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Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/02/2024, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.02.2024 la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3321.23
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv.to Sofia Abagnale, come in Parte_1 atti
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura CP_1 generale alle liti dall'avv. , come in atti Parte_2
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.05.2023 il ricorrente ha convenuto in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la CP_1 irripetibilità delle somme richieste in restituzione al ricorrente con i provvedimenti di indebito datati 30 marzo 2023, notificati il 14/04/2023 a mezzo racc.ta AR n. 66482643845-1 (pratica indebito n. 17521692) e raccta AR n. 66482643844-0 (pratica indebito n. 17521724), per intervenuta prescrizione;
per l'effetto, annullare i provvedimenti di indebito datati 30 marzo 2023, notificati il 14/04/2023 a mezzo racc.ta AR n. 66482643845-1 (pratica indebito n. 17521692) e raccta AR n. 66482643844-0 (pratica indebito n. 17521724), condannando l' in persona del l.r.p.t., alla restituzione delle somme CP_1 eventualmente recuperate a tale titolo;
condannare l' in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, oltre accessori come per legge, con attribuzione all'avvocato costituito ed antistatario” Si è costituito l ed ha rilevato che in autotutela la domanda di annullamento CP_1 dei due indebiti per cui è causa formulata dal ricorrente era stata accolta.
Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del presente procedimento ha deciso la causa.
Va dichiarata cessata la materia del contendere come concordemente richiesto dalle parti.
Invero, con le note scritte il procuratore dell'istante ha preso atto dell'annullamento dei provvedimenti di indebito emessi a seguito della reiezione delle domande di disoccupazione agricola per gli anni 2002 (pratica indebito n.
17521692) e 2003 (pratica indebito n. 17521724), così come da documentazione allegata alla memoria di costituzione dell' . Pertanto, ha chiesto dichiararsi CP_2 cessata la materia del contendere con condanna del convenuto al pagamento CP_1 delle spese del giudizio, in quanto i provvedimenti di annullamento in autotutela dell'Istituto (disposizione n. 510100-23-0252 per l'indebito n. 17521692 e disposizione n. 510100-23-0253 per l'indebito n. 17521724) erano stati emessi solo in data 13/11/2023, dopo il deposito del ricorso.
Ciò posto, essendo venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, non sussiste l'interesse alla definizione del giudizio e va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, essendo l'annullamento in autotela avvenuto dopo il deposito del ricorso, sono a carico dell' e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della limitata CP_1 attività difensiva.
P.Q.M
Il Giudice così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in compessivi euro CP_1
800,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione. Si comunichi.
In Torre Annunziata, il 13.02.2024
Il Giudice
dott.ssa Rosa Molè
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.02.2024 la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3321.23
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv.to Sofia Abagnale, come in Parte_1 atti
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura CP_1 generale alle liti dall'avv. , come in atti Parte_2
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.05.2023 il ricorrente ha convenuto in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la CP_1 irripetibilità delle somme richieste in restituzione al ricorrente con i provvedimenti di indebito datati 30 marzo 2023, notificati il 14/04/2023 a mezzo racc.ta AR n. 66482643845-1 (pratica indebito n. 17521692) e raccta AR n. 66482643844-0 (pratica indebito n. 17521724), per intervenuta prescrizione;
per l'effetto, annullare i provvedimenti di indebito datati 30 marzo 2023, notificati il 14/04/2023 a mezzo racc.ta AR n. 66482643845-1 (pratica indebito n. 17521692) e raccta AR n. 66482643844-0 (pratica indebito n. 17521724), condannando l' in persona del l.r.p.t., alla restituzione delle somme CP_1 eventualmente recuperate a tale titolo;
condannare l' in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, oltre accessori come per legge, con attribuzione all'avvocato costituito ed antistatario” Si è costituito l ed ha rilevato che in autotutela la domanda di annullamento CP_1 dei due indebiti per cui è causa formulata dal ricorrente era stata accolta.
Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del presente procedimento ha deciso la causa.
Va dichiarata cessata la materia del contendere come concordemente richiesto dalle parti.
Invero, con le note scritte il procuratore dell'istante ha preso atto dell'annullamento dei provvedimenti di indebito emessi a seguito della reiezione delle domande di disoccupazione agricola per gli anni 2002 (pratica indebito n.
17521692) e 2003 (pratica indebito n. 17521724), così come da documentazione allegata alla memoria di costituzione dell' . Pertanto, ha chiesto dichiararsi CP_2 cessata la materia del contendere con condanna del convenuto al pagamento CP_1 delle spese del giudizio, in quanto i provvedimenti di annullamento in autotutela dell'Istituto (disposizione n. 510100-23-0252 per l'indebito n. 17521692 e disposizione n. 510100-23-0253 per l'indebito n. 17521724) erano stati emessi solo in data 13/11/2023, dopo il deposito del ricorso.
Ciò posto, essendo venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, non sussiste l'interesse alla definizione del giudizio e va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, essendo l'annullamento in autotela avvenuto dopo il deposito del ricorso, sono a carico dell' e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della limitata CP_1 attività difensiva.
P.Q.M
Il Giudice così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in compessivi euro CP_1
800,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione. Si comunichi.
In Torre Annunziata, il 13.02.2024
Il Giudice
dott.ssa Rosa Molè