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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 07/05/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 652/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
Il Tribunale di Isernia - Sezione Unica - composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott. Marco PonSIlione Giudice rel. ed est. riunito in camera di conSIlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 652/2022 avente ad oggetto: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dagli Avv.ti Chiara Capobianco e Alessia Incollingo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Chiara Capobianco sito in Venafro (IS) alla Via Delle Milizie n. 5;
- ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'Avv. Adriano Iannacone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Venafro (IS) alla Strada Prov. Conca Casale n. 21/E;
- resistente
CON
L'INTERVENTO DEL PM IN SEDE
- interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da note scritte dei procuratori depositate in sostituzione dell'udienza del
3.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. OGGETTO: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.6.2022 proponeva domanda di cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio celebrato con l'odierna resistente presso il Comune di Sesto Campano
(IS) in data 26.4.1998 (Atto di matrimonio n. 1, p. II, s. A, anno 1998), rappresentando l'impossibilità di riconciliarsi con la coniuge, . CP_1
Per_ Deduceva, in particolare, che: - dall'unione matrimoniale nascevano due figlie, il 30.3.1999 e il 3.11.2001; - con il passare del tempo, a causa delle divergenze caratteriali, la vita Persona_2
coniugale diveniva intollerabile e, pertanto, i coniugi decidevano di separarsi consensualmente;
- il
Tribunale di Isernia, con decreto del 30.1.2009, omologava l'accordo di separazione, prevedendo, tra le altre condizioni, il pagamento da parte di della somma complessiva di € Parte_1
1.200,00, a titolo di contributo di mantenimento, in favore della coniuge e delle figlie.
Decorsi i termini di legge ai fini della proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e stante la concreta impossibilità di ricostituire il legame coniugale, essendo ormai irreversibile la disgregazione della comunione materiale e spirituale dei coniugi, il SI. adiva Pt_1
l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: -
Dichiarare: ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 26.4.1999 e annotato nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Sesto Campano, Atto n. 1 p. II contratto in Sesto Campano tra il Signor
e la Signora;
-Determinare:
1. nella somma non superiore ad € Parte_1 CP_1
400,00 per ciascuna figlia l'assegno di mantenimento per ed da corrispondersi Persona_2 Per_1
direttamente alle ragazze maggiorenni, come già previsto dal richiamato provvedimento del
Tribunale di Isernia e ciò finché le stesse frequenteranno l'Università e comunque non oltre il
26mo anno di età;
2. che nulla è dovuto all'ex coniuge indipendente CP_1
economicamente.
3. riconoscere in capo al ricorrente la proprietà esclusiva della motocicletta targata CF83945 ed ordinare alla resistente di autorizzare il cambio di intestazione presso il PRA da a ”, con vittoria delle spese di lite. CP_1 Parte_1
Il SI. rappresentava, inoltre, la sopravvenienza di nuove circostanze legittimanti la modifica Pt_1 delle condizioni economiche pattuite nell'atto di separazione, deducendo, nello specifico,
l'intervenuta autosufficienza economica della SI.ra , assunta come OSS presso l'Istituto CP_1
Carsic di Venafro e, di conseguenza, la non debenza dell'assegno divorzile da parte della resistente. L'odierno ricorrente insisteva, infine, per il riconoscimento in capo allo stesso della proprietà esclusiva della motocicletta targata CF83945, in quanto acquistata dal SInor , seppur Pt_1
intestata alla SI.ra , e per il conseguente cambio di intestazione presso il PRA. CP_1
Si costituiva in giudizio , la quale, nulla opponendo alla richiesta di cessazione degli CP_1
effetti civili del matrimonio, contestava il contenuto dell'atto introduttivo nella parte in cui veniva richiesta la modifica delle condizioni di separazione, ritenendolo infondato in fatto ed in diritto.
La resistente deduceva, infatti, di essere assunta presso l'Istituto Carsic di Venafro con contratto di lavoro a tempo determinato e, pertanto, di non potersi considerare economicamente autosufficiente.
