolgimento attivo di tutti i componenti dei due nuclei familiari;
il fatto che la lite sia avvenuta in un reparto ospedaliero di ostetricia, e la circostanza che tutti abbiano riportato lesioni di analoga gravità. Il modus procedendi seguito dai giudici di merito per ricostruire l'animus che ha sorretto l'azione è corretto, dal momento che, nell'analisi dell'elemento soggettivo del reato, il giudice di merito si è avvalso di un procedimento logico inferenziale fondato sull'esame di fatti esterni e certi, aventi un sicuro valore sintomatico del fine perseguito dagli agenti, e, con l'ausilio di appropriate massime di esperienza (l'essersi tutti scagliati contro l'opposta fazione, l'avere agito noncuranti dell'ambiente ospedaliero nel quale si trovavano, l'essersi cagionati reciproche lesioni), la Corte di appello ha ragionevolmente desunto, con motivazione immune da manifeste illogicità, la esistenza dell'animus offendendi reciproco, avendo tutti i partecipi accettato la situazione di pericolo nella quale volontariamente si erano posti e non emergendo un altro ragionevole intento, al di là di quanto astrattamente prospettato dalla Difesa. Anzi, sul punto, la sentenza impugnata ha specificamente considerato che tutti gli imputati avevano adottato la medesima linea difensiva, nel tentativo di attribuire la responsabilità dell'iniziativa alla opposta fazione, da cui la inconsistenza di tale generica deduzione. 2.1.Conseguentemente, la Corte di appello ha escluso che la loro difesa potesse dirsi necessitata, dovendo qui ricordarsi che la legittima difesa, in caso di rissa, può essere eccezionalmente riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata un'azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un'offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta (Sez. 5, n. 4402 del 09/10/2008 (dep. 2009 ) Rv. 242596; Sez. 5, n. 32381 del 19/02/2015, Rv. 265304; Sez. 5, n. 15090 del 29/11/2019 (dep. 2020 ) Rv. 279085). 3. Assolutamente inammissibile il secondo motivo, con il quale si sollecita una rivalutazione di tutte le prove dichiarative - tuttavia, riportate per estratto, opzione che rende il motivo anche non autosufficiente - lamentandone una errata valutazione. Dette doglianze non sono consentite dalla legge in questa sede, poiché relative, non già alla motivazione, perché mancante o contraddittoria o illogica, bensì alla valutazione probatoria. ( Sez. U. n. 2110 del 3 23.11.1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U. n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U. n. 24 del 24/11/1999 , Spina, Rv. 214794). Il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione è, infatti, ammissibile quando rivolga le censure nei confronti della motivazione posta alla base della decisione, e non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto prerogativa del giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione, il cui controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già quello tra prova e decisione. Di contro, le censure prospettate in ricorso fanno riferimento alla ritenuta erroneità e/o parzialità della valutazione probatoria formulata dal giudice di merito e, di fatto, prospettano una lettura alternativa del compendio probatorio, sollecitando una rivalutazione nel merito non consentita in sede di legittimità. Sul punto, si osserva che la Corte territoriale ha preso in esame le doglianze difensive esposte nell'atto di appello, con cui si tendeva ad accreditare il travisamento delle risultanze processuali da parte del primo giudice e, con motivazione sufficiente e corretta, senza fratture logiche nè elementi di contraddittorietà, ha dato conto del proprio convincimento in ordine alla colpevolezza degli imputati, esaminando il complessivo compendio probatorio ed esplicitando bene le ragioni del proprio convincimento anche in ordine alla attendibilità dei singoli testimoni, e alla assenza di riscontri alla tesi della legittima difesa sostenuta dalla Difesa IO-FI, di cui non ha neppure rinvenuto, in ogni caso, la sussistenza dei relativi presupposti. Specificamente, inoltre, la Corte di merito ha analizzato anche la testimonianza del teste Gambino, sinergicamente valutandola unitamente alle altre fonti di prova, ed ha espresso un giudizio di correttezza dell'esame svolto dal giudice di primo grado, perché conforme agli indirizzi giurisprudenziali espressi da questa Corte in tema di valutazione probatoria, allineandosi al principio di diritto declinato dalle Sezioni Unite "Mannino" ,con la sentenza n. 33748 del 12/07/2005, secondo cui «il metodo di lettura unitaria e complessiva dell' intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza quantitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo.» 4. Il terzo motivo è del tutto genericamente formulato, senza alcuno specifico argomento critico alla motivazione della Corte di appello, con cui si omette il dovuto confronto, e non si considera che, invece, nella sentenza impugnata si legge bene che le predette circostanze sono state negate in ragione della gravità del fatto, per le sue specifiche connotazioni, sintomatiche di oggettiva pericolosità degli autori. Poiché le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2 - , n. 9299 del 07/11/2018 , dep. 2019, Rv. 275640 ), e l'obbligo di analitica motivazione qualifica la decisione circa la sussistenza delle 4 condizioni per concederle e non anche la decisione opposta. (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv.195339; Sez.6, n.42688 del 24/09/2008, Rv.242419; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014,Rv.260610). Pertanto, il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Caridi;
conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Pettinelli), essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02) 5.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 04 dicembre 2020 Il Consigliere latore
udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
- Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - Penale Sent. Sez. 5 Num. 2521 Anno 2021 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 04/12/2020 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di Patti, che aveva riconosciuto ( tra gli altri) TA, CA e MA IO e IU FI colpevoli di avere partecipato a una rissa, verificatasi presso il reparto dì ostetricia dell'ospedale di Patti, con l'aggravante conseguente alle lesioni riportate da alcuni comparteci pi. 2.Propongono ricorso per cassazione tutti e quattro i predetti imputati, con il ministero del medesimo difensore che, con un unico atto, svolge tre motivi. 2.1.Con il primo, denuncia vizio di motivazione, apparente, quanto alla affermazione di responsabilità per il reato di rissa. Si sostiene la mancanza dell'elemento psicologico in ordine al quale la Corte di appello, specificamente gravata dal motivo di impugnazione, si è limitata a una affermazione apodittica, senza esplicitazione dei motivi che l'hanno condotta a ravvisare il dolo del delitto contestato. 2.2. Si denuncia, altresì, violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione all'art. 588 cod. pen. e 52 cod. pen. , e correlato vizio della motivazione. Secondo la Difesa, la Corte di merito sarebbe incorsa nel travisamento della prova dichiarativa, di cui sono riportati stralci nel ricorso, e avrebbe omesso di valutare la prova decisiva Costituita dalla testimonianza del teste estraneo, Gambino, che riferisce fatti e circostanze che inficerebbero la ricostruzione accolta dalla Corte di ma meramente difensivo, essendo intervenuti i IO per prestare soccorso alla FI, aggredita per prima, donde, la sussistenza della invocata legittima difesa. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche in favore dei ricorrenti IO CA, MA, TA e FI, poiché la Corte di appello avrebbe omesso di valutare i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. 3.Con requisitoria scritta del 14/11/2020 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 4. Con memoria del 27/11/2020 la difesa dei ricorrenti ha depositato conclusioni scritte insistendo nel vizio argomentativo della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono manifestamente infondati, vuoi perché finalizzati a una diversa, quanto inammissibile, ricostruzione in fatto, sia perché reiterativi di motivi già proposti dinanzi al giudice dell'appello, e da questi congruamente vagliati e puntualmente disattesi. Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823; conf. Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e 2 quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710) 2. Così, quanto all'elemento soggettivo, al di là della genericità della doglianza, meramente contestativa, si osserva che, contrariamente a quanto dedotto circa l'asserita insussistenza di un vaglio critico del motivo di appello, la Corte di appello, per ricostruire il dolo, ha specificamente valorizzato una pluralità di indici sintomatici: i cattivi rapporti tra le parti, già prima del fatto;
la lite verbale avvenuta la stessa mattina, che aveva portato all'intervento dei Carabinieri;
il coinvolgimento attivo di tutti i componenti dei due nuclei familiari;
il fatto che la lite sia avvenuta in un reparto ospedaliero di ostetricia, e la circostanza che tutti abbiano riportato lesioni di analoga gravità. Il modus procedendi seguito dai giudici di merito per ricostruire l'animus che ha sorretto l'azione è corretto, dal momento che, nell'analisi dell'elemento soggettivo del reato, il giudice di merito si è avvalso di un procedimento logico inferenziale fondato sull'esame di fatti esterni e certi, aventi un sicuro valore sintomatico del fine perseguito dagli agenti, e, con l'ausilio di appropriate massime di esperienza (l'essersi tutti scagliati contro l'opposta fazione, l'avere agito noncuranti dell'ambiente ospedaliero nel quale si trovavano, l'essersi cagionati reciproche lesioni), la Corte di appello ha ragionevolmente desunto, con motivazione immune da manifeste illogicità, la esistenza dell'animus offendendi reciproco, avendo tutti i partecipi accettato la situazione di pericolo nella quale volontariamente si erano posti e non emergendo un altro ragionevole intento, al di là di quanto astrattamente prospettato dalla Difesa. Anzi, sul punto, la sentenza impugnata ha specificamente considerato che tutti gli imputati avevano adottato la medesima linea difensiva, nel tentativo di attribuire la responsabilità dell'iniziativa alla opposta fazione, da cui la inconsistenza di tale generica deduzione. 