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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2025, n. 9311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9311 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 20829 /2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 04/06/2025 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...]; cittadina italiana, Cod. Fisc. Parte_1
; rappresentata e difesa dall'Avv. DI STEFANO IVANA EMILIA NINFA presso il C.F._1 quale ha eletto domicilio giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
E
, nato a [...] il [...]; cittadino italiano;
Cod. Fisc. Controparte_1
; rappresentato e difeso dall'Avv. FARINA CARLOTTA presso il quale ha eletto C.F._2 domicilio giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: VO
CONCLUSIONI CONGIUNTE RASSEGNATE ALL'UDIENZA SOSTITUITA CON NOTE SCRITTE DEPOSITATE IL 1 DICEMBRE
2025:
pagina 1 di 4 Voglia il Tribunale Ill.mo:
- Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b), della legge 898/70, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 30.09.1976 dai Sigg.ri e e trascritto nei Registri dello stato Pt_1 CP_1 civile del Comune di Milano al n. 1863 Reg 3 Parte 2 Serie A ordinando al Comune di Milano di annotare
l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio
- Dichiarare entrambi i coniugi economicamente autonomi e indipendenti, nulla prevedendo a titolo di mantenimento l'uno verso l'altro;
NONCHE' PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
- Le parti dichiarano di avere definito tra loro qualsiasi questione o pendenza di carattere patrimoniale/economico e di non avere più nulla a che pretendere, l'uno dall'altro, per qualsiasi titolo, ragione
e/o causa, anche connesso in via diretta e/o indiretto e/o mediata al vincolo di coniugio e/o alla relazione sentimentale intercorsa tra le parti stesse.
- I coniugi dichiarano di rinunciare espressamente a proporre appello avverso la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
******************************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in MILANO il 30/09/1976 (trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano anno 1976 atto n. 1863 R. 03 parte II, serie A nonché trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Brughiero anno 1976 atto n. 118 parte II, serie B). Dal matrimonio è nata la figlia maggiorenne e da tempo autonoma. Per_1
I coniugi si sono separati con sentenza n. 1341/24 del Tribunale di Milano del 18 settembre/24 settembre 2024.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 04/06/2025 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili, dichiarando i coniugi autonomi economicamente, avendo regolato i reciproci rapporti patrimoniali di dare/avere, dichiarando di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
Con decreto in atti veniva fissata udienza di prima comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. per il 26 novembre
2025 previa assegnazione dei termini per il contraddittorio.
Con memoria difensiva del 16 novembre 2025 si costituiva che chiedeva anche egli la Controparte_1 cessazione degli effetti civili, dichiarando i coniugi autonomi economicamente, rigettando la richiesta attorea di stabilire che i coniugi avessero regolato i reciproci rapporti patrimoniali, allegando che la Sig.ra ad Pt_1 oggi sia ancora in possesso di beni di proprietà del Sig. . CP_1
Con istanza congiunta del 25 novembre 2025 le parti davano, successivamente, atto di aver raggiunto un accordo completo chiedendo pertanto la fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 26 novembre 2025 il Giudice, lette note scritte congiunte delle parti con cui le stesse davano atto di avere raggiunto un accordo con la precisazione delle conclusioni congiunte e con richiesta di fissazione di udienza per la precisazione con rinuncia ai termini, fissava davanti a sé l'udienza per la pagina 2 di 4 precisazione delle conclusioni congiunte. Con successivo provvedimento del 3 dicembre 2025, lette le conclusioni congiunte sopra riportate, rimetteva la causa subito in decisione stante la rinuncia ai termini per le memorie, rimettendo al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in MILANO il 30/09/1976 (trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano anno 1976 atto n. 1863 R. 03 parte II, serie A nonché trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Brughiero anno 1976 atto n. 118 parte II, serie B).
Dal matrimonio è nata la figlia maggiorenne e da tempo autonoma. Per_1
I coniugi si sono separati con sentenza n. 1341/24 del Tribunale di Milano del 18 settembre/24 settembre 2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la pronuncia richiesta, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Il Collegio prende, altresì, atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle pari come in dispositivo
Le spese di lite
Le spese di lite vanno compensate stante l'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide;
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1
che hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in MILANO il 30/09/1976 (trascritto Controparte_1 presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano anno 1976 atto n. 1863 R. 03 parte II, serie A nonché trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Brughiero anno 1976 atto n. 118 parte II, serie B).
2) DA' ATTO che le parti hanno dichiarato di essere economicamente autonomi e indipendenti, nulla prevedendo a titolo di mantenimento l'uno verso l'altro;
pagina 3 di 4 3) DA' ATTO che le parti dichiarano di avere definito tra loro qualsiasi questione o pendenza di carattere patrimoniale/economico e di non avere più nulla a che pretendere, l'uno dall'altro, per qualsiasi titolo, ragione e/o causa, anche connesso in via diretta e/o indiretto e/o mediata al vincolo di coniugio e/o alla relazione sentimentale intercorsa tra le parti stesse.
