Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/03/2025, n. 3177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3177 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il tribunale riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei magistrati:
Raffaele Sdino presidente rel.
Valeria Rosetti giudice
Immacolata Cozzolino giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15804 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti ROSANNA BUONANNO e ALESSANDRA VALLARIO in sostituzione del precedente difensore
RICORRENTE
E
), elettivamente domiciliata CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. LAVISTA JESSICA MARIA la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Pubblico presso il Tribunale di Napoli CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 04.07.2024 i procuratori del ricorrente hanno così concluso:
a che il Tribunale voglia così provvedere:
1
- revocare, per tutti i motivi sopra esposti, il provvedimento emesso dal G.I. il 29.03.2023 e per l'effetto: - disporre che la minore sia affidata in via Per_1
condivisa ad entrambi i genitori;
- liberalizzare gli incontri padre figlia, disponendo che le visite avvengano presso il domicilio paterno secondo il calendario già stabilito in sede presidenziale;
- revocare, per tutti i motivi sopra esposti, anche il provvedimento emesso dal G.I. il 30.04.2023; - stabilire che il padre versi un assegno per il mantenimento della figlia non superiore a € Per_1
400,00 mensili oltre rivalutazione annuale Istat come per legge;
- confermare il pagamento delle spese straordinarie per la figlia minore al 50% tra i genitori;
- revocare l'assegno di mantenimento mensile posto a carico del SI. Parte_1
in favore della SI.ra non sussistendo i presupposti previsti dalla CP_1
legge per il suo riconoscimento;
- con vittoria di spese e compensi professionali in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.
Il difensore della resistente ha così concluso: confermare il provvedimento emesso dal G.I il 29/03/2023 con affido esclusivo della minore alla SI.ra Per_1 CP_1
confermare il provvedimento emesso dal G.I. il 30/04/2023 sull'allontanamento del SI. dalla minore Controparte_3 Per_1
concedere in uso esclusivo alla SI.ra che la abiterà con la figlia CP_1
la casa familiare sita in Napoli alla via Montecalvario n. 5, con tutti i Per_1
mobili e gli arredi ivi contenuti;
fissare un assegno di mantenimento a carico del SI. nella misura di Pt_1
€ 2.000,00 mensili, di cui € 1.000,00 per la figlia minore ed € 1.000,00 per Per_1
la moglie, prevedendo gli automatici Istat annuali, da corrispondersi entro il 5 di ciascun mese a mezzo bonifico su conto corrente della resistente;
stabilire che il padre si faccia carico delle spese straordinarie della figlia
(spese mediche, scolastiche, ricreative e di istruzione, etc.) nella misura del Per_1
100%, stante la totale impossidenza della madre;
autorizzare espressamente, e senza preventivo consenso dell'altro genitore, la autorità consiliari e di P.S. al rilascio del passaporto o dei documenti utili per
l'espatrio della minore Per_1
condannare il SI. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del Pt_1
presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore.
Il Pubblico Ministero ha chiesto:
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che il Tribunale voglia disciplinare i rapporti prevedendo l'affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno due pomeriggi a settimana ed una giornata nel week end alternando il sabato alla domenica rispettando la volontà della minore in ordine alla eventuale presenza di ulteriori familiari nel corso degli incontri con il padre e con supervisione dei SS in ordine all'andamento dei rapporti;
chiede altresì la conferma dei provvedimenti in atto quanto agli obblighi di mantenimento della minore.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/06/2022 il ricorrente chiedeva pronunziarsi la separazione personale dalla coniuge.