Inoltre, la SI.ra rappresentava che, diversamente dalle condizioni fissate nell'accordo di CP_1 separazione, era stata costretta a lasciare al marito l'abitazione coniugale con tutti i beni mobili di sua proprietà, trasferendosi con le proprie figlie, prima, in una casa in affitto e, successivamente, per difficoltà economiche, presso l'abitazione paterna.
In ordine, infine, alla richiesta del ricorrente di intestazione della motocicletta, la resistente assumeva di essere la proprietaria della stessa, così come di tutti gli altri beni mobili utilizzati, nel corso degli anni, dal SI. e dalla sua nuova compagna. Pt_1
La concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale adito di: “1) […] dichiarare la cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario;
2) Confermare, rispetto al mantenimento dei figli
e all'assegno divorzile, gli importi previsti nella separazione consensuale;
3) Disporre la restituzione di tutti i beni di proprietà della SInora ivi inclusa la moto;
4) Il tutto CP_1 con vittoria di spese di lite”.
All'esito dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi svoltasi in data 17.11.2022, il
Presidente, con decreto del 17.11.2022, confermava le pattuizioni di cui alla separazione consensuale “..ad eccezione di quanto appresso: il marito non corrisponderà più l'assegno (oggi divorzile) in favore della moglie fino a quando quest'ultima lavorerà e percepirà un reddito proprio”.
Avverso il provvedimento presidenziale , eccependo l'illegittimità dello stesso per Parte_1
erronea valutazione dei fatti, proponeva reclamo dinanzi alla Corte d'Appello di Campobasso.
Con decreto del 9.2.2024, in accoglimento del reclamo, la Corte confermava la revoca dell'assegno divorzile in favore della e revocava, altresì, l'assegnazione della casa coniugale alla CP_1
resistente, non essendo mai stata utilizzata come tale la contesa abitazione di via Campania, acquistata dai genitori del successivamente alla separazione. Pt_1
Nel corso del giudizio, inoltre, in seguito ad apposita richiesta congiunta delle parti, il Collegio, con sentenza parziale non definitiva n. 142/2023, dichiarava in via anticipata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in data 26.4.1998 presso il Parte_1 CP_1 Comune di Sesto Campano (IS).
In sede di precisazione delle conclusioni, a seguito della sentenza del Tribunale di Isernia sullo status e della pronuncia della Corte d'Appello sul reclamo promosso dal ricorrente avverso i provvedimenti presidenziali, le parti riformulavano parzialmente le proprie conclusioni.
In particolare, , pur riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedeva al Tribunale di Parte_1
Isernia, in modifica delle conclusioni già rassegnate, la revoca o comunque un'adeguata riduzione dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie, atteso il miglioramento delle condizioni di vita delle stesse, con vittoria di spese ed onorari di lite, anche della fase di reclamo;
la resistente, invece, concludeva chiedendo al Tribunale di: “1) Confermare il mantenimento alle figlie con gli stessi importi previsti in separazione consensuale, e/o modificarli nella misura ritenuta congrua dall'adito Giudice;
nulla sull'assegno divorzile attesa l'attività lavorativa della SInora CP_1
(salvo modifica delle condizioni); 2) Disporre la restituzione di tutti i beni di proprietà della SInora ivi inclusa la moto e/o in alternativa disporre il versamento della somma di CP_1
€. 15.000,00 in via compensativa ed equitativa atteso il pacifico possesso – mai contestato da controparte – della moto ed il mancato pagamento dei bolli nel corso degli atti;
3) Il tutto con vittoria di spese di lite”.
Esaurita l'istruttoria, consistita prevalentemente nell'acquisizione documentale offerta dalle parti
(essendo state rigettate le richieste di prova orale per le ragioni indicate nell'ordinanza del
15.2.2024), in data 30.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 cpc.
******
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale di Isernia, con la sentenza parziale non definitiva del 17.5.2023 - sopra richiamata - già si è pronunciato, in via anticipata, accogliendo la richiesta avanzata dalle parti.
Occorre, pertanto, soffermarsi sulle domande accessorie formulate dalle stesse.
a) Sull'assegno di mantenimento in favore delle figlie.
