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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/11/2025, n. 2385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2385 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Maggi Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Enrica Di Tursi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2306 del R.G. 2023
TRA
,rappresentata e difesa dall'avv. Carmen Carlucci Parte 1
ATTRICE
E
CO_1 rappresentato e difeso dall'avv.Maria De Carlo
CONVENUTO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
All'udienza del 30-10-2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18-4-2023, Parte 1 premesso di aver contratto in data 10-7-2006 " matrimonio in Ginosa con CO 1 dall'unione con il quale erano nati i figli ER 1 (il "
18-4-2006) e ER 2 (il 24-7-2013); che da circa un anno e mezzo, i coniugi avevano deciso di vivere separatamente, a causa dei continui litigi che avevano reso la convivenza intollerabile;
che la figlia Per 1 aveva scelto di continuare a vivere, presso l'abitazione del padre già casa coniugale situata nello stesso stabile dei nonni paterni, mentre, il figlio minore ER_2, affetto da "Disturbo dello spettro autistico, livello 3 secondo DSM patologia dell'autismo, livello 3 secondo DSM5 con compromissione del linguaggio e disabilità intellettiva di grado lieve associate e Disturbo da deficit dell'attenzione ed iperattività, manifestazione combinata, di grado moderato", viveva con la madre presso l'abitazione dei di lei genitori;
che il figlio ER_2 nonostante la separazione di fatto dei genitori,
aveva mostrato netti miglioramenti comportamentali, comunicativi, relazionali, senso motori e cognitivi - come meglio specificato nella relazione redatta in data 23.09.2022 da" Osmairm”, e nella relazione della Società Sportiva Dilettantistica “ICOS" e necessitava, costantemente, di cure e attenzioni sicchè la sua collocazione presso la madre era imprescindibile;
che essa attrice oltre ad aver conseguito la qualifica di O.S.S. (Operatrice Socio Sanitaria), in data 17.10.2021, al fine di comprendere sempre di più le esigenze del piccolo ER_2, continuava a fare corsi di aggiornamento al fine di apprendere tecniche per aiutare ed insegnare al bambino a gestire le diverse autonomie;
che da quando i coniugi, avevano deciso di vivere separatamente, la situazione, per quanto gestibile da questi ultimi, subiva l'ingerenza del padre di CO_1 Persona 3 ), il quale aveva cominciato a porre in essere una serie di comportamenti lesivi della libertà dell'attrice, iniziando a seguirla dappertutto e a porre in essere condotte minacciose verso lei e i suoi genitori, costretti a richiedere, in più occasioni, l'intervento delle forze dell'ordine; che tali accadimenti, perpetratisi anche alla presenza dei figli minori, la inducevano a chiedere la collocazione della figlia ER 1 ,
presso di lei, come da sempre voluto;
che essa istante era disoccupata, svolgendo occasionalmente attività lavorativa, in attesa di un lavoro stabile, e non possedeva beni di sorta se non un libretto postale con un saldo contabile al 13.3.2023 di € 253,14 ed un conto corrente postale a lei intestato con un saldo contabile al 13.03.2023 di € 2677,60;che CO 1 era dipendente a tempo indeterminato presso l'azienda "Nurith Spa", con uno stipendio pari ad un ammontare annuo di €
23.221,00, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi 730/2022; che CO 1 era tutt'ora
in possesso del libretto, intestato al figlio ERsona 3 sul quale confluivano le pensioni, più volte
,
richiesto dalla sig.ra Pt 1 , collocataria del figlio ER_2, al fine di ottemperare alle esigenze del figlio e nel suo esclusivo interesse, mai consegnato nelle mani della madre;
su tali premesse chiedeva pronunciare la separazione tra le parti;
disporre, l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione di entrambi presso la madre;
disciplinare il diritto di visita ed intrattenimento paterno secondo i tempi che analiticamente indicava e disporre che CO 1
consegni nelle mani di Parte 1 il libretto intestato al figlio ER 2, al fine di poter garantire la
,
CO_1 , contributo per il mantenimento gestione economica del bambino;
porre a carico di ordinario dei figli ER 1 e ER 2 per l'ammontare di € 700,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie;
porre a carico di CO 1 la somma
di € 200,00 (duecento/00) a titolo di mantenimento della stessa, in quanto disoccupata ed in cerca di un lavoro stabile;
disporre che la Pt 1 sarebbe stata l'unica beneficiaria dell'assegno unico sui minori;
autorizzare al rilascio e/o rinnovo di passaporto e/o documento di identità valido per l'espatrio, per entrambi i figli, fermo restando che eventuali viaggi all'estero devono comunque essere concordati da entrambi i genitori.
Si costituiva il convenuto contestando quanto affermato dalla controparte;
deduceva che nel 2020 e
2021 egli aveva constatato il progressivo allontanamento con manifestazione di disaffezione nei suoi confronti da parte della moglie;
aveva scoperto poi che la Pt 1 aveva avuto frequentazioni con altri uomini con i quali aveva scambiato messaggi audiovisivi sconvenienti, di cui aveva avuto conoscenza anche la figlia ER_1 e tali condotte erano integrative di grave violazione da parte di Parte 1
degli obblighi e doveri derivanti dal matrimonio;
che i coniugi già vivevano separatamente poiché la
Pt 1 da dicembre 2021 era andata a vivere nella casa dei suoi genitori, mentre il CP 1
continuava a vivere nella casa coniugale con la figlia ER 1 ; che il figlio minore ER 2, fuori dagli orari scolastici, trascorreva prevalentemente la giornata con il padre e la sorella nella casa coniugale ove si fermava anche a dormire tre o quattro giorni a settimana, mentre in altri giorni trascorreva la sera e la notte con la madre nella casa dei nonni materni;
che da tempo i coniugi non avevano più
un'unione affettiva e sentimentale e, da dicembre del 2021, non era stato più possibile ripristinare la convivenza sotto lo stesso tetto essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro;
che egli prestava attività di lavoro a tempo indeterminato presso l'azienda "Nurith Spa", mentre la sig.ra
Pt 1 prestava attività lavorativa presso alcune famiglie, come peraltro riconosciuto in ricorso;
che egli aveva un intenso rapporto affettivo con il figlio che accompagnava durante la settimana a Taranto per le terapie specifiche ABA relative alla sua patologia mentre il rapporto tra ER 2 e la sorella era molto intenso e lo stesso trascorreva frequentemente il pomeriggio, dall'uscita da scuola, nella casa del padre dove ritrovava il suo ambiente e la sua stanzetta e aveva modo di interagire con la sorella cui era fortemente legato affettivamente;
che la Pt 1 gli aveva riferito che intendeva andare a convivere con un altro uomo e che desiderava che il figlio ER 2 andasse a vivere con le;
che tale proposito, ove attuato, sarebbe stato di grave pregiudizio per il minore in relazione alla patologia da cui era affetto;
non rispondeva al vero che il figlio ER_2 vivesse sempre con la madre perché durante la settimana lo stesso trascorreva intere giornate e anche le notti con il padre e con la sorella;
che il libretto postale intestato al minore ERsona 3 per concorde volontà dei genitori, doveva essere "
destinato esclusivamente per l'accredito degli emolumenti derivanti dalla riconosciuta sua patologia e per il pagamento delle terapie e così di fatto era utilizzato,ed ogni altra spesa necessaria per lui era stata sempre sostenuta esclusivamente dal padre;
che ai sensi dell'art. 473 bis -49 c.p.c. egli richiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio atteso che il rapporto coniugale era irrimediabilmente compromesso. Su tali premesse il CP 1 chiedeva: pronunciare la separazione personale dei coniugi
CO_1 e Parte 1 con addebito a carico di quest'ultima; affidare i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori, disponendo che gli stessi vivessero con il padre, anche al fine di favorire la permanenza di ER 2 nella casa coniugale e la convivenza con la sorella, con diritto della madre di vedersi e trattenersi liberamente con i figli, o secondo il calendario che il Tribunale
avesse ritenuto conforme agli interessi dei figli, fatte salve le esigenze degli stessi;
assegnare il domicilio coniugale in Ginosa alla Contrada Cesine Soprane snc con gli arredi a CO 1 ;
porre a carico di Parte 1 assegno a titolo di concorso per il mantenimento dei figli da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie disponendo la percezione dell'assegno unico in favore di CO 1 pronunciare lo scioglimento del
Parte 1 nel Comune di Ginosa con le annotazioni matrimonio contratto tra CO 1 e
di legge.
