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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 22/12/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3904/2025 SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3904/2025, promossa con ricorso depositato il 03/10/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Jacopo Arturi
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Jacopo Arturi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AL (VA), in data 17 settembre 2011
(anno 2011 atto n. 13 parte I) con i seguenti figli minori: in Varese, il 24/12/2011. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina1 di 5 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 03/10/2025 richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
I. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
II. La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Arcisate, alla via Nazario Sauro 40/B verrà assegnata alla Sig.ra con i beni e gli arredi ivi Pt_1 contenuti, ad eccezione dei beni personali del Sig. ; Parte_2
III. Il figlio minore è affidato in modo condiviso, con collocamento Persona_1 prevalente e, quindi, residenza principale, presso la casa coniugale sita in Arcisate, alla via Nazario Sauro 40/B ove vivrà insieme alla madre;
IV. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
V. I ricorrenti prestano, sin da ora, qualora si rendesse necessario, il loro assenso al rilascio e rinnovo dei rispettivi documenti di identità e validi per l'espatrio, nonché all'iscrizione sugli stessi del figlio ed al rilascio Persona_2 nell'interesse del minore di un proprio documento di identità anche valido ai fini dell'espatrio;
VI. Le parti concordano che il Signor corrisponda alla Signora Parte_2 Pt_1
l'importo mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico Persona_1 bancario alle coordinate intestate alla Signora Il suddetto importo verrà Pt_1 annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT;
VII. I ricorrenti si accordano affinché le ulteriori spese straordinarie di carattere medico, se non coperte dal Servizio Sanitario, scolastiche, ludiche e tutte quelle meglio individuate nel Protocollo del Tribunale di Varese cui le parti faranno riferimento e dovranno essere previamente concordate e documentate, siano suddivise in misura del 50%;
VIII. I genitori concordano che l'”Assegno Unico e Universale per i figli a carico” erogato dall'INPS, gli assegni famigliari ed ogni altro emolumento e/o contributo relativo al figlio minore verranno percepiti interamente dalla Signora così Pt_1 come a favore della stessa verranno attribuite le detrazioni fiscali per i figli a carico;
IX. Quanto al diritto di visita:
X. Giorni infrasettimanali: i ricorrenti si impegnano affinché la Sig.ra Pt_1 accompagni tutte le mattine il minore a scuola, mentre il Sig. si Parte_2 impegna a tenerlo con sé per il pranzo, fino a metà pomeriggio, momento in cui la madre lo preleverà;
XI. Fine settimana: il padre potrà vedere e tenere con sé il minore per due fine settimana al mese, alternati, prelevando lo stesso il venerdì sera dopo cena e riconducendolo presso la casa materna la domenica sera entro le ore 19.00, fatti salvi diversi e migliori accordi che dovessero intervenire nell'interesse del minore ed in relazione alle rispettive esigenze lavorative delle parti;
pagina2 di 5 XII. Festività e vacanze scolastiche natalizie: i genitori si impegnano a trascorrere le festività natalizie favorendo i momenti di condivisione e collaborando nel superiore interesse del minore, evitando qualsiasi situazione conflittuale e/o pregiudizievole per lo stesso;
XIII. In ogni caso, laddove ciò risultasse di difficile attuazione, le parti concordano sin da ora che, per quanto riguarda le festività natalizie, il minore, ad anni alterni, trascorrerà con un genitore la settimana dal 23 dicembre al 30 dicembre e con l'altro la successiva dal 31 dicembre al 7 gennaio.
XIV. Nel Natale di spettanza di ciascun genitore, l'altro potrà trascorrere con il figlio il tempo che i genitori stessi, di comune accordo, riterranno più opportuno al fine di consentire lo scambio degli auguri e dei regali. Per l'anno 2025, il figlio trascorrerà il Natale (settimana 23-30 dicembre) con la madre.
