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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 8668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8668 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione XI civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Giovanni Scotto di Carlo, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 6244/2021 del Ruolo
Generale A.C., ad oggetto: altri contratti d'opera vertente TRA
(c.f. ), nata in Parte_1 C.F._1
Romania il 21/02/1982 e res.te a Timisoara (Romania) in Str. Grigore
Alexandrescu n. 174, (c.f. ), nato a Parte_2 C.F._2
Venezia (VE) il 06/07/1961 e res.te a Mira (VE) alla via Monte del Pascolo n.
11, e (c.f. ), nato a [...] Parte_3 C.F._3
(VR) il 30/05/1966 ed ivi res.te alla Piazza Arsenale n. 1, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Michele Lai (c.f. ed elettivamente C.F._4
domiciliati presso il suo studio in Firenze (FI) alla via Pacini n. 23, giusta procura in atti
ATTORI
E
(P.IVA. ), con sede in Napoli Controparte_1 P.IVA_1
(NA) alla via San Carlo n. 98/F, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti (c.f. Parte_4
Proc. N. 6244/2021 R.G. – sentenza Pagina 1 di 11 ), (c.f. C.F._5 Parte_5
), (c.f. ) e C.F._6 Parte_6 C.F._7
(c.f. ) ed elettivamente domiciliata Parte_7 C.F._8
presso il loro studio in Napoli (NA) alla via dei Fiorentini n. 21, giusta procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Entrambe le parti hanno reiterato le proprie richieste, rispettivamente, di accoglimento e di rigetto delle domande attoree, riportandosi al contenuto di quanto dedotto e richiesto negli atti introduttivi.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 03/03/2021, Parte_1
, e agivano contro la
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
, lamentando l'illegittimo recesso dai contratti di scrittura Controparte_1
artistica (rispettivamente, il n. 16183 del 30/12/2019, il n. 16163 del
14/12/2019 e il n. 16140 del 04/12/2019) per l'interpretazione dei ruoli di
, ” e nell'opera lirica da rappresentare Per_1 Per_2 Per_3 CP_2
presso il Teatro di nel periodo dal 16/06/2020 al 26/07/2020. CP_1
Invero, posto che con l'insorgere della pandemia da Covid-19 e la conseguente sospensione delle attività del mondo dello spettacolo, si verificava la cancellazione di tutte le rappresentazioni previste presso il
, compresa la tuttavia esponevano gli attori che, Controparte_1 CP_2
nonostante la ripresa delle attività del teatro – e, dunque, degli spettacoli – fosse stata disposta a partire dal 14/06/2020 (nel rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del virus), nondimeno la Controparte_3
N. 6244/2021 R.G. – sentenza Pagina 2 di 11
[...] decideva di non mettere in scena la piuttosto realizzando alcuni CP_2
allestimenti all'aperto in Piazza del Plebiscito di altri spettacoli (quali la
Per_
, l' e il concerto della IX° Sinfonia di Beethoven), ciò sebbene il Per_4
Sovrintendente del Teatro, in un'intervista rilasciata a maggio 2020, avesse viceversa manifestato l'intenzione di riprendere proprio con gli stessi spettacoli sospesi a causa della pandemia.
A fronte di tale situazione, gli attori denunciavano il recesso unilaterale illegittimo del Teatro, con una serie di PEC a partire dal 17/06/2020, che, tuttavia, rimanevano senza risposta.
Dunque, gli stessi agivano innanzi al presente Tribunale per ottenere l'accertamento dell'illegittimità dello scioglimento unilaterale dei predetti contratti e, conseguentemente, la condanna della al pagamento CP_1
del corrispettivo che avrebbero ricevuto in caso di regolare rappresentazione dello spettacolo (rispettivamente, €.24.000 per la , €.12.500 per il Parte_1
poi ridotti a €.
5.500 con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., in Parte_3
considerazione del parziale ristoro della sua posizione mediante la scritturazione per un nuovo ruolo, e €.12.000 per il , nonché il Pt_2
risarcimento del danno non patrimoniale da lesione alla reputazione professionale dei tre cantanti lirici, derivante dalla cancellazione della e dalla selezione di diversi artisti per una sua nuova rappresentazione CP_2
nel 2021, da liquidarsi nelle medesime somme pattuite per la prestazione mancata;
in via subordinata, sempre con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., gli attori chiedevano altresì il risarcimento del danno precontrattuale
(quantificato nelle medesime cifre di cui sopra) per lesione dell'affidamento riposto nella conclusione di contratti per nuovi ruoli.