Con memoria ex art.473bis. 17 comma primo del 15-6-2023 la Pt 1 contestava le ragioni di addebito allegate dal coniuge e chiedeva che la separazione fosse addebitata al marito il quale durante la convivenza aveva intrattenuto relazioni con altre donne, l'aveva denigrata esercitando continue pressioni psicologiche nei suoi confronti, aggredendola verbalmente e vietandole di uscire di casa;
insisteva nelle proprie precedenti domande.
Adottati il 5-7-2023 i provvedimenti temporanei ed urgenti la causa è stata istruita mediante prove orali, informative e consulenza tecnica di ufficio.
In sede di precisazione delle conclusioni con memoria del 31-7-2025 la Pt_1 ha chiesto disporsi affido super esclusivo del figlio ER_2,con esercizio del diritto di visita in modalità protetta con collocazione presso la madre;
in subordine disporre l'affido condiviso del minore, disciplinando il diritto di visita come da ordinanza del 5-7-2023 successivamente confermata con provvedimento del
19-2-2025;assegnare la casa coniugale al CP_1 porre a carico di quest'ultimo assegno di concorso al mantenimento del figlio ER_2 di € 300 oltre rivalutazione Istat con decorrenza dal luglio del 2023
ed oltre al 60% delle spese straordinarie;
disporre che il CP_1 provveda al mantenimento ordinario diretto della figlia ER 1 ;porre a carico del convenuto assegno di concorso al mantenimento di essa attrice dal luglio 2023 di € 350 sino all'intervenuta rinuncia;
autorizzare essa istante a percepire il contributo della misura regionale "Sostegno al reddito" come richiesto dai SS di Ginosa nella relazione del 20-4-2025; attribuire l'assegno unico universale unicamente ad essa attrice;
porre a
CO_1 sanzione ai sensi dell'art. 473bis.39 c.p.c. per mancato ottemperamento ai carico di provvedimenti della separazione e disporre il pagamento di una somma di denaro per ogni successiva violazione, il tutto con vittoria di spese di lite anche di consulenza tecnica di ufficio.
Ciò premesso quanto al fatto, e passando all'esame del merito, va dichiarata inammissibile la domanda di addebito della separazione spiegata da Parte 1 Essa è infatti stata proposta tardivamente con la prima memoria ex art.473bis. 17 c.p.c. depositata il 15-6-2023 e non con il ricorso introduttivo;
né la stessa domanda si configura quale conseguenza giuridica della domanda di addebito proposta in riconvenzionale dal CP 1 e quindi proponibile con la prima memoria di cui si è detto.
Infondata è la domanda riconvenzionale di addebito della separazione proposta dal CP_1 Come è
noto tale pronuncia presuppone che sia raggiunta, da parte di chi la richieda, la prova di un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, oltre che del nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza. Nella specie il CP 1 ha sostenuto la violazione da parte della moglie dell'obbligo di fedeltà; in particolare,
notandone la disaffezione dal 2020-2021 il convenuto avrebbe scoperto che la Pt 1 aveva avuto
frequentazioni con altri uomini con i quali avrebbe scambiato messaggi audiovisivi sconvenienti dei quali aveva avuto conoscenza anche la figlia ER 1 Tali asserzioni sono rimaste prive di
.
CP 1 nella dimostrazione, ed inammissibile è la prova testimoniale articolata a sostegno dal memoria di costituzione(cap. a-b) perché indeterminata quanto agli estremi storici di quanto si chiede di provare (periodo in cui sarebbe stato scoperto lo scambio di messaggi audiovisivi sconvenienti,
natura di tali messaggi il cui carattere sconveniente sarebbe soggettivamente giudicato dal testimone,
identità delle persone con cui erano scambiati e significatività rispetto alla violazione del dovere di fedeltà);ne deriva che la riconvenzionale di addebito proposta dal CP 1 deve essere respinta.
La separazione dei coniugi indicati in epigrafe, di cui ricorrono senza alcun dubbio i presupposti per il fallimento del tentativo di conciliazione, per il lungo tempo trascorso dalla cessazione della convivenza senza che sia stata mai più ripristinata, e per il verificarsi di situazioni di distacco ormai del tutto incompatibili con ogni residua possibilità di ricostituire l'originaria comunione di vita deve quindi ritenersi ascrivibile a ragioni di natura obiettiva, ossia all'accertata impossibilità di ricostituire la primitiva coesione coniugale.
ER quanto concerne le questioni accessorie, nulla è a prevedere per affido della figlia ER 1
divenuta maggiorenne nelle more del giudizio e convivente con il padre. La convivenza della figlia
ER 1 ,non autonoma economicamente, con il padre comporta l'assegnazione a quest'ultimo della casa già coniugale in Ginosa alla contrada Cesine Soprane, avendone entrambe le parti fatta richiesta. In ordine al collocamento del minore Persona 3 affetto da disturbo dello spettro autistico di
,
livello 3 secondo DSM 5 con compromissione cognitiva e del linguaggio associate(cfr. relazione NPIA del 6-9-2024 in atti), con i provvedimenti provvisori ex art.473bis.22 c.p.c. del 5-7-2023 è stata prevista la sua collocazione presso l'abitazione della madre ove egli si trovava da quando la convivenza delle parti era di fatto cessata(circa un anno e mezzo prima della proposizione del ricorso introduttivo di questo giudizio), col ritorno della Pt 1 presso la casa dei propri genitori. Assumendo tuttavia il CP 1 che il figlio ER_2 fosse solito trascorrere comunque tre o quattro giorni della settimana presso l'abitazione propria e della sorella Per 1 ha più volte richiesto nel corso del
giudizio che ER_2 venisse prevalentemente collocato con lui presso la casa già coniugale, anche a modifica del provvedimento provvisorio reso ex art. 473bis.22 c.p.c., evidenziando che per effetto di quel provvedimento, il bambino era stato allontanato dalle sue consuetudini di vita.
In corso di causa la madre con ricorso del 16-7-2024, qualificabile come di modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti già resi nel corso del giudizio di separazione, ai sensi dell'art.473bis.23 c.p.c. lamentando che il padre non avesse ricondotto a casa il figlio nei tempi disposti a fare data dal 2-7-2024 con grave pregiudizio per il minore, e non avesse accompagnato
ER_2 presso le strutture ove praticava terapie volte a trattarne la patologia, ne aveva richiesto l'immediato allontanamento dalla casa paterna con rientro presso la casa materna ed applicazione del regime di affido cd. super esclusivo con diritto di visita del padre in modalità protetta. "
A tale richiesta il CP 1 aveva opposto che il minore reagiva negativamente allorquando,con eccessiva rigidità, la Pt 1 richiedeva il rispetto degli orari previsti dall'ordinanza del 5-7-2023 per il rientro presso la sua abitazione cosa che alla fine aveva indotto ER 2 al rifiuto totale di fare rientro presso l'abitazione materna, senza che vi fosse alcuna volontà del padre di sottrarlo alla madre. A
fronte di tali contrasti, è stata disposta,con ordinanza dell'1-8-2024, consulenza tecnica di ufficio a mezzo di specialista neuropsichiatra infantile;
tanto al fine di stabilire le più convenienti condizioni di collocamento ed interazione con i genitori del figlio ER 2 in relazione alla patologia dalla quale egli è affetto, nelle more prevedendo modalità di frequentazione provvisorie diverse da quelle stabilite in sede di provvedimenti del 5-7-2023, che tenessero conto della, di fatto allora prevalente,
dimora del figlio presso la casa paterna.
