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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/05/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 643/2024 R.G. promosso
DA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Rosa Mineo;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Alessandra Vetri;
Appellato
OGGETTO: appello – opposizione avverso ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1360/2024 dell'11 marzo 2024, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania annullava l'ordinanza ingiunzione opposta n. OI-001255020, dichiarando la decadenza dell' dal potere di irrogare la sanzione, ai sensi CP_1
dell'art. 14 della legge n. 689/1981, tenuto conto della sospensione dei termini prevista dall'art. 103, comma 6 bis del d.l. n. 18/2020.
Richiamati ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. i precedenti del medesimo ufficio e premesso che gli atti impugnati risultavano emessi ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis del d.l. n. 463/1983, sì come riformulato dal d.lgs. n. 8/2016 che aveva provveduto alla parziale depenalizzazione delle omissioni ivi previste, il Tribunale riteneva che il dies a quo del termine di decadenza coincidesse con la data di scadenza dei contributi omessi o comunque con la data di entrata in vigore del decreto del 2016. Osservava che dagli atti non erano emersi elementi idonei a giustificare il ritardo nella contestazione della violazione, risolvendosi l'attività di verifica dell' nell'accertamento di omissioni contributive automaticamente CP_1
rilevabili. Rilevava che, pur accordando un ulteriore termine di 30, 60 o 90 giorni all'Istituto per procedere ad ulteriori attività di accertamento, il termine di decadenza – a fronte dei dati desumibili dall'ordinanza ingiunzione opposta – risultava comunque inutilmente decorso.
Appellava la citata sentenza con ricorso depositato il 10 Parte_1
settembre 2024, limitatamente alla statuizione sulle spese. Al gravame resisteva l' . CP_1
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 22 maggio 2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Evidenzia che nel caso di specie non sussistono, ai fini della compensazione anche soltanto parziale delle spese del giudizio, né le ipotesi tipizzate dall'art. 92, comma 2 c.p.c. né le ulteriori ipotesi cui fa riferimento la Corte costituzionale nella sentenza n. 77 del 2018.
Assume che il giudice ha disposto la compensazione delle spese di lite, omettendo tuttavia di indicare le ragioni della complessità della materia e i profili processuali ritenuti di particolare difficoltà che avrebbero potuto giustificare tale decisione, come richiesto dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione vigente.
Ciò, nonostante l'accoglimento del ricorso fondato sull'omessa notifica dell'atto entro il termine perentorio previsto dall'art. 14 della Legge n. 689/1981.
Deduce che, in assenza di idonea motivazione, la compensazione delle spese risulta ingiustificata.
L'appellante osserva, altresì, che tutte le pronunce richiamate dal giudice di prime cure, anche le più risalenti, si concludono con l'accoglimento del ricorso per violazione dell'art. 14 della Legge n. 689/1981, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Tale principio risulta, tuttavia, disatteso nella sentenza impugnata, laddove è stata disposta la compensazione integrale delle spese pur in presenza dell'accoglimento del ricorso, con evidente pregiudizio per la parte ricorrente, che, pur risultando vittoriosa, si è vista ingiustamente onerata delle spese del giudizio.
Chiede, pertanto, la condanna dell'ente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in misura conforme alla legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
2. Il motivo è fondato e va accolto.
3 3. Va premesso che il giudice di prime cure ha ritenuto applicabile alla vicenda esaminata l'art. 14 della legge n. 689/1981 sulla base della previsione dell'art. 6 del
D.Lgs. n. 8/2016, che così recita: “1. Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689” ; quindi ha ritenuto l' decaduto dal potere sanzionatorio: “Per CP_1
quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210). Nel caso di specie, il termine può essere individuato all'epoca della di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall'istituto, che non implica particolari aggravi istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario”
Va premesso, ancora, che le violazioni contestate riguardano l'omesso versamento dei contributi relativi all'anno 2017 e quindi violazioni successive alla data di entrata in vigore del citato D.lgs. n. 8/2016; l'ordinanza ingiunzione impugnata è stata notificata in data 12.05.2023.