In merito alla richiesta del ricorrente di revoca o adeguata riduzione dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie maggiorenni, si osserva quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi in merito all'onere della prova del diritto al mantenimento e valorizzando il principio di autoresponsabilità, ha di recente ribadito che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente;
pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda di assegno di mantenimento, è onere del figlio provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro (Cassazione civile sez. I, 22/06/2023, n.17947).
Come chiarito anche da Cass. civ., Sez. 1, n. 5177/2024 (che sul punto richiama Cass. 17183/2020), il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
Orbene, applicando le condivisibili coordinate ermeneutiche della Suprema Corte, nel caso di specie non è stata fornita alcuna prova in merito alla sussistenza del diritto al mantenimento nei termini supra delineati.
Parte resistente, infatti, nei propri scritti difensivi nulla ha dedotto o provato a riguardo, limitandosi esclusivamente a chiedere la conferma del mantenimento in favore delle figlie secondo gli importi previsti in sede di separazione o nella misura ritenuta congrua dal Giudice. Per_ Al contrario, la circostanza riferita dal ricorrente, secondo cui le figlie - di anni 26 e di anni 24 - concluso il percorso di studi, hanno entrambe reperito un'occupazione Persona_2
professionale, così dimostrando adeguata capacità lavorativa, non è stata in alcun modo contestata dalla resistente.
Pertanto, considerata l'età anagrafica delle figlie, la conclusione del percorso di studi, il reperimento di un'attività lavorativa da parte di entrambe e la convivenza intrapresa dalla secondogenita con il proprio compagno (circostanza sempre riferita dal ricorrente e non contestata dalla resistente), appare evidente la capacità lavorativa e l'idoneità al reddito di ambedue le figlie.
In definitiva, atteso che, in ossequio alla funzione educativa del mantenimento e al principio di autoresponsabilità, il diritto all'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne cessa con la maggiore età, quando si presume raggiunta la capacità lavorativa e con essa l'idoneità al reddito, salva l'ipotesi in cui questi dimostri di essere in una condizione di non autosufficienza incolpevole, perché impegnato con diligenza in un percorso formativo o perché ancora privo di un'occupazione, nonostante un'attiva e ragionata ricerca, nel caso de quo si ritiene che la SI.ra , nel CP_1 richiedere l'erogazione dell'assegno per conto delle figlie, non abbia fornito adeguata prova a riguardo, con conseguente rigetto della domanda di parte resistente e revoca dell'assegno di
Per_ mantenimento in favore delle figlie, e . Persona_2
b) Sulla domanda del ricorrente di riconoscimento in capo allo stesso della proprietà esclusiva della motocicletta targata CF83945 e sulla domanda della resistente di restituzione di tutti i beni di sua proprietà, ivi inclusa la moto, e/o in alternativa di versamento della somma di €.
15.000,00 in via compensativa ed equitativa.
Le domande di cui in epigrafe, rispettivamente formulate dal ricorrente e dalla resistente, devono essere dichiarate inammissibili per difetto di connessione ex art. 40 c.p.c., trattandosi di domande da introdurre con ordinario rito di cognizione.
Infatti, l'art. 40 c.p.c., novellato dalla l. n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi degli artt. 33 e 133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
È esclusa, quindi, la possibilità del cumulo in un unico processo della domanda di divorzio dei coniugi, soggetta al rito camerale, e di quella di riconoscimento della proprietà di un bene e di conseguente restituzione dello stesso, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra.
Pertanto, le domande de quibus, pur prescindendo dalla mancanza di prova delle stesse, sono inammissibili.
c) Sull'assegno divorzile.
Quanto all'assegno divorzile in favore della resistente, si conferma il provvedimento emesso in data 18.1.2024 con cui la Corte d'Appello di Campobasso, in accoglimento del reclamo proposto dal ricorrente avverso i provvedimenti provvisori ed urgenti del Presidente, revocava l'assegno divorzile in favore di . CP_1
Infatti, “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n.
74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive”
(cfr. Cass. civ., sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287; in senso conforme, anche la recente Cassazione civile sez. I, 29/08/2024, n. 23323).