Con la relazione depositata il 4-1-2025 l'ausiliare dott. ER 4 ha evidenziato in sintesi: che il minore soffre di un Disturbo dello Spettro Autistico in forma complessa con ridotte competenze cognitive pur essendo in grado di manifestare in maniera chiara i propri bisogni primari;
il disturbo è
attualmente in trattamento riabilitativo e scolastico eseguito secondo i dettami più coerenti della letteratura esistente in merito;
il minore è in grado di riconoscere i suoi genitori nei confronti dei quali mostra affetto ed interessamento in maniera differenziata;
entrambi i genitori hanno un atteggiamento sintonico e comprensivo dei bisogni di loro figlio;
entrambi i genitori, pertanto hanno la possibilità e l'obbligo di incidere sullo sviluppo psicoaffettivo e comportamentale del piccolo;
la privazione di tale attitudine da parte di uno dei due genitori andava valutata come creazione di un vulnus nelle possibilità di sviluppo che già di per sé appaiono limitate e pertanto andava evitata;
c'era la necessità
pertanto di limitare la conflittualità nella coppia attraverso un percorso condiviso di "parent training" (lo scopo di tale approccio terapeutico non andava nella direzione di provare a ricomporre un legame che al momento appare assente, ma nel provare a far crescere la consapevolezza nella coppia che lo sviluppo psicofisico migliore del piccolo ER_2 passasse attraverso una loro presa di coscienza della necessità della condivisione dei bisogni e dei diritti con delle risposte condivise da parte della coppia); esiste una conflittualità nella coppia piuttosto decisa, ma entrambi i genitori hanno mostrato un notevole grado di empatia nei confronti del proprio figlio;
la migliore collocazione del piccolo ER_2 in funzione del suo possibile corretto sviluppo neuropsicologico è a casa della madre in accordo con quanto deciso con il provvedimento del 5/7/2023 di questo Tribunale giacchè
“l'attaccamento alla realtà della propria casa, non costituisce un elemento sufficiente per impedire che la madre possa rappresentare il punto di riferimento (come è normale e naturale che sia) focale dello sviluppo del piccolo".
Tali conclusioni del CTU sono state adeguatamente motivate e non sono state fatte oggetto nel corso delle operazioni di consulenza di critiche sostenute da argomentazioni scientifiche;
non sono stati segnalati dall'ausiliare atteggiamenti ostativi del minore verso la madre, rispetto alla quale è anzi stato evidenziato particolare trasporto affettivo ed emotivo anche in maniera differenziata rispetto al padre, sicchè non è attendibile l'affermazione di rifiuto dello stesso ER_2 di rientrare presso la casa materna;
l'esigenza di conservazione dell'habitat specifico della casa(già) coniugale è apparso non decisivo al fine di consentire al minore la miglior situazione per il suo benessere psichico, e comunque recessivo rispetto alla considerazione secondo cui la miglior collocazione in funzione del suo possibile corretto sviluppo neuropsicologico è presso casa della madre quale "punto di riferimento
(come è normale e naturale che sia) focale dello sviluppo del piccolo"; l'abitazione della Pt 1 non
presenta alcuna criticità che possa farla ritenere non confortevole o inidonea(cfr. relazione dei SS di
Ginosa del 28-10-2024); tra l'altro la coabitazione madre-figlio era stata sperimentata già dal tempo della cessazione della convivenza tra i coniugi e prima della instaurazione della causa di separazione.
Su tali presupposti con l'ordinanza del 19-2-2025 è stato ripristinato il regime di collocazione, affido e mantenimento del minore ERsona 3 presso la madre con il regime di visite ed intrattenimento del padre risultante dalla ordinanza del giudice delegato depositata il 5-7-2023; osservando che si tratta di regime che fa salvi adeguati tempi di intrattenimento del minore con il padre non collocatario,
assicurando la conservazione con quel genitore di un rapporto significativo e frequente, pure ritenuto necessario dal consulente di ufficio per il benessere del minore e rispondente al principio di bigenitorialità.
Da tali considerazioni che vanno qui ribadite, deriva che deve essere confermato il regime di affido condiviso del minore che, come osservato dall'ausiliare, si giova dell'apporto e dell'interazione di
ER 2 con entrambe le figure genitoriali poichè entrambi i genitori hanno un atteggiamento sintonico e comprensivo dei bisogni di loro figlio ed entrambi i genitori, pertanto hanno la possibilità e l'obbligo di incidere sullo sviluppo psicoaffettivo e comportamentale di ER_2; ed evidentemente rispetto all'interesse del minore, che ad avviso dell'ausiliare si giova della bigenitorialità, è recessiva la ripetuta richiesta della madre di affido esclusivo cd. rafforzato che appare più il riflesso di una non superata e reciproca conflittualità tra le parti (sulla cui necessaria attenuazione nell'interesse del figlio si è pronunciato anche il CTU) che quale espressione della volontà di ricercare l'interesse del minore. ERaltro le informative sociali documentano che ER_2 è supportato nelle esigenze terapeutiche da entrambi i genitori frequentando corso di nuoto per persone con diagnosi di autismo,
venendo inoltre condotto da entrambi i genitori presso gli altri luoghi di terapia ( da ultimo cfr.
informative del 30-4-2025 dei Servizi Sociali di Ginosa);né vi è prova di trascuratezza imputabile alla madre nella frequentazione della terapia ABA in Taranto, giacchè negli scritti conclusionali la madre ha contestato la circostanza deducendo che le era derivata difficoltà nell'accompagnare il minore nel giorno di martedì a seguito della richiesta di spostamento del giorno di terapia effettuata dal coniuge presso la Cooperativa Logos, e che tuttavia ella aveva provveduto a richiedere dei permessi tali da poter seguire il figlio nel percorso terapeutico. Parimenti deve essere confermato il collocamento prevalente di ER 2 presso l'abitazione materna avendo l'ausiliare riscontrato dalla diretta osservazione del rapporto del minore con ciascuno dei genitori che la madre costituisce pur sempre figura di riferimento prevalente per il suo benessere psicologico indipendentemente dal ripristino dell'ambiente di vita pregresso. A tali considerazioni non ostano quelle contenute nel parere della dott.ssa ER 5 profilo di funzionamento ASD Livello 3 ERsona 3 ) allegato all'istanza di cambio di collocazione del 30-6-2005 la quale ha ribadito l'importanza per il bambino con disturbo autistico di conservare il proprio ambiente di vita pena il peggioramento del quadro comportamentale complessivo, senza tuttavia anche affermare che questo nel caso di specie dovesse necessariamente identificarsi nell'abitazione paterna, tenendo anche conto del fatto che al momento della instaurazione di questo giudizio il minore si trovava presso l'abitazione materna, pur comunque continuando a frequentare sovente la casa paterna;
risultato questo che il programma di intrattenimento con il genitore non collocatario contenuto nell'ordinanza del 5-7-2023 è idoneo a realizzare. E sebbene nella lettera di dimissione da reparto NPI in data 21-2-2025 si ipotizzasse che un cambiamento delle condizioni ambientali allora esistenti con abitazione presso il padre avrebbe potuto condurre il minore ad un nuovo scompenso emotivo non vi è dimostrazione che tanto sia avvenuto in forme tali da far ritenere inappropriata l'attuale collocazione.
In ordine al regime di visite ed intrattenimento padre figlio va quindi confermato il regime risultante dall'ordinanza del giudice delegato del 5-7-2023, da intendersi qui integralmente richiamata.
Non ricorrono i presupposti per la chiesta erogazione ex art.473bis.39 delle sanzioni dalla stessa norma previste(v. precisazione delle conclusioni della Pt_1 ), stante l'avvenuto rientro del minore presso l'abitazione materna a seguito del provvedimento del 19-2-2025, sebbene seguito da istanze di modifica di quella decisione;
né sembra decisivo in contrario l'episodio dell' 8-9-2025 riferito nella relazione dei Servizi sociali di Ginosa del 10-10-2025, in cui il padre aveva trattenuto con sé il figlio rivendicando il recupero di tempi di intrattenimento in precedenza non fruiti, dato che comunque il minore ha poi fatto rientro nell'abitazione materna(v. la stessa relazione), inquadrandosi i contrasti riferiti nell'ora citata relazione in un rapporto genitoriale abitualmente segnato da conflittualità e scarsa comunicazione.
ER tale motivo i genitori vanno invitati a proseguire presso il Consultorio di Ginosa un percorso condiviso di parent training finalizzato a fare crescere le abilità genitoriali e favorire la gestione non conflittuale della responsabilità educativa del figlio ER_2 .
