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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/11/2025, n. 4944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4944 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5635 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) con l'Avv. CIONI MICHELE e
[...] C.F._2
l'Avv. FUSI EMANUELE parte elettivamente domiciliata presso il loro
Studio in Guamo (LU), Via Sottomonte 1,
- RICORRENTI -
contro
(C.F. Controparte_1
) con l'Avv. DAVERIO FABRIZIO e l'Avv. FREDDI P.IVA_1
SI ( parte elettivamente domiciliata C.F._3 presso lo Studio del difensore in Milano, Corso Europa n.13;
- RESISTENTE -
Oggetto: obbligo vaccinale e differenze retributive
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con separati ricorsi, successivamente riuniti, depositati in data
07/05/2025, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
, chiedendo Controparte_1 di “pronunziare la declaratoria di annullamento e/o nullità e/o revoca - ovvero disporne la disapplicazione- dell'ivi impugnata disposizione aziendale di sospensione/inibizione dall'attività lavorativa e della retribuzione diramata dalla Controparte_1
a carico dei lavoratori di età pari o superiore a 50 anni e, pertanto,
[...] affliggente [le ricorrenti]; per l'effetto, riconosciuto e statuito il diritto dell[e] medesim[e] ricorrent[i] a percepire tutti i trattamenti stipendiali, retributivi, compensi ed emolumenti e quant'altro di legge non erogatile dal
15/02/2022 incluso -giorno della [loro] comminata assenza ingiustificata/sospensione/inibizione dallo svolgimento dell'attività lavorativa- fino al 30/04/2022 compreso -giorno antecedente la [loro] riammissione in servizio avvenuta il 02/05/2022-, condannare pertanto la resistente in Controparte_1 persona del proprio legale rapp.te P.T., con Sede Legale in 20148 MILANO
(MI), Via Matteo Civitali, 1 – P.I. e C.F.: , a corrispondere [alle P.IVA_1 ricorrenti] tutti i suddetti corrispondenti e consequenziali trattamenti retributivi, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e contributivi. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. In via istruttoria”.
2. A sostegno di tali domande, le ricorrenti, premesso di essere entrambe dipendenti della società convenuta (e nello specifico assunta il 2/5/2005 operaia categoria E4 CCNL Chimico Parte_1
Farmaceutico; LAVORATO a far data dal 17/4/2001 e, a decorrere dal
01/09/2003 inquadrata nella qualifica di Operaia categoria “E”2), rappresentano di essere state sospese dal lavoro e dalla retribuzione dal
15.2.2022 al 30.4.2022 in ragione del mancato possesso del c.d. green pass rafforzato richiesto dalla normativa emergenziale;
chiedono la declaratoria di annullamento e/o nullità e comunque la revoca della comminata sospensione dall'attività lavorativa e, per l'effetto, il riconoscimento delle retribuzioni e di tutti gli emolumenti di legge a decorrere dalla sospensione del 15/2/2022 e fino alla reintegra occorsa in data 02/05/2022.
3. In diritto, le ricorrenti lamentano sotto vari profili l'illegittimità e irragionevolezza della normativa emergenziale che contrasterebbe sotto plurimi profili con la Costituzione (artt. 3 e 32) e con la superiore
2 normativa europea (art. 36 reg. 953/2021) evidenziando la disparità di trattamento tra il lavoratore “over 50” e gli altri lavoratori nonché
l'inidoneità della vaccinazione a conseguire l'obiettivo di limitare la circolazione del virus.
4. Tanto premesso, le ricorrenti chiedono la condanna della società al pagamento dei trattamenti retributivi non corrisposti per effetto dell'applicazione da parte del datore di lavoro di tale normativa.
5. Si è ritualmente costituita in giudizio la società Controparte_1 contestando in fatto e in diritto le pretese avanzate e chiedendo il rigetto del ricorso.
6. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il
Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non può essere accolto e va respinto per le seguenti ragioni.
2. Come risulta dalla documentazione in atti, le ricorrenti sono entrambe dipendenti della società e, in ragione della Controparte_1 loro età anagrafica, furono sospese dal lavoro e dalla retribuzione dal 15 febbraio 2022, a seguito dell'entrata in vigore del D.l. 7 gennaio 2022 n.
1, essendosi rifiutate di munirsi del c.d. Green pass rafforzato in ragione della loro libera scelta di non sottoporsi alla vaccinazione prescritta dalla normativa all'epoca vigente.
3. Le disposizioni normative applicabili al caso di specie, ratione temporis, sono le seguenti:
• Art. 3 D.l. n. 127/2021 (Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo privato):
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-sexies, come introdotto dall'articolo 2, è inserito il seguente: «Art.
9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa
3 nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. (…)
5. I datori di lavoro di cui al comma 1 definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.
6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
7. (…)
4 8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto- legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500. 10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.»
• Art. 1 d.l. 1/2022: (Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni):
“1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l'articolo 4-ter sono inseriti i seguenti:
“art.
4-quater Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni 1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonche' ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta', fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter. - art.
4-quinquies (Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro):
1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9- quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle
5 certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021.
2. I datori di lavoro pubblici di cui all'articolo 9-quinquies del decreto- legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021, i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attivita' giudiziaria di cui all'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la propria attivita' lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 sono effettuate con le modalita' indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.
3. La verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la loro attivita' lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro e' effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonche' dai rispettivi datori di lavoro.
4. I lavoratori di cui ai commi 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1
o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l'articolo 9-septies, comma 7, del medesimo decreto- legge n. 52 del 2021.
5. È vietato l'accesso dei lavoratori di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui al predetto comma 1.
6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e
6 restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. (…)”.
3. Le ricorrenti, alla data del 15.2.2022, rientravano entrambe nella categoria degli ultracinquantenni per i quali il d.l. 1/2022 aveva previsto l'obbligo vaccinale e la conseguente necessità di munirsi della tipologia di green pass legata alla effettuazione della vaccinazione anti-Covid. Nel vigore di tale disciplina, i lavoratori privi del green pass erano considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto;
a detti lavoratori non erano dovuti “la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”.
4. Secondo le ricorrenti, la normativa sopra citata contrasterebbe con il diritto dell'Unione Europea e sarebbe in ogni caso incostituzionale sotto molteplici profili.
4.1. In punto di legittimità costituzionale della normativa in questione, si
è pronunciata la Corte Costituzionale con le sentenze nn. 14, 15 e 16 del
9 febbraio 2023. La Corte ha ritenuto la proporzionalità e la ragionevolezza delle misure tempo per tempo adottate dal legislatore a fronte dell'emergenza epidemiologica, escludendo i profili di incostituzionalità rappresentati nelle ordinanze di rimessione. In particolare, la Corte ha osservato quanto segue:
“5.– Nel merito, per la trattazione della prima questione sollevata in riferimento all'art. 32 Cost., occorre partire dalla ricostruzione dei criteri, ricordati dallo stesso giudice rimettente, alla luce dei quali questa Corte ha valutato la compatibilità con l'art. 32 Cost. di una legge impositiva di un trattamento sanitario.
Essi, già elencati nella sentenza n. 258 del 1994, sono indicati come segue:
«a) “se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale” (cfr. sentenza 1990 n. 307); b) se vi sia “la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui
7 che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili” (ivi); c) se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. ora legge n. 210/1992)». Da una lettura complessiva degli indicati criteri si evince che il rischio di insorgenza di un evento avverso, anche grave, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un obbligo vaccinale, costituendo una tale evenienza titolo per l'indennizzabilità.
Questa Corte ha affermato con chiarezza che l'art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con il coesistente diritto degli altri e quindi con l'interesse della collettività (sentenze n. 5 del 2018, n. 258 del 1994 e n.
307 del 1990).
Come efficacemente espresso nella sentenza n. 218 del 1994, la tutela della salute implica anche il «dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell'interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari».
5.1.– Nell'ambito di questo contemperamento tra le due declinazioni, individuale e collettiva, del diritto alla salute, l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione in quel principio di solidarietà che rappresenta «la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 75 del 1992).
8 È costante, nella giurisprudenza costituzionale, l'affermazione della centralità di tale principio, soprattutto in ambito sanitario, in considerazione del «rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività»
(sentenza n. 307 del 1990): «in nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno p[uò] essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio specifico» (ancora sentenza n. 307 del 1990, richiamata anche dalla sentenza n. 107 del 2012).
5.2.– Sotto quest'ultimo profilo, questa Corte è sempre partita dalla consapevolezza che esiste un rischio di evento avverso anche grave con riferimento ai vaccini e, ancor prima, a tutti i trattamenti sanitari (sentenze n. 268 del 2017, n. 118 del 1996 e n. 307 del 1990). E ha, pertanto, sostenuto che, fino a quando lo sviluppo della scienza e della tecnologia mediche non consentirà la totale eliminazione di tale rischio, la decisione di imporre un determinato trattamento sanitario attiene alla sfera della discrezionalità del legislatore, da esercitare in maniera non irragionevole
(sentenza n. 118 del 1996).
(…)
5.3. (…) il giudice a quo sembra non considerare che la giurisprudenza costituzionale ha affermato con chiarezza (sulla base dei ricordati criteri) che il rischio remoto di eventi avversi anche gravi non possa, in quanto tale, reputarsi non tollerabile, costituendo piuttosto − come si è detto − titolo per l'indennizzo.
(…)6.– Ciò premesso, la soluzione della questione sottoposta a questa Corte deve muovere da un suo corretto inquadramento e, in particolare, dalla individuazione della risposta che la Costituzione fornisce per le ipotesi in cui entrino in conflitto le due dimensioni, individuale e collettiva, della salute, contemplate dal ricordato art. 32 Cost. Come anticipato, talora il conflitto tra le due dimensioni può perfino condurre a che «il perseguimento dell'interesse alla salute della collettività, attraverso trattamenti sanitari, come le vaccinazioni obbligatorie, pregiudichi il diritto individuale alla salute, quando tali trattamenti comportino, per la salute di quanti ad essi devono sottostare, conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite
9 del normalmente tollerabile» (sentenza n. 118 del 1996). È stato affermato espressamente che «[t]ali trattamenti sono leciti, per testuale previsione dell'art. 32, secondo comma, della Costituzione, il quale li assoggetta ad una riserva di legge, qualificata dal necessario rispetto della persona umana e ulteriormente specificata da questa Corte, nella sentenza n. 258 del 1994, con l'esigenza che si prevedano ad opera del legislatore tutte le cautele preventive possibili, atte a evitare il rischio di complicanze. Ma poiché tale rischio non sempre è evitabile, è allora che la dimensione individuale e quella collettiva entrano in conflitto» (ancora sentenza n. 118 del 1996).
In ipotesi di ineliminabile conflitto, si è affermato nella medesima pronuncia, la legge che impone l'obbligo della vaccinazione – come già ricordato – «compie deliberatamente una valutazione degli interessi collettivi e individuali in questione, al limite di quelle che sono state denominate
“scelte tragiche” del diritto: le scelte che una società ritiene di assumere in vista di un bene (nel nostro caso, l'eliminazione della poliomielite) che comporta il rischio di un male (nel nostro caso, l'infezione che, seppur rarissimamente, colpisce qualcuno dei suoi componenti). L'elemento tragico sta in ciò, che sofferenza e benessere non sono equamente ripartiti tra tutti, ma stanno integralmente a danno degli uni o a vantaggio degli altri. Finché ogni rischio di complicanze non sarà completamente eliminato attraverso lo sviluppo della scienza e della tecnologia mediche […] la decisione in ordine alla sua imposizione obbligatoria apparterrà a questo genere di scelte pubbliche».
È innegabile come tale (potenziale) conflitto tra il diritto alla salute del singolo e quello della collettività sia divenuto attuale in tutta la sua drammaticità di fronte al deflagrare di «un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari» (sentenza n. 37 del 2021). L'Organizzazione mondiale della sanità, con la dichiarazione del 30 gennaio 2020, ha valutato l'epidemia da COVID-19 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
successivamente, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, con la dichiarazione dell'11 marzo 2020,
è stata valutata come «pandemia». La delibera del Consiglio dei ministri del
10 31 gennaio 2020, dal canto suo, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente più volte prorogato sino alla cessazione disposta con il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza), convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 2022, n. 52.
A questa Corte spetta vagliare se, a fronte del rilevato conflitto, il legislatore abbia esercitato la propria discrezionalità nel rispetto dell'art. 32 Cost., e cioè operando un bilanciamento tra le suddette dimensioni del diritto alla salute non irragionevole e non sproporzionato rispetto alla finalità perseguita. In altri termini deve valutare se, in quella situazione data, la scelta del legislatore sia stata adottata, nell'esercizio di discrezionalità politica, in modo compatibile con i princìpi costituzionali.
Tale sindacato, dunque, essendo riferito alle scelte del legislatore, deve muoversi lungo due direttrici principali: la valutazione della situazione di fatto, cioè, nel caso in esame, della pandemia e l'adeguata considerazione delle risultanze scientifiche disponibili in merito all'efficacia e alla sicurezza dei vaccini.
7.– Quanto alla situazione di fatto, va osservato che le peculiarità delle condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell'introduzione dell'obbligo vaccinale – e, cioè, la loro gravità e l'imprevedibilità del decorso
(attestate dalla dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, sopra ricordata) – comportano diverse conseguenze.
Innanzi tutto, la compresenza di diritti e doveri – alla base del fondamento solidaristico della nostra Costituzione già in via generale e in periodi ordinari – trova una sua concreta esplicitazione in materia di salute, all'art. 32 Cost.; tale disposizione, infatti, si muove tra le due dimensioni del
«fondamentale diritto dell'individuo» e dell'«interesse della collettività», imponendo espressamente il loro contemperamento. E l'interesse della collettività di cui all'art. 32 Cost. costituisce la declinazione, nel campo della tutela alla salute, dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. Dunque,
11 tutte le volte in cui le due dimensioni entrano in conflitto, secondo la giurisprudenza sopra ricordata, il diritto alla salute individuale può trovare una limitazione in nome dell'interesse della collettività, nel quale trova considerazione il diritto (individuale) degli altri in nome di quella solidarietà
“orizzontale”, che lega ciascun membro della comunità agli altri consociati
(sentenza n. 288 del 2019). I doveri inderogabili, a carico di ciascuno, sono infatti posti a salvaguardia e a garanzia dei diritti degli altri, che costituiscono lo specchio dei diritti propri: al legislatore tocca bilanciare queste situazioni soggettive e a questa Corte assicurare che il bilanciamento sia stato effettuato correttamente.
Su altro versante, più generale, va considerato che il sindacato sulla non irragionevolezza della scelta del legislatore di incidere sul diritto fondamentale alla salute, anche sotto il profilo della libertà di autodeterminazione, va effettuato alla luce della concreta situazione sanitaria ed epidemiologica in atto. La giurisprudenza costituzionale ha infatti chiarito che, nelle ipotesi di conflitto tra i diritti contemplati dall'art. 32 Cost., la discrezionalità del legislatore «deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte (sentenza n. 268 del 2017)» (sentenza n. 5 del 2018).
8.– A ciò va aggiunto – come anticipato – che tale discrezionalità deve essere esercitata dal legislatore alla luce «delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia (così, la giurisprudenza costante di questa Corte sin dalla fondamentale sentenza n. 282 del 2002)» (sentenza n. 5 del 2018).
Difatti, un intervento in tali ambiti «non potrebbe nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica dello stesso legislatore, bensì dovrebbe prevedere l'elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi – di norma nazionali o sovranazionali – a ciò deputati, dato l'“essenziale rilievo” che, a questi fini, rivestono “gli organi tecnico-scientifici” (cfr. sentenza n. 185 del 1998); o comunque dovrebbe costituire il risultato di una siffatta verifica» (sentenza n. 282 del 2002). Si
12 tratta, pertanto, pur sempre di esercizio di discrezionalità politica, ancorché fondata (necessariamente) su evidenze scientifiche.
8.1.– Non va dimenticato che la connotazione medico-scientifica degli elementi in base ai quali il legislatore deve operare le proprie scelte non esclude la sindacabilità delle stesse da parte di questa Corte (sentenza n.