Dunque, presupposto indefettibile per il riconoscimento dell'assegno divorzile, in virtù del principio di autoresponsabilità, non è l'assenza di un rapporto di lavoro, bensì l'impossibilità oggettiva di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento.
Ebbene, nel caso de quo, considerata l'assunzione, seppur a tempo determinato, della SI.ra CP_1
quale OSS presso l'Istituto Carsic di Venafro e, di conseguenza, in assenza di qualsiasi prova in ordine all'oggettiva impossibilità della stessa di procurarsi sufficienti mezzi di sostentamento,
l'assegno di mantenimento deve essere revocato.
d) Sull'assegnazione della casa coniugale. Anche in merito alla casa familiare, si conferma il provvedimento datato18.1.2024 con cui la Corte
d'Appello di Campobasso ha revocato l'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra . CP_1
Infatti, secondo ormai consolidata giurisprudenza, l'assegnazione della casa familiare al coniuge collocatario dei figli minori o non economicamente autosufficienti risponde all'eSIenza dei figli di garantire la conservazione dell'«habitat» domestico e di preservare la continuità delle abitudini e delle relazioni domestiche nell'ambiente nel quale esse si sono sviluppate prima della separazione dei genitori.
Orbene, nel caso di specie non si rinvengono tali eSIenze;
difatti, da un lato, le figlie delle odierne parti in causa sono, oggi, maggiorenni ed economicamente autosufficienti e, dall'altro, la casa sita in via Campania n. 202, in cui attualmente risiede il , non è mai stata adibita a casa Pt_1
coniugale, in quanto acquistata dai genitori del ricorrente nel dicembre del 2009, dopo la separazione dei coniugi.
e) Sulle spese del giudizio.
Le spese di lite, ivi comprese quella della fase di reclamo, attesa la natura della controversia e l'esito della stessa, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
• revoca l'assegno di mantenimento in favore di e di CP_2 Controparte_3
precedentemente posto a carico del ricorrente;
• rigetta tutte le altre richieste;
• dichiara compensate le spese di lite, ivi comprese quella della fase di reclamo;
Così deciso in Isernia, nella camera di conSIlio del 16.4.2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Marco PonSIlione Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
Il Tribunale di Isernia - Sezione Unica - composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott. Marco PonSIlione Giudice rel. ed est. riunito in camera di conSIlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 652/2022 avente ad oggetto: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dagli Avv.ti Chiara Capobianco e Alessia Incollingo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Chiara Capobianco sito in Venafro (IS) alla Via Delle Milizie n. 5;
- ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'Avv. Adriano Iannacone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Venafro (IS) alla Strada Prov. Conca Casale n. 21/E;
- resistente
CON
L'INTERVENTO DEL PM IN SEDE
- interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da note scritte dei procuratori depositate in sostituzione dell'udienza del
3.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. OGGETTO: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.6.2022 proponeva domanda di cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio celebrato con l'odierna resistente presso il Comune di Sesto Campano
(IS) in data 26.4.1998 (Atto di matrimonio n. 1, p. II, s. A, anno 1998), rappresentando l'impossibilità di riconciliarsi con la coniuge, . CP_1
Per_ Deduceva, in particolare, che: - dall'unione matrimoniale nascevano due figlie, il 30.3.1999 e il 3.11.2001; - con il passare del tempo, a causa delle divergenze caratteriali, la vita Persona_2
coniugale diveniva intollerabile e, pertanto, i coniugi decidevano di separarsi consensualmente;
- il
Tribunale di Isernia, con decreto del 30.1.2009, omologava l'accordo di separazione, prevedendo, tra le altre condizioni, il pagamento da parte di della somma complessiva di € Parte_1
1.200,00, a titolo di contributo di mantenimento, in favore della coniuge e delle figlie.
Decorsi i termini di legge ai fini della proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e stante la concreta impossibilità di ricostituire il legame coniugale, essendo ormai irreversibile la disgregazione della comunione materiale e spirituale dei coniugi, il SI. adiva Pt_1
l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: -
Dichiarare: ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 26.4.1999 e annotato nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Sesto Campano, Atto n. 1 p. II contratto in Sesto Campano tra il Signor
e la Signora;
-Determinare:
1. nella somma non superiore ad € Parte_1 CP_1
400,00 per ciascuna figlia l'assegno di mantenimento per ed da corrispondersi Persona_2 Per_1
direttamente alle ragazze maggiorenni, come già previsto dal richiamato provvedimento del
Tribunale di Isernia e ciò finché le stesse frequenteranno l'Università e comunque non oltre il
26mo anno di età;
2. che nulla è dovuto all'ex coniuge indipendente CP_1
economicamente.