Proc. N. 6244/2021 R.G. – sentenza Pagina 3 di 11 Costituendosi in giudizio, la chiedeva il rigetto Controparte_1
delle domande attoree, negando l'asserita illegittimità del recesso dai contratti, giustificato dall'impossibilità della messa in scena dell'opera a causa dell'emergenza pandemica e dalle necessità, di natura sia organizzativa che artistica, che avevano portato alla rappresentazione di altri spettacoli.
In seguito al deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., si procedeva all'escussione dei testimoni e per le parti Testimone_1 Testimone_2
attrici e e per la parte convenuta;
Testimone_3 Controparte_4
successivamente, la causa era assegnata a sentenza, con i termini ex art. 190
c.p.c. per le comparse conclusionali e di replica.
Il Tribunale, letti gli atti di causa e gli scritti difensivi, decide come segue.
La questione attiene alla legittimità o meno dello scioglimento unilaterale dai contratti di scrittura artistica da parte della . Controparte_1
Preliminarmente, si evidenzia che tali accordi possono essere inquadrati nella figura dei contratti d'opera intellettuale (ex artt. 2229 c.c. e ss.), avendo ad oggetto l'esecuzione di una prestazione di tipo artistico-intellettuale da parte del prestatore d'opera, dietro pagamento di un compenso;
di conseguenza, vi si applica, tra gli altri, anche l'art. 2237 c.c., che, alla luce del legame fiduciario che deve porsi alla base del rapporto tra le parti, permette al cliente di recedere dal contratto liberamente, qualora tale legame venga meno.
Ciò premesso, nel caso in esame la controversia è scaturita in coincidenza con la situazione emergenziale scaturita dal diffondersi della pandemia da
Covid-19, tanto che parte convenuta richiamava l'art. 1256 c.c., invocando l'emergenza sanitaria come giusta causa di risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Proc. N. 6244/2021 R.G. – sentenza Pagina 4 di 11 Com'è noto, la pandemia ha determinato la sospensione generalizzata di diverse attività, alla luce dei provvedimenti governativi (adottati in numerosi
DPCM) che hanno imposto le misure di contenimento del virus, specialmente per quelle attività a forte rischio di sovraffollamento come gli spettacoli dal vivo, in alcuni periodi giungendo finanche a limitare la libertà di riunione e circolazione delle persone.
Dunque, sicuramente tali DPCM hanno rappresentato una causa di forza maggiore (il cd. factum principis) che ha giustificato lo scioglimento dei contratti aventi come periodo di operatività i primi mesi del 2020, durante i quali le restrizioni governative hanno impedito il regolare svolgimento di molti rapporti negoziali ed, in particolare, le rappresentazioni pubbliche di spettacoli;
tuttavia, quanto innanzi evidenziato non giustifica, nella fattispecie, lo scioglimento dei contratti relativi alle rappresentazioni teatrali successive al venir meno dei divieti.
Come esposto dalla stessa parte convenuta, dopo aver necessariamente deliberato più volte la sospensione delle attività durante i mesi del cd. lockdown e la conseguente cancellazione delle opere previste per quella stagione, la , in conformità alle normative Controparte_1
vigenti, riprendeva la propria attività teatrale a partire dal 14/06/2020, procedendo con l'allestimento, in via eccezionale in Piazza del Plebiscito, di talune opere riadattate nella forma di recite cantate, anche allo scopo di più facilmente rispettare le misure di sicurezza e distanziamento per il virus ancora vigenti.
Orbene, ciò implica che il richiamo da parte della convenuta all'art. 1256 c.c. non è fondato.
Proc. N. 6244/2021 R.G. – sentenza Pagina 5 di 11 Se i contratti degli attori prevedevano la loro scritturazione dal 16/06/2020 al
26/07/2020, non vi è fondata ragione per cui la non avrebbe potuto CP_2
essere portata in scena, eventualmente riadattata: del resto, è chiaro che la data del 16/06/2020 andasse intesa come riferita all'inizio delle prove, laddove le rappresentazioni vere e proprie erano originariamente previste dal
18 al 26 luglio 2020 (come da programma per la stagione 2019/2020, allegato in atti anche dalla stessa convenuta).
