CASS
Sentenza 7 giugno 2022
Sentenza 7 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2022, n. 18346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18346 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2022 |
Testo completo
AULA ‘B’ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZ. LAVORO Composta da ON MA - Presidente - AN DI PAOLON - Consigliere - R.G.N. 12112/2017 RI TA - Consigliere - Cron. CA PE - Consigliere - PU – 8/3/2022 RO LE - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12112/2017 R.G. proposto da FONDAZIONE TEATRO DELL’OPERA DI ROMA, rappresentato e difeso dagli avv.ti MAURIZIO AZ, DOMENICO DE FEO e AR AZ, presso il cui studio in Roma, via delle Tre Madonne 8 è elettivamente domiciliata;
- ricorrente -
contro DI TO IS, rappresentata e difesa dall’avv. UG CA ed elettivamente domiciliata in Roma, via MA DI 57 presso lo studio dell’avv. PIERFRANCESCO TE - controricorrente– Oggetto: FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE – CONTRATTI A TERMINE –. Firmato Da: LE RO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39e42afeca893067f946f1e0bcbe49e2 - Firmato Da: RUELLO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 787175dde2ac5bcc50074049ff499b87 Firmato Da: MA ON Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Civile Sent. Sez. L Num. 18346 Anno 2022 Presidente: MA ON Relatore: LE RO Data pubblicazione: 07/06/2022 2 di 8 avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, depositata il 9.11.2016, N.R.G. 854/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8.3.2022 dal Consigliere dott. Roberto Bellè. Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA AN che ha insistito per il rigetto del ricorso. Uditi gli avv.ti DOMENICO DE FEO per la ricorrente e l’avv. PIERFRANCESCO TE in sostituzione dell’avv. CA per la controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’Appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado del Tribunale della stessa sede, ha accolto la domanda di EL Di UN ed ha dichiarato, per il superamento del limite dei 36 mesi, l’illegittimità dei rapporti a termine intercorsi tra la stessa ed il Teatro di Roma, fin dal primo di essi risalente al 23.3.2004. La Corte territoriale riteneva non pertinente, rispetto alla ricorrente, in quanto impiegata amministrativa, il limite all’applicabilità delle regole sui rinnovi previsto dal d. lgs. 368/2001 per il personale artistico e tecnico. 2. Avverso tale pronuncia la Fondazione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, resistiti da controricorso della lavoratrice. 3. La causa, dapprima trattata dalla sezione di cui all’art. 376, co. 1, c.p.c., è stata poi rimessa a questa sezione semplice per il possibile rilievo nomofilattico ed entrambe le parti hanno infine depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Firmato Da: LE RO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39e42afeca893067f946f1e0bcbe49e2 - Firmato Da: RUELLO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 787175dde2ac5bcc50074049ff499b87 Firmato Da: MA ON Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Numero registro generale 12112/2017 Numero sezionale 796/2022 Numero di raccolta generale 18346/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 3 di 8 1. Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 3, co. 6, d.l. 64/2010, conv. in L. 100/2010, nonché dell’art. 3, co. 4 t 5 L. 426/1977 e dell’art. 11, co. 6, d. lgs. 368/2001. Il secondo motivo è destinato alla censura, ai sensi dell’art. 5, co. 4-bis d. lgs. 368/2001 nonché degli artt. 2103 e 2697 c.c., oltre al richiamo dell’art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. ed all’art. 360 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c. Con il terzo motivo, ancora rubricato ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si afferma la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 595 L. 266/2005 e dell’art. 2, co. 392, L. 244/2007 nonché dell’art. 3, co. 5, d.l. 64/2010, conv. in L. 100/2010. Infine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 2 del CCNL per il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche e dell’art. 11, co. 19, d.l. 9172013 conv. in L. 112/2013 è censurato dal quarto motivo di ricorso. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto del necessario ius postulandi degli avvocati del libero foro ai quali la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma ha conferito procura speciale. L’art. 1 del d.l. 24 novembre 2000 n. 345, convertito con modificazioni dalla l. 26 gennaio 2001 n. 6, al comma 1 ha disposto la trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti lirici indicati dall’art. 6 della legge 14 agosto 1967 n. 800 e, al comma 3, ha previsto che « La fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica le finalità … Essa può continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.». All’autorizzazione concessa dal legislatore, pur a fronte dell’affermata natura privatistica della fondazione, non si accompagna alcun’altra disposizione di carattere speciale inerente