Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, in persona della dott.ssa
Rosa Maria VERRA STRO, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al nr. 1206/2020 R.G., avente ad oggetto: “altri contratti atipici",
vertente
TRA
AR 1 rappresentato e difeso dall'avv. Griesi Nicola, con studio in Palazzo San Gervasio, ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti;
APPELLANTE
E
CP 1 rappresentato e difeso dall'avv. Vittoria Vigilante, con studio in Forenza ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti;
APPELLATO
E
AR 2
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
APPELLANTE: accoglimento dell'appello e, per l'effetto, riforma della sentenza emessa dal giudice di pace di Potenza n. 98/2019 emessa dal giudice di pace di Venosa accertando la propria carenza di legittimazione passiva ed accertando l'inadempimento dell'appellato rispetto alla prestazione offerta
APPELLATO: previa integrazione del contraddittorio nei confronti della Parte 2
dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 242 c.p.c.; dichiarare l'inammissibilità e la improcedibilità dell'appello ex art. 345 c.p.c. ovvero, in subordine, ex art. 348 bis c.p.c. con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese e competenze del grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione tempestivamente notificato, CP 1 conveniva in giudizio innanzi al
AR_2 in persona del suo legale giudice di pace di Venosa AR 1 ed
AR 1 per ottenerne la condanna, in solido, alla restituzione della somma di € rappresentante '
2.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della domanda, l'attore allegava: che egli aveva incaricato di acquistare AR 1
per suo conto, all'asta tenutasi il 10.12.2015 da HI OS RS con Sede in Caorso, il trattore
MFWD modello Valpadana al fine di ottenerne l'aggiudicazione al limite di offerta di € 2.500,00; che
AR 1 gli aveva riferito che sarebbe stato necessario il versamento della cauzione pari al limite dell'offerta, al fine di partecipare alla gara;
che il medesimo aveva precisato che in caso di aggiudicazione la somma sarebbe stata trattenuta da HI e, in caso contrario, sarebbe stata integralmente restituita;
che egli aveva pertanto versato la somma di € 2.500,00; che in caso di perfezionamento dell'affare la provvigione spettante sarebbe stata pari al 10%; che egli non era riuscito ad aggiudicarsi il trattore che, invece, era stato aggiudicato alla maggiore offerta di € 10.500,00; che malgrado richiesto, i convenuti non avevano mai restituito la somma versata.
Si costituiva in giudizio la sola società, che contestava gli assunti attorei, eccependo che il trattore era stato aggiudicato e, pertanto, ella aveva diritto di trattenere la somma, avendo regolarmente adempiuto al mandato conferitole, essendosi la proprietà del mezzo trasferita al momento stesso dell'aggiudicazione.
Non si costituiva, invece, in giudizio AR 1 , il quale rimaneva contumace. La causa era istruita in primo grado ed era definita con la sentenza n. 98/2019, pubblicata il 13.9.2019
e non notificata, con la quale il giudice di pace, alla stregua del dato testimoniale e documentale acquisito, accoglieva la domanda dell'attore e condannava i convenuti, in solido, alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di € 2.300,00, al netto delle spese riconosciute dall'attore ed oltre interessi legali dalla domanda al saldo, con spese processuali a carico dei convenuti.
Con atto di citazione notificato il 13.3.2019 AR 1 proponeva appello avverso la sentenza di primo grado e concludeva come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio l'appellato che concludeva a sua volta come in epigrafe.
Era disposta la rinnovazione della citazione per integrazione del contraddittorio nei confronti della
Parte 2 che non si costituiva in giudizio, malgrado rituale notifica, e della quale va,
pertanto, dichiarata la contumacia.
L'appello è meritevole di solo parziale accoglimento.
MOTIVAZIONE
In via preliminare va affermata la tempestività dell'atto di appello, stante la data di pubblicazione della sentenza, non notificata.
L'appello è, altresì, ammissibile. 66Come è noto,, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla 1. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata...". (cfr. Cass.
S.U. n. 27199/2017)
Ed ancora, in chiave sostanzialistica e condivisibile, si è sostenuto che: "...Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché
l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado....". (Cass. n. 40560/2021)
Il gravame è coerente con le coordinate giurisprudenziali innanzi richiamate, contrariamente a quanto eccepito dalla parte appellata.
