Articolo 1 della Legge 27 settembre 1962, n. 1481
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14 novembre 1962
Art. 1. Articolo unico.

Per le prestazioni rese nell'ambito del Comune di residenza, ai tecnici radiologi non appartenenti alla Amministrazione dello Stato, incaricati di assistere i medici provinciali nelle ispezioni previste dall' articolo 4 del regio decreto 28 gennaio 1935, n. 145 , viene corrisposta una indennita' oraria di lire 700.
L'onere relativo fara' carico al capitolo n. 55 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'esercizio finanziario 1961-62 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Entrata in vigore il 14 novembre 1962