In ordine agli assegni di mantenimento si rileva che il CP 1 è operaio serramentista, mentre la
Pt 1 lavora attualmente presso una Cooperativa quale addetta alle pulizie a fare data dal 30-1-
2025(verbale dell'8-5-2025 ed informative sociali); ciò comporta che a fare data dal mese di febbraio
2025 deve essere revocato l'assegno di concorso al suo mantenimento posto a carico del CP_1 con l'ordinanza del 5-7-2023,non essendovi prova per il periodo susseguente all'inizio dell'attività di lavoro, di significativa disparità economica tale da giustificare l'erogazione dell'assegno di separazione cui comunque la Pt 1 ha dichiarato di rinunciare, sia pure dal maggio del 2025(verbale dell'8-5-2025).
In ordine al mantenimento dei figli, con l'ordinanza del 5-7-2023 è stato posto a carico di CP 1
[...] l'obbligo di corrispondere a Parte 1 un assegno mensile di 300 per il concorso al mantenimento del figlio ER_2 con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, il tutto con scadenza entro il giorno 5 di ogni mese e a decorrere dal corrente mese di luglio 2023; oltre al pagamento del 60% delle spese straordinarie necessarie per l'interesse di entrambi i figli, come individuate nel Protocollo adottato presso questo Tribunale;
ed è stato inoltre posto a carico di
CO 1 il mantenimento diretto ordinario della figlia ER 1 con lui convivente.
Con istanza ex art. 177 c.p.c. del 21-5-2025 il CP 1 sul presupposto che il minore fosse stato collocato presso di sè con provvedimento dell'1-8-2024, sino al momento in cui con ordinanza del 19-
2-2025 era stato disposto il ripristino di collocazione presso la madre e che in tale periodo egli non aveva corrisposto il mantenimento previsto dal provvedimento del luglio 2023 alla Pt 1 , né aveva richiesto alcunchè alla stessa, ha chiesto che in modifica “dell'ordinanza del 13-2-2025" (rectius del
19-2-2025) fosse data indicazione per la quale il contributo al mantenimento del figlio ER 2 non doveva considerarsi dovuto alla Pt 1 per il periodo in cui lo stesso era direttamente mantenuto dal padre da luglio 2024 a marzo 2025.
Tale istanza deve essere accolta,per quanto di ragione, caratterizzandosi a ben vedere come richiesta di modifica e riesame (sempre possibile nel rapporto tra collegio ed istruttore) dell'ordinanza con la quale pur prendendosi atto della collocazione di fatto del minore presso il padre non era stata disposta la modifica provvisoria delle previsioni economiche che presupponevano la prevalente dimora presso la madre. Deve quindi essere disposto a parziale modifica delle previsioni dell'ordinanza del 5-7-
2023 che dal mese di luglio 2024 compreso al mese di febbraio 2025 compreso, l'assegno mensile di
€ 300 oltre rivalutazione già posto a carico del padre per concorso al mantenimento ordinario del figlio ER 2 non era dovuto, ripristinandosene invece la debenza in favore della Pt 1 dal mese di marzo 2025 in poi.
Deve inoltre essere confermato l'obbligo di CO 1 di provvedere al mantenimento ordinario della figlia ER 1 ,mentre a carico di entrambi i coniugi va posto l'obbligo con decorrenza dal mese di febbraio 2025 di concorrere al pagamento delle spese straordinarie di mantenimento di entrambi i figli nella misura della metà per ciascuno di essi, avendo la CP_1 iniziato a svolgere attività di lavoro.
Va inoltre stabilito che l'assegno unico universale regolato dal d.lgs. 29-12-2021 n.230 verrà
incassato per metà da ciascun coniuge stante l'affido condiviso del figlio ER_2 ; mentre per garantire la più facile gestione delle esigenze economiche del minore da parte della genitrice che ne è
collocataria, va disposto che il CO_1 consegni alla Pt 1 il libretto di risparmio postale intestato a Persona 3 (doc.7 prod. Venezia) sul quale è versato il trattamento indennitario accordato allo stesso figlio in relazione alla sua patologia, con obbligo per la Pt 1 di rendicontare l'esborso delle somme che ivi confluiscono e che dovranno essere utilizzate nell'interesse del figlio
ER 2.
In sede di precisazione delle conclusioni la Pt 1 ha chiesto di essere autorizzata a ricevere in nome e per conto del minore ERsona 3 le somme che spetterebbero allo stesso ed accantonate dall'Ente
Istruttore Servizi Sociali del Comune di Ginosa, a titolo di contributo della misura regionale
"sostegno al reddito” di cui il minore ER_2 sarebbe beneficiario;
a sostegno ha allegato il mancato consenso del padre alla percezione di quel contributo in precedenza erogato al CP 1 allorquando
ER 2 era presso di lui residente e con il consenso della madre.
Tale istanza non può essere allo stato accolta, salva la sua eventuale riproponibilità ex art.316 c.civ.
e 473bis 38 c.p.c. ,non constando alcuna documentazione(al di là di quanto de relato riferito dagli operatori del Servizio Sociale di Ginosa nella informativa del 20-4-2025) che dia evidenza probatoria,
della natura, presupposti, spettanza, ammontare e decorrenza del contributo in questione e dell'effettivo rifiuto del CP_1 di consentire alla sua riscossione da parte della Pt 1 .
Le spese di lite afferenti la fase di esame della domanda di separazione sinora svolta, ivi comprese quelle di consulenza tecnica di ufficio, vanno opportunamente compensate fra le parti, tenuto conto del complessivo esito del giudizio e della reciproca soccombenza.
Con separata ordinanza va disposto per il prosieguo del giudizio per la delibazione della domanda di divorzio proposta in via riconvenzionale da CO 1 .
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando così provvede:
1) pronunzia la separazione per fatti oggettivi dei coniugi Parte 1 nata a [...] il 29.11.1988, e CO 1 nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in Ginosa
il 10-7-2006, con atto trascritto nell'apposito registro al n. 4, parte I, ufficio 1 anno 2006;rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da CO 1 dichiara inammissibile la domanda di addebito della separazione proposta da Parte 1
2)affida il figlio minore ERsona 3 in via condivisa ad entrambi i genitori con suo collocamento presso l'abitazione della madre;
conferma i provvedimenti in materia di diritto di visita ed
intrattenimento paterno al figlio ER_2 assunti in sede provvisoria con il provvedimento del 5-7-2023;
3)conferma l'assegnazione della casa coniugale a CO 1 ;
4)conferma a carico di CO 1 l'obbligo di corrispondere a Parte 1 assegno mensile di € 300 per concorso al mantenimento del figlio ER_2 oltre rivalutazione istat con prima
-
decorrenza dal mese di luglio 2023 e scadenza al giorno cinque di ogni mese;
precisa che detto assegno non è dovuto dal CP 1 per i soli mesi da luglio 2024 a febbraio 2025 incluso, in cui il minore ER 2 di fatto ha dimorato prevalentemente presso il padre;
5)pone a carico di CO 1 il mantenimento ordinario diretto della figlia ER 1 ;
6)pone a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie di mantenimento di entrambi i figli,spese da individuarsi sulla scorta del protocollo in materia adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022;1'assegno unico universale spetterà ad entrambi i genitori nella misura della metà; dispone
CO 1 consegni a Parte 1 il libretto di risparmio postale intestato a Per 3 che
[...] sul quale è versato il trattamento indennitario accordato allo stesso minore in relazione alla sua patologia, con obbligo della stessa Pt 1 di rendicontare periodicamente l'esborso delle somme che ivi confluiscono e da utilizzarsi nell'interesse del figlio ER_2;
7)revoca, con decorrenza dal mese di febbraio 2025 compreso, l'assegno di concorso al mantenimento di Parte 1 in precedenza posto a carico di CO 1 con ordinanza del 5-7-2023;
8) invita Parte 1 a proseguire presso il Consultorio di Ginosa un percorsoCO 1 e
condiviso di parent training finalizzato a fare crescere le abilità genitoriali e favore la gestione non conflittuale della responsabilità educativa del figlio ER_2;
9)compensa le spese di lite relative all'esame della domanda di separazione tra le parti;
10)dispone per il prosieguo del giudizio ai fini dell'esame della domanda di divorzio come da separata ordinanza.