Nel merito, l'appellante impugna la sentenza di primo grado, articolando i seguenti motivi di gravame: il giudice, contrariamente alla documentazione depositata in atti, che evidenziava come la somma
Pt fosse stata versata dal CP 1 alla società e non al medesimo che della prima era il legale rappresentante, lo aveva ritenuto responsabile in solido;
lo stesso giudice non aveva considerato che, trattandosi di una srls, ovvero di una società di capitali, essa era dotata di autonomia patrimoniale perfetta non essendo responsabili i soci e tra questi l'appellante; che il rapporto giuridico era intercorso tra CP 1 e la società; che, inoltre, il giudice aveva qualificato come indebito la somma percepita dalla società e che, pertanto, solo questa poteva essere considerata come accipiens;
che il giudice non aveva valutato quanto riferito dal teste Tes 1 il quale aveva dichiarato che CP 1 si era rivolto alla società per l'acquisto di un mezzo diverso, questo debitamente acquistato dalla società che, pertanto, aveva correttamente adempiuto alla obbligazione assunta nei confronti di CP_1 .
I motivi di gravame sono solo in parte condivisibili.
La parte odierna appellata depositava in giudizio: materiale documentale di disciplina delle aste di CP 2 dal quale si evince che i depositi cauzionali, da versare entro i due giorni precedenti l'asta, erano rimborsati in caso di non aggiudicazione;
assegno di € 2500,00 emesso in favore AR_2
attestato di aggiudicazione all'offerta di € 10.500,00 del mezzo trattore agricolo MFWD Valpadana all'asta del 10.12.2015 indetta da CP 2
In giudizio era anche escusso il teste Testimone 2 il quale, mediante dichiarazioni precise e dotate di coerenza logica, oltre che di coerenza rispetto alla documentazione depositata, dichiarava di essere stato presente alla contrattazione intervenuta tra l'attore e Parte 1 avente ad oggetto l'acquisto del trattore Valpadana 6560, ad un' asta, al prezzo di € 2.500,00; che il trattore era anche stato mostrato
Pt in visione all'acquirente attraverso “foto sul cellulare"; che e CP 1 si erano incontrati
Pt ripetutamente presso il suo panificio;
che aveva domandato il versamento della somma di € Pt 2.500,00 in favore della AR 2 ; che aveva riferito che la provvigione era del 10% e che in caso di mancata aggiudicazione la somma versata da CP_1 sarebbe stata restituita come rimborso da parte di CP_2 che poi aveva saputo che il trattore era stato venduto per somma maggiore, di
€ 10.000,00; che presso il panificio i due si erano incontrati da soli;
che erano presenti solo clienti CP 1 ;che al momento degli occasionali del AR 3 medesimo;
che egli era il cognato di accordi non era presente Persona 1
Il teste Tes 2 riconosceva anche il trattore la cui fotografia gli era sottoposta in visione all'udienza del 4.11.2017.
Persona 1Decisamente meno preciso ed attendibile era il teste cognato di AR 1 , il quale riferiva che egli era interessato all'acquisto di un trattore e, visionando alcune fotografie, il cognato
AR 1 gli aveva riferito che al trattore modello Tigrone Carraro 5500 era interessato CP 1
[...] ; che il prezzo di tale trattore poteva variare da 5.000 a 7.000; che poi aveva saputo che CP 1 non era stato contento dell'acquisto.
Pt Il teste Tes 1 riferiva di non avere assistito direttamente agli accordi intervenuti tra e CP 1
La parte appellante depositava in giudizio dei documenti che pare siano stati depositati da Pt 2 in primo grado ed in base ai quali parrebbe che all'asta del 10.12. la società abbia acquistato trattori, ma diversi da quello al quale l'attore si riferisce nell'atto di citazione. ( tra i quali il modello Tes_3
Ad ogni modo, la testimonianza del teste Tes_1 non pare attendibile, in quanto egli riferiva di Pt circostanza apprese de relato dal medesimo rispetto ad essa, la deposizione del teste Tes_2
[...] appare, oltre che più precisa, anche riferita a fatti oggetto di diretta percezione da parte del teste, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare per il solo fatto che si tratta del cognato dell'attore.
Il motivo di gravame relativo alla erronea valutazione del diritto alla restituzione va pertanto rigettata.