A sostegno della domanda deduceva: che aveva contratto matrimonio con la resistente in data 11/08/2014; che dal matrimonio era nata in data [...] la figlia minore Per_1
che l'unione matrimoniale, inizialmente felice, si era disgregata per responsabilità della moglie la quale aveva reso intollerabile la convivenza a causa di continui litigi ed aggressioni verbali, anche presso il ristorante “Pizza e BA” dove lavorava il marito;
di essere stato licenziato proprio a causa di tali “scenate”; che la moglie aveva assunto atteggiamenti sconvenienti ed offensivi anche nei confronti della suocera ed il marito, SI. ; Controparte_3
che pertanto era stato costretto a lasciare la casa familiare;
di essere allo stato disoccupato;
che la casa familiare era stata presa in locazione per un canone di € 800,00; che continuava a pagare una rata di finanziamento di circa € 200,00 al mese per un finanziamento contratto per l'acquisto di arredi per la casa;
ciò, premesso concludeva per la pronuncia di separazione con addebito alla resistente, l'affido condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la madre, la previsione a suo carico dell'obbligo di corrispondere un assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia e della moglie di € 400,00.
Si costituiva la resistente la quale non si opponeva alla domanda di separazione ma chiedeva che in via riconvenzionale fosse addebitata al marito allegando:
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che egli aveva improvvisamente abbandonato la casa familiare e la famiglia il 09/04/2022 lasciandola senza mezzi di sostentamento;
che successivamente si era limitato a versare appena € 400,00 per entrambe e non aveva più pagato il canone di locazione;
che la crisi del matrimonio era da ricondurre ad un litigio tra la resistente e il patrigno SI. ; Controparte_3
che il marito non aveva preso le difese della moglie;
che il marito aveva continuato a lavorare senza contratto per le imprese di famiglia tra cui il ristorante “Pizza e BA” come cassiere;
che inoltre gestiva una casa vacanze “Casetta Toledo” per un reddito complessivo mensile di € 5.000,00 netti;
che infatti poteva permettersi un'intensa vita sociale e vacanze a e CP_4
CP_5
pertanto, concludeva affinché fosse: pronunciata la sentenza di separazione e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, con addebito al marito;
disposto l'affido condiviso della figlia con residenza prevalente presso la madre alla quale assegnare la casa familiare;
determinare l'assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia nella misura di € 1.000,00 e in favore della moglie di €
1.000,00, oltre al 100% delle spese straordinarie.
Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, all'udienza di comparizione del 18.10.2022, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava la figlia minore ad entrambi con collocazione prevalente presso la madre, alla quale assegnava la casa familiare, determinava i tempi di permanenza con il padre (senza pernotto) e poneva a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere l'assegno mensile di € 600,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, e l'assegno di € 300,00 a titolo di mantenimento della moglie;
infine, disponeva che i genitori contribuissero al pagamento delle spese extra assegno in misura del 50% ciascuno.
Emessa la sentenza parziale, la causa era istruita con la prova orale e la richiesta di relazioni al Servizio sociale;
infine, era nuovamente rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni prima precisate.
Essendo stata già decisa la domanda di status occorre esaminare le altre domande partendo da quelle di addebito.
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La domanda proposta in ricorso, formulata peraltro in termini piuttosto generici, risulta implicitamente ma inequivocabilmente rinunziata come si desume dalle conclusioni rassegnate in via analitica nelle note di trattazione scritta.
La domanda riconvenzionale di addebito va, invece, respinta in quanto non provata.
Infatti, nella memoria integrativa il SI. ha contestato la versione dei Pt_1
fatti offerta dalla moglie ribadendo che non era andato via volontariamente ma era stato spinto ad andare via di casa a causa dei comportamenti aggressivi della moglie.
Non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria tale opposta ricostruzione non è stata smentita;
al riguardo il Collegio condivide la valutazione del g.i. di inammissibilità delle istanze istruttorie.
Peraltro, le parti non hanno neppure insistito nell'ammissione delle prove non ammesse così rinunziandovi;
di conseguenza, i fatti allegati a sostegno delle rispettive domande sono restati del tutto sforniti di prova.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151
1° comma c.c., senza addebito. in ordine all'affidamento della figlia
La difesa del ricorrente ha chiesto la revoca dell'affido esclusivo e il ripristino dell'affido condiviso inizialmente previsto.