3. riconoscere in capo al ricorrente la proprietà esclusiva della motocicletta targata CF83945 ed ordinare alla resistente di autorizzare il cambio di intestazione presso il PRA da a ”, con vittoria delle spese di lite. CP_1 Parte_1
Il SI. rappresentava, inoltre, la sopravvenienza di nuove circostanze legittimanti la modifica Pt_1 delle condizioni economiche pattuite nell'atto di separazione, deducendo, nello specifico,
l'intervenuta autosufficienza economica della SI.ra , assunta come OSS presso l'Istituto CP_1
Carsic di Venafro e, di conseguenza, la non debenza dell'assegno divorzile da parte della resistente. L'odierno ricorrente insisteva, infine, per il riconoscimento in capo allo stesso della proprietà esclusiva della motocicletta targata CF83945, in quanto acquistata dal SInor , seppur Pt_1
intestata alla SI.ra , e per il conseguente cambio di intestazione presso il PRA. CP_1
Si costituiva in giudizio , la quale, nulla opponendo alla richiesta di cessazione degli CP_1
effetti civili del matrimonio, contestava il contenuto dell'atto introduttivo nella parte in cui veniva richiesta la modifica delle condizioni di separazione, ritenendolo infondato in fatto ed in diritto.
La resistente deduceva, infatti, di essere assunta presso l'Istituto Carsic di Venafro con contratto di lavoro a tempo determinato e, pertanto, di non potersi considerare economicamente autosufficiente.
Inoltre, la SI.ra rappresentava che, diversamente dalle condizioni fissate nell'accordo di CP_1 separazione, era stata costretta a lasciare al marito l'abitazione coniugale con tutti i beni mobili di sua proprietà, trasferendosi con le proprie figlie, prima, in una casa in affitto e, successivamente, per difficoltà economiche, presso l'abitazione paterna.
In ordine, infine, alla richiesta del ricorrente di intestazione della motocicletta, la resistente assumeva di essere la proprietaria della stessa, così come di tutti gli altri beni mobili utilizzati, nel corso degli anni, dal SI. e dalla sua nuova compagna. Pt_1
La concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale adito di: “1) […] dichiarare la cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario;
2) Confermare, rispetto al mantenimento dei figli
e all'assegno divorzile, gli importi previsti nella separazione consensuale;
3) Disporre la restituzione di tutti i beni di proprietà della SInora ivi inclusa la moto;
4) Il tutto CP_1 con vittoria di spese di lite”.
All'esito dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi svoltasi in data 17.11.2022, il
Presidente, con decreto del 17.11.2022, confermava le pattuizioni di cui alla separazione consensuale “..ad eccezione di quanto appresso: il marito non corrisponderà più l'assegno (oggi divorzile) in favore della moglie fino a quando quest'ultima lavorerà e percepirà un reddito proprio”.
Avverso il provvedimento presidenziale , eccependo l'illegittimità dello stesso per Parte_1
erronea valutazione dei fatti, proponeva reclamo dinanzi alla Corte d'Appello di Campobasso.
Con decreto del 9.2.2024, in accoglimento del reclamo, la Corte confermava la revoca dell'assegno divorzile in favore della e revocava, altresì, l'assegnazione della casa coniugale alla CP_1
resistente, non essendo mai stata utilizzata come tale la contesa abitazione di via Campania, acquistata dai genitori del successivamente alla separazione. Pt_1
Nel corso del giudizio, inoltre, in seguito ad apposita richiesta congiunta delle parti, il Collegio, con sentenza parziale non definitiva n. 142/2023, dichiarava in via anticipata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in data 26.4.1998 presso il Parte_1 CP_1 Comune di Sesto Campano (IS).