Va invece condiviso il motivo di gravame relativo al difetto di legittimazione passiva, correttamente eccepito dall'appellante.
Quanto alla proponibilità della eccezione anche in fase di appello ed anche da parte dell'appellante rimasto contumace in primo grado, va richiamato il chiaro e condivisibile indirizzo, peraltro consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza resa a Sezioni Unite n. 2951/2016, del quale è espressione la più recente ordinanza Cass. Sez VI n. 30545/2017.
In quest'ultimo precedente, nel quale un Condominio, contumace in primo grado, era stato condannato al risarcimento del danno in favore di un soggetto danneggiato, proponendo poi appello ed ivi contestando la propria legittimazione, precisava che: "Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 16 febbraio 2016, n. 2951, hanno stabilito, tra l'altro, che le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti. Nel caso in esame, l'obbligazione risarcitoria del CP 3
|| sia ai sensi dell'art. 2043 che '
dell'art. 2051 c.c., intanto può essere in astratto prospettabile in quanto risulti che lo stesso è titolare di un diritto di proprietà sul marciapiede dov'è avvenuto l'incidente, dovendosi altrimenti indirizzare la domanda risarcitoria nei confronti del CP_4 (come di regola avviene, v. la sentenza 3 agosto
2005, n. 16226). Ne consegue che la titolarità di un diritto dominicale sul marciapiede teatro Pa dell'incidente costituisce presupposto ineliminabile per l'accoglimento della domanda della per cui la Corte d'appello non avrebbe dovuto affermare la tardività della contestazione in conseguenza della contumacia del CP 3 in primo grado, non trattandosi di un'eccezione in senso stretto....".
Nel caso concreto oggetto dell'odierno esame, il contratto è intercorso tra l'originario attore e la società Parte 2 individuabile come soggetto tenuto alla restituzione, essendo irrilevante la Pt circostanza che fosse il legale rappresentante al tempo della società di capitali.
La sentenza di primo grado va allora riformata solo nella parte in cui afferma la responsabilità solidale, per la ripetizione, di AR 1 , affermando invece tenuta nei confronti di CP 1
la sola società e disponendo condanna della sola società.AR 2
La riforma della sentenza impone la revisione della disciplina delle spese di lite in base al principio della soccombenza e della causalità.
AR_2 va condannata al pagamento delle spese Pertanto, la sola società processuali del primo grado in favore della parte attrice CP 1 liquidate in € 925,00 di cui
,
€ 125,00 per esborsi ed € 800,00 per compensi, oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, facendo applicazione dei criteri tariffari di cui ai dd.mm 55/2014 e 147/2022 applicati in somma sostanzialmente prossima ai minimi di tariffa, tenuto conto della non particolare difficoltà della controversia.
Nulla va disposto sulle spese nei rapporti tra l'attore in primo grado e AR 1 non costituito. "
Le spese della odierna fase vanno invece poste a carico della parte appellata, soccombente, ed in favore della parte appellante, e sono liquidate in € 1278,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, ed oltre spese vive, queste liquidate in € 147,00.
Nulla va disposto sulle spese relativamente alla società Pt 2 che non si è costituita in giudizio e la cui posizione nel giudizio di primo grado era sostanzialmente analoga, quanto alla deduzione del diritto alla ritenzione delle somme, a quella svolta nell'odierno giudizio dall'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 avverso la sentenza del giudice di pace di
Venosa n. 98/19, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto: riforma la sentenza impugnata e, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di AR 1 rigetta la domanda proposta da nei suoi confronti, condannando la sola CP 1 AR 2
[...] alla ripetizione, in favore di CP_1 della somma di € 2.300,00 oltre interessi '
legali dalla domanda al soddisfo;
al pagamento delle spese processuali in favore AR_2condanna la sola società
CP 1 che liquida, relativamente al primo grado, in € 925,00 di cui € 125,00 per spese di ed € 800,00 per compensi, oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge;
nulla spese relativamente al primo grado di giudizio nei rapporti tra e Parte 1 CP 1
condanna l'appellato CP 1 al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore dell'appellante, che liquida in € 1.278,00, oltre spese processuali IVA e CPA ed oltre spese vive, queste liquidate in € 147,00; nulla spese relativamente alla 'rimasta contumace nel giudizio di AR 2
appello.
Potenza 1.2.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria VERRA STRO