Così deciso in Taranto il 31-10-2025 Il Presidente rel.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Maggi Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Enrica Di Tursi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2306 del R.G. 2023
TRA
,rappresentata e difesa dall'avv. Carmen Carlucci Parte 1
ATTRICE
E
CO_1 rappresentato e difeso dall'avv.Maria De Carlo
CONVENUTO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
All'udienza del 30-10-2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18-4-2023, Parte 1 premesso di aver contratto in data 10-7-2006 " matrimonio in Ginosa con CO 1 dall'unione con il quale erano nati i figli ER 1 (il "
18-4-2006) e ER 2 (il 24-7-2013); che da circa un anno e mezzo, i coniugi avevano deciso di vivere separatamente, a causa dei continui litigi che avevano reso la convivenza intollerabile;
che la figlia Per 1 aveva scelto di continuare a vivere, presso l'abitazione del padre già casa coniugale situata nello stesso stabile dei nonni paterni, mentre, il figlio minore ER_2, affetto da "Disturbo dello spettro autistico, livello 3 secondo DSM patologia dell'autismo, livello 3 secondo DSM5 con compromissione del linguaggio e disabilità intellettiva di grado lieve associate e Disturbo da deficit dell'attenzione ed iperattività, manifestazione combinata, di grado moderato", viveva con la madre presso l'abitazione dei di lei genitori;
che il figlio ER_2 nonostante la separazione di fatto dei genitori,
aveva mostrato netti miglioramenti comportamentali, comunicativi, relazionali, senso motori e cognitivi - come meglio specificato nella relazione redatta in data 23.09.2022 da" Osmairm”, e nella relazione della Società Sportiva Dilettantistica “ICOS" e necessitava, costantemente, di cure e attenzioni sicchè la sua collocazione presso la madre era imprescindibile;
che essa attrice oltre ad aver conseguito la qualifica di O.S.S. (Operatrice Socio Sanitaria), in data 17.10.2021, al fine di comprendere sempre di più le esigenze del piccolo ER_2, continuava a fare corsi di aggiornamento al fine di apprendere tecniche per aiutare ed insegnare al bambino a gestire le diverse autonomie;
che da quando i coniugi, avevano deciso di vivere separatamente, la situazione, per quanto gestibile da questi ultimi, subiva l'ingerenza del padre di CO_1 Persona 3 ), il quale aveva cominciato a porre in essere una serie di comportamenti lesivi della libertà dell'attrice, iniziando a seguirla dappertutto e a porre in essere condotte minacciose verso lei e i suoi genitori, costretti a richiedere, in più occasioni, l'intervento delle forze dell'ordine; che tali accadimenti, perpetratisi anche alla presenza dei figli minori, la inducevano a chiedere la collocazione della figlia ER 1 ,
presso di lei, come da sempre voluto;
che essa istante era disoccupata, svolgendo occasionalmente attività lavorativa, in attesa di un lavoro stabile, e non possedeva beni di sorta se non un libretto postale con un saldo contabile al 13.3.2023 di € 253,14 ed un conto corrente postale a lei intestato con un saldo contabile al 13.03.2023 di € 2677,60;che CO 1 era dipendente a tempo indeterminato presso l'azienda "Nurith Spa", con uno stipendio pari ad un ammontare annuo di €
23.221,00, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi 730/2022; che CO 1 era tutt'ora
in possesso del libretto, intestato al figlio ERsona 3 sul quale confluivano le pensioni, più volte
,
richiesto dalla sig.ra Pt 1 , collocataria del figlio ER_2, al fine di ottemperare alle esigenze del figlio e nel suo esclusivo interesse, mai consegnato nelle mani della madre;
su tali premesse chiedeva pronunciare la separazione tra le parti;
disporre, l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione di entrambi presso la madre;
disciplinare il diritto di visita ed intrattenimento paterno secondo i tempi che analiticamente indicava e disporre che CO 1
consegni nelle mani di Parte 1 il libretto intestato al figlio ER 2, al fine di poter garantire la
,
CO_1 , contributo per il mantenimento gestione economica del bambino;
porre a carico di ordinario dei figli ER 1 e ER 2 per l'ammontare di € 700,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie;
porre a carico di CO 1 la somma
di € 200,00 (duecento/00) a titolo di mantenimento della stessa, in quanto disoccupata ed in cerca di un lavoro stabile;
disporre che la Pt 1 sarebbe stata l'unica beneficiaria dell'assegno unico sui minori;
autorizzare al rilascio e/o rinnovo di passaporto e/o documento di identità valido per l'espatrio, per entrambi i figli, fermo restando che eventuali viaggi all'estero devono comunque essere concordati da entrambi i genitori.
Si costituiva il convenuto contestando quanto affermato dalla controparte;
deduceva che nel 2020 e
2021 egli aveva constatato il progressivo allontanamento con manifestazione di disaffezione nei suoi confronti da parte della moglie;
aveva scoperto poi che la Pt 1 aveva avuto frequentazioni con altri uomini con i quali aveva scambiato messaggi audiovisivi sconvenienti, di cui aveva avuto conoscenza anche la figlia ER_1 e tali condotte erano integrative di grave violazione da parte di Parte 1
degli obblighi e doveri derivanti dal matrimonio;
che i coniugi già vivevano separatamente poiché la
Pt 1 da dicembre 2021 era andata a vivere nella casa dei suoi genitori, mentre il CP 1
continuava a vivere nella casa coniugale con la figlia ER 1 ; che il figlio minore ER 2, fuori dagli orari scolastici, trascorreva prevalentemente la giornata con il padre e la sorella nella casa coniugale ove si fermava anche a dormire tre o quattro giorni a settimana, mentre in altri giorni trascorreva la sera e la notte con la madre nella casa dei nonni materni;
che da tempo i coniugi non avevano più
un'unione affettiva e sentimentale e, da dicembre del 2021, non era stato più possibile ripristinare la convivenza sotto lo stesso tetto essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro;
che egli prestava attività di lavoro a tempo indeterminato presso l'azienda "Nurith Spa", mentre la sig.ra
Pt 1 prestava attività lavorativa presso alcune famiglie, come peraltro riconosciuto in ricorso;
che egli aveva un intenso rapporto affettivo con il figlio che accompagnava durante la settimana a Taranto per le terapie specifiche ABA relative alla sua patologia mentre il rapporto tra ER 2 e la sorella era molto intenso e lo stesso trascorreva frequentemente il pomeriggio, dall'uscita da scuola, nella casa del padre dove ritrovava il suo ambiente e la sua stanzetta e aveva modo di interagire con la sorella cui era fortemente legato affettivamente;
che la Pt 1 gli aveva riferito che intendeva andare a convivere con un altro uomo e che desiderava che il figlio ER 2 andasse a vivere con le;
che tale proposito, ove attuato, sarebbe stato di grave pregiudizio per il minore in relazione alla patologia da cui era affetto;
non rispondeva al vero che il figlio ER_2 vivesse sempre con la madre perché durante la settimana lo stesso trascorreva intere giornate e anche le notti con il padre e con la sorella;
che il libretto postale intestato al minore ERsona 3 per concorde volontà dei genitori, doveva essere "
destinato esclusivamente per l'accredito degli emolumenti derivanti dalla riconosciuta sua patologia e per il pagamento delle terapie e così di fatto era utilizzato,ed ogni altra spesa necessaria per lui era stata sempre sostenuta esclusivamente dal padre;
che ai sensi dell'art. 473 bis -49 c.p.c. egli richiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio atteso che il rapporto coniugale era irrimediabilmente compromesso. Su tali premesse il CP 1 chiedeva: pronunciare la separazione personale dei coniugi
CO_1 e Parte 1 con addebito a carico di quest'ultima; affidare i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori, disponendo che gli stessi vivessero con il padre, anche al fine di favorire la permanenza di ER 2 nella casa coniugale e la convivenza con la sorella, con diritto della madre di vedersi e trattenersi liberamente con i figli, o secondo il calendario che il Tribunale
avesse ritenuto conforme agli interessi dei figli, fatte salve le esigenze degli stessi;
assegnare il domicilio coniugale in Ginosa alla Contrada Cesine Soprane snc con gli arredi a CO 1 ;
porre a carico di Parte 1 assegno a titolo di concorso per il mantenimento dei figli da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie disponendo la percezione dell'assegno unico in favore di CO 1 pronunciare lo scioglimento del
Parte 1 nel Comune di Ginosa con le annotazioni matrimonio contratto tra CO 1 e
di legge.