In sede di precisazione delle conclusioni, a seguito della sentenza del Tribunale di Isernia sullo status e della pronuncia della Corte d'Appello sul reclamo promosso dal ricorrente avverso i provvedimenti presidenziali, le parti riformulavano parzialmente le proprie conclusioni.
In particolare, , pur riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedeva al Tribunale di Parte_1
Isernia, in modifica delle conclusioni già rassegnate, la revoca o comunque un'adeguata riduzione dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie, atteso il miglioramento delle condizioni di vita delle stesse, con vittoria di spese ed onorari di lite, anche della fase di reclamo;
la resistente, invece, concludeva chiedendo al Tribunale di: “1) Confermare il mantenimento alle figlie con gli stessi importi previsti in separazione consensuale, e/o modificarli nella misura ritenuta congrua dall'adito Giudice;
nulla sull'assegno divorzile attesa l'attività lavorativa della SInora CP_1
(salvo modifica delle condizioni); 2) Disporre la restituzione di tutti i beni di proprietà della SInora ivi inclusa la moto e/o in alternativa disporre il versamento della somma di CP_1
€. 15.000,00 in via compensativa ed equitativa atteso il pacifico possesso – mai contestato da controparte – della moto ed il mancato pagamento dei bolli nel corso degli atti;
3) Il tutto con vittoria di spese di lite”.
Esaurita l'istruttoria, consistita prevalentemente nell'acquisizione documentale offerta dalle parti
(essendo state rigettate le richieste di prova orale per le ragioni indicate nell'ordinanza del
15.2.2024), in data 30.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 cpc.
******
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale di Isernia, con la sentenza parziale non definitiva del 17.5.2023 - sopra richiamata - già si è pronunciato, in via anticipata, accogliendo la richiesta avanzata dalle parti.
Occorre, pertanto, soffermarsi sulle domande accessorie formulate dalle stesse.
a) Sull'assegno di mantenimento in favore delle figlie.
In merito alla richiesta del ricorrente di revoca o adeguata riduzione dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie maggiorenni, si osserva quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi in merito all'onere della prova del diritto al mantenimento e valorizzando il principio di autoresponsabilità, ha di recente ribadito che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente;
pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda di assegno di mantenimento, è onere del figlio provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro (Cassazione civile sez. I, 22/06/2023, n.17947).
Come chiarito anche da Cass. civ., Sez. 1, n. 5177/2024 (che sul punto richiama Cass. 17183/2020), il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
Orbene, applicando le condivisibili coordinate ermeneutiche della Suprema Corte, nel caso di specie non è stata fornita alcuna prova in merito alla sussistenza del diritto al mantenimento nei termini supra delineati.
Parte resistente, infatti, nei propri scritti difensivi nulla ha dedotto o provato a riguardo, limitandosi esclusivamente a chiedere la conferma del mantenimento in favore delle figlie secondo gli importi previsti in sede di separazione o nella misura ritenuta congrua dal Giudice. Per_ Al contrario, la circostanza riferita dal ricorrente, secondo cui le figlie - di anni 26 e di anni 24 - concluso il percorso di studi, hanno entrambe reperito un'occupazione Persona_2
professionale, così dimostrando adeguata capacità lavorativa, non è stata in alcun modo contestata dalla resistente.
Pertanto, considerata l'età anagrafica delle figlie, la conclusione del percorso di studi, il reperimento di un'attività lavorativa da parte di entrambe e la convivenza intrapresa dalla secondogenita con il proprio compagno (circostanza sempre riferita dal ricorrente e non contestata dalla resistente), appare evidente la capacità lavorativa e l'idoneità al reddito di ambedue le figlie.