al regime del patrocinio, sicché la disciplina non può che essere Firmato Da: LE RO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39e42afeca893067f946f1e0bcbe49e2 - Firmato Da: RUELLO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 787175dde2ac5bcc50074049ff499b87 Firmato Da: MA ON Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Numero registro generale 12112/2017 Numero sezionale 796/2022 Numero di raccolta generale 18346/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 4 di 8 quella dettata dal Testo Unico sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato approvato con R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, applicabile alla fattispecie anche in difetto di espresso richiamo. L’art. 43 del decreto, al comma 1, conferisce all’Avvocatura dello Stato il potere di assumere la rappresentanza e la difesa «di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato», a condizione che sia a ciò autorizzata «da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto», ed ai successivi commi 3 e 4 aggiunge che, una volta intervenuta l’autorizzazione e fatto salvo il conflitto di interessi con amministrazioni statali, la rappresentanza e la difesa sono «assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva …» con la conseguenza che ove, «in casi speciali», l’ente autorizzato al patrocinio non intenda avvalersi dello stesso, sarà necessaria l’adozione di «apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza». La ratio della disciplina va ricercata, non solo nella necessità di evitare inutile dispendio di denaro pubblico, ma anche nell’obiettivo di tutelare, attraverso la difesa unitaria, l’interesse del singolo ente in modo armonico rispetto alle esigenze pubbliche perseguite dallo Stato e dalla P.A. nel suo complesso (Cass. n. 12642/2021), sicché caratteristica del patrocinio autorizzato è che difetta una piena discrezionalità dell’ente patrocinato nella scelta tra l’Avvocatura dello Stato ed il libero professionista, al quale l’incarico può essere conferito solo in via eccezionale e nel rispetto delle condizioni previste dal legislatore. 2.1 Valorizzando detta ratio nonché la natura derogatoria della previsione contenuta nel comma 4 dell’art. 43, le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 24876 del 20 ottobre 2017 hanno osservato che l’atto deliberativo si configura come un requisito Firmato Da: LE RO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39e42afeca893067f946f1e0bcbe49e2 - Firmato Da: RUELLO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 787175dde2ac5bcc50074049ff499b87 Firmato Da: MA ON Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Numero registro generale 12112/2017 Numero sezionale 796/2022 Numero di raccolta generale 18346/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 5 di 8 indispensabile per la validità del mandato difensivo conferito all’avvocato del libero foro e la sua mancanza determina, nel giudizio di cassazione, la nullità della procura speciale e del ricorso, o del controricorso, rilevabile d’ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto del comportamento acquiescente della controparte (punto 24 della motivazione). Il richiamato principio è stato ribadito, in motivazione, dalle stesse Sezioni Unite con la più recente sentenza n. 3008 del 19 novembre 2019 che, dopo aver evidenziato le peculiarità della disciplina speciale dettata in relazione alla difesa dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, quanto a quella generale, che si trae dall’art. 43 del R.D. e che resta in quel caso applicabile nelle materie convenzionalmente riservate all’Avvocatura, ha osservato che per la sottrazione al patrocinio autorizzato «sarà - come di consueto - indispensabile la specifica e motivata delibera di affidamento all'avvocato del libero foro, secondo la ricostruzione compendiata da ultimo dalla già richiamata Cass. Sez. U. 24876/17: e, pertanto, solo in tal caso occorrerà allegare e provare - a maggior ragione nel giudizio di legittimità, ove non si applica l'art. 182 cod. proc. civ. - l'avvenuta rituale adozione di tale delibera». 2.2 Si tratta di principi che le sezioni semplici hanno ribadito in successive pronunce (Cass. 5 ottobre 2018 n. 24545; Cass. 13 dicembre 2021 n. 39430) e che questa Corte ha già applicato alle fondazioni liriche affermando che «Le fondazioni liriche, sebbene trasformate in fondazioni di diritto privato, possono continuare, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 345 del 2000, conv. dalla l. n. 6 del 2001, ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, configurandosi così un'ipotesi di "patrocinio autorizzato" per legge, ex art. 43 del R.D.. n. 1611 del 1933, come modificato dall'art. 11 della l. n. 103 del 1979, con la conseguenza che ove le fondazioni stesse, sempre a norma del citato art. 43, intendano in casi speciali non avvalersi della predetta Avvocatura, debbono Firmato Da: LE RO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39e42afeca893067f946f1e0bcbe49e2 - Firmato Da: RUELLO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 787175dde2ac5bcc50074049ff499b87 Firmato Da: MA ON Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Numero registro generale 12112/2017 Numero sezionale 796/2022 Numero di raccolta generale 18346/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 6 di 8 adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.» ( Cass. 21 novembre 2018 n. 30118). Alla richiamata pronuncia va data continuità, perché la Fondazione non può fare leva sulla natura privatistica per sottrarsi all’applicabilità della disciplina dettata dall’art. 43 del R.D. n. 1611/1933. La volontà di estendere all’ente, seppure privatizzato, il regime del patrocinio autorizzato, con tutte le conseguenti implicazioni, è stata chiaramente espressa dal legislatore con il d.l. n. 345/2000, che integra la «disposizione di legge» di cui al comma 1 dell’art. 43, con la conseguenza che alla stessa non dovevano fare seguito ulteriori atti di natura regolamentare o amministrativa. 2.3. Una volta ritenuta la delibera requisito indispensabile per la validità del mandato difensivo, gravano sulla parte i conseguenti oneri di allegazione e di prova (Cass. S.U. n. 30008/2019), dei quali la Corte è tenuta a verificare il rispetto anche in assenza di tempestiva eccezione della controparte, perché la mancanza delle condizioni richieste dall’art. 43 del R.D. rende il libero professionista privo del necessario ius postulandi. Non sono, quindi, condivisibili le conclusioni alle quali, in fattispecie analoga a quella oggetto di causa, è pervenuta Cass. n. 16 gennaio 2020 n. 823, atteso che il principio secondo cui nel giudizio di cassazione non possono essere prospettate questioni, seppure rilevabili d’ufficio, che richiedano accertamenti di fatto, non è estensibile alle questioni di carattere processuale inerenti alla corretta instaurazione del giudizio ed alla validità degli atti introduttivi dello stesso. 2.4 Alle questioni meramente processuali ed interne al giudizio di cassazione, quale è quella della validità della procura speciale conferita all’avvocato del libero foro, non si applicano né l’art. 384, comma 3, cod. proc. civ. né l’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., sia perché le stesse sono normalmente inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi Firmato Da: LE RO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39e42afeca893067f946f1e0bcbe49e2 - Firmato Da: RUELLO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 787175dde2ac5bcc50074049ff499b87 Firmato Da: MA ON Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Numero registro generale 12112/2017 Numero sezionale 796/2022 Numero di raccolta generale 18346/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 7 di 8 in considerazione dalle parti, sia in quanto queste ultime devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui le norme di rito subordinano l'esercizio dei poteri processuali (Cass. n. 4 marzo 2019 n. 6218). E’ stato anche osservato, ed al principio va data continuità, che «il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi» (Cass. 21 luglio 2016 n. 15019 e negli stessi termini Cass. 7 marzo 2022 n. 7356). Alle considerazioni che precedono, già assorbenti, si deve aggiungere che all’udienza di discussione le parti sono state sollecitate a prendere posizione sulla questione processuale, rilevata d’ufficio dal Collegio, ed il difensore della Fondazione non ha evidenziato l’intervenuta adozione dell’atto deliberativo richiesto dall’art. 43 R.D. n. 1611/1933, non richiamato nella procura speciale né nel ricorso e non prodotto ex art. 369 cod. proc. civ. 2.5 Infine, non può essere invocato l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite in tema di prospective overruling, finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo LI (Cass. S.U. 12 febbraio 2019 n. 4135; Cass. S.U. 11 luglio 2011 n. 15144), atteso che, da un lato, sino all’arresto del 2018 non si rinvengono pronunce che abbiano espressamente Firmato Da: LE RO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39e42afeca893067f946f1e0bcbe49e2 - Firmato Da: RUELLO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 787175dde2ac5bcc50074049ff499b87 Firmato Da: MA ON Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Numero registro generale 12112/2017 Numero sezionale 796/2022 Numero di raccolta generale 18346/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 8 di 8 escluso la riconducibilità al patrocinio ex art. 43 del R.D. n. 1611/1933 dell’autorizzazione concessa dal d.l. n. 345/2000, dall’altro, quanto ai requisiti necessari per il valido conferimento del mandato difensivo ad avvocato del libero foro, le Sezioni Unite del 2017 si sono poste in linea di continuità con un orientamento risalente nel tempo ed hanno ribadito un principio già affermato da Cass. S.U. n. 4512 del 5 luglio 1983. 3. Sulla scorta delle argomentazioni sopra espresse, in assenza di produzione della delibera richiesta dal richiamato art. 43 del R.D. n. 1611/1933, segue l’inammissibilità del ricorso e la condanna della Fondazione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione e condanna la Fondazione al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 8.3.2022. Il Consigliere est. Il Presidente dott. Roberto Bellè dott. Antonio Manna Numero registro generale 12112/2017 Numero sezionale 796/2022 Numero di raccolta generale 18346/2022 Data pubblicazione 07/06/2022