Con memoria ex art.473bis. 17 comma primo del 15-6-2023 la Pt 1 contestava le ragioni di addebito allegate dal coniuge e chiedeva che la separazione fosse addebitata al marito il quale durante la convivenza aveva intrattenuto relazioni con altre donne, l'aveva denigrata esercitando continue pressioni psicologiche nei suoi confronti, aggredendola verbalmente e vietandole di uscire di casa;
insisteva nelle proprie precedenti domande.
Adottati il 5-7-2023 i provvedimenti temporanei ed urgenti la causa è stata istruita mediante prove orali, informative e consulenza tecnica di ufficio.
In sede di precisazione delle conclusioni con memoria del 31-7-2025 la Pt_1 ha chiesto disporsi affido super esclusivo del figlio ER_2,con esercizio del diritto di visita in modalità protetta con collocazione presso la madre;
in subordine disporre l'affido condiviso del minore, disciplinando il diritto di visita come da ordinanza del 5-7-2023 successivamente confermata con provvedimento del
19-2-2025;assegnare la casa coniugale al CP_1 porre a carico di quest'ultimo assegno di concorso al mantenimento del figlio ER_2 di € 300 oltre rivalutazione Istat con decorrenza dal luglio del 2023
ed oltre al 60% delle spese straordinarie;
disporre che il CP_1 provveda al mantenimento ordinario diretto della figlia ER 1 ;porre a carico del convenuto assegno di concorso al mantenimento di essa attrice dal luglio 2023 di € 350 sino all'intervenuta rinuncia;
autorizzare essa istante a percepire il contributo della misura regionale "Sostegno al reddito" come richiesto dai SS di Ginosa nella relazione del 20-4-2025; attribuire l'assegno unico universale unicamente ad essa attrice;
porre a
CO_1 sanzione ai sensi dell'art. 473bis.39 c.p.c. per mancato ottemperamento ai carico di provvedimenti della separazione e disporre il pagamento di una somma di denaro per ogni successiva violazione, il tutto con vittoria di spese di lite anche di consulenza tecnica di ufficio.
Ciò premesso quanto al fatto, e passando all'esame del merito, va dichiarata inammissibile la domanda di addebito della separazione spiegata da Parte 1 Essa è infatti stata proposta tardivamente con la prima memoria ex art.473bis. 17 c.p.c. depositata il 15-6-2023 e non con il ricorso introduttivo;
né la stessa domanda si configura quale conseguenza giuridica della domanda di addebito proposta in riconvenzionale dal CP 1 e quindi proponibile con la prima memoria di cui si è detto.
Infondata è la domanda riconvenzionale di addebito della separazione proposta dal CP_1 Come è
noto tale pronuncia presuppone che sia raggiunta, da parte di chi la richieda, la prova di un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, oltre che del nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza. Nella specie il CP 1 ha sostenuto la violazione da parte della moglie dell'obbligo di fedeltà; in particolare,
notandone la disaffezione dal 2020-2021 il convenuto avrebbe scoperto che la Pt 1 aveva avuto
frequentazioni con altri uomini con i quali avrebbe scambiato messaggi audiovisivi sconvenienti dei quali aveva avuto conoscenza anche la figlia ER 1 Tali asserzioni sono rimaste prive di
.
CP 1 nella dimostrazione, ed inammissibile è la prova testimoniale articolata a sostegno dal memoria di costituzione(cap. a-b) perché indeterminata quanto agli estremi storici di quanto si chiede di provare (periodo in cui sarebbe stato scoperto lo scambio di messaggi audiovisivi sconvenienti,
natura di tali messaggi il cui carattere sconveniente sarebbe soggettivamente giudicato dal testimone,
identità delle persone con cui erano scambiati e significatività rispetto alla violazione del dovere di fedeltà);ne deriva che la riconvenzionale di addebito proposta dal CP 1 deve essere respinta.
La separazione dei coniugi indicati in epigrafe, di cui ricorrono senza alcun dubbio i presupposti per il fallimento del tentativo di conciliazione, per il lungo tempo trascorso dalla cessazione della convivenza senza che sia stata mai più ripristinata, e per il verificarsi di situazioni di distacco ormai del tutto incompatibili con ogni residua possibilità di ricostituire l'originaria comunione di vita deve quindi ritenersi ascrivibile a ragioni di natura obiettiva, ossia all'accertata impossibilità di ricostituire la primitiva coesione coniugale.
ER quanto concerne le questioni accessorie, nulla è a prevedere per affido della figlia ER 1
divenuta maggiorenne nelle more del giudizio e convivente con il padre. La convivenza della figlia
ER 1 ,non autonoma economicamente, con il padre comporta l'assegnazione a quest'ultimo della casa già coniugale in Ginosa alla contrada Cesine Soprane, avendone entrambe le parti fatta richiesta. In ordine al collocamento del minore Persona 3 affetto da disturbo dello spettro autistico di
,
livello 3 secondo DSM 5 con compromissione cognitiva e del linguaggio associate(cfr. relazione NPIA del 6-9-2024 in atti), con i provvedimenti provvisori ex art.473bis.22 c.p.c. del 5-7-2023 è stata prevista la sua collocazione presso l'abitazione della madre ove egli si trovava da quando la convivenza delle parti era di fatto cessata(circa un anno e mezzo prima della proposizione del ricorso introduttivo di questo giudizio), col ritorno della Pt 1 presso la casa dei propri genitori. Assumendo tuttavia il CP 1 che il figlio ER_2 fosse solito trascorrere comunque tre o quattro giorni della settimana presso l'abitazione propria e della sorella Per 1 ha più volte richiesto nel corso del
giudizio che ER_2 venisse prevalentemente collocato con lui presso la casa già coniugale, anche a modifica del provvedimento provvisorio reso ex art. 473bis.22 c.p.c., evidenziando che per effetto di quel provvedimento, il bambino era stato allontanato dalle sue consuetudini di vita.
In corso di causa la madre con ricorso del 16-7-2024, qualificabile come di modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti già resi nel corso del giudizio di separazione, ai sensi dell'art.473bis.23 c.p.c. lamentando che il padre non avesse ricondotto a casa il figlio nei tempi disposti a fare data dal 2-7-2024 con grave pregiudizio per il minore, e non avesse accompagnato
ER_2 presso le strutture ove praticava terapie volte a trattarne la patologia, ne aveva richiesto l'immediato allontanamento dalla casa paterna con rientro presso la casa materna ed applicazione del regime di affido cd. super esclusivo con diritto di visita del padre in modalità protetta. "
A tale richiesta il CP 1 aveva opposto che il minore reagiva negativamente allorquando,con eccessiva rigidità, la Pt 1 richiedeva il rispetto degli orari previsti dall'ordinanza del 5-7-2023 per il rientro presso la sua abitazione cosa che alla fine aveva indotto ER 2 al rifiuto totale di fare rientro presso l'abitazione materna, senza che vi fosse alcuna volontà del padre di sottrarlo alla madre. A
fronte di tali contrasti, è stata disposta,con ordinanza dell'1-8-2024, consulenza tecnica di ufficio a mezzo di specialista neuropsichiatra infantile;
tanto al fine di stabilire le più convenienti condizioni di collocamento ed interazione con i genitori del figlio ER 2 in relazione alla patologia dalla quale egli è affetto, nelle more prevedendo modalità di frequentazione provvisorie diverse da quelle stabilite in sede di provvedimenti del 5-7-2023, che tenessero conto della, di fatto allora prevalente,
dimora del figlio presso la casa paterna.