Infine, nella motivazione della sentenza impugnata si legge che “L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare numero CP_1
32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; -
4 decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
In ordine alle spese di lite, il giudice di prime cure ha disposto la compensazione delle stesse in considerazione della “complessità della materia trattata”.
La motivazione utilizzata dal tribunale nulla dice riguardo alla fattispecie concreta, non specificando in cosa sia consistita la complessità della vicenda esaminata, potendo, per la sua genericità essere utilizzata in qualsiasi pronuncia.
Premesso che, in linea di massima, secondo la previsione del DM n. 55/2014
(art. 4) il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate incide nella liquidazione delle spese giudiziali a favore della parte vittoriosa, l'inidoneità della motivazione utilizzata dal tribunale trova riscontro nelle pronunce del giudice di legittimità su ipotesi (quanto alla motivazione utilizzata dal giudice di merito) identiche alla presente: “Nella specie, la corte d'appello ha motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis, mediante il rinvio alla complessità delle questioni affrontate dal tribunale, tale da rendere imprevedibile ex ante quale potesse essere l'esito della causa. Tale motivazione deve ritenersi meramente apparente, anzitutto perchè è del tutto inidonea a consentire l'individuazione delle questioni la cui complessità giustificherebbe l'esercizio del potere di compensare le spese di lite, consentito dall'art. 92 cod. proc. civ. (nella versione qui applicabile) solo in presenza di
"gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione". In secondo luogo, perchè la "complessità" e la "pluralità" delle questioni trattate non costituiscono ragioni "gravi ed eccezionali"; semmai di tali parametri si può tenere conto, in senso diametralmente opposto, al momento della liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa” (Cassazione civile sez. VI, 25/09/2018, n. 22598).
Nello stesso senso Cassazione civile sez. VI, 14/10/2019, n.25798: “Riguardo invece alla complessità degli accertamenti e delle questioni affrontate occorre
5 precisare che la Corte costituzionale, con sentenza 77/2018, ha dichiarato illegittimo l'art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dal D.L. n. 132 del 2014, convertito con L. n. 162 del 2014 (ove non prevedeva la possibilità di compensare le spese processuali anche in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, diverse dall'assoluta novità della questione o dal mutamento di giurisprudenza), ritenendo lesivo del canone di ragionevolezza "l'aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative
a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata".
Secondo il Giudice delle leggi, "la rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111 Cost., comma 1) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost., comma 1) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti".
La pronuncia ha inoltre soggiunto che "le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi - l'"assoluta novità della questione trattata" ed il "mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti" - hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale" (cfr. Corte Cost. 77/2018).
D'altro canto è orientamento di questa Corte, con riferimento all'analoga formula contenuta nell'art. 92 c.p.c., comma 2, come risultante dalle modifiche
6 adottate con L. n. 69 del 2009, che, ad es., anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese (Cass. 2883/2014).
Nello specifico, la Corte distrettuale si è invece limitata a pronunciare la compensazione senza minimamente indagare - dandone conto in motivazione - le ragioni che connotavano in concreto la complessità degli accertamenti e delle questioni esaminate in termini che consentissero di apprezzarle quali sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a profili di assoluta incertezza o comunque munite di una gravità ed eccezionalità equiparabili a quella delle altre ipotesi considerate dall'art. 92 c.p.c., comma 2 (in senso integralmente conforme, in motivazione, Cass. 14969/2017).
La generica e non meglio specificata complessità degli accertamenti e delle questioni dibattute (oltre, per quanto detto, sulla natura del procedimento), sganciata dal riscontro dei particolari requisiti richiesti dell'attuale formulazione della norma, non integra quindi il presupposto indispensabile per disporre la compensazione”.
Né, nella vicenda in esame, la compensazione delle spese può trovare giustificazione nel nuovo quadro normativo di riferimento costituito dal D.Lgs n.