Onde giustificare la individuazione delle opere messe in scena, la CP_1
invocava l'insindacabilità delle proprie scelte artistiche: ebbene, se ciò è vero, tuttavia (al di là della valutazione, che non compete all'odierno scrivente, su quale fosse la rappresentazione scenica meglio riadattabile ad una recita all'aperto) è pur vero che tali scelte non possono giustificare l'illegittimo scioglimento da contratti perfettamente validi ed eseguibili, non essendo stata dimostrata ed invero neppure dedotta l'assoluta impossibilità di rappresentare la in modalità compatibili con le disposizioni all'epoca vigenti in CP_2
materia di prevenzione sanitaria, le quali non impedivano le rappresentazioni sceniche e teatrali, bensì imponevano solo cautele ai fini del distanziamento delle persone (ad esempio distanza tra i posti a sedere).
Inoltre, si consideri altresì che parte convenuta spiegava la propria scelta di
Per_ riadattare la e l' , invece della anche alla luce della Per_4 CP_2
partecipazione di due artisti fortemente voluti dagli sponsor delle serate all'aperto: è evidente, tuttavia, che ciò non sia sufficiente a giustificare il mancato ingaggio di artisti con i quali già era stato preso un impegno prima della pandemia.
Merita aggiungere che nessun altro ruolo era offerto agli attori per ristorarli
Proc. N. 6244/2021 R.G. – sentenza Pagina 6 di 11 dalla cancellazione della infatti, nonostante il disposto dell'art. 3 dei CP_2
contratti di scrittura artistica in esame (in cui si legge: “Ove esigenze della
Stagione Teatrale determinino il cambiamento dell'opera (o delle opere) o del concerto (o dei concerti), [l'artista] sarà tenuto a rispettare il presente contratto ed a prodursi nell'opera (o nelle opere) o nel concerto (o nei concerti) scelte per la sostituzione”), il non ingaggiava gli Controparte_1
attori per nessuna ulteriore o diversa nuova rappresentazione: sicuramente non , con la quale non era avviata alcuna trattativa;
neppure il Parte_1
al cui agente non giungeva nessun'altra offerta dopo che il suo Pt_2
assistito non aveva potuto accettare il ruolo di “Farfarello” per tre recite de
L'amour des trois oranges, a causa di impegni già presi per il medesimo periodo (ottobre 2021); ancora, neanche il in quanto, se è Parte_3
vero – come ammesso anche dagli attori – che lo stesso veniva scritturato per due recite nel ruolo di “Armigero” ne Il TO IC (previa rinuncia all'azione stragiudiziale intrapresa nei confronti del Teatro), tuttavia dalla corrispondenza depositata in atti emerge altresì che successivamente non riceveva più offerte per le altre recite promessegli per compensarlo pienamente della mancata messa in scena della CP_2
Allora, si può affermare che parte convenuta ha risolto in maniera illegittima i contratti di scrittura artistica in esame, laddove il factum principis invocato
(l'emergenza sanitaria) non rendeva davvero impossibile la prestazione.
Quanto al recesso ad nutum ex art. 2237 c.c., tale facoltà del cliente non implica che lo stesso possa essere esercitato in modo arbitrario, essendo pur sempre richiesto il rispetto del dovere di buona fede e correttezza, imposto ai contraenti ex artt. 1175 e 1375 c.c. durante tutte le fasi di vita del contratto.
Proc. N. 6244/2021 R.G. – sentenza Pagina 7 di 11 Ebbene, dalla documentazione in atti, viceversa, emerge che la
[...]
ha receduto illegittimamente dai contratti, non solo Controparte_1
omettendo di comunicarlo personalmente agli artisti (limitandosi a pubblicare la cancellazione delle rappresentazioni sul proprio sito web), ma altresì in quanto non si verificava alcun evento tale da minare il rapporto fiduciario con gli stessi o che comunque giustificasse la scelta di non mettere più in scena la senza proporre nuovi ruoli agli artisti, laddove la pandemia, invocata CP_2
dalla quale evento di forza maggiore atto a giustificare lo CP_1
scioglimento dagli accordi, non è risultata dirimente in tal senso (come chiarito in precedenza); piuttosto, al contrario, è emersa una condotta della convenuta non conforme al dovere di buona fede, non avendo tenuto conto delle conseguenze negative dell'emergenza sanitaria anche per le prospettive lavorative degli attori.
Dunque, per le ragioni esposte, va dichiarata l'illegittimità dello scioglimento dei contratti oggetto di controversia ad opera della Controparte_1
.
[...]