Con la relazione depositata il 4-1-2025 l'ausiliare dott. ER 4 ha evidenziato in sintesi: che il minore soffre di un Disturbo dello Spettro Autistico in forma complessa con ridotte competenze cognitive pur essendo in grado di manifestare in maniera chiara i propri bisogni primari;
il disturbo è
attualmente in trattamento riabilitativo e scolastico eseguito secondo i dettami più coerenti della letteratura esistente in merito;
il minore è in grado di riconoscere i suoi genitori nei confronti dei quali mostra affetto ed interessamento in maniera differenziata;
entrambi i genitori hanno un atteggiamento sintonico e comprensivo dei bisogni di loro figlio;
entrambi i genitori, pertanto hanno la possibilità e l'obbligo di incidere sullo sviluppo psicoaffettivo e comportamentale del piccolo;
la privazione di tale attitudine da parte di uno dei due genitori andava valutata come creazione di un vulnus nelle possibilità di sviluppo che già di per sé appaiono limitate e pertanto andava evitata;
c'era la necessità
pertanto di limitare la conflittualità nella coppia attraverso un percorso condiviso di "parent training" (lo scopo di tale approccio terapeutico non andava nella direzione di provare a ricomporre un legame che al momento appare assente, ma nel provare a far crescere la consapevolezza nella coppia che lo sviluppo psicofisico migliore del piccolo ER_2 passasse attraverso una loro presa di coscienza della necessità della condivisione dei bisogni e dei diritti con delle risposte condivise da parte della coppia); esiste una conflittualità nella coppia piuttosto decisa, ma entrambi i genitori hanno mostrato un notevole grado di empatia nei confronti del proprio figlio;
la migliore collocazione del piccolo ER_2 in funzione del suo possibile corretto sviluppo neuropsicologico è a casa della madre in accordo con quanto deciso con il provvedimento del 5/7/2023 di questo Tribunale giacchè
“l'attaccamento alla realtà della propria casa, non costituisce un elemento sufficiente per impedire che la madre possa rappresentare il punto di riferimento (come è normale e naturale che sia) focale dello sviluppo del piccolo".
Tali conclusioni del CTU sono state adeguatamente motivate e non sono state fatte oggetto nel corso delle operazioni di consulenza di critiche sostenute da argomentazioni scientifiche;
non sono stati segnalati dall'ausiliare atteggiamenti ostativi del minore verso la madre, rispetto alla quale è anzi stato evidenziato particolare trasporto affettivo ed emotivo anche in maniera differenziata rispetto al padre, sicchè non è attendibile l'affermazione di rifiuto dello stesso ER_2 di rientrare presso la casa materna;
l'esigenza di conservazione dell'habitat specifico della casa(già) coniugale è apparso non decisivo al fine di consentire al minore la miglior situazione per il suo benessere psichico, e comunque recessivo rispetto alla considerazione secondo cui la miglior collocazione in funzione del suo possibile corretto sviluppo neuropsicologico è presso casa della madre quale "punto di riferimento
(come è normale e naturale che sia) focale dello sviluppo del piccolo"; l'abitazione della Pt 1 non
presenta alcuna criticità che possa farla ritenere non confortevole o inidonea(cfr. relazione dei SS di
Ginosa del 28-10-2024); tra l'altro la coabitazione madre-figlio era stata sperimentata già dal tempo della cessazione della convivenza tra i coniugi e prima della instaurazione della causa di separazione.
Su tali presupposti con l'ordinanza del 19-2-2025 è stato ripristinato il regime di collocazione, affido e mantenimento del minore ERsona 3 presso la madre con il regime di visite ed intrattenimento del padre risultante dalla ordinanza del giudice delegato depositata il 5-7-2023; osservando che si tratta di regime che fa salvi adeguati tempi di intrattenimento del minore con il padre non collocatario,
assicurando la conservazione con quel genitore di un rapporto significativo e frequente, pure ritenuto necessario dal consulente di ufficio per il benessere del minore e rispondente al principio di bigenitorialità.
Da tali considerazioni che vanno qui ribadite, deriva che deve essere confermato il regime di affido condiviso del minore che, come osservato dall'ausiliare, si giova dell'apporto e dell'interazione di
ER 2 con entrambe le figure genitoriali poichè entrambi i genitori hanno un atteggiamento sintonico e comprensivo dei bisogni di loro figlio ed entrambi i genitori, pertanto hanno la possibilità e l'obbligo di incidere sullo sviluppo psicoaffettivo e comportamentale di ER_2; ed evidentemente rispetto all'interesse del minore, che ad avviso dell'ausiliare si giova della bigenitorialità, è recessiva la ripetuta richiesta della madre di affido esclusivo cd. rafforzato che appare più il riflesso di una non superata e reciproca conflittualità tra le parti (sulla cui necessaria attenuazione nell'interesse del figlio si è pronunciato anche il CTU) che quale espressione della volontà di ricercare l'interesse del minore. ERaltro le informative sociali documentano che ER_2 è supportato nelle esigenze terapeutiche da entrambi i genitori frequentando corso di nuoto per persone con diagnosi di autismo,
venendo inoltre condotto da entrambi i genitori presso gli altri luoghi di terapia ( da ultimo cfr.
informative del 30-4-2025 dei Servizi Sociali di Ginosa);né vi è prova di trascuratezza imputabile alla madre nella frequentazione della terapia ABA in Taranto, giacchè negli scritti conclusionali la madre ha contestato la circostanza deducendo che le era derivata difficoltà nell'accompagnare il minore nel giorno di martedì a seguito della richiesta di spostamento del giorno di terapia effettuata dal coniuge presso la Cooperativa Logos, e che tuttavia ella aveva provveduto a richiedere dei permessi tali da poter seguire il figlio nel percorso terapeutico. Parimenti deve essere confermato il collocamento prevalente di ER 2 presso l'abitazione materna avendo l'ausiliare riscontrato dalla diretta osservazione del rapporto del minore con ciascuno dei genitori che la madre costituisce pur sempre figura di riferimento prevalente per il suo benessere psicologico indipendentemente dal ripristino dell'ambiente di vita pregresso. A tali considerazioni non ostano quelle contenute nel parere della dott.ssa ER 5 profilo di funzionamento ASD Livello 3 ERsona 3 ) allegato all'istanza di cambio di collocazione del 30-6-2005 la quale ha ribadito l'importanza per il bambino con disturbo autistico di conservare il proprio ambiente di vita pena il peggioramento del quadro comportamentale complessivo, senza tuttavia anche affermare che questo nel caso di specie dovesse necessariamente identificarsi nell'abitazione paterna, tenendo anche conto del fatto che al momento della instaurazione di questo giudizio il minore si trovava presso l'abitazione materna, pur comunque continuando a frequentare sovente la casa paterna;
risultato questo che il programma di intrattenimento con il genitore non collocatario contenuto nell'ordinanza del 5-7-2023 è idoneo a realizzare. E sebbene nella lettera di dimissione da reparto NPI in data 21-2-2025 si ipotizzasse che un cambiamento delle condizioni ambientali allora esistenti con abitazione presso il padre avrebbe potuto condurre il minore ad un nuovo scompenso emotivo non vi è dimostrazione che tanto sia avvenuto in forme tali da far ritenere inappropriata l'attuale collocazione.
In ordine al regime di visite ed intrattenimento padre figlio va quindi confermato il regime risultante dall'ordinanza del giudice delegato del 5-7-2023, da intendersi qui integralmente richiamata.
Non ricorrono i presupposti per la chiesta erogazione ex art.473bis.39 delle sanzioni dalla stessa norma previste(v. precisazione delle conclusioni della Pt_1 ), stante l'avvenuto rientro del minore presso l'abitazione materna a seguito del provvedimento del 19-2-2025, sebbene seguito da istanze di modifica di quella decisione;
né sembra decisivo in contrario l'episodio dell' 8-9-2025 riferito nella relazione dei Servizi sociali di Ginosa del 10-10-2025, in cui il padre aveva trattenuto con sé il figlio rivendicando il recupero di tempi di intrattenimento in precedenza non fruiti, dato che comunque il minore ha poi fatto rientro nell'abitazione materna(v. la stessa relazione), inquadrandosi i contrasti riferiti nell'ora citata relazione in un rapporto genitoriale abitualmente segnato da conflittualità e scarsa comunicazione.
ER tale motivo i genitori vanno invitati a proseguire presso il Consultorio di Ginosa un percorso condiviso di parent training finalizzato a fare crescere le abilità genitoriali e favorire la gestione non conflittuale della responsabilità educativa del figlio ER_2 .