8/2016 ovvero dai recenti pronunciamenti della Corte di cassazione (sentenza n.
9016/2025), investendo quest'ultima questioni giuridiche non rilevanti nella fattispecie in esame che, come sopra richiamato, riguarda violazioni poste in essere in epoca successiva all'entrata in vigore del richiamato decreto legislativo e l'applicabilità dell'art. 14 della legge n. 689/1981, che lo stesso ha CP_1
7 riconosciuto nella citata circolare di data anteriore alla notifica dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
4. Sicché, in accoglimento del gravame, l va condannato al pagamento, in CP_1
favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate sulla base del valore della causa (primo grado: scaglione di valore da € 5.201 a € 26.000; secondo grado: valore delle spese di primo grado), con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avvocato antistatario.
5. Non può trovare accoglimento la difesa dell' secondo cui nella denegata CP_1
ipotesi in cui non si dovessero ritenere sussistenti motivi per la compensazione delle spese del primo grado di giudizio, ai fini della determinazione del valore della causa rileverebbe la “riduzione della sanzione irrogata a controparte nella misura pari a € 541,68, in ragione dell'intervento novellatore della misura della sanzione amministrativa posto in essere dall' articolo 23 del decretolegge 4 maggio 2023,
n. 48”; sul punto va richiamato principio di diritto stabilito dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 16707 del 24.8.2004, secondo cui: “In caso di totale rigetto di una domanda la cui entità sia stata ridotta dalla stessa parte attrice in corso di causa, nella liquidazione delle spese processuali in favore del convenuto, ed in particolare di quelle afferenti ad attività difensive svolte prima della dichiarazione dell'attore di voler ridurre la propria domanda, si deve tenere conto del valore della domanda inizialmente formulata”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali, da distrarre in favore del procuratore antistatario, complessivamente liquidate in € 2.697,00 per il giudizio di primo grado e in € 1.458,00 per il presente grado, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
8 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 643/2024 R.G. promosso
DA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Rosa Mineo;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Alessandra Vetri;
Appellato
OGGETTO: appello – opposizione avverso ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1360/2024 dell'11 marzo 2024, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania annullava l'ordinanza ingiunzione opposta n. OI-001255020, dichiarando la decadenza dell' dal potere di irrogare la sanzione, ai sensi CP_1
dell'art. 14 della legge n. 689/1981, tenuto conto della sospensione dei termini prevista dall'art. 103, comma 6 bis del d.l. n. 18/2020.
Richiamati ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. i precedenti del medesimo ufficio e premesso che gli atti impugnati risultavano emessi ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis del d.l. n. 463/1983, sì come riformulato dal d.lgs. n. 8/2016 che aveva provveduto alla parziale depenalizzazione delle omissioni ivi previste, il Tribunale riteneva che il dies a quo del termine di decadenza coincidesse con la data di scadenza dei contributi omessi o comunque con la data di entrata in vigore del decreto del 2016. Osservava che dagli atti non erano emersi elementi idonei a giustificare il ritardo nella contestazione della violazione, risolvendosi l'attività di verifica dell' nell'accertamento di omissioni contributive automaticamente CP_1
rilevabili. Rilevava che, pur accordando un ulteriore termine di 30, 60 o 90 giorni all'Istituto per procedere ad ulteriori attività di accertamento, il termine di decadenza – a fronte dei dati desumibili dall'ordinanza ingiunzione opposta – risultava comunque inutilmente decorso.
Appellava la citata sentenza con ricorso depositato il 10 Parte_1
settembre 2024, limitatamente alla statuizione sulle spese. Al gravame resisteva l' . CP_1
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 22 maggio 2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Evidenzia che nel caso di specie non sussistono, ai fini della compensazione anche soltanto parziale delle spese del giudizio, né le ipotesi tipizzate dall'art. 92, comma 2 c.p.c. né le ulteriori ipotesi cui fa riferimento la Corte costituzionale nella sentenza n. 77 del 2018.
Assume che il giudice ha disposto la compensazione delle spese di lite, omettendo tuttavia di indicare le ragioni della complessità della materia e i profili processuali ritenuti di particolare difficoltà che avrebbero potuto giustificare tale decisione, come richiesto dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione vigente.
Ciò, nonostante l'accoglimento del ricorso fondato sull'omessa notifica dell'atto entro il termine perentorio previsto dall'art. 14 della Legge n. 689/1981.
Deduce che, in assenza di idonea motivazione, la compensazione delle spese risulta ingiustificata.
L'appellante osserva, altresì, che tutte le pronunce richiamate dal giudice di prime cure, anche le più risalenti, si concludono con l'accoglimento del ricorso per violazione dell'art. 14 della Legge n. 689/1981, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Tale principio risulta, tuttavia, disatteso nella sentenza impugnata, laddove è stata disposta la compensazione integrale delle spese pur in presenza dell'accoglimento del ricorso, con evidente pregiudizio per la parte ricorrente, che, pur risultando vittoriosa, si è vista ingiustamente onerata delle spese del giudizio.
Chiede, pertanto, la condanna dell'ente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in misura conforme alla legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
2. Il motivo è fondato e va accolto.
3 3. Va premesso che il giudice di prime cure ha ritenuto applicabile alla vicenda esaminata l'art. 14 della legge n. 689/1981 sulla base della previsione dell'art. 6 del
D.Lgs. n. 8/2016, che così recita: “1. Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689” ; quindi ha ritenuto l' decaduto dal potere sanzionatorio: “Per CP_1
quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210). Nel caso di specie, il termine può essere individuato all'epoca della di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall'istituto, che non implica particolari aggravi istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario”
Va premesso, ancora, che le violazioni contestate riguardano l'omesso versamento dei contributi relativi all'anno 2017 e quindi violazioni successive alla data di entrata in vigore del citato D.lgs. n. 8/2016; l'ordinanza ingiunzione impugnata è stata notificata in data 12.05.2023.
Infine, nella motivazione della sentenza impugnata si legge che “L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare numero CP_1
32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; -
4 decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
In ordine alle spese di lite, il giudice di prime cure ha disposto la compensazione delle stesse in considerazione della “complessità della materia trattata”.
La motivazione utilizzata dal tribunale nulla dice riguardo alla fattispecie concreta, non specificando in cosa sia consistita la complessità della vicenda esaminata, potendo, per la sua genericità essere utilizzata in qualsiasi pronuncia.
Premesso che, in linea di massima, secondo la previsione del DM n. 55/2014
(art. 4) il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate incide nella liquidazione delle spese giudiziali a favore della parte vittoriosa, l'inidoneità della motivazione utilizzata dal tribunale trova riscontro nelle pronunce del giudice di legittimità su ipotesi (quanto alla motivazione utilizzata dal giudice di merito) identiche alla presente: “Nella specie, la corte d'appello ha motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis, mediante il rinvio alla complessità delle questioni affrontate dal tribunale, tale da rendere imprevedibile ex ante quale potesse essere l'esito della causa. Tale motivazione deve ritenersi meramente apparente, anzitutto perchè è del tutto inidonea a consentire l'individuazione delle questioni la cui complessità giustificherebbe l'esercizio del potere di compensare le spese di lite, consentito dall'art. 92 cod. proc. civ. (nella versione qui applicabile) solo in presenza di
"gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione". In secondo luogo, perchè la "complessità" e la "pluralità" delle questioni trattate non costituiscono ragioni "gravi ed eccezionali"; semmai di tali parametri si può tenere conto, in senso diametralmente opposto, al momento della liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa” (Cassazione civile sez. VI, 25/09/2018, n. 22598).