XV. Allo stesso modo, secondo il principio dell'alternanza, nel Capodanno di spettanza di ciascun genitore, l'altro potrà trascorrere con il figlio il tempo che i genitori stessi riterranno più opportuno al fine di consentire lo scambio degli auguri. Per l'anno 2025, il figlio trascorrerà il Capodanno (settimana 31 dicembre – 7 gennaio) con il padre.
XVI. Festività e vacanze scolastiche pasquali: durante le festività pasquali i genitori trascorreranno con il figlio, ad anni alterni, un anno il giorno di Pasqua ed un anno il Lunedì dell'Angelo. Nella Pasqua di spettanza di ciascun genitore, l'altro potrà trascorrere con il tempo che i genitori stessi, di comune Persona_1 accordo, riterranno più opportuno al fine di consentire lo scambio degli auguri;
XVII. Vacanze estive: con riferimento alle vacanze estive, (n. giorni/settimane che il minore trascorrerà con i rispettivi genitori previo accordo) da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, con esplicita comunicazione della località di vacanza e della sistemazione di alloggio.
XVIII. A tal fine, i coniugi si impegnano a concordare e a comunicare reciprocamente i rispettivi periodi di fruizione feriale entro il 30 aprile di ogni anno e, comunque, in tempo utile per consentire ad entrambi l'organizzazione delle proprie ferie.
XIX. Nei reciproci periodi di spettanza durante le vacanze estive, i genitori avranno cura a che il minore mantenga quotidianamente (laddove possibile) contatti telefonici e/o via internet con l'altro genitore;
XX. Resta inteso che, evase le settimane spettanti a ciascun genitore (così come sopra meglio modulate), durante il periodo di vacanze scolastiche estive, troverà applicazione il regime di visita in vigore durante l'anno e il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita come sopra regolato, salvo differenti accordi tra le parti;
XXI. Ponti scolastici e altre festività: le festività quali 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto e/o 8 dicembre, incluse le eventuali estensioni (c.d. ponti), verranno ripartite con alternanza annuale tra i genitori e nel precipuo interesse del minore, da concordarsi con necessario anticipo;
Il Sig. avrà diritto di trascorrere con il figlio la festa del papà, così Pt_3 Parte_2 come la Sig.ra avrà diritto di trascorrere con il minore la festa della Pt_1 mamma, sempre nel rispetto dei weekend di spettanza e fatti salvi i diversi e migliori accordi che potranno essere assunti concordemente tra i genitori;
pagina3 di 5 XXIII. Quanto ai compleanni, le parti si impegnano a garantire il diritto di ciascun genitore di trascorrere con il minore il compleanno di quest'ultimo nonché i rispettivi compleanni;
XXIV. Qualora tali ricorrenze dovessero coincidere con i giorni di spettanza di ciascun genitore, questi ultimi potranno recuperare il giorno perduto appena possibile e, in ogni caso, secondo gli accordi che verranno presi tra gli odierni ricorrenti;
XXV. Nel precipuo e superiore interesse del minore, le ricorrenze più significative saranno trascorse da entrambi i genitori con gli stessi, a prescindere da quanto previsto dal calendario di visita;
XXVI. Tutto ciò sempre secondo il criterio dell'alternanza e dell'equa ripartizione tra i genitori, fatti salvi i diversi e migliori accordi che potranno essere assunti concordemente dai genitori, in deroga alle presenti disposizioni, nell'interesse del figlio e compatibilmente con la disponibilità delle parti;
XXVII. Quanto alle tempistiche e modalità di esercizio del diritto di visita di cui ai punti che precedono, la Sig.ra ed il Sig. si accordano nel senso di Pt_1 Parte_2 considerare lo schema ut supra un insieme di regole minime, la cui osservanza potrà essere derogata su accordo congiunto delle parti. Sono, dunque, fatti salvi i diversi e migliori accordi in deroga alle presenti disposizioni, che potranno essere assunti caso per caso concordemente dai genitori, sempre e comunque nell'interesse primario del minore;
XXVIII. I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente, alle predette estese condizioni;