Da ciò deriva il diritto delle parti attrici a ricevere il pagamento dei compensi
(al lordo) che avrebbero ottenuto in caso di regolare esecuzione dei contratti, ossia €.24.000 per , €.
5.500 per Parte_1 Parte_3
(essendo già stato ristorato in parte con il cachet di €.
7.000 per le
[...]
due recite de ) e €.12.000 per da liquidarsi Parte_8 Parte_2
oltre interessi legali dal giorno della diffida (17/06/2020).
Viceversa, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, richiesto dagli attori per la lesione della loro reputazione professionale.
Proc. N. 6244/2021 R.G. – sentenza Pagina 8 di 11 Com'è noto, il danno all'immagine, alla stregua degli altri danni risarcibili, richiede l'apposita dimostrazione di entrambe le componenti del pregiudizio, quali l'evento lesivo di un interesse meritevole di tutela e le conseguenze economiche negative che ne siano derivate, in termini, ad esempio, di perdita di nuove occasioni lavorative (in questo senso, tra gli altri, Cass. 27/04/2016,
n. 8397, secondo cui “allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi e se dimostrato, soprattutto il danno non patrimoniale costituito - come danno conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali essa abbia a interagire”).
Orbene, nel caso in esame, tali elementi non sussistono.
In primis, va evidenziato che la sola cancellazione della non è CP_2
sufficiente per dirsi integrata una lesione dell'immagine degli artisti, laddove in questo caso l'emergenza sanitaria e le conseguenti restrizioni assumono certamente rilievo quali fatti notori che ben possono spiegare mancate rappresentazioni di opere, senza che ciò si riverberi negativamente sulla reputazione degli artisti coinvolti;
in secondo luogo, neppure è dirimente in tal senso il fatto che il avesse programmato una nuova Controparte_1
messa in scena della medesima opera ma con un cast diverso: infatti, come confermato anche dai testimoni sentiti in udienza, le due rappresentazioni della previste rispettivamente nel 2020 e nel 2021, erano totalmente CP_2
diverse a partire dalla direzione artistica ed entrambe erano programmate da lungo tempo (come dimostra il contratto di scrittura artistica, allegato in atti, dell'interprete per il ruolo di per la rappresentazione del 2021, CP_2
Proc. N. 6244/2021 R.G. – sentenza Pagina 9 di 11 datato 18/02/2020), sicché, lungi dal potersi considerare la del 2021 CP_2
un mero “rimpiazzo” dell'opera cancellata nel 2020, nessuna lesione all'immagine può ritenersi esserne derivata per gli odierni attori.
Dunque, la domanda risarcitoria per danno da lesione all'immagine va rigettata;
parimenti, va disposto anche il rigetto della domanda di risarcimento del danno precontrattuale, in quanto proposta in via meramente subordinata rispetto alla domanda principale di accertamento dell'illegittimità del recesso e condanna al pagamento dei compensi, in questa sede accolta.
Le spese seguono il criterio della principale soccombenza della parte convenuta e si liquidano come in dispositivo, facendo ricorso ai parametri medi previsti dalla normativa vigente per lo scaglione di riferimento del quantum della domanda effettivamente oggetto di accoglimento e con l'applicazione dell'aumento per la rappresentanza di più parti.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara l'illegittimità dello scioglimento dai contratti di scrittura artistica n. 16183 del 30/12/2019, n. 16163 del 14/12/2019 e n. 16140 del 04/12/2019 da parte della convenuta Controparte_1
e, per l'effetto, condanna quest'ultima al pagamento dei compensi spettanti agli attori , e Parte_1 Parte_2
liquidati, rispettivamente, in €.24.000, Parte_3
€.12.000 e €.
5.500 in favore dei predetti, oltre interessi legali dal giorno della diffida (17/06/2020) fino al soddisfo;
2. Rigetta le restanti domande attoree;
Proc. N. 6244/2021 R.G. – sentenza Pagina 10 di 11 3. Condanna la alla refusione delle spese Controparte_1
di giudizio in favore degli attori , Parte_1
e in solido tra loro, che si Parte_2 Parte_3
liquidano complessivamente in €.759,00 per esborsi e €.12.185,60 per compensi professionali di difesa, oltre rimborso spese generali al
15%, nonchè IVA e CPA calcolati sui compensi come per legge.