2.1.Conseguentemente, la Corte di appello ha escluso che la loro difesa potesse dirsi necessitata, dovendo qui ricordarsi che la legittima difesa, in caso di rissa, può essere eccezionalmente riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata un'azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un'offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta (Sez. 5, n. 4402 del 09/10/2008 (dep. 2009 ) Rv. 242596; Sez. 5, n. 32381 del 19/02/2015, Rv. 265304; Sez. 5, n. 15090 del 29/11/2019 (dep. 2020 ) Rv. 279085). 3. Assolutamente inammissibile il secondo motivo, con il quale si sollecita una rivalutazione di tutte le prove dichiarative - tuttavia, riportate per estratto, opzione che rende il motivo anche non autosufficiente - lamentandone una errata valutazione. Dette doglianze non sono consentite dalla legge in questa sede, poiché relative, non già alla motivazione, perché mancante o contraddittoria o illogica, bensì alla valutazione probatoria. ( Sez. U. n. 2110 del 3 23.11.1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U. n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U. n. 24 del 24/11/1999 , Spina, Rv. 214794). Il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione è, infatti, ammissibile quando rivolga le censure nei confronti della motivazione posta alla base della decisione, e non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto prerogativa del giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione, il cui controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già quello tra prova e decisione. Di contro, le censure prospettate in ricorso fanno riferimento alla ritenuta erroneità e/o parzialità della valutazione probatoria formulata dal giudice di merito e, di fatto, prospettano una lettura alternativa del compendio probatorio, sollecitando una rivalutazione nel merito non consentita in sede di legittimità. Sul punto, si osserva che la Corte territoriale ha preso in esame le doglianze difensive esposte nell'atto di appello, con cui si tendeva ad accreditare il travisamento delle risultanze processuali da parte del primo giudice e, con motivazione sufficiente e corretta, senza fratture logiche nè elementi di contraddittorietà, ha dato conto del proprio convincimento in ordine alla colpevolezza degli imputati, esaminando il complessivo compendio probatorio ed esplicitando bene le ragioni del proprio convincimento anche in ordine alla attendibilità dei singoli testimoni, e alla assenza di riscontri alla tesi della legittima difesa sostenuta dalla Difesa IO-FI, di cui non ha neppure rinvenuto, in ogni caso, la sussistenza dei relativi presupposti. Specificamente, inoltre, la Corte di merito ha analizzato anche la testimonianza del teste Gambino, sinergicamente valutandola unitamente alle altre fonti di prova, ed ha espresso un giudizio di correttezza dell'esame svolto dal giudice di primo grado, perché conforme agli indirizzi giurisprudenziali espressi da questa Corte in tema di valutazione probatoria, allineandosi al principio di diritto declinato dalle Sezioni Unite "Mannino" ,con la sentenza n. 33748 del 12/07/2005, secondo cui «il metodo di lettura unitaria e complessiva dell' intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza quantitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo.» 4. Il terzo motivo è del tutto genericamente formulato, senza alcuno specifico argomento critico alla motivazione della Corte di appello, con cui si omette il dovuto confronto, e non si considera che, invece, nella sentenza impugnata si legge bene che le predette circostanze sono state negate in ragione della gravità del fatto, per le sue specifiche connotazioni, sintomatiche di oggettiva pericolosità degli autori. Poiché le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2 - , n. 9299 del 07/11/2018 , dep. 2019, Rv. 275640 ), e l'obbligo di analitica motivazione qualifica la decisione circa la sussistenza delle 4 condizioni per concederle e non anche la decisione opposta. (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv.195339; Sez.6, n.42688 del 24/09/2008, Rv.242419; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014,Rv.260610). Pertanto, il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Caridi;
conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Pettinelli), essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02) 5.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 04 dicembre 2020 Il Consigliere latore