Giova richiamare l'ordinanza del 29/03/2023: considerato che la SI.ra ha chiesto la modifica della disciplina CP_1
provvisoria in atto per varie ragioni: a) il SI. sarebbe stato violento Pt_1 aggredendola dove c'era anche la bambina (cfr. episodio del 15.12.2022);
b) il SI. non rispetterebbe i tempi previsti per la frequentazione Pt_1
della bambina sia perché chiede di variare continuamente i giorni sia perché starebbe pochissimo tempo con la piccola;
c) il ricorrente non verserebbe l'intero assegno di mantenimento ma un importo notevolmente inferiore;
in ordine ad a), le parti all'udienza hanno offerto versioni opposte (ognuno afferma di essere stato aggredito dall'altro) concordando sulla circostanza che nell'ambito di un acceso alterco sarebbero pervenuti ad un contatto fisico;
tuttavia, mentre il certificato del PS costituisce un SInificativo riscontro a quanto dichiarato dalla SI.ra (peraltro in maniera molto dettagliata), le CP_1
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affermazioni del SI. , che pure ha dedotto di essere andato al PS, non Pt_1
hanno avuto alcuna conferma;
b) in ordine ai tempi di frequentazione, dovrebbe essere chiaro che la disciplina è quella dettata con l'ordinanza presidenziale e che la possibilità di modificarla dovrebbe essere meramente residuale e non la regola;
in ogni caso è opportuno eliminare tale possibilità in quanto foriera di ulteriori polemiche tra i coniugi;
c) l'inadempimento eccepito dalla SI.ra nella memoria del CP_1
14.02.2023 non è stato contestato e la prova offerta dal SI. in ordine al Pt_1
pagamento di alcune utenze mostra che egli non ha compreso che il pagamento dell'assegno di mantenimento non può essere sostituito da altre forme di adempimento;
ritenuto, pertanto, che, allo stato dell'attuale cognizione, ricorrano più ragioni per derogare alla regola dell'affido condiviso atteso che, oltre alla violenza nei confronti della moglie che assume la forma della violenza assistita per la piccola, egli non ha rispettato né gli obblighi di assistenza economica né di cura morale;
Dunque, fermo restando che la modifica del regime di affidamento era stata ampiamente e congruamente motivata dal g.i., il Collegio reputa che siano venute meno le ragioni che avevano indotto a tale decisione.
In primo luogo, le parti non hanno inteso né allegare né tanto meno provare gli sviluppi del procedimento penale scaturito dalla denunzia della SI.ra CP_1
(nonostante siano decorsi oltre due anni dai fatti) con la conseguenza che l'accertamento sulla veridicità delle accuse è rimasto allo stato degli atti fondato solo su una cognizione sommaria.
In secondo luogo, l'episodio, seppure certamente censurabile, è, fortunatamente, rimasto isolato e il tempo decorso e la riduzione delle occasioni di incontro lasciano fondatamente presumere che le parti abbiano imparato ad esercitare un maggiore controllo sui propri impulsi e, in particolare, il SI. Pt_1
abbia imparato a reggere il confronto in maniera corretta con la moglie.
Quanto alla seconda motivazione, ovvero l'irregolare frequentazione della figlia e l'arbitraria modifica del calendario, dalle relazioni del Servizio (cui sono allegate quelle del Polo inerenti lo svolgimento degli incontri in spazio neutro) si
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evince l'impegno e la costanza messi dal padre nella costruzione della relazione con la figlia (nonché l'affetto della bambina nei suoi riguardi).
Anzi, al contrario è stata la SI.ra a non favorire questo CP_1
riavvicinamento della bambina al padre annullando pretestuosamente alcuni incontri tanto da indurre il giudice ad ammonirla.
Ora, considerato che il padre ha anche rispettato l'obbligo di mantenimento
(nei confronti della figlia), la prognosi sulle sue competenze genitoriali all'epoca sicuramente negativa può essere mutata in positiva, almeno per quanto emerso nel giudizio sino all'ultima udienza.
Dunque, può essere nuovamente previsto l'affido condiviso con la collocazione prevalente presso la madre. in ordine ai tempi di permanenza con ciascun genitore
Sulla scorta delle considerazioni che precedono non sussistono più le eSIenze che avevano suggerito la modalità protette di incontro, modalità che quindi possono essere liberalizzate. Può trovare conferma il calendario a suo tempo adottato nell'ordinanza presidenziale con l'integrazione del pernottamento nel fine settimana in considerazione dell'età della bambina.