Così deciso in Napoli il 02/10/2025 IL GIUDICE
dott. Giovanni Scotto di Carlo
Proc. N. 6244/2021 R.G. – sentenza Pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione XI civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Giovanni Scotto di Carlo, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 6244/2021 del Ruolo
Generale A.C., ad oggetto: altri contratti d'opera vertente TRA
(c.f. ), nata in Parte_1 C.F._1
Romania il 21/02/1982 e res.te a Timisoara (Romania) in Str. Grigore
Alexandrescu n. 174, (c.f. ), nato a Parte_2 C.F._2
Venezia (VE) il 06/07/1961 e res.te a Mira (VE) alla via Monte del Pascolo n.
11, e (c.f. ), nato a [...] Parte_3 C.F._3
(VR) il 30/05/1966 ed ivi res.te alla Piazza Arsenale n. 1, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Michele Lai (c.f. ed elettivamente C.F._4
domiciliati presso il suo studio in Firenze (FI) alla via Pacini n. 23, giusta procura in atti
ATTORI
E
(P.IVA. ), con sede in Napoli Controparte_1 P.IVA_1
(NA) alla via San Carlo n. 98/F, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti (c.f. Parte_4
Proc. N. 6244/2021 R.G. – sentenza Pagina 1 di 11 ), (c.f. C.F._5 Parte_5
), (c.f. ) e C.F._6 Parte_6 C.F._7
(c.f. ) ed elettivamente domiciliata Parte_7 C.F._8
presso il loro studio in Napoli (NA) alla via dei Fiorentini n. 21, giusta procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Entrambe le parti hanno reiterato le proprie richieste, rispettivamente, di accoglimento e di rigetto delle domande attoree, riportandosi al contenuto di quanto dedotto e richiesto negli atti introduttivi.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 03/03/2021, Parte_1
, e agivano contro la
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
, lamentando l'illegittimo recesso dai contratti di scrittura Controparte_1
artistica (rispettivamente, il n. 16183 del 30/12/2019, il n. 16163 del
14/12/2019 e il n. 16140 del 04/12/2019) per l'interpretazione dei ruoli di
, ” e nell'opera lirica da rappresentare Per_1 Per_2 Per_3 CP_2
presso il Teatro di nel periodo dal 16/06/2020 al 26/07/2020. CP_1
Invero, posto che con l'insorgere della pandemia da Covid-19 e la conseguente sospensione delle attività del mondo dello spettacolo, si verificava la cancellazione di tutte le rappresentazioni previste presso il
, compresa la tuttavia esponevano gli attori che, Controparte_1 CP_2
nonostante la ripresa delle attività del teatro – e, dunque, degli spettacoli – fosse stata disposta a partire dal 14/06/2020 (nel rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del virus), nondimeno la Controparte_3
N. 6244/2021 R.G. – sentenza Pagina 2 di 11
[...] decideva di non mettere in scena la piuttosto realizzando alcuni CP_2
allestimenti all'aperto in Piazza del Plebiscito di altri spettacoli (quali la
Per_
, l' e il concerto della IX° Sinfonia di Beethoven), ciò sebbene il Per_4
Sovrintendente del Teatro, in un'intervista rilasciata a maggio 2020, avesse viceversa manifestato l'intenzione di riprendere proprio con gli stessi spettacoli sospesi a causa della pandemia.
A fronte di tale situazione, gli attori denunciavano il recesso unilaterale illegittimo del Teatro, con una serie di PEC a partire dal 17/06/2020, che, tuttavia, rimanevano senza risposta.
Dunque, gli stessi agivano innanzi al presente Tribunale per ottenere l'accertamento dell'illegittimità dello scioglimento unilaterale dei predetti contratti e, conseguentemente, la condanna della al pagamento CP_1
del corrispettivo che avrebbero ricevuto in caso di regolare rappresentazione dello spettacolo (rispettivamente, €.24.000 per la , €.12.500 per il Parte_1
poi ridotti a €.
5.500 con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., in Parte_3
considerazione del parziale ristoro della sua posizione mediante la scritturazione per un nuovo ruolo, e €.12.000 per il , nonché il Pt_2
risarcimento del danno non patrimoniale da lesione alla reputazione professionale dei tre cantanti lirici, derivante dalla cancellazione della e dalla selezione di diversi artisti per una sua nuova rappresentazione CP_2
nel 2021, da liquidarsi nelle medesime somme pattuite per la prestazione mancata;
in via subordinata, sempre con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., gli attori chiedevano altresì il risarcimento del danno precontrattuale
(quantificato nelle medesime cifre di cui sopra) per lesione dell'affidamento riposto nella conclusione di contratti per nuovi ruoli.
