Sentenza 28 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 28/06/2022, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/06/2022
N. 01062/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00332/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 332 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Lecce, Sezione II, -OMISSIS-, pubblicata in data 14 luglio 2020.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Taranto;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 21 giugno 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to M. Musio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente, con ricorso di ottemperanza notificato il 15/03/202 e depositato in giudizio il 22/03/2022, chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Lecce, Sezione II, -OMISSIS- del 14/07/2020 (con cui questo Tribunale ha annullato il provvedimento del 30 ottobre 2019 del Questore di Taranto con il quale gli era stato negato il rilascio del titolo di viaggio per stranieri) e, per l’effetto, di procedere, per il tramite della Questura di Taranto, al rilascio in favore dell’odierno ricorrente del titolo di viaggio per stranieri in via definitiva. Chiede, altresì, la nomina di un Commissario ad acta , laddove l’Autorità amministrativa non provveda nel termine stabilito e la vittoria di spese ed onorari di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il 24/03/2022, si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Taranto, con la difesa della Avvocatura dello Stato, depositando un atto di costituzione per resistere al ricorso.
In data 19/04/2022, parte resistente ha depositato in giudizio le note della Questura di Taranto del 9-4-2022 e del 14-4-2022, in cui si rappresenta, rispettivamente, “ che si è proceduto alla produzione del titolo di viaggio in esecuzione della sentenza del TAR di Lecce del 14.07.2020 ” e che, in data 14/04/2022, “ si è proceduto alla consegna del titolo di viaggio a mani dello straniero in oggetto generalizzato ”.
Il 16/06/2022, parte ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di cessazione della materia del contendere, considerato che l’avvenuto rilascio in favore del ricorrente del titolo richiesto “ determina la integrale soddisfazione della pretesa fatta valere, potendosi pertanto dichiarare cessata la materia del contendere ” ed insistendo per la condanna di parte resistente alle spese del giudizio di ottemperanza, atteso che “ l’Amministrazione resistente ha dato esecuzione alla sentenza solo successivamente alla notifica ed al deposito del ricorso ”. Ha, quindi, concluso, chiedendo “ Che sia dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, con condanna della Questura di Taranto alla rifusione delle spese di lite e alla restituzione del contributo unificato corrisposto ai sensi dell’art 13, comma 6 – bis 1, del DPR 115/2002, con distrazione in favore dello scrivente procuratore antistatario ”.
Nella Camera di Consiglio del 21/06/2022, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere con richiesta di distrazione delle spese, quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Il ricorso di ottemperanza, ritualmente proposto, è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Osserva, infatti, il Tribunale che la P.A. resistente, nelle more del presente giudizio di ottemperanza, ha adempiuto alla sentenza di questo Tribunale -OMISSIS- (passata in giudicato), rilasciando, in data 14/04/2022, il titolo di viaggio all’odierno ricorrente e che parte ricorrente, il 16/06/2022, ha depositato in giudizio un’istanza di cessazione della materia del contendere e ha ribadito tale richiesta, con condanna di parte resistente alle spese del giudizio di ottemperanza con distrazione, nella Camera di Consiglio del 21/06/2022.
Non resta, quindi, al Tribunale - alla stregua della documentazione versata agli atti di causa e della richiesta in tal senso di parte ricorrente - che dichiarare il ricorso di ottemperanza improcedibile per cessazione della materia del contendere.
3. - Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza virtuale ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico delle Amministrazioni resistenti (avendo queste ultime dato esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale -OMISSIS- solo successivamente alla notifica ed al deposito del ricorso di ottemperanza) e liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La richiesta di restituzione del contributo unificato corrisposto dal ricorrente per il giudizio di ottemperanza va disattesa - allo stato - in quanto subordinata ex lege al passaggio in giudicato della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Condanna le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi euro 800,00 (Ottocento/00), oltre gli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. Massimiliano Musio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.