In ordine agli assegni di mantenimento si rileva che il CP 1 è operaio serramentista, mentre la
Pt 1 lavora attualmente presso una Cooperativa quale addetta alle pulizie a fare data dal 30-1-
2025(verbale dell'8-5-2025 ed informative sociali); ciò comporta che a fare data dal mese di febbraio
2025 deve essere revocato l'assegno di concorso al suo mantenimento posto a carico del CP_1 con l'ordinanza del 5-7-2023,non essendovi prova per il periodo susseguente all'inizio dell'attività di lavoro, di significativa disparità economica tale da giustificare l'erogazione dell'assegno di separazione cui comunque la Pt 1 ha dichiarato di rinunciare, sia pure dal maggio del 2025(verbale dell'8-5-2025).
In ordine al mantenimento dei figli, con l'ordinanza del 5-7-2023 è stato posto a carico di CP 1
[...] l'obbligo di corrispondere a Parte 1 un assegno mensile di 300 per il concorso al mantenimento del figlio ER_2 con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, il tutto con scadenza entro il giorno 5 di ogni mese e a decorrere dal corrente mese di luglio 2023; oltre al pagamento del 60% delle spese straordinarie necessarie per l'interesse di entrambi i figli, come individuate nel Protocollo adottato presso questo Tribunale;
ed è stato inoltre posto a carico di
CO 1 il mantenimento diretto ordinario della figlia ER 1 con lui convivente.
Con istanza ex art. 177 c.p.c. del 21-5-2025 il CP 1 sul presupposto che il minore fosse stato collocato presso di sè con provvedimento dell'1-8-2024, sino al momento in cui con ordinanza del 19-
2-2025 era stato disposto il ripristino di collocazione presso la madre e che in tale periodo egli non aveva corrisposto il mantenimento previsto dal provvedimento del luglio 2023 alla Pt 1 , né aveva richiesto alcunchè alla stessa, ha chiesto che in modifica “dell'ordinanza del 13-2-2025" (rectius del
19-2-2025) fosse data indicazione per la quale il contributo al mantenimento del figlio ER 2 non doveva considerarsi dovuto alla Pt 1 per il periodo in cui lo stesso era direttamente mantenuto dal padre da luglio 2024 a marzo 2025.
Tale istanza deve essere accolta,per quanto di ragione, caratterizzandosi a ben vedere come richiesta di modifica e riesame (sempre possibile nel rapporto tra collegio ed istruttore) dell'ordinanza con la quale pur prendendosi atto della collocazione di fatto del minore presso il padre non era stata disposta la modifica provvisoria delle previsioni economiche che presupponevano la prevalente dimora presso la madre. Deve quindi essere disposto a parziale modifica delle previsioni dell'ordinanza del 5-7-
2023 che dal mese di luglio 2024 compreso al mese di febbraio 2025 compreso, l'assegno mensile di
€ 300 oltre rivalutazione già posto a carico del padre per concorso al mantenimento ordinario del figlio ER 2 non era dovuto, ripristinandosene invece la debenza in favore della Pt 1 dal mese di marzo 2025 in poi.
Deve inoltre essere confermato l'obbligo di CO 1 di provvedere al mantenimento ordinario della figlia ER 1 ,mentre a carico di entrambi i coniugi va posto l'obbligo con decorrenza dal mese di febbraio 2025 di concorrere al pagamento delle spese straordinarie di mantenimento di entrambi i figli nella misura della metà per ciascuno di essi, avendo la CP_1 iniziato a svolgere attività di lavoro.
Va inoltre stabilito che l'assegno unico universale regolato dal d.lgs. 29-12-2021 n.230 verrà
incassato per metà da ciascun coniuge stante l'affido condiviso del figlio ER_2 ; mentre per garantire la più facile gestione delle esigenze economiche del minore da parte della genitrice che ne è
collocataria, va disposto che il CO_1 consegni alla Pt 1 il libretto di risparmio postale intestato a Persona 3 (doc.7 prod. Venezia) sul quale è versato il trattamento indennitario accordato allo stesso figlio in relazione alla sua patologia, con obbligo per la Pt 1 di rendicontare l'esborso delle somme che ivi confluiscono e che dovranno essere utilizzate nell'interesse del figlio
ER 2.
In sede di precisazione delle conclusioni la Pt 1 ha chiesto di essere autorizzata a ricevere in nome e per conto del minore ERsona 3 le somme che spetterebbero allo stesso ed accantonate dall'Ente
Istruttore Servizi Sociali del Comune di Ginosa, a titolo di contributo della misura regionale
"sostegno al reddito” di cui il minore ER_2 sarebbe beneficiario;
a sostegno ha allegato il mancato consenso del padre alla percezione di quel contributo in precedenza erogato al CP 1 allorquando
ER 2 era presso di lui residente e con il consenso della madre.
Tale istanza non può essere allo stato accolta, salva la sua eventuale riproponibilità ex art.316 c.civ.
e 473bis 38 c.p.c. ,non constando alcuna documentazione(al di là di quanto de relato riferito dagli operatori del Servizio Sociale di Ginosa nella informativa del 20-4-2025) che dia evidenza probatoria,
della natura, presupposti, spettanza, ammontare e decorrenza del contributo in questione e dell'effettivo rifiuto del CP_1 di consentire alla sua riscossione da parte della Pt 1 .
Le spese di lite afferenti la fase di esame della domanda di separazione sinora svolta, ivi comprese quelle di consulenza tecnica di ufficio, vanno opportunamente compensate fra le parti, tenuto conto del complessivo esito del giudizio e della reciproca soccombenza.
Con separata ordinanza va disposto per il prosieguo del giudizio per la delibazione della domanda di divorzio proposta in via riconvenzionale da CO 1 .
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando così provvede:
1) pronunzia la separazione per fatti oggettivi dei coniugi Parte 1 nata a [...] il 29.11.1988, e CO 1 nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in Ginosa
il 10-7-2006, con atto trascritto nell'apposito registro al n. 4, parte I, ufficio 1 anno 2006;rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da CO 1 dichiara inammissibile la domanda di addebito della separazione proposta da Parte 1
2)affida il figlio minore ERsona 3 in via condivisa ad entrambi i genitori con suo collocamento presso l'abitazione della madre;
conferma i provvedimenti in materia di diritto di visita ed
intrattenimento paterno al figlio ER_2 assunti in sede provvisoria con il provvedimento del 5-7-2023;
3)conferma l'assegnazione della casa coniugale a CO 1 ;
4)conferma a carico di CO 1 l'obbligo di corrispondere a Parte 1 assegno mensile di € 300 per concorso al mantenimento del figlio ER_2 oltre rivalutazione istat con prima
-
decorrenza dal mese di luglio 2023 e scadenza al giorno cinque di ogni mese;
precisa che detto assegno non è dovuto dal CP 1 per i soli mesi da luglio 2024 a febbraio 2025 incluso, in cui il minore ER 2 di fatto ha dimorato prevalentemente presso il padre;
5)pone a carico di CO 1 il mantenimento ordinario diretto della figlia ER 1 ;
6)pone a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie di mantenimento di entrambi i figli,spese da individuarsi sulla scorta del protocollo in materia adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022;1'assegno unico universale spetterà ad entrambi i genitori nella misura della metà; dispone
CO 1 consegni a Parte 1 il libretto di risparmio postale intestato a Per 3 che
[...] sul quale è versato il trattamento indennitario accordato allo stesso minore in relazione alla sua patologia, con obbligo della stessa Pt 1 di rendicontare periodicamente l'esborso delle somme che ivi confluiscono e da utilizzarsi nell'interesse del figlio ER_2;
7)revoca, con decorrenza dal mese di febbraio 2025 compreso, l'assegno di concorso al mantenimento di Parte 1 in precedenza posto a carico di CO 1 con ordinanza del 5-7-2023;
8) invita Parte 1 a proseguire presso il Consultorio di Ginosa un percorsoCO 1 e
condiviso di parent training finalizzato a fare crescere le abilità genitoriali e favore la gestione non conflittuale della responsabilità educativa del figlio ER_2;
9)compensa le spese di lite relative all'esame della domanda di separazione tra le parti;
10)dispone per il prosieguo del giudizio ai fini dell'esame della domanda di divorzio come da separata ordinanza.
Così deciso in Taranto il 31-10-2025 Il Presidente rel.