XXIX. Spese di lite compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 17.09.2011, in AL (Va), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AL (anno pagina4 di 5 2011 atto n. 13 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3904/2025, promossa con ricorso depositato il 03/10/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Jacopo Arturi
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Jacopo Arturi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AL (VA), in data 17 settembre 2011
(anno 2011 atto n. 13 parte I) con i seguenti figli minori: in Varese, il 24/12/2011. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina1 di 5 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 03/10/2025 richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
I. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
II. La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Arcisate, alla via Nazario Sauro 40/B verrà assegnata alla Sig.ra con i beni e gli arredi ivi Pt_1 contenuti, ad eccezione dei beni personali del Sig. ; Parte_2
III. Il figlio minore è affidato in modo condiviso, con collocamento Persona_1 prevalente e, quindi, residenza principale, presso la casa coniugale sita in Arcisate, alla via Nazario Sauro 40/B ove vivrà insieme alla madre;
IV. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
V. I ricorrenti prestano, sin da ora, qualora si rendesse necessario, il loro assenso al rilascio e rinnovo dei rispettivi documenti di identità e validi per l'espatrio, nonché all'iscrizione sugli stessi del figlio ed al rilascio Persona_2 nell'interesse del minore di un proprio documento di identità anche valido ai fini dell'espatrio;
VI. Le parti concordano che il Signor corrisponda alla Signora Parte_2 Pt_1
l'importo mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico Persona_1 bancario alle coordinate intestate alla Signora Il suddetto importo verrà Pt_1 annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT;
VII. I ricorrenti si accordano affinché le ulteriori spese straordinarie di carattere medico, se non coperte dal Servizio Sanitario, scolastiche, ludiche e tutte quelle meglio individuate nel Protocollo del Tribunale di Varese cui le parti faranno riferimento e dovranno essere previamente concordate e documentate, siano suddivise in misura del 50%;
VIII. I genitori concordano che l'”Assegno Unico e Universale per i figli a carico” erogato dall'INPS, gli assegni famigliari ed ogni altro emolumento e/o contributo relativo al figlio minore verranno percepiti interamente dalla Signora così Pt_1 come a favore della stessa verranno attribuite le detrazioni fiscali per i figli a carico;
IX. Quanto al diritto di visita:
X. Giorni infrasettimanali: i ricorrenti si impegnano affinché la Sig.ra Pt_1 accompagni tutte le mattine il minore a scuola, mentre il Sig. si Parte_2 impegna a tenerlo con sé per il pranzo, fino a metà pomeriggio, momento in cui la madre lo preleverà;
XI. Fine settimana: il padre potrà vedere e tenere con sé il minore per due fine settimana al mese, alternati, prelevando lo stesso il venerdì sera dopo cena e riconducendolo presso la casa materna la domenica sera entro le ore 19.00, fatti salvi diversi e migliori accordi che dovessero intervenire nell'interesse del minore ed in relazione alle rispettive esigenze lavorative delle parti;
pagina2 di 5 XII. Festività e vacanze scolastiche natalizie: i genitori si impegnano a trascorrere le festività natalizie favorendo i momenti di condivisione e collaborando nel superiore interesse del minore, evitando qualsiasi situazione conflittuale e/o pregiudizievole per lo stesso;
XIII. In ogni caso, laddove ciò risultasse di difficile attuazione, le parti concordano sin da ora che, per quanto riguarda le festività natalizie, il minore, ad anni alterni, trascorrerà con un genitore la settimana dal 23 dicembre al 30 dicembre e con l'altro la successiva dal 31 dicembre al 7 gennaio.
XIV. Nel Natale di spettanza di ciascun genitore, l'altro potrà trascorrere con il figlio il tempo che i genitori stessi, di comune accordo, riterranno più opportuno al fine di consentire lo scambio degli auguri e dei regali. Per l'anno 2025, il figlio trascorrerà il Natale (settimana 23-30 dicembre) con la madre.