- ricorrente -
contro DI TO IS, rappresentata e difesa dall’avv. UG CA ed elettivamente domiciliata in Roma, via MA DI 57 presso lo studio dell’avv. PIERFRANCESCO TE - controricorrente– Oggetto: FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE – CONTRATTI A TERMINE –. Firmato Da: LE RO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39e42afeca893067f946f1e0bcbe49e2 - Firmato Da: RUELLO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 787175dde2ac5bcc50074049ff499b87 Firmato Da: MA ON Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Civile Sent. Sez. L Num. 18346 Anno 2022 Presidente: MA ON Relatore: LE RO Data pubblicazione: 07/06/2022 2 di 8 avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, depositata il 9.11.2016, N.R.G. 854/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8.3.2022 dal Consigliere dott. Roberto Bellè. Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA AN che ha insistito per il rigetto del ricorso. Uditi gli avv.ti DOMENICO DE FEO per la ricorrente e l’avv. PIERFRANCESCO TE in sostituzione dell’avv. CA per la controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’Appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado del Tribunale della stessa sede, ha accolto la domanda di EL Di UN ed ha dichiarato, per il superamento del limite dei 36 mesi, l’illegittimità dei rapporti a termine intercorsi tra la stessa ed il Teatro di Roma, fin dal primo di essi risalente al 23.3.2004. La Corte territoriale riteneva non pertinente, rispetto alla ricorrente, in quanto impiegata amministrativa, il limite all’applicabilità delle regole sui rinnovi previsto dal d. lgs. 368/2001 per il personale artistico e tecnico. 2. Avverso tale pronuncia la Fondazione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, resistiti da controricorso della lavoratrice. 3. La causa, dapprima trattata dalla sezione di cui all’art. 376, co. 1, c.p.c., è stata poi rimessa a questa sezione semplice per il possibile rilievo nomofilattico ed entrambe le parti hanno infine depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Firmato Da: LE RO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39e42afeca893067f946f1e0bcbe49e2 - Firmato Da: RUELLO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 787175dde2ac5bcc50074049ff499b87 Firmato Da: MA ON Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Numero registro generale 12112/2017 Numero sezionale 796/2022 Numero di raccolta generale 18346/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 3 di 8 1. Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 3, co. 6, d.l. 64/2010, conv. in L. 100/2010, nonché dell’art. 3, co. 4 t 5 L. 426/1977 e dell’art. 11, co. 6, d. lgs. 368/2001. Il secondo motivo è destinato alla censura, ai sensi dell’art. 5, co. 4-bis d. lgs. 368/2001 nonché degli artt. 2103 e 2697 c.c., oltre al richiamo dell’art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. ed all’art. 360 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c. Con il terzo motivo, ancora rubricato ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si afferma la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 595 L. 266/2005 e dell’art. 2, co. 392, L. 244/2007 nonché dell’art. 3, co. 5, d.l. 64/2010, conv. in L. 100/2010. Infine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 2 del CCNL per il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche e dell’art. 11, co. 19, d.l. 9172013 conv. in L. 112/2013 è censurato dal quarto motivo di ricorso. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto del necessario ius postulandi degli avvocati del libero foro ai quali la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma ha conferito procura speciale. L’art. 1 del d.l. 24 novembre 2000 n. 345, convertito con modificazioni dalla l. 26 gennaio 2001 n. 6, al comma 1 ha disposto la trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti lirici indicati dall’art. 6 della legge 14 agosto 1967 n. 800 e, al comma 3, ha previsto che « La fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica le finalità … Essa può continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.». All’autorizzazione concessa dal legislatore, pur a fronte dell’affermata natura privatistica della fondazione, non si accompagna alcun’altra disposizione di carattere speciale inerente al regime del patrocinio, sicché la disciplina non può che essere Firmato Da: LE RO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39e42afeca893067f946f1e0bcbe49e2 - Firmato Da: RUELLO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 787175dde2ac5bcc50074049ff499b87 Firmato Da: MA ON Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Numero registro generale 12112/2017 Numero sezionale 796/2022 Numero di raccolta generale 18346/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 4 di 8 quella dettata dal Testo Unico sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato approvato con R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, applicabile alla fattispecie anche in difetto di espresso richiamo. L’art. 43 del decreto, al comma 1, conferisce all’Avvocatura dello Stato il potere di assumere la rappresentanza e la difesa «di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato», a condizione che sia a ciò autorizzata «da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto», ed ai successivi commi 3 e 4 aggiunge che, una volta intervenuta l’autorizzazione e fatto salvo il conflitto di interessi con amministrazioni statali, la rappresentanza e la difesa sono «assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva …» con la conseguenza che ove, «in casi speciali», l’ente autorizzato al patrocinio non intenda avvalersi dello stesso, sarà necessaria l’adozione di «apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza». La ratio della disciplina va ricercata, non solo nella necessità di evitare inutile dispendio di denaro pubblico, ma anche nell’obiettivo di tutelare, attraverso la difesa unitaria, l’interesse del singolo ente in modo armonico rispetto alle esigenze pubbliche perseguite dallo Stato e dalla P.A. nel suo complesso (Cass. n. 12642/2021), sicché caratteristica del patrocinio autorizzato è che difetta una piena discrezionalità dell’ente patrocinato nella scelta tra l’Avvocatura dello Stato ed il libero professionista, al quale l’incarico può essere conferito solo in via eccezionale e nel rispetto delle condizioni previste dal legislatore. 2.1 Valorizzando detta ratio nonché la natura derogatoria della previsione contenuta nel comma 4 dell’art. 43, le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 24876 del 20 ottobre 2017 hanno osservato che l’atto deliberativo si configura come un requisito Firmato Da: LE RO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39e42afeca893067f946f1e0bcbe49e2 - Firmato Da: RUELLO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 787175dde2ac5bcc50074049ff499b87 Firmato Da: MA ON Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Numero registro generale 12112/2017 Numero sezionale 796/2022 Numero di raccolta generale 18346/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 5 di 8 indispensabile per la validità del mandato difensivo conferito all’avvocato del libero foro e la sua mancanza determina, nel giudizio di cassazione, la nullità della procura speciale e del ricorso, o del controricorso, rilevabile d’ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto del comportamento acquiescente della controparte (punto 24 della motivazione). Il richiamato principio è stato ribadito, in motivazione, dalle stesse Sezioni Unite con la più recente sentenza n. 3008 del 19 novembre 2019 che, dopo aver evidenziato le peculiarità della disciplina speciale dettata in relazione alla difesa dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, quanto a quella generale, che si trae dall’art. 43 del R.D. e che resta in quel caso applicabile nelle materie convenzionalmente riservate all’Avvocatura, ha osservato che per la sottrazione al patrocinio autorizzato «sarà - come di consueto - indispensabile la specifica e motivata delibera di affidamento all'avvocato del libero foro, secondo la ricostruzione compendiata da ultimo dalla già richiamata Cass. Sez. U. 24876/17: e, pertanto, solo in tal caso occorrerà allegare e provare - a maggior ragione nel giudizio di legittimità, ove non si applica l'art. 182 cod. proc. civ. - l'avvenuta rituale adozione di tale delibera». 2.2 Si tratta di principi che le sezioni semplici hanno ribadito in successive pronunce (Cass. 5 ottobre 2018 n. 24545; Cass. 13 dicembre 2021 n. 39430) e che questa Corte ha già applicato alle fondazioni liriche affermando che «Le fondazioni liriche, sebbene trasformate in fondazioni di diritto privato, possono continuare, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 345 del 2000, conv. dalla l. n. 6 del 2001, ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, configurandosi così un'ipotesi di "patrocinio autorizzato" per legge, ex art. 43 del R.D.. n. 1611 del 1933, come modificato dall'art. 11 della l. n. 103 del 1979, con la conseguenza che ove le fondazioni stesse, sempre a norma del citato art. 43, intendano in casi speciali non avvalersi della predetta Avvocatura, debbono Firmato Da: LE RO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39e42afeca893067f946f1e0bcbe49e2 - Firmato Da: RUELLO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 787175dde2ac5bcc50074049ff499b87 Firmato Da: MA ON Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Numero registro generale 12112/2017 Numero sezionale 796/2022 Numero di raccolta generale 18346/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 6 di 8 adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.» ( Cass. 21 novembre 2018 n. 30118). Alla richiamata pronuncia va data continuità, perché la Fondazione non può fare leva sulla natura privatistica per sottrarsi all’applicabilità della disciplina dettata dall’art. 43 del R.D. n. 1611/1933. La volontà di estendere all’ente, seppure privatizzato, il regime del patrocinio autorizzato, con tutte le conseguenti implicazioni, è stata chiaramente espressa dal legislatore con il d.l. n. 345/2000, che integra la «disposizione di legge» di cui al comma 1 dell’art. 43, con la conseguenza che alla stessa non dovevano fare seguito ulteriori atti di natura regolamentare o amministrativa. 2.3. Una volta ritenuta la delibera requisito indispensabile per la validità del mandato difensivo, gravano sulla parte i conseguenti oneri di allegazione e di prova (Cass. S.U. n. 30008/2019), dei quali la Corte è tenuta a verificare il rispetto anche in assenza di tempestiva eccezione della controparte, perché la mancanza delle condizioni richieste dall’art. 43 del R.D. rende il libero professionista privo del necessario ius postulandi. Non sono, quindi, condivisibili le conclusioni alle quali, in fattispecie analoga a quella oggetto di causa, è pervenuta Cass. n. 16 gennaio 2020 n. 823, atteso che il principio secondo cui nel giudizio di cassazione non possono essere prospettate questioni, seppure rilevabili d’ufficio, che richiedano accertamenti di fatto, non è estensibile alle questioni di carattere processuale inerenti alla corretta instaurazione del giudizio ed alla validità degli atti introduttivi dello stesso. 2.4 Alle questioni meramente processuali ed interne al giudizio di cassazione, quale è quella della validità della procura speciale conferita all’avvocato del libero foro, non si applicano né l’art. 384, comma 3, cod. proc. civ. né l’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., sia perché le stesse sono normalmente inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi Firmato Da: LE RO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39e42afeca893067f946f1e0bcbe49e2 - Firmato Da: RUELLO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 787175dde2ac5bcc50074049ff499b87 Firmato Da: MA ON Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Numero registro generale 12112/2017 Numero sezionale 796/2022 Numero di raccolta generale 18346/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 7 di 8 in considerazione dalle parti, sia in quanto queste ultime devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui le norme di rito subordinano l'esercizio dei poteri processuali (Cass. n. 4 marzo 2019 n. 6218). E’ stato anche osservato, ed al principio va data continuità, che «il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi» (Cass. 21 luglio 2016 n. 15019 e negli stessi termini Cass. 7 marzo 2022 n. 7356). Alle considerazioni che precedono, già assorbenti, si deve aggiungere che all’udienza di discussione le parti sono state sollecitate a prendere posizione sulla questione processuale, rilevata d’ufficio dal Collegio, ed il difensore della Fondazione non ha evidenziato l’intervenuta adozione dell’atto deliberativo richiesto dall’art. 43 R.D. n. 1611/1933, non richiamato nella procura speciale né nel ricorso e non prodotto ex art. 369 cod. proc. civ. 2.5 Infine, non può essere invocato l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite in tema di prospective overruling, finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo LI (Cass. S.U. 12 febbraio 2019 n. 4135; Cass. S.U. 11 luglio 2011 n. 15144), atteso che, da un lato, sino all’arresto del 2018 non si rinvengono pronunce che abbiano espressamente Firmato Da: LE RO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39e42afeca893067f946f1e0bcbe49e2 - Firmato Da: RUELLO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 787175dde2ac5bcc50074049ff499b87 Firmato Da: MA ON Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Numero registro generale 12112/2017 Numero sezionale 796/2022 Numero di raccolta generale 18346/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 8 di 8 escluso la riconducibilità al patrocinio ex art. 43 del R.D. n. 1611/1933 dell’autorizzazione concessa dal d.l. n. 345/2000, dall’altro, quanto ai requisiti necessari per il valido conferimento del mandato difensivo ad avvocato del libero foro, le Sezioni Unite del 2017 si sono poste in linea di continuità con un orientamento risalente nel tempo ed hanno ribadito un principio già affermato da Cass. S.U. n. 4512 del 5 luglio 1983. 3. Sulla scorta delle argomentazioni sopra espresse, in assenza di produzione della delibera richiesta dal richiamato art. 43 del R.D. n. 1611/1933, segue l’inammissibilità del ricorso e la condanna della Fondazione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione e condanna la Fondazione al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 8.3.2022. Il Consigliere est. Il Presidente dott. Roberto Bellè dott. Antonio Manna Numero registro generale 12112/2017 Numero sezionale 796/2022 Numero di raccolta generale 18346/2022 Data pubblicazione 07/06/2022