Proc. N. 6244/2021 R.G. – sentenza Pagina 3 di 11 Costituendosi in giudizio, la chiedeva il rigetto Controparte_1
delle domande attoree, negando l'asserita illegittimità del recesso dai contratti, giustificato dall'impossibilità della messa in scena dell'opera a causa dell'emergenza pandemica e dalle necessità, di natura sia organizzativa che artistica, che avevano portato alla rappresentazione di altri spettacoli.
In seguito al deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., si procedeva all'escussione dei testimoni e per le parti Testimone_1 Testimone_2
attrici e e per la parte convenuta;
Testimone_3 Controparte_4
successivamente, la causa era assegnata a sentenza, con i termini ex art. 190
c.p.c. per le comparse conclusionali e di replica.
Il Tribunale, letti gli atti di causa e gli scritti difensivi, decide come segue.
La questione attiene alla legittimità o meno dello scioglimento unilaterale dai contratti di scrittura artistica da parte della . Controparte_1
Preliminarmente, si evidenzia che tali accordi possono essere inquadrati nella figura dei contratti d'opera intellettuale (ex artt. 2229 c.c. e ss.), avendo ad oggetto l'esecuzione di una prestazione di tipo artistico-intellettuale da parte del prestatore d'opera, dietro pagamento di un compenso;
di conseguenza, vi si applica, tra gli altri, anche l'art. 2237 c.c., che, alla luce del legame fiduciario che deve porsi alla base del rapporto tra le parti, permette al cliente di recedere dal contratto liberamente, qualora tale legame venga meno.
Ciò premesso, nel caso in esame la controversia è scaturita in coincidenza con la situazione emergenziale scaturita dal diffondersi della pandemia da
Covid-19, tanto che parte convenuta richiamava l'art. 1256 c.c., invocando l'emergenza sanitaria come giusta causa di risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Proc. N. 6244/2021 R.G. – sentenza Pagina 4 di 11 Com'è noto, la pandemia ha determinato la sospensione generalizzata di diverse attività, alla luce dei provvedimenti governativi (adottati in numerosi
DPCM) che hanno imposto le misure di contenimento del virus, specialmente per quelle attività a forte rischio di sovraffollamento come gli spettacoli dal vivo, in alcuni periodi giungendo finanche a limitare la libertà di riunione e circolazione delle persone.
Dunque, sicuramente tali DPCM hanno rappresentato una causa di forza maggiore (il cd. factum principis) che ha giustificato lo scioglimento dei contratti aventi come periodo di operatività i primi mesi del 2020, durante i quali le restrizioni governative hanno impedito il regolare svolgimento di molti rapporti negoziali ed, in particolare, le rappresentazioni pubbliche di spettacoli;
tuttavia, quanto innanzi evidenziato non giustifica, nella fattispecie, lo scioglimento dei contratti relativi alle rappresentazioni teatrali successive al venir meno dei divieti.
Come esposto dalla stessa parte convenuta, dopo aver necessariamente deliberato più volte la sospensione delle attività durante i mesi del cd. lockdown e la conseguente cancellazione delle opere previste per quella stagione, la , in conformità alle normative Controparte_1
vigenti, riprendeva la propria attività teatrale a partire dal 14/06/2020, procedendo con l'allestimento, in via eccezionale in Piazza del Plebiscito, di talune opere riadattate nella forma di recite cantate, anche allo scopo di più facilmente rispettare le misure di sicurezza e distanziamento per il virus ancora vigenti.
Orbene, ciò implica che il richiamo da parte della convenuta all'art. 1256 c.c. non è fondato.
Proc. N. 6244/2021 R.G. – sentenza Pagina 5 di 11 Se i contratti degli attori prevedevano la loro scritturazione dal 16/06/2020 al
26/07/2020, non vi è fondata ragione per cui la non avrebbe potuto CP_2
essere portata in scena, eventualmente riadattata: del resto, è chiaro che la data del 16/06/2020 andasse intesa come riferita all'inizio delle prove, laddove le rappresentazioni vere e proprie erano originariamente previste dal
18 al 26 luglio 2020 (come da programma per la stagione 2019/2020, allegato in atti anche dalla stessa convenuta).