Nello stesso senso Cassazione civile sez. VI, 14/10/2019, n.25798: “Riguardo invece alla complessità degli accertamenti e delle questioni affrontate occorre
5 precisare che la Corte costituzionale, con sentenza 77/2018, ha dichiarato illegittimo l'art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dal D.L. n. 132 del 2014, convertito con L. n. 162 del 2014 (ove non prevedeva la possibilità di compensare le spese processuali anche in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, diverse dall'assoluta novità della questione o dal mutamento di giurisprudenza), ritenendo lesivo del canone di ragionevolezza "l'aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative
a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata".
Secondo il Giudice delle leggi, "la rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111 Cost., comma 1) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost., comma 1) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti".
La pronuncia ha inoltre soggiunto che "le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi - l'"assoluta novità della questione trattata" ed il "mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti" - hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale" (cfr. Corte Cost. 77/2018).
D'altro canto è orientamento di questa Corte, con riferimento all'analoga formula contenuta nell'art. 92 c.p.c., comma 2, come risultante dalle modifiche
6 adottate con L. n. 69 del 2009, che, ad es., anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese (Cass. 2883/2014).
Nello specifico, la Corte distrettuale si è invece limitata a pronunciare la compensazione senza minimamente indagare - dandone conto in motivazione - le ragioni che connotavano in concreto la complessità degli accertamenti e delle questioni esaminate in termini che consentissero di apprezzarle quali sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a profili di assoluta incertezza o comunque munite di una gravità ed eccezionalità equiparabili a quella delle altre ipotesi considerate dall'art. 92 c.p.c., comma 2 (in senso integralmente conforme, in motivazione, Cass. 14969/2017).
La generica e non meglio specificata complessità degli accertamenti e delle questioni dibattute (oltre, per quanto detto, sulla natura del procedimento), sganciata dal riscontro dei particolari requisiti richiesti dell'attuale formulazione della norma, non integra quindi il presupposto indispensabile per disporre la compensazione”.
Né, nella vicenda in esame, la compensazione delle spese può trovare giustificazione nel nuovo quadro normativo di riferimento costituito dal D.Lgs n.
8/2016 ovvero dai recenti pronunciamenti della Corte di cassazione (sentenza n.
9016/2025), investendo quest'ultima questioni giuridiche non rilevanti nella fattispecie in esame che, come sopra richiamato, riguarda violazioni poste in essere in epoca successiva all'entrata in vigore del richiamato decreto legislativo e l'applicabilità dell'art. 14 della legge n. 689/1981, che lo stesso ha CP_1
7 riconosciuto nella citata circolare di data anteriore alla notifica dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
4. Sicché, in accoglimento del gravame, l va condannato al pagamento, in CP_1
favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate sulla base del valore della causa (primo grado: scaglione di valore da € 5.201 a € 26.000; secondo grado: valore delle spese di primo grado), con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avvocato antistatario.
5. Non può trovare accoglimento la difesa dell' secondo cui nella denegata CP_1
ipotesi in cui non si dovessero ritenere sussistenti motivi per la compensazione delle spese del primo grado di giudizio, ai fini della determinazione del valore della causa rileverebbe la “riduzione della sanzione irrogata a controparte nella misura pari a € 541,68, in ragione dell'intervento novellatore della misura della sanzione amministrativa posto in essere dall' articolo 23 del decretolegge 4 maggio 2023,
n. 48”; sul punto va richiamato principio di diritto stabilito dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 16707 del 24.8.2004, secondo cui: “In caso di totale rigetto di una domanda la cui entità sia stata ridotta dalla stessa parte attrice in corso di causa, nella liquidazione delle spese processuali in favore del convenuto, ed in particolare di quelle afferenti ad attività difensive svolte prima della dichiarazione dell'attore di voler ridurre la propria domanda, si deve tenere conto del valore della domanda inizialmente formulata”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali, da distrarre in favore del procuratore antistatario, complessivamente liquidate in € 2.697,00 per il giudizio di primo grado e in € 1.458,00 per il presente grado, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
8 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
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