XV. Allo stesso modo, secondo il principio dell'alternanza, nel Capodanno di spettanza di ciascun genitore, l'altro potrà trascorrere con il figlio il tempo che i genitori stessi riterranno più opportuno al fine di consentire lo scambio degli auguri. Per l'anno 2025, il figlio trascorrerà il Capodanno (settimana 31 dicembre – 7 gennaio) con il padre.
XVI. Festività e vacanze scolastiche pasquali: durante le festività pasquali i genitori trascorreranno con il figlio, ad anni alterni, un anno il giorno di Pasqua ed un anno il Lunedì dell'Angelo. Nella Pasqua di spettanza di ciascun genitore, l'altro potrà trascorrere con il tempo che i genitori stessi, di comune Persona_1 accordo, riterranno più opportuno al fine di consentire lo scambio degli auguri;
XVII. Vacanze estive: con riferimento alle vacanze estive, (n. giorni/settimane che il minore trascorrerà con i rispettivi genitori previo accordo) da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, con esplicita comunicazione della località di vacanza e della sistemazione di alloggio.
XVIII. A tal fine, i coniugi si impegnano a concordare e a comunicare reciprocamente i rispettivi periodi di fruizione feriale entro il 30 aprile di ogni anno e, comunque, in tempo utile per consentire ad entrambi l'organizzazione delle proprie ferie.
XIX. Nei reciproci periodi di spettanza durante le vacanze estive, i genitori avranno cura a che il minore mantenga quotidianamente (laddove possibile) contatti telefonici e/o via internet con l'altro genitore;
XX. Resta inteso che, evase le settimane spettanti a ciascun genitore (così come sopra meglio modulate), durante il periodo di vacanze scolastiche estive, troverà applicazione il regime di visita in vigore durante l'anno e il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita come sopra regolato, salvo differenti accordi tra le parti;
XXI. Ponti scolastici e altre festività: le festività quali 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto e/o 8 dicembre, incluse le eventuali estensioni (c.d. ponti), verranno ripartite con alternanza annuale tra i genitori e nel precipuo interesse del minore, da concordarsi con necessario anticipo;
Il Sig. avrà diritto di trascorrere con il figlio la festa del papà, così Pt_3 Parte_2 come la Sig.ra avrà diritto di trascorrere con il minore la festa della Pt_1 mamma, sempre nel rispetto dei weekend di spettanza e fatti salvi i diversi e migliori accordi che potranno essere assunti concordemente tra i genitori;
pagina3 di 5 XXIII. Quanto ai compleanni, le parti si impegnano a garantire il diritto di ciascun genitore di trascorrere con il minore il compleanno di quest'ultimo nonché i rispettivi compleanni;
XXIV. Qualora tali ricorrenze dovessero coincidere con i giorni di spettanza di ciascun genitore, questi ultimi potranno recuperare il giorno perduto appena possibile e, in ogni caso, secondo gli accordi che verranno presi tra gli odierni ricorrenti;
XXV. Nel precipuo e superiore interesse del minore, le ricorrenze più significative saranno trascorse da entrambi i genitori con gli stessi, a prescindere da quanto previsto dal calendario di visita;
XXVI. Tutto ciò sempre secondo il criterio dell'alternanza e dell'equa ripartizione tra i genitori, fatti salvi i diversi e migliori accordi che potranno essere assunti concordemente dai genitori, in deroga alle presenti disposizioni, nell'interesse del figlio e compatibilmente con la disponibilità delle parti;
XXVII. Quanto alle tempistiche e modalità di esercizio del diritto di visita di cui ai punti che precedono, la Sig.ra ed il Sig. si accordano nel senso di Pt_1 Parte_2 considerare lo schema ut supra un insieme di regole minime, la cui osservanza potrà essere derogata su accordo congiunto delle parti. Sono, dunque, fatti salvi i diversi e migliori accordi in deroga alle presenti disposizioni, che potranno essere assunti caso per caso concordemente dai genitori, sempre e comunque nell'interesse primario del minore;
XXVIII. I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente, alle predette estese condizioni;
XXIX. Spese di lite compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 17.09.2011, in AL (Va), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AL (anno pagina4 di 5 2011 atto n. 13 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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