Onde giustificare la individuazione delle opere messe in scena, la CP_1
invocava l'insindacabilità delle proprie scelte artistiche: ebbene, se ciò è vero, tuttavia (al di là della valutazione, che non compete all'odierno scrivente, su quale fosse la rappresentazione scenica meglio riadattabile ad una recita all'aperto) è pur vero che tali scelte non possono giustificare l'illegittimo scioglimento da contratti perfettamente validi ed eseguibili, non essendo stata dimostrata ed invero neppure dedotta l'assoluta impossibilità di rappresentare la in modalità compatibili con le disposizioni all'epoca vigenti in CP_2
materia di prevenzione sanitaria, le quali non impedivano le rappresentazioni sceniche e teatrali, bensì imponevano solo cautele ai fini del distanziamento delle persone (ad esempio distanza tra i posti a sedere).
Inoltre, si consideri altresì che parte convenuta spiegava la propria scelta di
Per_ riadattare la e l' , invece della anche alla luce della Per_4 CP_2
partecipazione di due artisti fortemente voluti dagli sponsor delle serate all'aperto: è evidente, tuttavia, che ciò non sia sufficiente a giustificare il mancato ingaggio di artisti con i quali già era stato preso un impegno prima della pandemia.
Merita aggiungere che nessun altro ruolo era offerto agli attori per ristorarli
Proc. N. 6244/2021 R.G. – sentenza Pagina 6 di 11 dalla cancellazione della infatti, nonostante il disposto dell'art. 3 dei CP_2
contratti di scrittura artistica in esame (in cui si legge: “Ove esigenze della
Stagione Teatrale determinino il cambiamento dell'opera (o delle opere) o del concerto (o dei concerti), [l'artista] sarà tenuto a rispettare il presente contratto ed a prodursi nell'opera (o nelle opere) o nel concerto (o nei concerti) scelte per la sostituzione”), il non ingaggiava gli Controparte_1
attori per nessuna ulteriore o diversa nuova rappresentazione: sicuramente non , con la quale non era avviata alcuna trattativa;
neppure il Parte_1
al cui agente non giungeva nessun'altra offerta dopo che il suo Pt_2
assistito non aveva potuto accettare il ruolo di “Farfarello” per tre recite de
L'amour des trois oranges, a causa di impegni già presi per il medesimo periodo (ottobre 2021); ancora, neanche il in quanto, se è Parte_3
vero – come ammesso anche dagli attori – che lo stesso veniva scritturato per due recite nel ruolo di “Armigero” ne Il TO IC (previa rinuncia all'azione stragiudiziale intrapresa nei confronti del Teatro), tuttavia dalla corrispondenza depositata in atti emerge altresì che successivamente non riceveva più offerte per le altre recite promessegli per compensarlo pienamente della mancata messa in scena della CP_2
Allora, si può affermare che parte convenuta ha risolto in maniera illegittima i contratti di scrittura artistica in esame, laddove il factum principis invocato
(l'emergenza sanitaria) non rendeva davvero impossibile la prestazione.
Quanto al recesso ad nutum ex art. 2237 c.c., tale facoltà del cliente non implica che lo stesso possa essere esercitato in modo arbitrario, essendo pur sempre richiesto il rispetto del dovere di buona fede e correttezza, imposto ai contraenti ex artt. 1175 e 1375 c.c. durante tutte le fasi di vita del contratto.
Proc. N. 6244/2021 R.G. – sentenza Pagina 7 di 11 Ebbene, dalla documentazione in atti, viceversa, emerge che la
[...]
ha receduto illegittimamente dai contratti, non solo Controparte_1
omettendo di comunicarlo personalmente agli artisti (limitandosi a pubblicare la cancellazione delle rappresentazioni sul proprio sito web), ma altresì in quanto non si verificava alcun evento tale da minare il rapporto fiduciario con gli stessi o che comunque giustificasse la scelta di non mettere più in scena la senza proporre nuovi ruoli agli artisti, laddove la pandemia, invocata CP_2
dalla quale evento di forza maggiore atto a giustificare lo CP_1
scioglimento dagli accordi, non è risultata dirimente in tal senso (come chiarito in precedenza); piuttosto, al contrario, è emersa una condotta della convenuta non conforme al dovere di buona fede, non avendo tenuto conto delle conseguenze negative dell'emergenza sanitaria anche per le prospettive lavorative degli attori.
Dunque, per le ragioni esposte, va dichiarata l'illegittimità dello scioglimento dei contratti oggetto di controversia ad opera della Controparte_1
.
[...]