282 del 2002), ma il sindacato riguarda, in tal caso, la coerenza della disciplina con il dato scientifico posto a disposizione, oltre che la non irragionevolezza e la proporzionalità della disciplina medesima.
8.2.− Questa Corte accerta, innanzitutto, se il legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale, si sia tenuto all'interno di un'area di attendibilità scientifica, alla luce delle migliori conoscenze raggiunte in quel momento storico, quali definite dalle autorità medico-scientifiche istituzionalmente preposte.
Ciò che la Corte può e deve verificare, pertanto, è, innanzitutto, se la scelta del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, anche alla luce della situazione pandemica esistente, sia suffragata e coerente, o meno, rispetto alle conoscenze medico-scientifiche del momento (sentenza n. 5 del 2018), quali tratte dagli organismi nazionali e sovranazionali istituzionalmente preposti al settore.
E in questa scelta, come già affermato da questa Corte, «la tempestività della risposta all'evoluzione della curva epidemiologica è fattore decisivo ai fini della sua efficacia» (sentenza n. 37 del 2021). Dover effettuare una scelta tempestiva comporta che essa venga fatta, necessariamente, allo stato delle conoscenze scientifiche del momento e nella consapevolezza della loro fisiologica provvisorietà. Del resto, tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico-scientifiche, il legislatore sceglie tra le possibili opzioni che la scienza offre in quel momento storico. E la scelta tra le possibili opzioni, che inevitabilmente racchiudono una intensità diversa e quindi un diverso grado di limitazione dei diritti, è esercizio di discrezionalità politica che, nei limiti della sua ragionevolezza e
13 proporzionalità, non può essere sostituita da una diversa scelta di questa
Corte.
D'altro canto, è innegabile che ogni legge elaborata sulla base di conoscenze medico-scientifiche è per sua natura transitoria, perché adottata allo stato delle conoscenze del momento e destinata ad essere superata a seguito dell'evoluzione medico-scientifica.
E però, di contro, proprio perché il legislatore deve esercitare la propria discrezionalità sulla base delle conoscenze medico-scientifiche fornite dalle autorità di settore al momento dell'assunzione della decisione, è fondamentale una piena valorizzazione della «dinamica evolutiva propria delle conoscenze medico-scientifiche che debbono sorreggere le scelte normative in campo sanitario» (sentenza n. 5 del 2018). Come chiarito già in passato da questa Corte, un intervento non irragionevole alla luce delle condizioni epidemiologiche e delle conoscenze scientifiche in atto non esclude, e anzi impone, che, mutate le condizioni, la scelta possa (e debba) essere rivalutata e riconsiderata.
La disciplina, dunque, può e deve mutare in base all'evoluzione della situazione sanitaria che si fronteggia e delle conoscenze scientifiche acquisite.
La genetica e originaria transitorietà della disciplina, così come la previsione di elementi di flessibilizzazione e monitoraggi che consentano l'adeguamento delle misure all'evoluzione della situazione di fatto che è destinata a fronteggiare, sono elementi che incidono sulla verifica della legittimità costituzionale della normativa (sentenza n. 5 del 2018).
Sul punto, si evidenzia sin d'ora che l'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, ha subíto nel tempo diverse modifiche, in relazione tanto alle conseguenze legate all'inadempimento dell'obbligo vaccinale, quanto, soprattutto, all'individuazione della durata dell'obbligo.
E anzi, è l'intera disciplina relativa alla gestione della pandemia ad aver subito continue modifiche in risposta all'evoluzione della situazione sanitaria nonché delle conoscenze mediche. Basti pensare alle limitazioni imposte alla libertà di circolazione, al diritto allo studio e all'esercizio delle attività produttive e lavorative, che sono state nel tempo modificate e infine
14 revocate, sempre sulla base dell'andamento della situazione epidemiologico-sanitaria e dell'evoluzione degli strumenti offerti dalla scienza medica per fronteggiarla.
In particolare, per quanto qui di più stretto interesse, la disposizione censurata, nella sua versione originaria (oggetto della questione in esame), prevedeva una precisa scadenza dell'obbligo vaccinale, fissata al 31 dicembre 2021. Tale termine è stato più volte modificato, proprio in base all'andamento dei contagi e all'evoluzione della pandemia, subendo diverse proroghe fino al 31 dicembre 2022, per poi essere infine anticipato (rispetto a quest'ultima data) al 1° novembre 2022.
Siffatta anticipazione è stata disposta con il d.l. n. 162 del 2022, come convertito, in considerazione, per quanto si legge nel preambolo dello stesso, «dell'andamento della situazione epidemiologica che registra una diminuzione dell'incidenza dei casi di contagio da COVID-19 e una stabilizzazione della trasmissibilità sebbene al di sopra della soglia epidemica [e della] necessità di riavviare un progressivo ritorno alla normalità nell'attuale fase post pandemica, nella quale l'obiettivo da perseguire è il controllo efficace dell'endemia».
A ciò si aggiunga che, con specifico riferimento al sistema di monitoraggio per le reazioni conseguenti ai vaccini per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2, da un lato sono stati predisposti specifici monitoraggi sull'andamento epidemiologico da parte del Ministero della salute (secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», rispetto al quale si segnala in particolare il decreto del
Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020»; dall'altro, sono state attuate le relative attività di sorveglianza da parte dell' con cadenza trimestrale, che confluiscono in rapporti concernenti Pt_3 tutti i dati sulle reazioni determinate dalla somministrazione dei vaccini.
15 9.– Tanto premesso, dunque, sul costante adeguamento della disciplina in esame all'andamento della situazione epidemiologico-sanitaria e all'evoluzione delle conoscenze medico-scientifiche, è opportuno procedere a un'analisi, sia pur di tipo sintetico, di queste ultime.
Infatti, come detto, il sindacato richiesto a questa Corte presuppone di verificare se il legislatore – utilizzando il dato medico-scientifico posto a disposizione dalle autorità di settore – si sia mantenuto in un'area di
“attendibilità scientifica” e se abbia assunto una decisione non irragionevole nonché idonea e non sproporzionata rispetto alla finalità perseguita.
10.– Per far ciò occorre confrontarsi, innanzitutto, con i contributi elaborati Co dall' , dall' , dal , Pt_3 Controparte_3 dalla Controparte_4
e dalla , tutti
[...] Controparte_5 depositati dall'Avvocatura generale dello Stato in allegato all'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
10.1.– Il principale dato medico-scientifico garantito dalle autorità istituzionali nazionali ed europee, preposte al settore, è costituito, fin dal momento dell'adozione della disposizione censurata e a tutt'oggi, dalla natura non sperimentale del vaccino e dalla sua efficacia, oltre che dalla sua sicurezza.
10.2.– Relativamente ai primi due profili – che lo stesso giudice rimettente Co sostanzialmente non contesta – convergono le conclusioni dell' , dell' Pt_3
e del Segretariato generale del Ministero della salute.
Viene innanzitutto attestato che i «vaccini anti COVID-19 non possono in alcun modo considerarsi sperimentali», poiché «[i] vaccini attualmente in uso nella campagna vaccinale in Italia […] sono vaccini regolarmente immessi in commercio dopo aver completato l'iter per determinarne qualità, sicurezza Co ed efficacia» (così, testualmente, la nota dell sopra menzionata, pagina
2).
Come attestato più dettagliatamente dall'AIFA, tali vaccini sono oggetto di autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate (CMA), sulla base di un protocollo preesistente e già utilizzato in passato in ambito europeo
16 per una serie di medicinali destinati a soddisfare un elevato bisogno terapeutico insoddisfatto (così la nota dell'AIFA sopra menzionata, pagina
9).
Ciò posto, l'Unione europea ha quindi ritenuto che, a fronte di minacce gravi per la salute pubblica, quale è senz'altro la pandemia, la scelta tecnica di ricorrere alla CMA rappresentasse la scelta migliore al fine di garantire la tutela della salute. E ciò in quanto «questa autorizzazione certifica che la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi» (pagina 8 della nota dell'AIFA). Sempre secondo quanto attestato dall'AIFA, nessuna delle fasi dello sviluppo pre-clinico e clinico (test di qualità, valutazione dell'efficacia e del profilo di sicurezza) dei vaccini è stata omessa e il numero dei pazienti coinvolti negli studi clinici è lo stesso di quello relativo a vaccini sviluppati con tempistiche standard. È stato infatti possibile «affiancare temporalmente le diverse fasi di sviluppo clinico e di arruolare negli studi di fase 3 un numero molto elevato (decine di migliaia) di partecipanti» (pagina 10 della nota dell' ). Pt_3
Sull'efficacia della vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS- Co CoV-2 si sofferma l' , esponendo che «[l]a vaccinazione anti-COVID-19 costituisce una misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno dimostrato l'elevata efficacia dei vaccini anti-COVlD-
19 disponibili ad oggi, sia nella popolazione generale sia in specifici sottogruppi di categorie a rischio, inclusi gli operatori sanitari» (pagine 2 e 3 della nota dell'ISS). Al di là della fisiologica eterogeneità delle risposte immunitarie dei singoli individui e della maggiore capacità della variante
Omicron di eludere l'immunità rispetto alle varianti precedenti, viene attestato che «la protezione rimane elevata specialmente nei confronti della Co malattia severa o peggior esito» (pagina 3 della nota dell'ISS). L' chiarisce, inoltre, che «anche se l'efficacia vaccinale non è pari al l00%, ma del resto nessun vaccino ha una tale efficacia, l'elevata circolazione del virus SARS-CoV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile»
(pagina 5 della nota dell'ISS).
17 10.3.– Quanto al profilo della sicurezza, l'AIFA, come sopra riportato, sostiene con chiarezza che la CMA «certifica che la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi».
Inoltre – affrontando specificamente le criticità segnalate dal Collegio rimettente – l' attesta l'assoluta attendibilità del sistema di raccolta CP_6 dati, basato sulla farmacovigilanza passiva (pagine da 16 a 23 della nota dell'AIFA), e, soprattutto, evidenzia la differenza tra «segnalazioni di eventi avversi dopo vaccini anti-COVID-19» e «analisi del segnale» (pagine da 23 a
25 della nota dell'AIFA). Alla base della segnalazione dell'evento avverso vi
è infatti il solo criterio temporale, il quale, tuttavia, è condizione necessaria ma non sufficiente a stabilire un nesso causale fra vaccinazione ed evento
(pagine da 23 a 25 della nota dell'AIFA).
Secondo le conclusioni esposte, «la maggior parte delle reazioni avverse ai vaccini sono non gravi e con esito in risoluzione completa. Le reazioni avverse gravi hanno una frequenza da rara a molto rara e non configurano un rischio tale da superare i benefici della vaccinazione. Non è stato inoltre osservato alcun eccesso di decessi a seguito di vaccinazione e il numero di casi in cui la vaccinazione può aver contribuito all'esito fatale dell'evento avverso è estremamente esiguo e comunque non tale da inficiare il beneficio di tali medicinali» (pagine 26 e 27 della nota dell'AIFA). Co Sempre relativamente al profilo della sicurezza, l' , a sua volta, attesta che «[a]d oggi miliardi di persone nel mondo sono state vaccinate contro
COVID-19. I vaccini anti SARS-CoV-2 approvati sono stati attentamente testati e continuano ad essere monitorati costantemente. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno confermato la sicurezza dei vaccini anti-COVID-19» (pagina 6 della nota dell'ISS). Si segnala, infine, la mole di dati di sicurezza relativi ai soggetti che hanno ricevuto un vaccino per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, posto che, secondo l'EMA, fino all'inizio di aprile 2022 sono state più di 868 milioni le dosi di vaccini somministrate alle persone nell'UE e nello Spazio economico europeo (SEE), concludendo nel senso che «[d]ai dati emerge che la stragrande maggioranza degli effetti collaterali noti dei vaccini COVID-19 sono lievi e di
18 breve durata. Problemi di sicurezza classificabili come gravi sono estremamente rari» (pagina 8 della nota dell'ISS).
11.– Alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-
CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021)
Ed è su questi dati scientifici – forniti dalle autorità di settore e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a “esperti” del settore – che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti” non è dato vedere con quali criteri scelti.
Appare evidente, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque” (sentenza n. 127 del 2022)» (sentenza n. 171 del
2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio.
12.– Tale valutazione di non irragionevolezza e idoneità allo scopo vale con particolare riferimento agli esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006.
(…)
13.– Verificata, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino nei sensi sopra esaminati, l'idoneità dell'obbligo vaccinale degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, rispetto alla finalità di ridurre la circolazione del virus – funzionale al duplice scopo, sopra ricordato, di proteggere quanti entrano
19 con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività –, e quindi la non irragionevolezza del ricorso ad esso, va ora valutato il profilo concernente l'osservanza del principio di proporzionalità rispetto alle finalità perseguite.
Come già affermato da questa Corte, quando si è in presenza di una questione concernente il bilanciamento tra due diritti, «il giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del cosiddetto test di proporzionalità, che “richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi” (sentenza n. 1 del 2014, richiamata, da ultimo, dalle sentenze n. 137 del 2018, n. 10 del 2016, n. 272 e n. 23 del 2015 e n. 162 del 2014)» (sentenza n. 20 del 2019).
13.1.– Sotto tale aspetto, la misura deve ritenersi non sproporzionata, in primo luogo, perché non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate rispetto allo scopo prefissato dal legislatore per fronteggiare la pandemia. E ciò vale, in particolare, per la soluzione alternativa prospettabile (utilizzata in ámbiti più generali, per l'accesso ai luoghi pubblici da parte di soggetti non appartenenti a categorie soggette a vaccinazione obbligatoria), rappresentata dall'effettuazione periodica di test diagnostici dell'infezione da SARS-CoV-2. Innanzitutto perché, dovendo essere effettuati con una cadenza particolarmente serrata (e cioè ogni due o tre giorni), avrebbero avuto costi insostenibili e avrebbero comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, già impegnato nella gestione della pandemia, tanto a livello logistico-organizzativo, quanto per l'impiego di personale. D'altro canto, l'esito del test non è immediatamente disponibile rispetto al momento della sua effettuazione: esso, pertanto, nasce già “obsoleto”, posto che l'esito può essere già stato superato da un contagio sopravvenuto nel frattempo, con il fisiologico rischio della presenza nei luoghi di cura di soggetti inconsapevolmente contagiati.
20 13.2.– Sempre con riferimento al rispetto della proporzionalità, va, altresì, rilevato che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, con reintegro al venir meno dell'inadempimento dell'obbligo e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica.
La scelta – che non riveste natura sanzionatoria – si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus.
E ciò tanto in termini di durata, posto che, secondo quanto già sopra evidenziato, il legislatore ha introdotto, sin dall'inizio, una durata predeterminata dell'obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all'andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito;
quanto in termini di intensità, trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione.
13.3.– È interessante notare come in altri ordinamenti, e segnatamente in quello francese, la giurisprudenza, rigettando un'istanza che mirava alla presentazione di una question prioritaire de constitutionnalité degli artt. 12
e 14 della legge 5 agosto 2021, n. 1040, abbia sostenuto che il fatto che l'art. 14 – concernente le conseguenze dell'inadempimento degli obblighi vaccinali – non preveda la risoluzione del contratto di lavoro o la cessazione dalle funzioni delle persone interessate, bensì la sospensione del rapporto, fa propendere per «una conciliazione non manifestamente squilibrata fra le esigenze costituzionali discendenti dal diritto al lavoro e al diritto alla tutela della salute» (Conseil d'État, sezioni V e VI riunite, 28 gennaio 2022, n.
457879, paragrafo 12).
Diversamente, in altri ordinamenti, quali la Germania, il Regno Unito e gli
Stati Uniti d'America, è stata introdotta la possibilità di ricorrere al licenziamento (indipendentemente dalla frequenza con cui, nella prassi, vi si sia fatto ricorso).
