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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 8912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8912 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 23988/2023 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
TRA
Prof. nato a [...] il [...], residente in Parte_1
LI (Na), alla via Vigna n.7, CF: nella qualità di C.F._1 procuratore generale dei Sigg.ri: nata a [...] il Parte_2
04.12.1943, residente in [...], CF: ; , nato a [...] il [...], C.F._2 Parte_3 residente in [...], CF: ; Sig. C.F._3
, nato a [...] il [...], residente in [...]2, CF: e , nata C.F._4 Parte_5
a Napoli il 01.09.1978, residente in [...], CF: , in forza di procura generale per atto del notaio CodiceFiscale_5 repertorio 13870 registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Persona_1 di Napoli il 01.04.12021 al n. 14229/IT, elettivamente domiciliato in LI (Na), alla via Solfatara n. 4/C, presso lo studio dell'Avv. Luigi Postiglione (C.F.
), Tel - Fax 081/5262486, PEC: C.F._6 Email_1 it, che lo rappresenta e difende, come in atti.
[...] Email_2
ATTORE CONTRO
C.F. Controparte_1
, sito in LI (NA) – 80078, al , in P.IVA_1 Controparte_1 persona dell'amm.re p.t. Avv. Stefano Sellini (nato a [...] il [...], C.F.:
, residente in [...]), C.F._7 elettivamente domiciliato in Napoli – 80128 alla Via Simone Martini n.36, presso lo studio dell'Avv. Luca Ammaturo del Foro di Napoli – C.F.
[...]
, dal quale è rapp.to e difeso, come in atti. C.F._8
CONVENUTO
Conclusioni parte attrice: 1)Preliminarmente sospendere l'efficacia delle delibere dell'assemblea del Condominio in LI (Na), alla via Largo Matteotti 5, tenutasi il 21.09.2022 e il 28.11.2022; 2) Nel merito accertare e dichiarare l'annullabilità e/o la nullità delle delibere dell'assemblea del Condominio in LI (Na), alla via Largo Matteotti 5 tenutasi il 21.09.222 e il 28.11.2022 per invalidità ex art. 1136 comma 6 cc per omessa convocazione dei Sigg.ri usufruttuaria, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
, nudi proprietari del lastrico solare del fabbricato in LI Parte_5
(Na), alla via Largo Matteotti 5, in persona dell'amministratore p.t. Avv. Stefano Sellini, in quanto eredi della Sig.ra come da testamento Persona_2 del 10.03.2021 atto per notaio Prof. di Cotrone rep. Persona_3
90728 racc. 62001 registrato a Roma il 11.03.2021 al n. 6663 Serie IT, nonché perché nei verbali del 21.09.2022 e del 28.11.2022 si legge “ Lastrico solare int./08 Proprietà Condominiale mill. 12,7400…”), con conseguente esclusione della proprietà dei suddetti;
3) Condannare il sito in LI CP_1
(Na), alla via Largo Matteotti 5, in persona dell'amministratore p.t. Stefano Sellini, CF: , nato a [...] il [...], elettivamente C.F._7 domiciliato per la carica presso il suo studio in Napoli, alla via Simone Martini 36, cap 80128,pec al pagamento Email_3 delle spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Conclusioni parte convenuta:
1. In via preliminare, accertare la carenza di legittimazione degli opponenti, nella spiegata qualità, atteso che i Sigg.ri
[...]
, , e , pur avendo Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 asserito di essere la prima usufruttuaria e gli altri nudi proprietari del lastrico solare del fabbricato in LI (NA), alla via Largo Matteotti 5, a supporto di tale affermazione nulla hanno allegato in punto di titolo di proprietà, e conseguentemente dichiarare il difetto di legittimazione attiva processuale, perché l'impugnante non ha fornito la prova documentale della qualità di condomino.
2. Sempre in via preliminare accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda introduttiva per la mancata proposizione dell'obbligatoria procedura di mediazione, non essendo stato preceduto il presente giudizio di opposizione da valida procedura di mediazione, per tutte le motivazioni analiticamente indicate sub 2 delle osservazioni innanzi esplicate;
3. Nel merito, salve ed irrinunziate le preliminari eccezioni in atti, ritenere del tutto infondata e non provata la richiesta di annullamento delle delibere, perché non è stata acclarata la titolarità del lastrico solare in capo agli opponenti.
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge.
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice conveniva in giudizio il convenuto in epigrafe per sentir accertare e dichiarare l'annullabilità e/o la nullità delle delibere dell'assemblea del Condominio in LI (Na), alla via Largo Matteotti 5 tenutasi il 21.09.222 e il 28.11.2022 per invalidità ex art. 1136 comma 6 cc per omessa convocazione dei Sigg.ri usufruttuaria, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
, nudi proprietari del lastrico solare del fabbricato in LI Parte_5
(Na), alla via Largo Matteotti 5, in persona dell'amministratore p.t. Avv. Stefano Sellini, in quanto eredi della Sig.ra nonché perché nei verbali Per_2 del 21.09.2022 e del 28.11.2022 si legge “Lastrico solare int./08 Proprietà Condominiale 12,7400…”), con conseguente esclusione della proprietà CP_2 dei suddetti.
Iscritta la causa a ruolo si costituiva il convenuto che chiedeva il CP_1 rigetto della domanda, contestando la qualità di proprietari ed usufruttuari degli attori, che quindi non andavano convocati.
All'udienza del 07.10.2025, dopo diversi scardinamenti e rinvii per la precisazione delle conclusioni, pervenuta la causa al sottoscritto estensore, il fascicolo era assegnato a sentenza.
La spiegata opposizione è infondata e va rigettata.
Preliminarmente, in ordine alla sollevata eccezione di carenza di legittimazione del procuratore attoreo, va rilevato che la medesima è infondata: a Pt_1
è stata conferita procura generale implicante la gestione sostanziale
[...] di tutti i beni inclusi nell'asse ereditario e che nell'atto notarile è prevista anche la facoltà di questo di promuovere azioni giudiziarie. Tale fatto, tra l'altro, implica pure la facoltà di procedere a mediazione obbligatoria e parteciparvi in luogo dei rappresentati;
ritenuto pertanto che la mediazione risulta correttamente espletata;
rilevata la mancata partecipazione del condominio alla procedura obbligatoria di mediazione, ricordato che tale condotta della parte convenuta rende inevitabile la sua condanna al pagamento in favore dell'entrata del bilancio di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio (art.12 bis d.lgs. 28/2010 introdotto dal d.lgs. 149/2022); conferma l'ordinanza dell'11.06.2024 a firma del Dott.
– cui all'epoca era affidato il fascicolo - contenente detta condanna. Per_4
Pacifica tra le parti, infine, la legittimazione del convenuto . CP_1
Nel merito.
Sia nel verbale del 21.09.2022 che in quello del 28.11.2022, la proprietà del lastrico solare risulta attribuita al (“Lastrico solare int./08 CP_1
Proprietà Condominiale mill. 12,7400…”), in piena rispondenza con l'art. 1117 CC, a norma del quale il lastrico totale rientra a pieno titolo tra le parti comuni, a meno che il contrario non risulti dal titolo.
A tal riguardo la giurisprudenza di legittimità, nella sua più alta espressione costituita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha sancito da tempo la non applicabilità del principio dell'apparenza del diritto alla disciplina condominiale (Cass. SS.UU. n. 5035/2002). Ne discende che la qualità di condomini proprietari e/o usufruttuari del lastrico solare va provata con titoli che espressamente e in maniera certa costituiscano tali diritti reali, non essendo sufficienti le presunzioni derivanti aliunde, ivi comprese verbalizzazioni e documenti condominiali (che – al più – potrebbero eventualmente sorreggere una ipotetica domanda volta a far dichiarare l'avvenuta usucapione del bene comune;
azione di cui però non vi è traccia nella domanda in esame).
Nella fattispecie oggetto del processo, a fronte della presunzione legale di cui all'art. 1117 CC, tale prova non è stata data. L'atto di donazione depositato a supporto della titolarità del bene indica consistenze immobiliari catastalmente diverse rispetto a quelle per cui è causa, e tra l'altro nemmeno risulta depositato stato di famiglia da cui sia possibile desumere l'effettiva parentela degli eredi (e di conseguenza la loro legittimazione, se pure fosse provata l'esistenza del diritto reale).
Per quanto detto, la delibera per cui è causa appare correttamente adottata dall'assemblea dei condomini e la sollevata impugnativa, infondata in fatto e diritto, andrà rigettata
Le spese ed onorari di lite, si liquidano ex D.M. 55/2014 e seguiranno la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda eccezione o deduzione, così provvede:
-A) Rigetta la domanda.
-B) Condanna il Prof. CF: Parte_1 C.F._1 nella qualità di procuratore generale dei Sigg.ri: CF: Parte_2
; , CF: ; C.F._2 Parte_3 C.F._3
, CF: e CF: Parte_4 C.F._4 Parte_5
, al pagamento delle spese di lite della presente fase di CodiceFiscale_5 opposizione, in favore del convenuto , che vengono così liquidate: CP_1
Onorari (valore indeterminato basso): Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €1.204,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00; Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00 per un totale degli onorari pari ad € 7.616,00, oltre rimborso forf. 15%, oltre cassa e IVA se dovuta.
Così deciso in Napoli, 08.10.2025
Il Giudice Dott. Michele D'Auria