TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/10/2025, n. 3619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3619 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
EM TT, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa previdenziale iscritta al n. 7668/2024 R.G., chiamata all'udienza del
6/10/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. R. Giglio e dall'avv. G. Ceci Parte_1 ricorrente nei confronti di
, in persona del Direttore Regionale pro tempore per la Puglia, rappresentato e CP_1 difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. E. Castellaneta resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10/6/2024, il ricorrente, come in epigrafe indicato, esponeva di aver presentato, nelle date del 6/11/2023, 8/11/2023 e 4/12/2023, istanze amministrative presso la competente sede al fine di ottenere il riconoscimento delle CP_1 seguenti malattie professionali, ai sensi del D.P.R. n. 1124/65: 1) sindrome del tunnel carpale bilaterale;
2) tendinopatia spalle;
3) epicondilite e deduceva che l' CP_2 resistente, con lettere del 2/2/2024 e del 3/2/2024, aveva provveduto a riconoscere il nesso di causalità tra le malattie denunciate ed il lavoro espletato dal ricorrente, determinando la menomazione dell'integrità psico-fisica subita dal ricorrente per la sindrome del tunnel carpale nella misura del 4%; per la tendinopatia delle spalle nella misura del 2% e per la epicondilite nella misura del 2%, per un grado complessivo quantificato nella misura del 7%.
Ritenuta erronea tale valutazione e proposta opposizione limitatamente al provvedimento con cui veniva riconosciuto il danno biologico per la sindrome del tunnel carpale bilaterale nella misura del 4% che rimaneva infruttuosa, adiva il
Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, chiedendo il riconoscimento della malattia professionale “sindrome del tunnel carpale bilaterale” nella misura del 7% ovvero in quella ritenuta di giustizia e comunque superiore al 4%, con condanna dell' al CP_1 pagamento dell'indennità nella misura corrispondente, previo espletamento di consulenza tecnica.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
Istruita la causa con la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa, matura per la decisione, veniva definita con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Giova precisare che, alla presente fattispecie, è applicabile quanto disposto dal D. Lgs.
n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno CP_1 sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». (…) b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato
e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
Pag. 2 di 3 l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. (…)”.
Va rilevato che il CTU, specialista in medicina del lavoro, nella relazione depositata in data 4/7/2025, alla luce della documentazione sanitaria agli atti, ha così concluso: “Il sig. allo stato presenta: “ tendinopatia delle spalle” quale Parte_1 malattia professionale già riconosciuta dall' . Attualmente la patologia oggetto CP_1 del ricorso non appare aver subito aggravamento. Pertanto si ritiene congrua la valutazione complessiva dei postumi permanenti del 7 % (sette)”.
Orbene, ritiene il Giudicante di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico ed una accurata disamina della documentazione sanitaria in atti, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da congrua motivazione.
Del resto, è appena il caso di osservare che le controdeduzioni a firma del CTU, a seguito delle osservazioni della parte ricorrente, risultano, oltre che esaustive, del tutto condivisibili.
Ne discende il rigetto del ricorso.
In ordine alle spese di lite, in considerazione del deposito di idonea documentazione, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., esse devono essere dichiarate irripetibili, mentre le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa
EM TT, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di con ricorso depositato in data 10/6/2024, così Parte_1 CP_1 provvede: rigetta il ricorso;
spese irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate in separato decreto. CP_1
Bari, 6/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa EM TT
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
EM TT, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa previdenziale iscritta al n. 7668/2024 R.G., chiamata all'udienza del
6/10/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. R. Giglio e dall'avv. G. Ceci Parte_1 ricorrente nei confronti di
, in persona del Direttore Regionale pro tempore per la Puglia, rappresentato e CP_1 difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. E. Castellaneta resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10/6/2024, il ricorrente, come in epigrafe indicato, esponeva di aver presentato, nelle date del 6/11/2023, 8/11/2023 e 4/12/2023, istanze amministrative presso la competente sede al fine di ottenere il riconoscimento delle CP_1 seguenti malattie professionali, ai sensi del D.P.R. n. 1124/65: 1) sindrome del tunnel carpale bilaterale;
2) tendinopatia spalle;
3) epicondilite e deduceva che l' CP_2 resistente, con lettere del 2/2/2024 e del 3/2/2024, aveva provveduto a riconoscere il nesso di causalità tra le malattie denunciate ed il lavoro espletato dal ricorrente, determinando la menomazione dell'integrità psico-fisica subita dal ricorrente per la sindrome del tunnel carpale nella misura del 4%; per la tendinopatia delle spalle nella misura del 2% e per la epicondilite nella misura del 2%, per un grado complessivo quantificato nella misura del 7%.
Ritenuta erronea tale valutazione e proposta opposizione limitatamente al provvedimento con cui veniva riconosciuto il danno biologico per la sindrome del tunnel carpale bilaterale nella misura del 4% che rimaneva infruttuosa, adiva il
Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, chiedendo il riconoscimento della malattia professionale “sindrome del tunnel carpale bilaterale” nella misura del 7% ovvero in quella ritenuta di giustizia e comunque superiore al 4%, con condanna dell' al CP_1 pagamento dell'indennità nella misura corrispondente, previo espletamento di consulenza tecnica.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
Istruita la causa con la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa, matura per la decisione, veniva definita con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Giova precisare che, alla presente fattispecie, è applicabile quanto disposto dal D. Lgs.
n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno CP_1 sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». (…) b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato
e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
Pag. 2 di 3 l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. (…)”.
Va rilevato che il CTU, specialista in medicina del lavoro, nella relazione depositata in data 4/7/2025, alla luce della documentazione sanitaria agli atti, ha così concluso: “Il sig. allo stato presenta: “ tendinopatia delle spalle” quale Parte_1 malattia professionale già riconosciuta dall' . Attualmente la patologia oggetto CP_1 del ricorso non appare aver subito aggravamento. Pertanto si ritiene congrua la valutazione complessiva dei postumi permanenti del 7 % (sette)”.
Orbene, ritiene il Giudicante di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico ed una accurata disamina della documentazione sanitaria in atti, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da congrua motivazione.
Del resto, è appena il caso di osservare che le controdeduzioni a firma del CTU, a seguito delle osservazioni della parte ricorrente, risultano, oltre che esaustive, del tutto condivisibili.
Ne discende il rigetto del ricorso.
In ordine alle spese di lite, in considerazione del deposito di idonea documentazione, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., esse devono essere dichiarate irripetibili, mentre le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa
EM TT, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di con ricorso depositato in data 10/6/2024, così Parte_1 CP_1 provvede: rigetta il ricorso;
spese irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate in separato decreto. CP_1
Bari, 6/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa EM TT
Pag. 3 di 3