Da ciò deriva il diritto delle parti attrici a ricevere il pagamento dei compensi
(al lordo) che avrebbero ottenuto in caso di regolare esecuzione dei contratti, ossia €.24.000 per , €.
5.500 per Parte_1 Parte_3
(essendo già stato ristorato in parte con il cachet di €.
7.000 per le
[...]
due recite de ) e €.12.000 per da liquidarsi Parte_8 Parte_2
oltre interessi legali dal giorno della diffida (17/06/2020).
Viceversa, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, richiesto dagli attori per la lesione della loro reputazione professionale.
Proc. N. 6244/2021 R.G. – sentenza Pagina 8 di 11 Com'è noto, il danno all'immagine, alla stregua degli altri danni risarcibili, richiede l'apposita dimostrazione di entrambe le componenti del pregiudizio, quali l'evento lesivo di un interesse meritevole di tutela e le conseguenze economiche negative che ne siano derivate, in termini, ad esempio, di perdita di nuove occasioni lavorative (in questo senso, tra gli altri, Cass. 27/04/2016,
n. 8397, secondo cui “allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi e se dimostrato, soprattutto il danno non patrimoniale costituito - come danno conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali essa abbia a interagire”).
Orbene, nel caso in esame, tali elementi non sussistono.
In primis, va evidenziato che la sola cancellazione della non è CP_2
sufficiente per dirsi integrata una lesione dell'immagine degli artisti, laddove in questo caso l'emergenza sanitaria e le conseguenti restrizioni assumono certamente rilievo quali fatti notori che ben possono spiegare mancate rappresentazioni di opere, senza che ciò si riverberi negativamente sulla reputazione degli artisti coinvolti;
in secondo luogo, neppure è dirimente in tal senso il fatto che il avesse programmato una nuova Controparte_1
messa in scena della medesima opera ma con un cast diverso: infatti, come confermato anche dai testimoni sentiti in udienza, le due rappresentazioni della previste rispettivamente nel 2020 e nel 2021, erano totalmente CP_2
diverse a partire dalla direzione artistica ed entrambe erano programmate da lungo tempo (come dimostra il contratto di scrittura artistica, allegato in atti, dell'interprete per il ruolo di per la rappresentazione del 2021, CP_2
Proc. N. 6244/2021 R.G. – sentenza Pagina 9 di 11 datato 18/02/2020), sicché, lungi dal potersi considerare la del 2021 CP_2
un mero “rimpiazzo” dell'opera cancellata nel 2020, nessuna lesione all'immagine può ritenersi esserne derivata per gli odierni attori.
Dunque, la domanda risarcitoria per danno da lesione all'immagine va rigettata;
parimenti, va disposto anche il rigetto della domanda di risarcimento del danno precontrattuale, in quanto proposta in via meramente subordinata rispetto alla domanda principale di accertamento dell'illegittimità del recesso e condanna al pagamento dei compensi, in questa sede accolta.
Le spese seguono il criterio della principale soccombenza della parte convenuta e si liquidano come in dispositivo, facendo ricorso ai parametri medi previsti dalla normativa vigente per lo scaglione di riferimento del quantum della domanda effettivamente oggetto di accoglimento e con l'applicazione dell'aumento per la rappresentanza di più parti.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara l'illegittimità dello scioglimento dai contratti di scrittura artistica n. 16183 del 30/12/2019, n. 16163 del 14/12/2019 e n. 16140 del 04/12/2019 da parte della convenuta Controparte_1
e, per l'effetto, condanna quest'ultima al pagamento dei compensi spettanti agli attori , e Parte_1 Parte_2
liquidati, rispettivamente, in €.24.000, Parte_3
€.12.000 e €.
5.500 in favore dei predetti, oltre interessi legali dal giorno della diffida (17/06/2020) fino al soddisfo;
2. Rigetta le restanti domande attoree;
Proc. N. 6244/2021 R.G. – sentenza Pagina 10 di 11 3. Condanna la alla refusione delle spese Controparte_1
di giudizio in favore degli attori , Parte_1
e in solido tra loro, che si Parte_2 Parte_3
liquidano complessivamente in €.759,00 per esborsi e €.12.185,60 per compensi professionali di difesa, oltre rimborso spese generali al
15%, nonchè IVA e CPA calcolati sui compensi come per legge.
Così deciso in Napoli il 02/10/2025 IL GIUDICE
dott. Giovanni Scotto di Carlo
Proc. N. 6244/2021 R.G. – sentenza Pagina 11 di 11