Quanto poi al divieto di incontro della bambina con il SI. (di cui CP_3
all'ordinanza del 30/04/2023) la misura cautelare era più che giustificata alla luce della illegittima pubblicazione di foto della minore da parte del predetto.
A distanza di tempo e confidando sulla maturazione del SI. nel suo Pt_1
ruolo di padre, la misura può essere revocata rammentando, tuttavia, al ricorrente che è sempre prioritaria l'eSIenza di tutela della figlia rispetto agli altri legami familiari. dell'assegnazione della casa familiare
La casa familiare va assegnata alla madre in quanto genitore presso il quale la figlia ha la residenza prevalente. della capacità reddituale del SI. Pt_1
Già nell'ordinanza presidenziale si evidenziava che:
……la resistente è, allo stato, priva di un'occupazione in quanto nell'organizzazione familiare era dedita alla cura della bambina;
il ricorrente ha tentato di accreditare la sua versione dei fatti secondo cui sarebbe disoccupato e che anche in precedenza il suo guadagno sarebbe stato di appena € 750,00/800,00 in virtù di un rapporto di lavoro part time presso un ristorante.
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Tale versione dei fatti è talmente inverosimile da potere essere ritenuta inattendibile.
Si consideri infatti: che la famiglia era (ed è) monoreddito;
che prima avevano preso una casa in locazione alla via Gilardi e poi a
Montecalvario per un canone mai inferiore, rispettivamente, per l'una a € 700,00 a
800,00;
che la bambina era iscritta ad una scuola privata con una retta SInificativa;
che la famiglia poteva permettersi prolungati periodi di vacanza estiva (cfr. analitiche dichiarazioni rese dalla resistente);
che il ricorrente non ha prodotto la lettera di licenziamento né ha dichiarato di ricordare l'esatta motivazione dello stesso;
che il ricorrente non ha impugnato il licenziamento.
Premesso che non è convincente che la famiglia di origine del SI. Pt_1
potesse garantire un tenore di vita così elevato alla famiglia del ricorrente
(comunque la circostanza non è stata in alcun modo provata), deve logicamente presumersi che egli potesse contare su un reddito non dichiarato (in istruttoria sarà oggetto di approfondimento la circostanza che egli lavorasse in una società amministrata o in qualche modo controllata dal patrigno). Anzi, deve ritenersi che egli abbia conservato una discreta capacità reddituale e che il licenziamento, avvenuto per una singolare coincidenza poco prima dell'inizio del giudizio, mascheri la prosecuzione dell'attività lavorativa presso un altro ristorante.
Ma, in una diversa prospettiva, anche se il licenziamento non fosse stato preordinato, il ricorrente dovrebbe comunque spiegare per quale motivo non abbia trovato una nuova occupazione nello specifico settore della ristorazione grazio alla sua esperienza lavorativa e alla fortissima richiesta di personale causata dal vero e proprio boom turistico che sta vivendo la città di Napoli.