21 In particolare, in Germania, la giurisprudenza costituzionale ha affermato che, sebbene la libertà di esercitare una professione tuteli anche la volontà del singolo di mantenere il posto di lavoro sì da non ammettere tutte quelle misure che sortiscono l'effetto di obbligare il singolo a rinunciare a un determinato posto di lavoro (Rn. 246), la previsione dell'obbligo vaccinale è tuttavia giustificata in quanto posta a tutela delle persone più vulnerabili
(Rn. 254). In particolare, risulta: a) legittimo lo scopo perseguito (Rn. 256); b) adeguata la misura prescelta per il suo raggiungimento, non ravvisandosi misure alternative che comportino un minore sacrificio (Rn. 257, ma anche
189 e seguenti); c) adeguato il bilanciamento operato tra lo scopo perseguito e la gravità del sacrificio comportato (Rn. 258-266) (Tribunale costituzionale federale, ordinanza 27 aprile 2022, 1 BvR 2649/21).
(…)
14.3.– Occorre, infine, soffermarsi anche sul profilo più generale delle cautele o condotte che lo stato delle conoscenze scientifiche e l'arte prescrivono in relazione alla attuazione ed esecuzione materiale del trattamento sanitario.
Impregiudicato il diritto a un indennizzo in caso di eventi avversi comunque riconducibili al vaccino, inerenti a quel rischio ineliminabile di cui si è già detto sopra, resta ferma la responsabilità civile di cui all'art. 2043 del codice civile per l'ipotesi in cui «il danno ulteriore sia imputabile a comportamenti colposi attinenti alle concrete misure di attuazione […] o addirittura alla materiale esecuzione del trattamento stesso» (sentenza n.
307 del 1990).
Questa Corte, infatti, facendo riferimento alla «necessità che il soggetto vaccinando sia messo quanto più possibile al riparo dai rischi di complicanze da vaccino», rimarca come tali «esigenze cautelative […] già trovino un primo livello di risposta nella doverosità dell'osservanza, in sede di attuazione ed esecuzione del trattamento obbligatorio, di quelle “cautele o […] modalità che lo stato delle conoscenze scientifiche e l'arte prescrivono in relazione alla sua natura”, e la cui violazione fonda […] la tutela aquiliana ex art. 2043 cit.» (sentenza n. 258 del 1994; ma anche, in termini, la sentenza n. 307 del 1990).
22 15.– Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte deve quindi dichiararsi non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 32 Cost., dell'art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44 del
2021, come convertito, nella parte in cui prevede, da un lato, l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall'altro lato, per effetto dell'inadempimento dello stesso, la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie. (Corte Costituzionale, sentenza n. 14 del 9 febbraio
2023).
4.2. Inoltre, con la sentenza n. 15/2023, la Corte Costituzionale ha osservato quanto segue in ordine alle conseguenze previste sul rapporto di lavoro dalla normativa scrutinata: “All'inosservanza dell'obbligo vaccinale, la legge impositiva dello stesso attribuisce rilevanza meramente sinallagmatica, cioè solo sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, quale evento determinante la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere attività lavorative che comportassero, in qualsiasi altra forma e in considerazione delle necessità dell'ambiente di cura, il rischio di diffusione del contagio da
SARS-CoV-2. Essendo la vaccinazione elevata dalla legge a requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati, il datore di lavoro, messo a conoscenza della accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte del lavoratore, è stato tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale, ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o comunque fino al termine stabilito dalla stessa legge. In tal senso, la sospensione del lavoratore non vaccinato, prevista dalla disposizione censurata, è in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 del codice civile e dall'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con valenza integrativa del contenuto sinallagmatico del contratto individuale di lavoro.
Avendo riguardo alla posizione dei lavoratori, la vaccinazione anti SARS-
CoV-2 ha, a sua volta, ampliato il novero degli obblighi di cura della salute
23 e di sicurezza prescritti dall'art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività.
12.2.– Il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza.”
5. All'esito di tali chiari ed esaustivi interventi della Corte Costituzionale nessun dubbio può residuare in ordine alla piena legittimità costituzionale della normativa emergenziale. Il datore di lavoro, verificato il mancato possesso del green pass rafforzato, non avrebbe, dunque, potuto ricevere la prestazione lavorativa del ricorrente e la mancata erogazione della retribuzione, oltre a discendere direttamente dalla stessa normativa emergenziale, costituisce conseguenza diretta di tale impossibilità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1463 c.c.
6. Su identica fattispecie si è già espresso questo Tribunale con sentenza n. 2508/2023 pubbl. il 06/09/2023 (dott.ssa Chirieleison) che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.: “Il venir meno della sinallagmaticità per scelta dello stesso lavoratore non può che comportare che sia quest'ultimo a farsi carico delle conseguenze economiche discendenti dalla mancata esecuzione della prestazione. D'altra parte, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, il lavoratore ha effettuato una scelta che, oltre ad incidere sul sinallagma contrattuale, si pone in contrasto con i doveri di solidarietà imposti dall'art. 2 della Costituzione ed altresì con i doveri imposti dall'art. 20 d.lgs. 81/2008. Tale ultima norma statuisce, al primo comma, che “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal
24 datore di lavoro”. Al secondo comma, è inoltre previsto che i lavoratori debbano, in particolare, tra l'altro: “a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale…” E allora, come condivisibilmente osservato dal Tribunale di Bergamo in una fattispecie analoga alla presente, il “provvedimento datoriale è la necessaria conseguenza della libera scelta di non adempiere - come richiesto in primis dall'art. 2 Cost. e più specificamente dall'art. 20 d.lgs.
81/2008 — al dovere di solidarietà tra consociati e di tutela reciproca della salute tra colleghi di lavoro;
scelta che rende oggettivamente inidoneo il lavoratore a prestare attività e il cui onere (quantomeno economico) necessariamente grava su chi non contribuisce alla sicurezza della collettività (medesima ratio è sottesa a quanto successivamente previsto dal d.l. 127/2021 in tema di green pass per l'accesso del posto di lavoro)"
(sent. 550/2021 del 21.10.2021).
4. Infondata è altresì la prospettazione secondo la quale l'assenza del ricorrente non potrebbe ritenersi ingiustificata per effetto di quanto previsto dall'art. 44 d.lgs 81/2008. Il sig. xxxx ritiene che, poiché il vaccino non garantirebbe l'immunizzazione, il fatto di aver consentito ai vaccinati l'accesso indiscriminato sul luogo di lavoro, senza alcun ulteriore controllo, avrebbe favorito il contagio, creando un pericolo per la sua salute. Sarebbe stato legittimo, quindi, per il lavoratore, ai sensi dell'art. 44 d.lgs 81/2008, sussistendo un “caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato”, “allontanarsi dal posto di lavoro” o prendere “misure per evitare le conseguenze di tale pericolo”. La tesi di parte ricorrente non può essere condivisa. Manca del tutto, nel caso di specie, la prova della sussistenza del “pericolo grave, immediato e che non può essere evitato” che giustifica il (momentaneo) allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro. La tesi del significativo aumento del rischio di contagio per effetto della libera circolazione dei soggetti vaccinati è del tutto priva di riscontro probatorio. La documentazione richiamata in ricorso mediante collegamenti ipertestuali
25 (cfr. pagine 13 e 14 del ricorso introduttivo) è inaccessibile ovvero, laddove consultabile, è comunque irrilevante ai fini della decisione, dal momento che riporta unicamente il dato – pacifico – della possibilità che anche un vaccinato sia contagioso. Sul punto, si veda quanto riportato nel vademecum dell'Istituto Superiore di Sanità prodotto da parte convenuta
(doc. 5 fascicolo parte convenuta). Il fondamento scientifico della scelta di procedere con la misura dell'obbligo vaccinale è stato, invece, approfonditamente esaminato e concretamente valutato dalla Corte
Costituzionale con le pronunce sopra citate, alle quali si rimanda.
5. Prive di pregio, infine, le contestazioni relative alla violazione della normativa sulla privacy. A tal proposito è sufficiente richiamare i pareri emessi dal garante della Privacy in ordine alle disposizioni sopra richiamate e con riferimento all'app VerificaC19, utilizzata su base nazionale per il controllo del Green
Pass (docc. 18 e 35, fascicolo parte convenuta)”.
6.1. Possono poi richiamarsi, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. le condivisibili motivazioni espresse dal Tribunale di Roma con sent n.
8632 del 5/10/2023 che, proprio con riferimento all'obbligo del green pass rafforzato per gli ultra cinquantenni, ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale nei seguenti termini: “Da ultimo la Corte di
Giustizia CE, Sez. 2, 13 luglio 2023 - C-765/21 si è espressa in sede di domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 507/2006 della Commissione, del 29 marzo 2006, relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2006, L 92, pag. 6), del regolamento (UE) 2021/953 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato
COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU 2021, L 211, pag. 1, e rettifica in GU
2021, L 236, pag. 86), nonché degli articoli 3,35 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Corte di Giustizia dell'Ue, in tale
26 approdo, ha respinto integralmente, in quanto «irricevibile», la domanda presentata dal giudice del Lavoro di Padova, volta alla valutazione della contrarietà al diritto dell'Unione dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid-
19 (a carico del personale sanitario), affermando, fra l'altro, che il regolamento intende attuare tali principi nell'intento di facilitare l'esercizio del diritto alla libera circolazione delle persone, stabilendo un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, test e guarigione dalla COVID 19, e non a definire criteri che consentano di valutare l'adeguatezza delle misure sanitarie adottate dagli
Stati membri per far fronte alla pandemia di COVID-19 quando queste sono tali da limitare la libera circolazione, come nel caso all'esame [la causa principale fondantesi sul presunto carattere illecito dell'obbligo di vaccinazione e avente ad oggetto la reintegrazione dell'interessata nel servizio di neurochirurgia dell'ospedale, ha poi concluso la Corte, non riguarda l'applicazione delle disposizioni del regolamento 2021/953, il quale conferisce invece alle persone vaccinate il diritto di ottenere un certificato di vaccinazione e alle persone guarite dall'infezione da SARS-
CoV-2 il diritto di ottenere un certificato di guarigione].Orbene, tornando alla fattispecie che ci occupa, essendo indiscusso secondo le risultanze scientifiche che l'obbligo vaccinale, strumentale all'aumento numerico della platea dei vaccinati, abbia avuto effetti di contenimento della pandemia, non può ritenersi che appaia irragionevole l'estensione operata dal legislatore dell'obbligo agli over 50.
L'obbligo vaccinale è stato disposto nel corso della storia del S.S.N. per fasce d'età e per quanto attiene gli ultra-cinquantenni, nella vicenda che ci occupa, in ragione dell'evoluzione delle conoscenze medico-scientifiche che evidenziavano a parità di malattia un rischio maggiore di ospedalizzazione all'avanzare dell'età, con conseguente aggravio del sistema sanitario e correlato rischio di sua mancata pronta risposta. In tale quadro si inserisce dunque anche l'art. 1 del D.L. n. 1/2022, con il quale il Legislatore, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni nell'erogazione di prestazioni di cura e assistenza, ha esteso dall'8 gennaio
2022 - data di entrata in vigore della disposizione - fino al 15 giugno 2022,
27 l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 a tutti i soggetti residenti in Italia, compresi i cittadini europei e stranieri, che abbiano compiuto 50 anni nonché a coloro che li compiano successivamente all'entrata in vigore della norma, fermo restando il termine del 15 giugno
2022, introducendo l'art. 4quater al decreto - legge n. 44/2021, convertito in legge n. 76/2021. A decorrere dal 15 febbraio 2022, il citato art.1, con l'inserimento del successivo art. 4quinquies, ha imposto che al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n.
165/2001, soggetto all'obbligo vaccinale previsto dalla precitata norma, di possedere ed esibire la certificazione verde attestante una delle condizioni previste dall'art.9, comma 2, lett. a), b) e c bis) del decreto – legge n.52/2021, convertito in legge n.87/2021 (cd. Gr. pass rafforzato). In numerosi approdi, peraltro, i Giudici amministrativi hanno affermato come i vaccini in questione non siano farmaci sperimentali e la loro autorizzazione risponde alla disciplina stabilita dai Regolamenti europei n. 726/2004 e n.
507/2006. L'autorizzazione proviene dalle autorità regolatorie europea
(EM.) e nazionale (AI.) e la valutazione di natura tecnica di queste due autorità non è soggetta ad un sindacato giurisdizionale sostitutivo, quando, come nel caso di specie, vi sia stato l'apporto di altre amministrazioni con competenze tecniche esclusive. La questione è stata poi affrontata nella citata sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 7045 del 20 ottobre 2021 che, proprio in tema di sicurezza dei vaccini, ha riconosciuto che
“l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata non è una scorciatoia incerta e pericolosa escogitata ad hoc per fronteggiare irrazionalmente una emergenza sanitaria come quella attuale, ma una procedura di carattere generale, idonea ad essere applicata … anche al di fuori della situazione pandemica”. In particolare, il Supremo Consesso ha, in primo luogo, superato con diffusa motivazione proprio le censure involgenti questioni relative ai presupposti d'ordine scientifico, sia in punto di efficacia sia in punto di sicurezza dei vaccini anti Covid, così concludendo sul punto: “29. Quanto sin qui si è esposto, in estrema sintesi, conferma che le terapie vaccinali regolarmente approvate, nei termini di cui si è detto, e in uso attualmente in Italia, come in Europa e nel resto del
28 mondo (ove, tra l'altro, alcuni vaccini sono stati approvati in via definitiva: negli Stati Uniti la FDA, la Food and drug administration, istituzione che regolamenta i prodotti alimentari e farmaceutici, ad esempio, ha approvato in via definitiva il 23 agosto 2021 il vaccino Comirnaty per le persone di età maggiore a 16), presentano per i soggetti ai quali sono inoculate un rapporto rischio/beneficio favorevole che, allo stato delle conoscenze scientifiche, delle sperimentazioni eseguite, degli studi clinici e dei dati disponibili, non è dissimile da quella dei vaccini tradizionali, alcuni delle quali rese obbligatorie, come noto, dal D.L. n. 73 del 2017, sulla cui legittimità costituzionale, come si dirà tra breve, si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018. 29.1. Le risultanze statistiche evidenziano dunque l'esistenza di un bilanciamento rischi/benefici assolutamente accettabile e i danni conseguenti alla somministrazione del vaccino per il SARS-CoV-2 devono ritenersi, considerata l'estrema rarità del verificarsi di eventi gravi e correlabili, rispondenti ad un criterio di normalità statistica. 29.2. I dati relativi alla drastica riduzione di contagi, ricoveri e decessi, ad oggi disponibili e resi di pubblico dominio dalle istituzioni e dagli enti sanitari, dimostrano sul piano epidemiologico che la vaccinazione - unitamente alle altre misure di contenimento - si sta dimostrando efficace, su larga scala, nel contenere il contagio e nel ridurre i decessi o i sintomi gravi.”. Venendo poi alle ulteriori censure, in parte da ritenersi assorbite dalle motivazioni sopra richiamate, si osserva altresì quanto segue.
Quanto al contrasto tra normativa nazionale e regolamento UE n.
953/2021, privi di pregio sono i dubbi di asserito contrasto della normativa nazionale con quella comunitaria, non ponendo l'obbligo vaccinale alcun problema di compatibilità con il diritto della UE nel suo complesso né, in particolare, con i regolamenti UE 953 e 954 del 2021. Infatti, i suddetti regolamenti, nell'introdurre un certificato verde digitale a tutela della libera circolazione dei cittadini dell'unione europea durante la pandemia da Covid
19 si riferiscono a una misura diversa da quella decisa dal legislatore statale, essendo finalizzati a facilitare la circolazione tra gli Stati, superando eventuali misure restrittive transfrontaliere introdotte dalle
29 legislazioni emergenziali nazionali. In altri termini, la materia degli obblighi vaccinali non costituisce oggetto della disciplina dell'Unione, sicché rispetto ad essa ciascuno Stato mantiene un ampio margine di autonomia. Del resto, e per come sopra accennato, il diritto europeo può prevalere su quello interno imponendo la disapplicazione solo nell'ambito delle competenze proprie dell'Unione europea in ragione del principio di attribuzione di cui all'articolo 5 del TUE, in virtù del quale 'l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri'.
A tal riguardo, chiarisce la Corte di Cassazione che 'ai fini dell'applicabilità dei diritti fondamentali dell'Unione europea, una norma nazionale, per rientrare nella nozione di 'attuazione del diritto dell'unione', ai sensi dell'art. 51,1 della Carta di Nizza, deve avere un collegamento di una certa consistenza con il diritto europeo, che vada al di là dell'affinità tra le materie prese in considerazione o dell'influenza esercitata da una materia sull'altra, occorrendo verificare se essa risponda allo scopo di attuare una disposizione del diritto dell'Unione, quale sia il suo carattere, e se persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto unionale, quand'anche sia in grado di incidere indirettamente su quest'ultimo, nonché se esista una normativa unionale che disciplini specificatamente la materia o che possa incidere sulla stessa' (Cass. n. 2372/2018). Relativamente al contrasto tra le disposizioni interne e la direttiva 54/2000, alla sospensione ingiustificata del dipendente, al mancato rispetto della direttiva 54/2000 sulla tutela dei lavoratori da agenti biologici da parte del datore nonché alla violazione dell'art. 2087 C.c. con applicazione dell'art. 44 tusl.
Va considerato a riguardo che la Commissione UE, che, con la direttiva n.
2020/739/UE del 3 giugno 2020, ha modificato l'allegato III della direttiva
2000/54/CE - già modificato dalla direttiva della Commissione
2019/1833/UE del 24 ottobre 2019, con l'inserimento del virus SARS-CoV-
2 nel gruppo 3 dell'elenco degli agenti biologici, che possono causare malattie infettive nell'uomo: tale modifica fonda ulteriormente la scelta del legislatore nel senso dell'obbligatorietà del vaccino come misura di
30 prevenzione individuale e collettiva. Sotto tale profilo va anche sottolineato come la vaccinazione oggi a disposizione non elimina la possibilità di contrarre il virus e di diffonderlo ma, dalle evidenze scientifiche a disposizione, è innegabile che la riduca: è stato infatti riscontrato con la diffusione dei vaccini un calo sia nei contagi sia nello sviluppo della malattia grave (ad attività riaperte) ed un'obiettiva maggiore necessità di cure in terapia intensiva nei soggetti contagiati non vaccinati. Ciò, non di meno, non esclude il carattere di misura di prevenzione del vaccino considerato anche che nessun vaccino elimina mai al 100% né la possibilità di contrarre il virus, né la possibilità di sviluppare la malattia, e perciò tale condizione non può ragionevolmente ergersi quale presupposto per la legittimità dell'obbligo vaccinale. Ai sensi degli artt. 3 e 4 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea, in ogni caso, la materia della salute non rientra tra le competenze esclusive, né tra quelle concorrenti dell'Unione
Europea. In materia di sanità pubblica l'Unione interviene, nell'ambito delle azioni di sostegno di cui all'articolo 6, unicamente come misure 'intese a sostenere, coordinare, completare l'azione degli Stati membri' e, sotto il profilo della competenza concorrente disciplinata dall'articolo 5 solamente, nei casi in cui l'intervento dell'Unione rappresenta un valore aggiunto rispetto all'azione degli Stati membri. Nel quadro del diritto europeo, pertanto, la materia degli obblighi vaccinali non costituisce in sé oggetto di una disciplina dell'Unione; rispetto ad essa ogni Stato mantiene nell'ordinamento interno ampio margine di autonomia, come è agevolmente verificabile dall'assenza di uniformità tra gli Stati membri in merito alla previsione di vaccinazioni obbligatorie. Relativamente alla compatibilità con le norme dell'Unione dell'introduzione in uno Stato membro dell'obbligo vaccinale anti Covid- 19, ed al possibile contrasto con l'art. 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea (CDUEF), norma che riconosce il diritto alla tutela dell'integrità della persona, si è quindi, in via del tutto condivisibile, affermato che la cd. Carta di Nizza può trovare applicazione solo relativamente a materie di competenza dell'Unione europea e non come una Carta dei diritti con efficacia generale per qualsiasi tipo di rapporto e di disciplina, mentre sia la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE sia
31 quella della Corte costituzionale, pur a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche all'art. 6 del Trattato UE, hanno concordano nell'escludere rilevanza ai principi generali, anche se riconosciuti nella Carta, al di fuori dell'ambito UE. Secondo la costante giurisprudenza della CGUE, i diritti fondamentali garantiti nell'ordinamento giuridico dell'Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione, ma non al di fuori di esse;
ove una situazione giuridica non rientri nella sfera d'applicazione del diritto dell'Unione, ma abbia rilievo esclusivamente interno, la Corte UE non
è competente e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono giustificare, di per sé, tale competenza. Anche la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato, a partire dalla sentenza n. 80 del 2011 sino alla sentenza n. 194 del 2018, che “A norma del suo art. 51
(nonché dell'art. 6, paragrafo 1, primo alinea, del Trattato sull'Unione europea e della Dichiarazione n. 1 allegata al Trattato di Li.) e di una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, le disposizioni della Carta sono applicabili agli Stati membri solo quando questi agiscono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione” (sentenza n. 63 del 2016 e nello stesso senso sentenza n. 111 del 2017); la Corte di cassazione, di poi, si è sempre allineata alle posizioni delle due Co., affermando ripetutamente l'irrilevanza della Carta dei diritti fondamentali nelle materie non regolate dal diritto UE, tanto al fine di respingere sia istanze di rinvio pregiudiziale, per evidente irrilevanza del richiamo rispetto alla controversia, sia richieste di disapplicazione di norma interne, per presunta contrarietà a diritti e principi riconosciuti nella Carta. Non rientrando la materia degli obblighi vaccinali tra quelle di competenza dell'Unione, va escluso che l'art. 3 CDFUE sia una norma che possa da sola legittimare la disapplicazione di una normativa interna che imponga un obbligo di vaccinazione. Rileva altresì che il Gr. pass, in sintonia con le indicazioni europee, è stato strutturato non come un meccanismo che determina una limitazione delle libertà, bensì come uno strumento che, oltre a perseguire la meritevole finalità di incentivare e non imporre la vaccinazione, crea le condizioni in presenza delle quali determinati diritti, anche fondamentali, possano essere esercitati in sicurezza nel rispetto dei
32 diritti altrui e del dovere di solidarietà, al fine di evitare situazioni che possano causare una diffusione del virus;
non da ultimo merita sottolineare che costituisce una misura ragionevolmente idonea ad assicurare la ripresa di tutte quelle attività economiche e produttive che, in quanto espletate in condizioni di un più elevato rischio di contagiosità, avevano subito maggiori restrizioni durante le fasi iniziali dell'emergenza. Né può accedersi alla doglianza della ricorrente la quale insiste nel sostenere, argomentando diffusamente, che nella consapevolezza della contagiosità dei “vaccinati”,
l'introduzione dell'obbligo vaccinale per impedire o contenere la diffusione del virus aveva significato la privazione dei diritti fondamentali in assenza di alcun senso logico e scientifico, determinato da puro arbitrio, prevaricazione e coartazione della volontà altrui... …sia riguardo all'obbligo vaccinale sia riguardo all'obbligo di esibizione del green pass (e le relative implicazioni in materia di protezione dati), in quanto il presupposto indefettibile risiedeva nella efficacia di tali misure in ordine alla prevenzione del contagio (nel caso palesemente insussistente). Si deve tuttavia osservare a riguardo che questo Giudice è privo del potere di decidere, posto che, in sostanza, ciò che viene chiesto è di scrutinare, invadendone la sfera, la scelta del legislatore (si chiede, in sostanza di statuire se la politica legislativa adottata sia adeguata o meno), posto che, secondo la ricorrente, tale vaccino non sarebbe efficace per contrastare la contrazione dell'infezione. Tale sindacato è inibito al Giudice, nella misura in cui la giurisdizione non può spingersi sino a sindacare le scelte del legislatore e, dunque, della legge, alla quale, ai sensi dell'art. 101 Cost., il giudice è soggetto (arg. ex Cass., Sez. U, Ordinanza n. 24175 del
30/12/2004). A tutto concedere, in ogni caso, esistono pronunciamenti che Per_ smentiscono l'assunto. Sul tema può richiamarsi la pronuncia del Tr..
[...
Gi. n. 261/2021 del 8.9.2021 (ma vedasi sul punto anche Consiglio di
Stato n. 7045/2021 cit., nonché Trib. Bolzano, n. 80/2022), nella quale si evidenzia che “è errato il presupposto fattuale … …, cioè quello secondo cui i prodotti in uso nella campagna vaccinale sarebbero inefficaci nel prevenire l'infezione da SARS-CoV-2, ma agirebbero solo sui relativi sintomi (quindi in chiave di prevenzione della malattia” proprio perché evidenze opposte
33 emergono, dall'ultimo bollettino sull'andamento dell'epidemia prodotto Co dall' organo tecnico-scientifico del Se. sanitario nazionale, istituzionalmente investito – tra le altre – delle funzioni di ricerca e controllo in materia di salute pubblica (art. 1 del relativo St., approvato con D.M.
24.10.2014, documento liberamente consultabile online presso il sito Co internet dell'ente). Il rapporto dell' sull'impatto della vaccinazione Covid-
19 nella popolazione italiana ha evidenziato una riduzione progressiva del rischio di infezione da SARS-CoV-2, di ricovero e di decesso (per quest'ultimo è stata osservata una riduzione del rischio di circa il 95% a partire dalla settima settimana dopo la somministrazione della prima dose di vaccino). Sull'efficacia della vaccinazione per la prevenzione Co dell'infezione da SARS-CoV-2 si sofferma l' esponendo che «[l]a vaccinazione anti-COVID-19 costituisce una misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2.
Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno dimostrato l'elevata efficacia dei vaccini anti-COVlD-19 disponibili ad oggi, sia nella popolazione generale sia in specifici sottogruppi di categorie a rischio, inclusi gli operatori sanitari» (pagine 2 e 3 della nota dell'IS.). Al di là della fisiologica eterogeneità delle risposte immunitarie dei singoli individui e della maggiore capacità della variante Omicron di eludere l'immunità rispetto alle varianti precedenti, viene comunque attestato che «la protezione rimane elevata specialmente nei confronti della malattia severa o peggior esito»
(pagina 3 della nota dell'IS.). Del resto, appare incontestabile – anche a posteriori - che la vaccinazione, pur non avendo eliminato la possibilità di contrarre il virus, ne abbia ridotto fortemente la circolazione (oltre che la gravità della malattia in caso di contagio), come dimostra la dichiarazione Parte dell' il 5.5.2023 della fine dell'emergenza sanitaria mentre, sul punto, anche la Corte costituzionale ha evidenziato come la scelta dell'obbligo vaccinale si sia “rivelata, altresì, ragionevolmente correlata al fine perseguito di ridurre la circolazione del virus attraverso la somministrazione dei vaccini” (così Corte cost. n. 15/23). Pertanto, la considerazione secondo la quale l'obbligo vaccinale imposto dalla legge dovrebbe essere interpretato in ragione del suo dichiarato scopo, cioè quello
34 di prevenire il contagio da SARS-CoV-2, in quanto le sostanze disponibili non avrebbero l'effetto di prevenire la diffusione dell'infezione, ma solo lo sviluppo della malattia, non potendosi configurare alcuna violazione della disposizione, nonché quella conseguente, secondo cui la scelta vaccinale dovrebbe collocarsi in una dimensione strettamente personale e non coercibile, perché priva di rilievo pubblicistico, non può essere condivisa. Il presupposto fattuale che secondo la prospettazione attorea costituisce il fulcro della controversia, cioè quello secondo cui i prodotti in uso nella campagna vaccinale sarebbero inefficaci nel prevenire l'infezione da SARS-
CoV-2, ma agirebbero solo sui relativi sintomi (quindi in chiave di prevenzione della malattia), non appare, quindi, condivisibile. Può affermarsi dunque, con l'evidenza dei dati statistici, che la profilassi vaccinale ha efficacia preventiva, oltre che dei sintomi della malattia, anche della trasmissione dell'infezione (v. in tal senso, anche Tar Tr., I sez., sent.
n. 193/2022).
Pertanto, è stata la ricorrente, non sussistendo alcun caso di esonero dall'obbligo vaccinale, a sottrarsi al dovere, derivante proprio dall'art. 32
Cost. invocato in questa sede “di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri”, mentre del tutto legittimo è stato il provvedimento di sospensione assunto dalla parte datoriale. Parimenti, poiché il datore di lavoro può eccepire l'inosservanza dell'obbligo di sicurezza da parte del lavoratore e pertanto rifiutarsi di ricevere la sua prestazione fino a quando questi non provveda a vaccinarsi, neppure egli è stato costretto dal legislatore ad adeguare la propria organizzazione per assegnare al dipendente mansioni che non comportassero il rischio di contagio da SARS-CoV-2 (così, Trib. Milano,
22.3.2023). Anche per questo non si ritiene che possano applicarsi i principi in materia di onere probatorio elaborati dalla giurisprudenza rispetto all'obbligo di repêchage in caso di licenziamento (così, Trib. Roma,
8.12.2021, Trib. Torino, 12.12.2022, e C.d.A., sentenza n. 594/2022 del
3.11.2022; Trib. Milano, 22.3.2023) in quanto, come già correttamente
35 osservato, si tratta di fattispecie diverse e non sovrapponibili: un conto è il licenziamento, frutto di una libera decisione del datore di lavoro, ed altro un provvedimento di temporanea sospensione, adottato come mera conseguenza della scelta del lavoratore di sottrarsi ad un legittimo obbligo vaccinale (nel primo caso si tratta di valutare le ragioni aziendali che hanno determinato la cessazione del rapporto di lavoro e dall'altro le ragioni di tutela della salute di tutti i dipendenti e degli utenti in un periodo di emergenza sanitaria), con onere in capo al dipendente di allegare e dimostrare a quali mansioni alternative avrebbe potuto essere adibito, senza che ciò comportasse rischi di contagio. (…) Né può giungersi a soluzione favorevole alla istanza della Ra., afferente la mancata corresponsione di emolumenti per omesso adempimento obbligo vaccinale, nonché l'obbligo di parte datoriale di corrisponderle l'assegno alimentare ex art. 82 del d.p.r. n. 3/1957 (su cui s'è già detto). Come statuito dalla C.
Costituzionale (Sent. n. 14/2023), infatti, la scelta legislativa di far conseguire al mancato adempimento dell'obbligo vaccinale la sospensione dal lavoro (con reintegro al venir meno dell'inadempimento e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica) non ha natura sanzionatoria e risulta quindi “calibrata”. La sospensione dalla percezione della retribuzione, inoltre, è pacificamente prevista dalla legge e non può invocarsi la corresponsione dell'assegno alimentare, atteso che tale provvidenza presuppone una sospensione cautelare dal rapporto di lavoro nell'ambito di un procedimento disciplinare, mentre la sospensione disposta nei confronti della ricorrente non ha, per espressa previsione normativa, valenza di sanzione disciplinare. La parte datoriale, pertanto, lungi dall'essersi mossa per una volontà “coercitiva e ritorsiva”, risulta aver operato in perfetta osservanza degli obblighi impostigli dalla normativa di legge”.
7. Tali motivazioni, pienamente condivisibili, si ritengono assorbenti e determinano l'integrale rigetto del ricorso.
8. Quanto alla lettera di messa in mora prodotta da parte ricorrente in data 16.09.2025 nel fascicolo telematico, la stessa non è stata acquisita in quanto tardivamente e irritualmente depositata nonché del
36 tutto irrilevante, in quanto trasmessa alla società in epoca antecedente
(16.10.2021) rispetto alla disposta sospensione (del 15.2.2022).
9. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, le ricorrenti devono essere condannate in solido al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014 in considerazione del valore della controversia (da € 1.101
a € 5.200), delle fasi del giudizio e del comportamento processuale, con l'aumento previsto per il numero delle parti con medesima posizione processuale. Il valore della controversia è stato determinato tenuto conto della retribuzione persa nel periodo di sospensione, come risultante dalle buste paga in atti (cfr. doc.2).
10. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) rigetta i ricorsi;
2) condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente che si liquidano in complessivi €3.406,60 oltre I.V.A. e
C.P.A, 15% spese generali.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 12.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Eleonora Palmisani
37
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) con l'Avv. CIONI MICHELE e
[...] C.F._2
l'Avv. FUSI EMANUELE parte elettivamente domiciliata presso il loro
Studio in Guamo (LU), Via Sottomonte 1,
- RICORRENTI -
contro
(C.F. Controparte_1
) con l'Avv. DAVERIO FABRIZIO e l'Avv. FREDDI P.IVA_1
SI ( parte elettivamente domiciliata C.F._3 presso lo Studio del difensore in Milano, Corso Europa n.13;
- RESISTENTE -
Oggetto: obbligo vaccinale e differenze retributive
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con separati ricorsi, successivamente riuniti, depositati in data
07/05/2025, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
, chiedendo Controparte_1 di “pronunziare la declaratoria di annullamento e/o nullità e/o revoca - ovvero disporne la disapplicazione- dell'ivi impugnata disposizione aziendale di sospensione/inibizione dall'attività lavorativa e della retribuzione diramata dalla Controparte_1
a carico dei lavoratori di età pari o superiore a 50 anni e, pertanto,
[...] affliggente [le ricorrenti]; per l'effetto, riconosciuto e statuito il diritto dell[e] medesim[e] ricorrent[i] a percepire tutti i trattamenti stipendiali, retributivi, compensi ed emolumenti e quant'altro di legge non erogatile dal
15/02/2022 incluso -giorno della [loro] comminata assenza ingiustificata/sospensione/inibizione dallo svolgimento dell'attività lavorativa- fino al 30/04/2022 compreso -giorno antecedente la [loro] riammissione in servizio avvenuta il 02/05/2022-, condannare pertanto la resistente in Controparte_1 persona del proprio legale rapp.te P.T., con Sede Legale in 20148 MILANO
(MI), Via Matteo Civitali, 1 – P.I. e C.F.: , a corrispondere [alle P.IVA_1 ricorrenti] tutti i suddetti corrispondenti e consequenziali trattamenti retributivi, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e contributivi. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. In via istruttoria”.
2. A sostegno di tali domande, le ricorrenti, premesso di essere entrambe dipendenti della società convenuta (e nello specifico assunta il 2/5/2005 operaia categoria E4 CCNL Chimico Parte_1
Farmaceutico; LAVORATO a far data dal 17/4/2001 e, a decorrere dal
01/09/2003 inquadrata nella qualifica di Operaia categoria “E”2), rappresentano di essere state sospese dal lavoro e dalla retribuzione dal
15.2.2022 al 30.4.2022 in ragione del mancato possesso del c.d. green pass rafforzato richiesto dalla normativa emergenziale;
chiedono la declaratoria di annullamento e/o nullità e comunque la revoca della comminata sospensione dall'attività lavorativa e, per l'effetto, il riconoscimento delle retribuzioni e di tutti gli emolumenti di legge a decorrere dalla sospensione del 15/2/2022 e fino alla reintegra occorsa in data 02/05/2022.
3. In diritto, le ricorrenti lamentano sotto vari profili l'illegittimità e irragionevolezza della normativa emergenziale che contrasterebbe sotto plurimi profili con la Costituzione (artt. 3 e 32) e con la superiore
2 normativa europea (art. 36 reg. 953/2021) evidenziando la disparità di trattamento tra il lavoratore “over 50” e gli altri lavoratori nonché
l'inidoneità della vaccinazione a conseguire l'obiettivo di limitare la circolazione del virus.
4. Tanto premesso, le ricorrenti chiedono la condanna della società al pagamento dei trattamenti retributivi non corrisposti per effetto dell'applicazione da parte del datore di lavoro di tale normativa.
5. Si è ritualmente costituita in giudizio la società Controparte_1 contestando in fatto e in diritto le pretese avanzate e chiedendo il rigetto del ricorso.
6. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il
Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non può essere accolto e va respinto per le seguenti ragioni.
2. Come risulta dalla documentazione in atti, le ricorrenti sono entrambe dipendenti della società e, in ragione della Controparte_1 loro età anagrafica, furono sospese dal lavoro e dalla retribuzione dal 15 febbraio 2022, a seguito dell'entrata in vigore del D.l. 7 gennaio 2022 n.
1, essendosi rifiutate di munirsi del c.d. Green pass rafforzato in ragione della loro libera scelta di non sottoporsi alla vaccinazione prescritta dalla normativa all'epoca vigente.
3. Le disposizioni normative applicabili al caso di specie, ratione temporis, sono le seguenti:
• Art. 3 D.l. n. 127/2021 (Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo privato):
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-sexies, come introdotto dall'articolo 2, è inserito il seguente: «Art.
9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa
3 nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. (…)
5. I datori di lavoro di cui al comma 1 definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.
6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
7. (…)
4 8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto- legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500. 10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.»
• Art. 1 d.l. 1/2022: (Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni):
“1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l'articolo 4-ter sono inseriti i seguenti:
“art.
4-quater Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni 1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonche' ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta', fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter. - art.
4-quinquies (Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro):
1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9- quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle
5 certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021.
2. I datori di lavoro pubblici di cui all'articolo 9-quinquies del decreto- legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021, i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attivita' giudiziaria di cui all'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la propria attivita' lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 sono effettuate con le modalita' indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.
3. La verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la loro attivita' lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro e' effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonche' dai rispettivi datori di lavoro.
4. I lavoratori di cui ai commi 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1
o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l'articolo 9-septies, comma 7, del medesimo decreto- legge n. 52 del 2021.
5. È vietato l'accesso dei lavoratori di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui al predetto comma 1.
6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e
6 restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. (…)”.
3. Le ricorrenti, alla data del 15.2.2022, rientravano entrambe nella categoria degli ultracinquantenni per i quali il d.l. 1/2022 aveva previsto l'obbligo vaccinale e la conseguente necessità di munirsi della tipologia di green pass legata alla effettuazione della vaccinazione anti-Covid. Nel vigore di tale disciplina, i lavoratori privi del green pass erano considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto;
a detti lavoratori non erano dovuti “la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”.
4. Secondo le ricorrenti, la normativa sopra citata contrasterebbe con il diritto dell'Unione Europea e sarebbe in ogni caso incostituzionale sotto molteplici profili.
4.1. In punto di legittimità costituzionale della normativa in questione, si
è pronunciata la Corte Costituzionale con le sentenze nn. 14, 15 e 16 del
9 febbraio 2023. La Corte ha ritenuto la proporzionalità e la ragionevolezza delle misure tempo per tempo adottate dal legislatore a fronte dell'emergenza epidemiologica, escludendo i profili di incostituzionalità rappresentati nelle ordinanze di rimessione. In particolare, la Corte ha osservato quanto segue:
“5.– Nel merito, per la trattazione della prima questione sollevata in riferimento all'art. 32 Cost., occorre partire dalla ricostruzione dei criteri, ricordati dallo stesso giudice rimettente, alla luce dei quali questa Corte ha valutato la compatibilità con l'art. 32 Cost. di una legge impositiva di un trattamento sanitario.
Essi, già elencati nella sentenza n. 258 del 1994, sono indicati come segue:
«a) “se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale” (cfr. sentenza 1990 n. 307); b) se vi sia “la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui
7 che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili” (ivi); c) se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. ora legge n. 210/1992)». Da una lettura complessiva degli indicati criteri si evince che il rischio di insorgenza di un evento avverso, anche grave, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un obbligo vaccinale, costituendo una tale evenienza titolo per l'indennizzabilità.
Questa Corte ha affermato con chiarezza che l'art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con il coesistente diritto degli altri e quindi con l'interesse della collettività (sentenze n. 5 del 2018, n. 258 del 1994 e n.
307 del 1990).
Come efficacemente espresso nella sentenza n. 218 del 1994, la tutela della salute implica anche il «dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell'interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari».
5.1.– Nell'ambito di questo contemperamento tra le due declinazioni, individuale e collettiva, del diritto alla salute, l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione in quel principio di solidarietà che rappresenta «la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 75 del 1992).
8 È costante, nella giurisprudenza costituzionale, l'affermazione della centralità di tale principio, soprattutto in ambito sanitario, in considerazione del «rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività»
(sentenza n. 307 del 1990): «in nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno p[uò] essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio specifico» (ancora sentenza n. 307 del 1990, richiamata anche dalla sentenza n. 107 del 2012).
5.2.– Sotto quest'ultimo profilo, questa Corte è sempre partita dalla consapevolezza che esiste un rischio di evento avverso anche grave con riferimento ai vaccini e, ancor prima, a tutti i trattamenti sanitari (sentenze n. 268 del 2017, n. 118 del 1996 e n. 307 del 1990). E ha, pertanto, sostenuto che, fino a quando lo sviluppo della scienza e della tecnologia mediche non consentirà la totale eliminazione di tale rischio, la decisione di imporre un determinato trattamento sanitario attiene alla sfera della discrezionalità del legislatore, da esercitare in maniera non irragionevole
(sentenza n. 118 del 1996).
(…)
5.3. (…) il giudice a quo sembra non considerare che la giurisprudenza costituzionale ha affermato con chiarezza (sulla base dei ricordati criteri) che il rischio remoto di eventi avversi anche gravi non possa, in quanto tale, reputarsi non tollerabile, costituendo piuttosto − come si è detto − titolo per l'indennizzo.
(…)6.– Ciò premesso, la soluzione della questione sottoposta a questa Corte deve muovere da un suo corretto inquadramento e, in particolare, dalla individuazione della risposta che la Costituzione fornisce per le ipotesi in cui entrino in conflitto le due dimensioni, individuale e collettiva, della salute, contemplate dal ricordato art. 32 Cost. Come anticipato, talora il conflitto tra le due dimensioni può perfino condurre a che «il perseguimento dell'interesse alla salute della collettività, attraverso trattamenti sanitari, come le vaccinazioni obbligatorie, pregiudichi il diritto individuale alla salute, quando tali trattamenti comportino, per la salute di quanti ad essi devono sottostare, conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite
9 del normalmente tollerabile» (sentenza n. 118 del 1996). È stato affermato espressamente che «[t]ali trattamenti sono leciti, per testuale previsione dell'art. 32, secondo comma, della Costituzione, il quale li assoggetta ad una riserva di legge, qualificata dal necessario rispetto della persona umana e ulteriormente specificata da questa Corte, nella sentenza n. 258 del 1994, con l'esigenza che si prevedano ad opera del legislatore tutte le cautele preventive possibili, atte a evitare il rischio di complicanze. Ma poiché tale rischio non sempre è evitabile, è allora che la dimensione individuale e quella collettiva entrano in conflitto» (ancora sentenza n. 118 del 1996).
In ipotesi di ineliminabile conflitto, si è affermato nella medesima pronuncia, la legge che impone l'obbligo della vaccinazione – come già ricordato – «compie deliberatamente una valutazione degli interessi collettivi e individuali in questione, al limite di quelle che sono state denominate
“scelte tragiche” del diritto: le scelte che una società ritiene di assumere in vista di un bene (nel nostro caso, l'eliminazione della poliomielite) che comporta il rischio di un male (nel nostro caso, l'infezione che, seppur rarissimamente, colpisce qualcuno dei suoi componenti). L'elemento tragico sta in ciò, che sofferenza e benessere non sono equamente ripartiti tra tutti, ma stanno integralmente a danno degli uni o a vantaggio degli altri. Finché ogni rischio di complicanze non sarà completamente eliminato attraverso lo sviluppo della scienza e della tecnologia mediche […] la decisione in ordine alla sua imposizione obbligatoria apparterrà a questo genere di scelte pubbliche».
È innegabile come tale (potenziale) conflitto tra il diritto alla salute del singolo e quello della collettività sia divenuto attuale in tutta la sua drammaticità di fronte al deflagrare di «un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari» (sentenza n. 37 del 2021). L'Organizzazione mondiale della sanità, con la dichiarazione del 30 gennaio 2020, ha valutato l'epidemia da COVID-19 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
successivamente, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, con la dichiarazione dell'11 marzo 2020,
è stata valutata come «pandemia». La delibera del Consiglio dei ministri del
10 31 gennaio 2020, dal canto suo, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente più volte prorogato sino alla cessazione disposta con il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza), convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 2022, n. 52.
A questa Corte spetta vagliare se, a fronte del rilevato conflitto, il legislatore abbia esercitato la propria discrezionalità nel rispetto dell'art. 32 Cost., e cioè operando un bilanciamento tra le suddette dimensioni del diritto alla salute non irragionevole e non sproporzionato rispetto alla finalità perseguita. In altri termini deve valutare se, in quella situazione data, la scelta del legislatore sia stata adottata, nell'esercizio di discrezionalità politica, in modo compatibile con i princìpi costituzionali.
Tale sindacato, dunque, essendo riferito alle scelte del legislatore, deve muoversi lungo due direttrici principali: la valutazione della situazione di fatto, cioè, nel caso in esame, della pandemia e l'adeguata considerazione delle risultanze scientifiche disponibili in merito all'efficacia e alla sicurezza dei vaccini.
7.– Quanto alla situazione di fatto, va osservato che le peculiarità delle condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell'introduzione dell'obbligo vaccinale – e, cioè, la loro gravità e l'imprevedibilità del decorso
(attestate dalla dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, sopra ricordata) – comportano diverse conseguenze.
Innanzi tutto, la compresenza di diritti e doveri – alla base del fondamento solidaristico della nostra Costituzione già in via generale e in periodi ordinari – trova una sua concreta esplicitazione in materia di salute, all'art. 32 Cost.; tale disposizione, infatti, si muove tra le due dimensioni del
«fondamentale diritto dell'individuo» e dell'«interesse della collettività», imponendo espressamente il loro contemperamento. E l'interesse della collettività di cui all'art. 32 Cost. costituisce la declinazione, nel campo della tutela alla salute, dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. Dunque,
11 tutte le volte in cui le due dimensioni entrano in conflitto, secondo la giurisprudenza sopra ricordata, il diritto alla salute individuale può trovare una limitazione in nome dell'interesse della collettività, nel quale trova considerazione il diritto (individuale) degli altri in nome di quella solidarietà
“orizzontale”, che lega ciascun membro della comunità agli altri consociati
(sentenza n. 288 del 2019). I doveri inderogabili, a carico di ciascuno, sono infatti posti a salvaguardia e a garanzia dei diritti degli altri, che costituiscono lo specchio dei diritti propri: al legislatore tocca bilanciare queste situazioni soggettive e a questa Corte assicurare che il bilanciamento sia stato effettuato correttamente.
Su altro versante, più generale, va considerato che il sindacato sulla non irragionevolezza della scelta del legislatore di incidere sul diritto fondamentale alla salute, anche sotto il profilo della libertà di autodeterminazione, va effettuato alla luce della concreta situazione sanitaria ed epidemiologica in atto. La giurisprudenza costituzionale ha infatti chiarito che, nelle ipotesi di conflitto tra i diritti contemplati dall'art. 32 Cost., la discrezionalità del legislatore «deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte (sentenza n. 268 del 2017)» (sentenza n. 5 del 2018).
8.– A ciò va aggiunto – come anticipato – che tale discrezionalità deve essere esercitata dal legislatore alla luce «delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia (così, la giurisprudenza costante di questa Corte sin dalla fondamentale sentenza n. 282 del 2002)» (sentenza n. 5 del 2018).
Difatti, un intervento in tali ambiti «non potrebbe nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica dello stesso legislatore, bensì dovrebbe prevedere l'elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi – di norma nazionali o sovranazionali – a ciò deputati, dato l'“essenziale rilievo” che, a questi fini, rivestono “gli organi tecnico-scientifici” (cfr. sentenza n. 185 del 1998); o comunque dovrebbe costituire il risultato di una siffatta verifica» (sentenza n. 282 del 2002). Si
12 tratta, pertanto, pur sempre di esercizio di discrezionalità politica, ancorché fondata (necessariamente) su evidenze scientifiche.
8.1.– Non va dimenticato che la connotazione medico-scientifica degli elementi in base ai quali il legislatore deve operare le proprie scelte non esclude la sindacabilità delle stesse da parte di questa Corte (sentenza n.
282 del 2002), ma il sindacato riguarda, in tal caso, la coerenza della disciplina con il dato scientifico posto a disposizione, oltre che la non irragionevolezza e la proporzionalità della disciplina medesima.
8.2.− Questa Corte accerta, innanzitutto, se il legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale, si sia tenuto all'interno di un'area di attendibilità scientifica, alla luce delle migliori conoscenze raggiunte in quel momento storico, quali definite dalle autorità medico-scientifiche istituzionalmente preposte.
Ciò che la Corte può e deve verificare, pertanto, è, innanzitutto, se la scelta del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, anche alla luce della situazione pandemica esistente, sia suffragata e coerente, o meno, rispetto alle conoscenze medico-scientifiche del momento (sentenza n. 5 del 2018), quali tratte dagli organismi nazionali e sovranazionali istituzionalmente preposti al settore.
E in questa scelta, come già affermato da questa Corte, «la tempestività della risposta all'evoluzione della curva epidemiologica è fattore decisivo ai fini della sua efficacia» (sentenza n. 37 del 2021). Dover effettuare una scelta tempestiva comporta che essa venga fatta, necessariamente, allo stato delle conoscenze scientifiche del momento e nella consapevolezza della loro fisiologica provvisorietà. Del resto, tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico-scientifiche, il legislatore sceglie tra le possibili opzioni che la scienza offre in quel momento storico. E la scelta tra le possibili opzioni, che inevitabilmente racchiudono una intensità diversa e quindi un diverso grado di limitazione dei diritti, è esercizio di discrezionalità politica che, nei limiti della sua ragionevolezza e
13 proporzionalità, non può essere sostituita da una diversa scelta di questa
Corte.
D'altro canto, è innegabile che ogni legge elaborata sulla base di conoscenze medico-scientifiche è per sua natura transitoria, perché adottata allo stato delle conoscenze del momento e destinata ad essere superata a seguito dell'evoluzione medico-scientifica.
E però, di contro, proprio perché il legislatore deve esercitare la propria discrezionalità sulla base delle conoscenze medico-scientifiche fornite dalle autorità di settore al momento dell'assunzione della decisione, è fondamentale una piena valorizzazione della «dinamica evolutiva propria delle conoscenze medico-scientifiche che debbono sorreggere le scelte normative in campo sanitario» (sentenza n. 5 del 2018). Come chiarito già in passato da questa Corte, un intervento non irragionevole alla luce delle condizioni epidemiologiche e delle conoscenze scientifiche in atto non esclude, e anzi impone, che, mutate le condizioni, la scelta possa (e debba) essere rivalutata e riconsiderata.
La disciplina, dunque, può e deve mutare in base all'evoluzione della situazione sanitaria che si fronteggia e delle conoscenze scientifiche acquisite.
La genetica e originaria transitorietà della disciplina, così come la previsione di elementi di flessibilizzazione e monitoraggi che consentano l'adeguamento delle misure all'evoluzione della situazione di fatto che è destinata a fronteggiare, sono elementi che incidono sulla verifica della legittimità costituzionale della normativa (sentenza n. 5 del 2018).
Sul punto, si evidenzia sin d'ora che l'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, ha subíto nel tempo diverse modifiche, in relazione tanto alle conseguenze legate all'inadempimento dell'obbligo vaccinale, quanto, soprattutto, all'individuazione della durata dell'obbligo.
E anzi, è l'intera disciplina relativa alla gestione della pandemia ad aver subito continue modifiche in risposta all'evoluzione della situazione sanitaria nonché delle conoscenze mediche. Basti pensare alle limitazioni imposte alla libertà di circolazione, al diritto allo studio e all'esercizio delle attività produttive e lavorative, che sono state nel tempo modificate e infine
14 revocate, sempre sulla base dell'andamento della situazione epidemiologico-sanitaria e dell'evoluzione degli strumenti offerti dalla scienza medica per fronteggiarla.
In particolare, per quanto qui di più stretto interesse, la disposizione censurata, nella sua versione originaria (oggetto della questione in esame), prevedeva una precisa scadenza dell'obbligo vaccinale, fissata al 31 dicembre 2021. Tale termine è stato più volte modificato, proprio in base all'andamento dei contagi e all'evoluzione della pandemia, subendo diverse proroghe fino al 31 dicembre 2022, per poi essere infine anticipato (rispetto a quest'ultima data) al 1° novembre 2022.
Siffatta anticipazione è stata disposta con il d.l. n. 162 del 2022, come convertito, in considerazione, per quanto si legge nel preambolo dello stesso, «dell'andamento della situazione epidemiologica che registra una diminuzione dell'incidenza dei casi di contagio da COVID-19 e una stabilizzazione della trasmissibilità sebbene al di sopra della soglia epidemica [e della] necessità di riavviare un progressivo ritorno alla normalità nell'attuale fase post pandemica, nella quale l'obiettivo da perseguire è il controllo efficace dell'endemia».
A ciò si aggiunga che, con specifico riferimento al sistema di monitoraggio per le reazioni conseguenti ai vaccini per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2, da un lato sono stati predisposti specifici monitoraggi sull'andamento epidemiologico da parte del Ministero della salute (secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», rispetto al quale si segnala in particolare il decreto del
Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020»; dall'altro, sono state attuate le relative attività di sorveglianza da parte dell' con cadenza trimestrale, che confluiscono in rapporti concernenti Pt_3 tutti i dati sulle reazioni determinate dalla somministrazione dei vaccini.
15 9.– Tanto premesso, dunque, sul costante adeguamento della disciplina in esame all'andamento della situazione epidemiologico-sanitaria e all'evoluzione delle conoscenze medico-scientifiche, è opportuno procedere a un'analisi, sia pur di tipo sintetico, di queste ultime.
Infatti, come detto, il sindacato richiesto a questa Corte presuppone di verificare se il legislatore – utilizzando il dato medico-scientifico posto a disposizione dalle autorità di settore – si sia mantenuto in un'area di
“attendibilità scientifica” e se abbia assunto una decisione non irragionevole nonché idonea e non sproporzionata rispetto alla finalità perseguita.
10.– Per far ciò occorre confrontarsi, innanzitutto, con i contributi elaborati Co dall' , dall' , dal , Pt_3 Controparte_3 dalla Controparte_4
e dalla , tutti
[...] Controparte_5 depositati dall'Avvocatura generale dello Stato in allegato all'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
10.1.– Il principale dato medico-scientifico garantito dalle autorità istituzionali nazionali ed europee, preposte al settore, è costituito, fin dal momento dell'adozione della disposizione censurata e a tutt'oggi, dalla natura non sperimentale del vaccino e dalla sua efficacia, oltre che dalla sua sicurezza.
10.2.– Relativamente ai primi due profili – che lo stesso giudice rimettente Co sostanzialmente non contesta – convergono le conclusioni dell' , dell' Pt_3
e del Segretariato generale del Ministero della salute.
Viene innanzitutto attestato che i «vaccini anti COVID-19 non possono in alcun modo considerarsi sperimentali», poiché «[i] vaccini attualmente in uso nella campagna vaccinale in Italia […] sono vaccini regolarmente immessi in commercio dopo aver completato l'iter per determinarne qualità, sicurezza Co ed efficacia» (così, testualmente, la nota dell sopra menzionata, pagina
2).
Come attestato più dettagliatamente dall'AIFA, tali vaccini sono oggetto di autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate (CMA), sulla base di un protocollo preesistente e già utilizzato in passato in ambito europeo
16 per una serie di medicinali destinati a soddisfare un elevato bisogno terapeutico insoddisfatto (così la nota dell'AIFA sopra menzionata, pagina
9).
Ciò posto, l'Unione europea ha quindi ritenuto che, a fronte di minacce gravi per la salute pubblica, quale è senz'altro la pandemia, la scelta tecnica di ricorrere alla CMA rappresentasse la scelta migliore al fine di garantire la tutela della salute. E ciò in quanto «questa autorizzazione certifica che la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi» (pagina 8 della nota dell'AIFA). Sempre secondo quanto attestato dall'AIFA, nessuna delle fasi dello sviluppo pre-clinico e clinico (test di qualità, valutazione dell'efficacia e del profilo di sicurezza) dei vaccini è stata omessa e il numero dei pazienti coinvolti negli studi clinici è lo stesso di quello relativo a vaccini sviluppati con tempistiche standard. È stato infatti possibile «affiancare temporalmente le diverse fasi di sviluppo clinico e di arruolare negli studi di fase 3 un numero molto elevato (decine di migliaia) di partecipanti» (pagina 10 della nota dell' ). Pt_3
Sull'efficacia della vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS- Co CoV-2 si sofferma l' , esponendo che «[l]a vaccinazione anti-COVID-19 costituisce una misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno dimostrato l'elevata efficacia dei vaccini anti-COVlD-
19 disponibili ad oggi, sia nella popolazione generale sia in specifici sottogruppi di categorie a rischio, inclusi gli operatori sanitari» (pagine 2 e 3 della nota dell'ISS). Al di là della fisiologica eterogeneità delle risposte immunitarie dei singoli individui e della maggiore capacità della variante
Omicron di eludere l'immunità rispetto alle varianti precedenti, viene attestato che «la protezione rimane elevata specialmente nei confronti della Co malattia severa o peggior esito» (pagina 3 della nota dell'ISS). L' chiarisce, inoltre, che «anche se l'efficacia vaccinale non è pari al l00%, ma del resto nessun vaccino ha una tale efficacia, l'elevata circolazione del virus SARS-CoV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile»
(pagina 5 della nota dell'ISS).
17 10.3.– Quanto al profilo della sicurezza, l'AIFA, come sopra riportato, sostiene con chiarezza che la CMA «certifica che la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi».
Inoltre – affrontando specificamente le criticità segnalate dal Collegio rimettente – l' attesta l'assoluta attendibilità del sistema di raccolta CP_6 dati, basato sulla farmacovigilanza passiva (pagine da 16 a 23 della nota dell'AIFA), e, soprattutto, evidenzia la differenza tra «segnalazioni di eventi avversi dopo vaccini anti-COVID-19» e «analisi del segnale» (pagine da 23 a
25 della nota dell'AIFA). Alla base della segnalazione dell'evento avverso vi
è infatti il solo criterio temporale, il quale, tuttavia, è condizione necessaria ma non sufficiente a stabilire un nesso causale fra vaccinazione ed evento
(pagine da 23 a 25 della nota dell'AIFA).
Secondo le conclusioni esposte, «la maggior parte delle reazioni avverse ai vaccini sono non gravi e con esito in risoluzione completa. Le reazioni avverse gravi hanno una frequenza da rara a molto rara e non configurano un rischio tale da superare i benefici della vaccinazione. Non è stato inoltre osservato alcun eccesso di decessi a seguito di vaccinazione e il numero di casi in cui la vaccinazione può aver contribuito all'esito fatale dell'evento avverso è estremamente esiguo e comunque non tale da inficiare il beneficio di tali medicinali» (pagine 26 e 27 della nota dell'AIFA). Co Sempre relativamente al profilo della sicurezza, l' , a sua volta, attesta che «[a]d oggi miliardi di persone nel mondo sono state vaccinate contro
COVID-19. I vaccini anti SARS-CoV-2 approvati sono stati attentamente testati e continuano ad essere monitorati costantemente. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno confermato la sicurezza dei vaccini anti-COVID-19» (pagina 6 della nota dell'ISS). Si segnala, infine, la mole di dati di sicurezza relativi ai soggetti che hanno ricevuto un vaccino per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, posto che, secondo l'EMA, fino all'inizio di aprile 2022 sono state più di 868 milioni le dosi di vaccini somministrate alle persone nell'UE e nello Spazio economico europeo (SEE), concludendo nel senso che «[d]ai dati emerge che la stragrande maggioranza degli effetti collaterali noti dei vaccini COVID-19 sono lievi e di
18 breve durata. Problemi di sicurezza classificabili come gravi sono estremamente rari» (pagina 8 della nota dell'ISS).
11.– Alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-
CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021)
Ed è su questi dati scientifici – forniti dalle autorità di settore e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a “esperti” del settore – che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti” non è dato vedere con quali criteri scelti.
Appare evidente, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque” (sentenza n. 127 del 2022)» (sentenza n. 171 del
2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio.
12.– Tale valutazione di non irragionevolezza e idoneità allo scopo vale con particolare riferimento agli esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006.
(…)
13.– Verificata, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino nei sensi sopra esaminati, l'idoneità dell'obbligo vaccinale degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, rispetto alla finalità di ridurre la circolazione del virus – funzionale al duplice scopo, sopra ricordato, di proteggere quanti entrano
19 con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività –, e quindi la non irragionevolezza del ricorso ad esso, va ora valutato il profilo concernente l'osservanza del principio di proporzionalità rispetto alle finalità perseguite.
Come già affermato da questa Corte, quando si è in presenza di una questione concernente il bilanciamento tra due diritti, «il giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del cosiddetto test di proporzionalità, che “richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi” (sentenza n. 1 del 2014, richiamata, da ultimo, dalle sentenze n. 137 del 2018, n. 10 del 2016, n. 272 e n. 23 del 2015 e n. 162 del 2014)» (sentenza n. 20 del 2019).
13.1.– Sotto tale aspetto, la misura deve ritenersi non sproporzionata, in primo luogo, perché non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate rispetto allo scopo prefissato dal legislatore per fronteggiare la pandemia. E ciò vale, in particolare, per la soluzione alternativa prospettabile (utilizzata in ámbiti più generali, per l'accesso ai luoghi pubblici da parte di soggetti non appartenenti a categorie soggette a vaccinazione obbligatoria), rappresentata dall'effettuazione periodica di test diagnostici dell'infezione da SARS-CoV-2. Innanzitutto perché, dovendo essere effettuati con una cadenza particolarmente serrata (e cioè ogni due o tre giorni), avrebbero avuto costi insostenibili e avrebbero comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, già impegnato nella gestione della pandemia, tanto a livello logistico-organizzativo, quanto per l'impiego di personale. D'altro canto, l'esito del test non è immediatamente disponibile rispetto al momento della sua effettuazione: esso, pertanto, nasce già “obsoleto”, posto che l'esito può essere già stato superato da un contagio sopravvenuto nel frattempo, con il fisiologico rischio della presenza nei luoghi di cura di soggetti inconsapevolmente contagiati.
20 13.2.– Sempre con riferimento al rispetto della proporzionalità, va, altresì, rilevato che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, con reintegro al venir meno dell'inadempimento dell'obbligo e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica.
La scelta – che non riveste natura sanzionatoria – si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus.
E ciò tanto in termini di durata, posto che, secondo quanto già sopra evidenziato, il legislatore ha introdotto, sin dall'inizio, una durata predeterminata dell'obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all'andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito;
quanto in termini di intensità, trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione.
13.3.– È interessante notare come in altri ordinamenti, e segnatamente in quello francese, la giurisprudenza, rigettando un'istanza che mirava alla presentazione di una question prioritaire de constitutionnalité degli artt. 12
e 14 della legge 5 agosto 2021, n. 1040, abbia sostenuto che il fatto che l'art. 14 – concernente le conseguenze dell'inadempimento degli obblighi vaccinali – non preveda la risoluzione del contratto di lavoro o la cessazione dalle funzioni delle persone interessate, bensì la sospensione del rapporto, fa propendere per «una conciliazione non manifestamente squilibrata fra le esigenze costituzionali discendenti dal diritto al lavoro e al diritto alla tutela della salute» (Conseil d'État, sezioni V e VI riunite, 28 gennaio 2022, n.
457879, paragrafo 12).
Diversamente, in altri ordinamenti, quali la Germania, il Regno Unito e gli
Stati Uniti d'America, è stata introdotta la possibilità di ricorrere al licenziamento (indipendentemente dalla frequenza con cui, nella prassi, vi si sia fatto ricorso).
21 In particolare, in Germania, la giurisprudenza costituzionale ha affermato che, sebbene la libertà di esercitare una professione tuteli anche la volontà del singolo di mantenere il posto di lavoro sì da non ammettere tutte quelle misure che sortiscono l'effetto di obbligare il singolo a rinunciare a un determinato posto di lavoro (Rn. 246), la previsione dell'obbligo vaccinale è tuttavia giustificata in quanto posta a tutela delle persone più vulnerabili
(Rn. 254). In particolare, risulta: a) legittimo lo scopo perseguito (Rn. 256); b) adeguata la misura prescelta per il suo raggiungimento, non ravvisandosi misure alternative che comportino un minore sacrificio (Rn. 257, ma anche
189 e seguenti); c) adeguato il bilanciamento operato tra lo scopo perseguito e la gravità del sacrificio comportato (Rn. 258-266) (Tribunale costituzionale federale, ordinanza 27 aprile 2022, 1 BvR 2649/21).
(…)
14.3.– Occorre, infine, soffermarsi anche sul profilo più generale delle cautele o condotte che lo stato delle conoscenze scientifiche e l'arte prescrivono in relazione alla attuazione ed esecuzione materiale del trattamento sanitario.
Impregiudicato il diritto a un indennizzo in caso di eventi avversi comunque riconducibili al vaccino, inerenti a quel rischio ineliminabile di cui si è già detto sopra, resta ferma la responsabilità civile di cui all'art. 2043 del codice civile per l'ipotesi in cui «il danno ulteriore sia imputabile a comportamenti colposi attinenti alle concrete misure di attuazione […] o addirittura alla materiale esecuzione del trattamento stesso» (sentenza n.
307 del 1990).
Questa Corte, infatti, facendo riferimento alla «necessità che il soggetto vaccinando sia messo quanto più possibile al riparo dai rischi di complicanze da vaccino», rimarca come tali «esigenze cautelative […] già trovino un primo livello di risposta nella doverosità dell'osservanza, in sede di attuazione ed esecuzione del trattamento obbligatorio, di quelle “cautele o […] modalità che lo stato delle conoscenze scientifiche e l'arte prescrivono in relazione alla sua natura”, e la cui violazione fonda […] la tutela aquiliana ex art. 2043 cit.» (sentenza n. 258 del 1994; ma anche, in termini, la sentenza n. 307 del 1990).
22 15.– Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte deve quindi dichiararsi non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 32 Cost., dell'art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44 del
2021, come convertito, nella parte in cui prevede, da un lato, l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall'altro lato, per effetto dell'inadempimento dello stesso, la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie. (Corte Costituzionale, sentenza n. 14 del 9 febbraio
2023).
4.2. Inoltre, con la sentenza n. 15/2023, la Corte Costituzionale ha osservato quanto segue in ordine alle conseguenze previste sul rapporto di lavoro dalla normativa scrutinata: “All'inosservanza dell'obbligo vaccinale, la legge impositiva dello stesso attribuisce rilevanza meramente sinallagmatica, cioè solo sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, quale evento determinante la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere attività lavorative che comportassero, in qualsiasi altra forma e in considerazione delle necessità dell'ambiente di cura, il rischio di diffusione del contagio da
SARS-CoV-2. Essendo la vaccinazione elevata dalla legge a requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati, il datore di lavoro, messo a conoscenza della accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte del lavoratore, è stato tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale, ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o comunque fino al termine stabilito dalla stessa legge. In tal senso, la sospensione del lavoratore non vaccinato, prevista dalla disposizione censurata, è in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 del codice civile e dall'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con valenza integrativa del contenuto sinallagmatico del contratto individuale di lavoro.
Avendo riguardo alla posizione dei lavoratori, la vaccinazione anti SARS-
CoV-2 ha, a sua volta, ampliato il novero degli obblighi di cura della salute
23 e di sicurezza prescritti dall'art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività.
12.2.– Il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza.”
5. All'esito di tali chiari ed esaustivi interventi della Corte Costituzionale nessun dubbio può residuare in ordine alla piena legittimità costituzionale della normativa emergenziale. Il datore di lavoro, verificato il mancato possesso del green pass rafforzato, non avrebbe, dunque, potuto ricevere la prestazione lavorativa del ricorrente e la mancata erogazione della retribuzione, oltre a discendere direttamente dalla stessa normativa emergenziale, costituisce conseguenza diretta di tale impossibilità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1463 c.c.
6. Su identica fattispecie si è già espresso questo Tribunale con sentenza n. 2508/2023 pubbl. il 06/09/2023 (dott.ssa Chirieleison) che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.: “Il venir meno della sinallagmaticità per scelta dello stesso lavoratore non può che comportare che sia quest'ultimo a farsi carico delle conseguenze economiche discendenti dalla mancata esecuzione della prestazione. D'altra parte, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, il lavoratore ha effettuato una scelta che, oltre ad incidere sul sinallagma contrattuale, si pone in contrasto con i doveri di solidarietà imposti dall'art. 2 della Costituzione ed altresì con i doveri imposti dall'art. 20 d.lgs. 81/2008. Tale ultima norma statuisce, al primo comma, che “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal
24 datore di lavoro”. Al secondo comma, è inoltre previsto che i lavoratori debbano, in particolare, tra l'altro: “a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale…” E allora, come condivisibilmente osservato dal Tribunale di Bergamo in una fattispecie analoga alla presente, il “provvedimento datoriale è la necessaria conseguenza della libera scelta di non adempiere - come richiesto in primis dall'art. 2 Cost. e più specificamente dall'art. 20 d.lgs.
81/2008 — al dovere di solidarietà tra consociati e di tutela reciproca della salute tra colleghi di lavoro;
scelta che rende oggettivamente inidoneo il lavoratore a prestare attività e il cui onere (quantomeno economico) necessariamente grava su chi non contribuisce alla sicurezza della collettività (medesima ratio è sottesa a quanto successivamente previsto dal d.l. 127/2021 in tema di green pass per l'accesso del posto di lavoro)"
(sent. 550/2021 del 21.10.2021).
4. Infondata è altresì la prospettazione secondo la quale l'assenza del ricorrente non potrebbe ritenersi ingiustificata per effetto di quanto previsto dall'art. 44 d.lgs 81/2008. Il sig. xxxx ritiene che, poiché il vaccino non garantirebbe l'immunizzazione, il fatto di aver consentito ai vaccinati l'accesso indiscriminato sul luogo di lavoro, senza alcun ulteriore controllo, avrebbe favorito il contagio, creando un pericolo per la sua salute. Sarebbe stato legittimo, quindi, per il lavoratore, ai sensi dell'art. 44 d.lgs 81/2008, sussistendo un “caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato”, “allontanarsi dal posto di lavoro” o prendere “misure per evitare le conseguenze di tale pericolo”. La tesi di parte ricorrente non può essere condivisa. Manca del tutto, nel caso di specie, la prova della sussistenza del “pericolo grave, immediato e che non può essere evitato” che giustifica il (momentaneo) allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro. La tesi del significativo aumento del rischio di contagio per effetto della libera circolazione dei soggetti vaccinati è del tutto priva di riscontro probatorio. La documentazione richiamata in ricorso mediante collegamenti ipertestuali
25 (cfr. pagine 13 e 14 del ricorso introduttivo) è inaccessibile ovvero, laddove consultabile, è comunque irrilevante ai fini della decisione, dal momento che riporta unicamente il dato – pacifico – della possibilità che anche un vaccinato sia contagioso. Sul punto, si veda quanto riportato nel vademecum dell'Istituto Superiore di Sanità prodotto da parte convenuta
(doc. 5 fascicolo parte convenuta). Il fondamento scientifico della scelta di procedere con la misura dell'obbligo vaccinale è stato, invece, approfonditamente esaminato e concretamente valutato dalla Corte
Costituzionale con le pronunce sopra citate, alle quali si rimanda.
5. Prive di pregio, infine, le contestazioni relative alla violazione della normativa sulla privacy. A tal proposito è sufficiente richiamare i pareri emessi dal garante della Privacy in ordine alle disposizioni sopra richiamate e con riferimento all'app VerificaC19, utilizzata su base nazionale per il controllo del Green
Pass (docc. 18 e 35, fascicolo parte convenuta)”.
6.1. Possono poi richiamarsi, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. le condivisibili motivazioni espresse dal Tribunale di Roma con sent n.
8632 del 5/10/2023 che, proprio con riferimento all'obbligo del green pass rafforzato per gli ultra cinquantenni, ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale nei seguenti termini: “Da ultimo la Corte di
Giustizia CE, Sez. 2, 13 luglio 2023 - C-765/21 si è espressa in sede di domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 507/2006 della Commissione, del 29 marzo 2006, relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2006, L 92, pag. 6), del regolamento (UE) 2021/953 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato
COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU 2021, L 211, pag. 1, e rettifica in GU
2021, L 236, pag. 86), nonché degli articoli 3,35 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Corte di Giustizia dell'Ue, in tale
26 approdo, ha respinto integralmente, in quanto «irricevibile», la domanda presentata dal giudice del Lavoro di Padova, volta alla valutazione della contrarietà al diritto dell'Unione dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid-
19 (a carico del personale sanitario), affermando, fra l'altro, che il regolamento intende attuare tali principi nell'intento di facilitare l'esercizio del diritto alla libera circolazione delle persone, stabilendo un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, test e guarigione dalla COVID 19, e non a definire criteri che consentano di valutare l'adeguatezza delle misure sanitarie adottate dagli
Stati membri per far fronte alla pandemia di COVID-19 quando queste sono tali da limitare la libera circolazione, come nel caso all'esame [la causa principale fondantesi sul presunto carattere illecito dell'obbligo di vaccinazione e avente ad oggetto la reintegrazione dell'interessata nel servizio di neurochirurgia dell'ospedale, ha poi concluso la Corte, non riguarda l'applicazione delle disposizioni del regolamento 2021/953, il quale conferisce invece alle persone vaccinate il diritto di ottenere un certificato di vaccinazione e alle persone guarite dall'infezione da SARS-
CoV-2 il diritto di ottenere un certificato di guarigione].Orbene, tornando alla fattispecie che ci occupa, essendo indiscusso secondo le risultanze scientifiche che l'obbligo vaccinale, strumentale all'aumento numerico della platea dei vaccinati, abbia avuto effetti di contenimento della pandemia, non può ritenersi che appaia irragionevole l'estensione operata dal legislatore dell'obbligo agli over 50.
L'obbligo vaccinale è stato disposto nel corso della storia del S.S.N. per fasce d'età e per quanto attiene gli ultra-cinquantenni, nella vicenda che ci occupa, in ragione dell'evoluzione delle conoscenze medico-scientifiche che evidenziavano a parità di malattia un rischio maggiore di ospedalizzazione all'avanzare dell'età, con conseguente aggravio del sistema sanitario e correlato rischio di sua mancata pronta risposta. In tale quadro si inserisce dunque anche l'art. 1 del D.L. n. 1/2022, con il quale il Legislatore, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni nell'erogazione di prestazioni di cura e assistenza, ha esteso dall'8 gennaio
2022 - data di entrata in vigore della disposizione - fino al 15 giugno 2022,
27 l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 a tutti i soggetti residenti in Italia, compresi i cittadini europei e stranieri, che abbiano compiuto 50 anni nonché a coloro che li compiano successivamente all'entrata in vigore della norma, fermo restando il termine del 15 giugno
2022, introducendo l'art. 4quater al decreto - legge n. 44/2021, convertito in legge n. 76/2021. A decorrere dal 15 febbraio 2022, il citato art.1, con l'inserimento del successivo art. 4quinquies, ha imposto che al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n.
165/2001, soggetto all'obbligo vaccinale previsto dalla precitata norma, di possedere ed esibire la certificazione verde attestante una delle condizioni previste dall'art.9, comma 2, lett. a), b) e c bis) del decreto – legge n.52/2021, convertito in legge n.87/2021 (cd. Gr. pass rafforzato). In numerosi approdi, peraltro, i Giudici amministrativi hanno affermato come i vaccini in questione non siano farmaci sperimentali e la loro autorizzazione risponde alla disciplina stabilita dai Regolamenti europei n. 726/2004 e n.
507/2006. L'autorizzazione proviene dalle autorità regolatorie europea
(EM.) e nazionale (AI.) e la valutazione di natura tecnica di queste due autorità non è soggetta ad un sindacato giurisdizionale sostitutivo, quando, come nel caso di specie, vi sia stato l'apporto di altre amministrazioni con competenze tecniche esclusive. La questione è stata poi affrontata nella citata sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 7045 del 20 ottobre 2021 che, proprio in tema di sicurezza dei vaccini, ha riconosciuto che
“l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata non è una scorciatoia incerta e pericolosa escogitata ad hoc per fronteggiare irrazionalmente una emergenza sanitaria come quella attuale, ma una procedura di carattere generale, idonea ad essere applicata … anche al di fuori della situazione pandemica”. In particolare, il Supremo Consesso ha, in primo luogo, superato con diffusa motivazione proprio le censure involgenti questioni relative ai presupposti d'ordine scientifico, sia in punto di efficacia sia in punto di sicurezza dei vaccini anti Covid, così concludendo sul punto: “29. Quanto sin qui si è esposto, in estrema sintesi, conferma che le terapie vaccinali regolarmente approvate, nei termini di cui si è detto, e in uso attualmente in Italia, come in Europa e nel resto del
28 mondo (ove, tra l'altro, alcuni vaccini sono stati approvati in via definitiva: negli Stati Uniti la FDA, la Food and drug administration, istituzione che regolamenta i prodotti alimentari e farmaceutici, ad esempio, ha approvato in via definitiva il 23 agosto 2021 il vaccino Comirnaty per le persone di età maggiore a 16), presentano per i soggetti ai quali sono inoculate un rapporto rischio/beneficio favorevole che, allo stato delle conoscenze scientifiche, delle sperimentazioni eseguite, degli studi clinici e dei dati disponibili, non è dissimile da quella dei vaccini tradizionali, alcuni delle quali rese obbligatorie, come noto, dal D.L. n. 73 del 2017, sulla cui legittimità costituzionale, come si dirà tra breve, si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018. 29.1. Le risultanze statistiche evidenziano dunque l'esistenza di un bilanciamento rischi/benefici assolutamente accettabile e i danni conseguenti alla somministrazione del vaccino per il SARS-CoV-2 devono ritenersi, considerata l'estrema rarità del verificarsi di eventi gravi e correlabili, rispondenti ad un criterio di normalità statistica. 29.2. I dati relativi alla drastica riduzione di contagi, ricoveri e decessi, ad oggi disponibili e resi di pubblico dominio dalle istituzioni e dagli enti sanitari, dimostrano sul piano epidemiologico che la vaccinazione - unitamente alle altre misure di contenimento - si sta dimostrando efficace, su larga scala, nel contenere il contagio e nel ridurre i decessi o i sintomi gravi.”. Venendo poi alle ulteriori censure, in parte da ritenersi assorbite dalle motivazioni sopra richiamate, si osserva altresì quanto segue.
Quanto al contrasto tra normativa nazionale e regolamento UE n.
953/2021, privi di pregio sono i dubbi di asserito contrasto della normativa nazionale con quella comunitaria, non ponendo l'obbligo vaccinale alcun problema di compatibilità con il diritto della UE nel suo complesso né, in particolare, con i regolamenti UE 953 e 954 del 2021. Infatti, i suddetti regolamenti, nell'introdurre un certificato verde digitale a tutela della libera circolazione dei cittadini dell'unione europea durante la pandemia da Covid
19 si riferiscono a una misura diversa da quella decisa dal legislatore statale, essendo finalizzati a facilitare la circolazione tra gli Stati, superando eventuali misure restrittive transfrontaliere introdotte dalle
29 legislazioni emergenziali nazionali. In altri termini, la materia degli obblighi vaccinali non costituisce oggetto della disciplina dell'Unione, sicché rispetto ad essa ciascuno Stato mantiene un ampio margine di autonomia. Del resto, e per come sopra accennato, il diritto europeo può prevalere su quello interno imponendo la disapplicazione solo nell'ambito delle competenze proprie dell'Unione europea in ragione del principio di attribuzione di cui all'articolo 5 del TUE, in virtù del quale 'l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri'.