In definitiva, atteso che, in ossequio alla funzione educativa del mantenimento e al principio di autoresponsabilità, il diritto all'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne cessa con la maggiore età, quando si presume raggiunta la capacità lavorativa e con essa l'idoneità al reddito, salva l'ipotesi in cui questi dimostri di essere in una condizione di non autosufficienza incolpevole, perché impegnato con diligenza in un percorso formativo o perché ancora privo di un'occupazione, nonostante un'attiva e ragionata ricerca, nel caso de quo si ritiene che la SI.ra , nel CP_1 richiedere l'erogazione dell'assegno per conto delle figlie, non abbia fornito adeguata prova a riguardo, con conseguente rigetto della domanda di parte resistente e revoca dell'assegno di
Per_ mantenimento in favore delle figlie, e . Persona_2
b) Sulla domanda del ricorrente di riconoscimento in capo allo stesso della proprietà esclusiva della motocicletta targata CF83945 e sulla domanda della resistente di restituzione di tutti i beni di sua proprietà, ivi inclusa la moto, e/o in alternativa di versamento della somma di €.
15.000,00 in via compensativa ed equitativa.
Le domande di cui in epigrafe, rispettivamente formulate dal ricorrente e dalla resistente, devono essere dichiarate inammissibili per difetto di connessione ex art. 40 c.p.c., trattandosi di domande da introdurre con ordinario rito di cognizione.
Infatti, l'art. 40 c.p.c., novellato dalla l. n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi degli artt. 33 e 133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
È esclusa, quindi, la possibilità del cumulo in un unico processo della domanda di divorzio dei coniugi, soggetta al rito camerale, e di quella di riconoscimento della proprietà di un bene e di conseguente restituzione dello stesso, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra.
Pertanto, le domande de quibus, pur prescindendo dalla mancanza di prova delle stesse, sono inammissibili.
c) Sull'assegno divorzile.
Quanto all'assegno divorzile in favore della resistente, si conferma il provvedimento emesso in data 18.1.2024 con cui la Corte d'Appello di Campobasso, in accoglimento del reclamo proposto dal ricorrente avverso i provvedimenti provvisori ed urgenti del Presidente, revocava l'assegno divorzile in favore di . CP_1
Infatti, “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n.
74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive”
(cfr. Cass. civ., sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287; in senso conforme, anche la recente Cassazione civile sez. I, 29/08/2024, n. 23323).
Dunque, presupposto indefettibile per il riconoscimento dell'assegno divorzile, in virtù del principio di autoresponsabilità, non è l'assenza di un rapporto di lavoro, bensì l'impossibilità oggettiva di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento.
Ebbene, nel caso de quo, considerata l'assunzione, seppur a tempo determinato, della SI.ra CP_1
quale OSS presso l'Istituto Carsic di Venafro e, di conseguenza, in assenza di qualsiasi prova in ordine all'oggettiva impossibilità della stessa di procurarsi sufficienti mezzi di sostentamento,
l'assegno di mantenimento deve essere revocato.
d) Sull'assegnazione della casa coniugale. Anche in merito alla casa familiare, si conferma il provvedimento datato18.1.2024 con cui la Corte
d'Appello di Campobasso ha revocato l'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra . CP_1
Infatti, secondo ormai consolidata giurisprudenza, l'assegnazione della casa familiare al coniuge collocatario dei figli minori o non economicamente autosufficienti risponde all'eSIenza dei figli di garantire la conservazione dell'«habitat» domestico e di preservare la continuità delle abitudini e delle relazioni domestiche nell'ambiente nel quale esse si sono sviluppate prima della separazione dei genitori.
Orbene, nel caso di specie non si rinvengono tali eSIenze;
difatti, da un lato, le figlie delle odierne parti in causa sono, oggi, maggiorenni ed economicamente autosufficienti e, dall'altro, la casa sita in via Campania n. 202, in cui attualmente risiede il , non è mai stata adibita a casa Pt_1
coniugale, in quanto acquistata dai genitori del ricorrente nel dicembre del 2009, dopo la separazione dei coniugi.
e) Sulle spese del giudizio.
Le spese di lite, ivi comprese quella della fase di reclamo, attesa la natura della controversia e l'esito della stessa, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
• revoca l'assegno di mantenimento in favore di e di CP_2 Controparte_3
precedentemente posto a carico del ricorrente;
• rigetta tutte le altre richieste;
• dichiara compensate le spese di lite, ivi comprese quella della fase di reclamo;
Così deciso in Isernia, nella camera di conSIlio del 16.4.2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Marco PonSIlione Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari