Articolo 515 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 515. Responsabilita' dell'amministrazione che provvede alla requisizione 1. L'amministrazione, con il pagamento delle quote di assicurazione contro i rischi ordinari di navigazione e contro gli ordinari rischi di malattia e infortuni e contro la responsabilita' civile per danni alle persone, previsti alle lettere a) e b) della parte B dell'indennita' ai sensi dell'articolo 500, rimane esonerata da ogni responsabilita' per tutti i danni che derivano da tali rischi alla nave o galleggiante o alle persone o alle cose durante la requisizione, anche se l'armatore o proprietario della nave o del galleggiante non ha, per qualsiasi motivo, provveduto tempestivamente alla stipulazione o rinnovazione del relativo contratto di assicurazione. 2. In determinate circostanze e per speciali ragioni, l'amministrazione che procede alla requisizione puo' disporre affinche' le polizze di assicurazione non siano rinnovate alla loro scadenza.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010