All'esito dell'istruttoria risulta confermato che il SI. abbia cercato Pt_1
di occultare le proprie fonti di reddito atteso che la teste sulla cui Tes_1
attendibilità non è lecito dubitare sul capo n. 11) “vero è che il SI. lavora Pt_1 in Napoli presso i ristoranti del SI. “Pizza & Babbà” come Controparte_3 cassiere?” ha risposto:
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“Si è vero. Premetto che il ristorante Pizza e BA si trova nello stesso palazzo dell'appartamento dove vive la SI.ra al piano terra, mentre CP_1
l'appartamento è al secondo o terzo piano, non posso essere sicura. <sono stata pi volte a casa della SI.ra sono entrata anche nel ristorante e ci ho cp_1>
mangiato, insieme al mio compagno , prima di andare a salutare Persona_2 la mia amica. Era verso le 14.00. Si trattava dell'ultimo periodo di convivenza prima che i coniugi si lasciassero. Il SI. era alla cassa. Da allora non Pt_1
sono più entrata nel ristorante, ma sono passata tante altre volte per andare a trovare la mia amica e l'ho visto dentro al ristorante vicino alla cassa. Preciso che la porta del ristorante è una porta a vetri e la cassa si trova molto vicino alla porta. L'ultima volta che l'ho visto risale a circa 5 mesi fa, nel periodo estivo, probabilmente a giugno. Anche in questo caso era sempre ora di pranzo perché la sera ovviamente io e il mio compagno rientriamo a Ischia. ADR. ribadisco che si tratta sempre di “Pizza e Babbà” al piano terra del palazzo dove vive . Ci CP_1
siamo anche salutati, senza tuttavia parlarci
Del resto, trattandosi pacificamente di un'attività di famiglia, la circostanza del licenziamento era altamente inverosimile anche per la concomitanza con l'inizio del giudizio (cfr. ordinanza presidenziale) e, dunque, può affrmarsi che il ricorrente ha continuato a svolgere la stessa attività di cassiere anche senza un contratto di lavoro.
Dalla prova, invece, non è risultata provata l'altra attività attribuita dalla difesa della moglie al marito ovvero la gestione di una casa vacanze poiché le dichiarazioni delle testi si sono basate unicamente su quanto appreso dalla stessa SI.ra CP_1
Si aggiunga, infine, che, anche sulla scorta della documentazione in atti, la famiglia aveva (ed il SI. continua ad avere come da foto allegate) un buon Pt_1
tenore di vita.
Ciò premesso, reputa il Collegio che la resistente non abbia diritto all'assegno di mantenimento.
Sebbene, infatti, sussista tra le parti una rilevante disparità reddituale, la SI.ra non ha provato (in realtà non ha nemmeno allegato) di essere CP_1
nell'impossibilità di procurarsi mezzi autonomi atti ad assicurarle un tenore di vita analogo a quello endo matrimoniale o comunque un'esistenza dignitosa.
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Si tenga conto sia della sua età (al momento della decisione solo 44 anni), della circostanza che non deve più occuparsi continuamente della bambina (che ha sette anni) e dell'assenza di fattori impeditivi della ricerca di un'occupazione.
In altri termini, non ha dato prova che la sua attuale condizione di assenza di reddito non sia a lei imputabile in virtù del principio di auto responsabilità.
Per quanto riguarda, invece, l'assegno periodico per la minore, considerata la capacità reddituale del padre come prima delineata (sulla scorta delle presunzioni nonché della prova dell'attività lavorativa presso il ristorante) e tenuto conto sia della rata del finanziamento (per l'acquisto degli arredi) che della rinunzia alla quota dell'Assegno Unico può trovare conferma quanto disposto in sede presidenziale.
La contribuzione alle spese deve essere al 50% a carico di ciascun genitore.
La domanda di risarcimento avanzata dalla resistente per la prima volta nella comparsa conclusionale è inammissibile per tardività.
Le spese del presente giudizio vanno interamente compensate in considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta la domanda riconvenzionale di addebito;
b) affida ad entrambi i genitori la figlia con residenza prevalente presso la madre;
c) revoca la previsione degli incontri in spazio neutro;
d) il padre terrà con sé la figlia il martedì ed il giovedì dalle 16,00 alle 19,00 e, a settimane alterne, dal sabato mattina alle 10,00 sino alla domenica sera alle
19,00 (per il resto va confermata la disciplina dell'ordinanza presidenziale);
e) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento della figlia, entro il giorno cinque di ogni mese,
l'assegno mensile di € 600,00; l'assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dall'anno successivo all'emissione dell'ordinanza presidenziale, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
f) pone a carico di entrambi l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese extra assegno al 50 %;
g) rigetta la domanda di un assegno di mantenimento per la moglie;
h) dichiara interamente compensate le spese del giudizio;
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i) si comunichi al Servizio sociale.
Così deciso in Napoli nella Camera di ConSIlio del 08/11/2024
Il presidente estensore
Raffaele Sdino
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