Articolo 43 del Codice della protezione civile
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6 febbraio 2018
Art. 43.

Fondo nazionale di protezione civile per le attivita' di previsione e prevenzione ( Articolo 19, legge 225/1992 ; Articolo 6-bis, decreto-legge 343/2001 , conv. legge 401/2001 )

1. Le risorse per lo svolgimento delle attivita' di previsione e prevenzione dei rischi assicurate dal Dipartimento della protezione civile iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri provenienti dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, costituiscono il «Fondo nazionale di protezione civile per le attivita' di previsione e prevenzione».
2. Le somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stesso anno di riferimento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alle pertinenti unita' di voto dei relativi stati di previsione.
Entrata in vigore il 6 febbraio 2018
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