A tal riguardo, chiarisce la Corte di Cassazione che 'ai fini dell'applicabilità dei diritti fondamentali dell'Unione europea, una norma nazionale, per rientrare nella nozione di 'attuazione del diritto dell'unione', ai sensi dell'art. 51,1 della Carta di Nizza, deve avere un collegamento di una certa consistenza con il diritto europeo, che vada al di là dell'affinità tra le materie prese in considerazione o dell'influenza esercitata da una materia sull'altra, occorrendo verificare se essa risponda allo scopo di attuare una disposizione del diritto dell'Unione, quale sia il suo carattere, e se persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto unionale, quand'anche sia in grado di incidere indirettamente su quest'ultimo, nonché se esista una normativa unionale che disciplini specificatamente la materia o che possa incidere sulla stessa' (Cass. n. 2372/2018). Relativamente al contrasto tra le disposizioni interne e la direttiva 54/2000, alla sospensione ingiustificata del dipendente, al mancato rispetto della direttiva 54/2000 sulla tutela dei lavoratori da agenti biologici da parte del datore nonché alla violazione dell'art. 2087 C.c. con applicazione dell'art. 44 tusl.
Va considerato a riguardo che la Commissione UE, che, con la direttiva n.
2020/739/UE del 3 giugno 2020, ha modificato l'allegato III della direttiva
2000/54/CE - già modificato dalla direttiva della Commissione
2019/1833/UE del 24 ottobre 2019, con l'inserimento del virus SARS-CoV-
2 nel gruppo 3 dell'elenco degli agenti biologici, che possono causare malattie infettive nell'uomo: tale modifica fonda ulteriormente la scelta del legislatore nel senso dell'obbligatorietà del vaccino come misura di
30 prevenzione individuale e collettiva. Sotto tale profilo va anche sottolineato come la vaccinazione oggi a disposizione non elimina la possibilità di contrarre il virus e di diffonderlo ma, dalle evidenze scientifiche a disposizione, è innegabile che la riduca: è stato infatti riscontrato con la diffusione dei vaccini un calo sia nei contagi sia nello sviluppo della malattia grave (ad attività riaperte) ed un'obiettiva maggiore necessità di cure in terapia intensiva nei soggetti contagiati non vaccinati. Ciò, non di meno, non esclude il carattere di misura di prevenzione del vaccino considerato anche che nessun vaccino elimina mai al 100% né la possibilità di contrarre il virus, né la possibilità di sviluppare la malattia, e perciò tale condizione non può ragionevolmente ergersi quale presupposto per la legittimità dell'obbligo vaccinale. Ai sensi degli artt. 3 e 4 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea, in ogni caso, la materia della salute non rientra tra le competenze esclusive, né tra quelle concorrenti dell'Unione
Europea. In materia di sanità pubblica l'Unione interviene, nell'ambito delle azioni di sostegno di cui all'articolo 6, unicamente come misure 'intese a sostenere, coordinare, completare l'azione degli Stati membri' e, sotto il profilo della competenza concorrente disciplinata dall'articolo 5 solamente, nei casi in cui l'intervento dell'Unione rappresenta un valore aggiunto rispetto all'azione degli Stati membri. Nel quadro del diritto europeo, pertanto, la materia degli obblighi vaccinali non costituisce in sé oggetto di una disciplina dell'Unione; rispetto ad essa ogni Stato mantiene nell'ordinamento interno ampio margine di autonomia, come è agevolmente verificabile dall'assenza di uniformità tra gli Stati membri in merito alla previsione di vaccinazioni obbligatorie. Relativamente alla compatibilità con le norme dell'Unione dell'introduzione in uno Stato membro dell'obbligo vaccinale anti Covid- 19, ed al possibile contrasto con l'art. 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea (CDUEF), norma che riconosce il diritto alla tutela dell'integrità della persona, si è quindi, in via del tutto condivisibile, affermato che la cd. Carta di Nizza può trovare applicazione solo relativamente a materie di competenza dell'Unione europea e non come una Carta dei diritti con efficacia generale per qualsiasi tipo di rapporto e di disciplina, mentre sia la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE sia
31 quella della Corte costituzionale, pur a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche all'art. 6 del Trattato UE, hanno concordano nell'escludere rilevanza ai principi generali, anche se riconosciuti nella Carta, al di fuori dell'ambito UE. Secondo la costante giurisprudenza della CGUE, i diritti fondamentali garantiti nell'ordinamento giuridico dell'Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione, ma non al di fuori di esse;
ove una situazione giuridica non rientri nella sfera d'applicazione del diritto dell'Unione, ma abbia rilievo esclusivamente interno, la Corte UE non
è competente e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono giustificare, di per sé, tale competenza. Anche la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato, a partire dalla sentenza n. 80 del 2011 sino alla sentenza n. 194 del 2018, che “A norma del suo art. 51
(nonché dell'art. 6, paragrafo 1, primo alinea, del Trattato sull'Unione europea e della Dichiarazione n. 1 allegata al Trattato di Li.) e di una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, le disposizioni della Carta sono applicabili agli Stati membri solo quando questi agiscono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione” (sentenza n. 63 del 2016 e nello stesso senso sentenza n. 111 del 2017); la Corte di cassazione, di poi, si è sempre allineata alle posizioni delle due Co., affermando ripetutamente l'irrilevanza della Carta dei diritti fondamentali nelle materie non regolate dal diritto UE, tanto al fine di respingere sia istanze di rinvio pregiudiziale, per evidente irrilevanza del richiamo rispetto alla controversia, sia richieste di disapplicazione di norma interne, per presunta contrarietà a diritti e principi riconosciuti nella Carta. Non rientrando la materia degli obblighi vaccinali tra quelle di competenza dell'Unione, va escluso che l'art. 3 CDFUE sia una norma che possa da sola legittimare la disapplicazione di una normativa interna che imponga un obbligo di vaccinazione. Rileva altresì che il Gr. pass, in sintonia con le indicazioni europee, è stato strutturato non come un meccanismo che determina una limitazione delle libertà, bensì come uno strumento che, oltre a perseguire la meritevole finalità di incentivare e non imporre la vaccinazione, crea le condizioni in presenza delle quali determinati diritti, anche fondamentali, possano essere esercitati in sicurezza nel rispetto dei
32 diritti altrui e del dovere di solidarietà, al fine di evitare situazioni che possano causare una diffusione del virus;
non da ultimo merita sottolineare che costituisce una misura ragionevolmente idonea ad assicurare la ripresa di tutte quelle attività economiche e produttive che, in quanto espletate in condizioni di un più elevato rischio di contagiosità, avevano subito maggiori restrizioni durante le fasi iniziali dell'emergenza. Né può accedersi alla doglianza della ricorrente la quale insiste nel sostenere, argomentando diffusamente, che nella consapevolezza della contagiosità dei “vaccinati”,
l'introduzione dell'obbligo vaccinale per impedire o contenere la diffusione del virus aveva significato la privazione dei diritti fondamentali in assenza di alcun senso logico e scientifico, determinato da puro arbitrio, prevaricazione e coartazione della volontà altrui... …sia riguardo all'obbligo vaccinale sia riguardo all'obbligo di esibizione del green pass (e le relative implicazioni in materia di protezione dati), in quanto il presupposto indefettibile risiedeva nella efficacia di tali misure in ordine alla prevenzione del contagio (nel caso palesemente insussistente). Si deve tuttavia osservare a riguardo che questo Giudice è privo del potere di decidere, posto che, in sostanza, ciò che viene chiesto è di scrutinare, invadendone la sfera, la scelta del legislatore (si chiede, in sostanza di statuire se la politica legislativa adottata sia adeguata o meno), posto che, secondo la ricorrente, tale vaccino non sarebbe efficace per contrastare la contrazione dell'infezione. Tale sindacato è inibito al Giudice, nella misura in cui la giurisdizione non può spingersi sino a sindacare le scelte del legislatore e, dunque, della legge, alla quale, ai sensi dell'art. 101 Cost., il giudice è soggetto (arg. ex Cass., Sez. U, Ordinanza n. 24175 del
30/12/2004). A tutto concedere, in ogni caso, esistono pronunciamenti che Per_ smentiscono l'assunto. Sul tema può richiamarsi la pronuncia del Tr..
[...
Gi. n. 261/2021 del 8.9.2021 (ma vedasi sul punto anche Consiglio di
Stato n. 7045/2021 cit., nonché Trib. Bolzano, n. 80/2022), nella quale si evidenzia che “è errato il presupposto fattuale … …, cioè quello secondo cui i prodotti in uso nella campagna vaccinale sarebbero inefficaci nel prevenire l'infezione da SARS-CoV-2, ma agirebbero solo sui relativi sintomi (quindi in chiave di prevenzione della malattia” proprio perché evidenze opposte
33 emergono, dall'ultimo bollettino sull'andamento dell'epidemia prodotto Co dall' organo tecnico-scientifico del Se. sanitario nazionale, istituzionalmente investito – tra le altre – delle funzioni di ricerca e controllo in materia di salute pubblica (art. 1 del relativo St., approvato con D.M.
24.10.2014, documento liberamente consultabile online presso il sito Co internet dell'ente). Il rapporto dell' sull'impatto della vaccinazione Covid-
19 nella popolazione italiana ha evidenziato una riduzione progressiva del rischio di infezione da SARS-CoV-2, di ricovero e di decesso (per quest'ultimo è stata osservata una riduzione del rischio di circa il 95% a partire dalla settima settimana dopo la somministrazione della prima dose di vaccino). Sull'efficacia della vaccinazione per la prevenzione Co dell'infezione da SARS-CoV-2 si sofferma l' esponendo che «[l]a vaccinazione anti-COVID-19 costituisce una misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2.
Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno dimostrato l'elevata efficacia dei vaccini anti-COVlD-19 disponibili ad oggi, sia nella popolazione generale sia in specifici sottogruppi di categorie a rischio, inclusi gli operatori sanitari» (pagine 2 e 3 della nota dell'IS.). Al di là della fisiologica eterogeneità delle risposte immunitarie dei singoli individui e della maggiore capacità della variante Omicron di eludere l'immunità rispetto alle varianti precedenti, viene comunque attestato che «la protezione rimane elevata specialmente nei confronti della malattia severa o peggior esito»
(pagina 3 della nota dell'IS.). Del resto, appare incontestabile – anche a posteriori - che la vaccinazione, pur non avendo eliminato la possibilità di contrarre il virus, ne abbia ridotto fortemente la circolazione (oltre che la gravità della malattia in caso di contagio), come dimostra la dichiarazione Parte dell' il 5.5.2023 della fine dell'emergenza sanitaria mentre, sul punto, anche la Corte costituzionale ha evidenziato come la scelta dell'obbligo vaccinale si sia “rivelata, altresì, ragionevolmente correlata al fine perseguito di ridurre la circolazione del virus attraverso la somministrazione dei vaccini” (così Corte cost. n. 15/23). Pertanto, la considerazione secondo la quale l'obbligo vaccinale imposto dalla legge dovrebbe essere interpretato in ragione del suo dichiarato scopo, cioè quello
34 di prevenire il contagio da SARS-CoV-2, in quanto le sostanze disponibili non avrebbero l'effetto di prevenire la diffusione dell'infezione, ma solo lo sviluppo della malattia, non potendosi configurare alcuna violazione della disposizione, nonché quella conseguente, secondo cui la scelta vaccinale dovrebbe collocarsi in una dimensione strettamente personale e non coercibile, perché priva di rilievo pubblicistico, non può essere condivisa. Il presupposto fattuale che secondo la prospettazione attorea costituisce il fulcro della controversia, cioè quello secondo cui i prodotti in uso nella campagna vaccinale sarebbero inefficaci nel prevenire l'infezione da SARS-
CoV-2, ma agirebbero solo sui relativi sintomi (quindi in chiave di prevenzione della malattia), non appare, quindi, condivisibile. Può affermarsi dunque, con l'evidenza dei dati statistici, che la profilassi vaccinale ha efficacia preventiva, oltre che dei sintomi della malattia, anche della trasmissione dell'infezione (v. in tal senso, anche Tar Tr., I sez., sent.
n. 193/2022).
Pertanto, è stata la ricorrente, non sussistendo alcun caso di esonero dall'obbligo vaccinale, a sottrarsi al dovere, derivante proprio dall'art. 32
Cost. invocato in questa sede “di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri”, mentre del tutto legittimo è stato il provvedimento di sospensione assunto dalla parte datoriale. Parimenti, poiché il datore di lavoro può eccepire l'inosservanza dell'obbligo di sicurezza da parte del lavoratore e pertanto rifiutarsi di ricevere la sua prestazione fino a quando questi non provveda a vaccinarsi, neppure egli è stato costretto dal legislatore ad adeguare la propria organizzazione per assegnare al dipendente mansioni che non comportassero il rischio di contagio da SARS-CoV-2 (così, Trib. Milano,
22.3.2023). Anche per questo non si ritiene che possano applicarsi i principi in materia di onere probatorio elaborati dalla giurisprudenza rispetto all'obbligo di repêchage in caso di licenziamento (così, Trib. Roma,
8.12.2021, Trib. Torino, 12.12.2022, e C.d.A., sentenza n. 594/2022 del
3.11.2022; Trib. Milano, 22.3.2023) in quanto, come già correttamente
35 osservato, si tratta di fattispecie diverse e non sovrapponibili: un conto è il licenziamento, frutto di una libera decisione del datore di lavoro, ed altro un provvedimento di temporanea sospensione, adottato come mera conseguenza della scelta del lavoratore di sottrarsi ad un legittimo obbligo vaccinale (nel primo caso si tratta di valutare le ragioni aziendali che hanno determinato la cessazione del rapporto di lavoro e dall'altro le ragioni di tutela della salute di tutti i dipendenti e degli utenti in un periodo di emergenza sanitaria), con onere in capo al dipendente di allegare e dimostrare a quali mansioni alternative avrebbe potuto essere adibito, senza che ciò comportasse rischi di contagio. (…) Né può giungersi a soluzione favorevole alla istanza della Ra., afferente la mancata corresponsione di emolumenti per omesso adempimento obbligo vaccinale, nonché l'obbligo di parte datoriale di corrisponderle l'assegno alimentare ex art. 82 del d.p.r. n. 3/1957 (su cui s'è già detto). Come statuito dalla C.
Costituzionale (Sent. n. 14/2023), infatti, la scelta legislativa di far conseguire al mancato adempimento dell'obbligo vaccinale la sospensione dal lavoro (con reintegro al venir meno dell'inadempimento e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica) non ha natura sanzionatoria e risulta quindi “calibrata”. La sospensione dalla percezione della retribuzione, inoltre, è pacificamente prevista dalla legge e non può invocarsi la corresponsione dell'assegno alimentare, atteso che tale provvidenza presuppone una sospensione cautelare dal rapporto di lavoro nell'ambito di un procedimento disciplinare, mentre la sospensione disposta nei confronti della ricorrente non ha, per espressa previsione normativa, valenza di sanzione disciplinare. La parte datoriale, pertanto, lungi dall'essersi mossa per una volontà “coercitiva e ritorsiva”, risulta aver operato in perfetta osservanza degli obblighi impostigli dalla normativa di legge”.
7. Tali motivazioni, pienamente condivisibili, si ritengono assorbenti e determinano l'integrale rigetto del ricorso.
8. Quanto alla lettera di messa in mora prodotta da parte ricorrente in data 16.09.2025 nel fascicolo telematico, la stessa non è stata acquisita in quanto tardivamente e irritualmente depositata nonché del
36 tutto irrilevante, in quanto trasmessa alla società in epoca antecedente
(16.10.2021) rispetto alla disposta sospensione (del 15.2.2022).
9. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, le ricorrenti devono essere condannate in solido al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014 in considerazione del valore della controversia (da € 1.101
a € 5.200), delle fasi del giudizio e del comportamento processuale, con l'aumento previsto per il numero delle parti con medesima posizione processuale. Il valore della controversia è stato determinato tenuto conto della retribuzione persa nel periodo di sospensione, come risultante dalle buste paga in atti (cfr. doc.2).
10. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) rigetta i ricorsi;
2) condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente che si liquidano in complessivi €3.406,60 oltre I.V.A. e
C.P.A, 15% spese generali.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 12.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Eleonora Palmisani
37