4) DA' ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare espressamente a proporre appello avverso la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
5) COMPENSA tra le parti le spese di lite;
6) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano nonché all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Brugherio dove l'atto è stato parimenti iscritto, affinché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 3 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 04/06/2025 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...]; cittadina italiana, Cod. Fisc. Parte_1
; rappresentata e difesa dall'Avv. DI STEFANO IVANA EMILIA NINFA presso il C.F._1 quale ha eletto domicilio giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
E
, nato a [...] il [...]; cittadino italiano;
Cod. Fisc. Controparte_1
; rappresentato e difeso dall'Avv. FARINA CARLOTTA presso il quale ha eletto C.F._2 domicilio giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: VO
CONCLUSIONI CONGIUNTE RASSEGNATE ALL'UDIENZA SOSTITUITA CON NOTE SCRITTE DEPOSITATE IL 1 DICEMBRE
2025:
pagina 1 di 4 Voglia il Tribunale Ill.mo:
- Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b), della legge 898/70, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 30.09.1976 dai Sigg.ri e e trascritto nei Registri dello stato Pt_1 CP_1 civile del Comune di Milano al n. 1863 Reg 3 Parte 2 Serie A ordinando al Comune di Milano di annotare
l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio
- Dichiarare entrambi i coniugi economicamente autonomi e indipendenti, nulla prevedendo a titolo di mantenimento l'uno verso l'altro;
NONCHE' PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
- Le parti dichiarano di avere definito tra loro qualsiasi questione o pendenza di carattere patrimoniale/economico e di non avere più nulla a che pretendere, l'uno dall'altro, per qualsiasi titolo, ragione
e/o causa, anche connesso in via diretta e/o indiretto e/o mediata al vincolo di coniugio e/o alla relazione sentimentale intercorsa tra le parti stesse.
- I coniugi dichiarano di rinunciare espressamente a proporre appello avverso la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in MILANO il 30/09/1976 (trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano anno 1976 atto n. 1863 R. 03 parte II, serie A nonché trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Brughiero anno 1976 atto n. 118 parte II, serie B). Dal matrimonio è nata la figlia maggiorenne e da tempo autonoma. Per_1
I coniugi si sono separati con sentenza n. 1341/24 del Tribunale di Milano del 18 settembre/24 settembre 2024.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 04/06/2025 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili, dichiarando i coniugi autonomi economicamente, avendo regolato i reciproci rapporti patrimoniali di dare/avere, dichiarando di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
Con decreto in atti veniva fissata udienza di prima comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. per il 26 novembre
2025 previa assegnazione dei termini per il contraddittorio.
Con memoria difensiva del 16 novembre 2025 si costituiva che chiedeva anche egli la Controparte_1 cessazione degli effetti civili, dichiarando i coniugi autonomi economicamente, rigettando la richiesta attorea di stabilire che i coniugi avessero regolato i reciproci rapporti patrimoniali, allegando che la Sig.ra ad Pt_1 oggi sia ancora in possesso di beni di proprietà del Sig. . CP_1
Con istanza congiunta del 25 novembre 2025 le parti davano, successivamente, atto di aver raggiunto un accordo completo chiedendo pertanto la fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 26 novembre 2025 il Giudice, lette note scritte congiunte delle parti con cui le stesse davano atto di avere raggiunto un accordo con la precisazione delle conclusioni congiunte e con richiesta di fissazione di udienza per la precisazione con rinuncia ai termini, fissava davanti a sé l'udienza per la pagina 2 di 4 precisazione delle conclusioni congiunte. Con successivo provvedimento del 3 dicembre 2025, lette le conclusioni congiunte sopra riportate, rimetteva la causa subito in decisione stante la rinuncia ai termini per le memorie, rimettendo al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in MILANO il 30/09/1976 (trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano anno 1976 atto n. 1863 R. 03 parte II, serie A nonché trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Brughiero anno 1976 atto n. 118 parte II, serie B).
Dal matrimonio è nata la figlia maggiorenne e da tempo autonoma. Per_1
I coniugi si sono separati con sentenza n. 1341/24 del Tribunale di Milano del 18 settembre/24 settembre 2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la pronuncia richiesta, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Il Collegio prende, altresì, atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle pari come in dispositivo
Le spese di lite
Le spese di lite vanno compensate stante l'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide;
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1
che hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in MILANO il 30/09/1976 (trascritto Controparte_1 presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano anno 1976 atto n. 1863 R. 03 parte II, serie A nonché trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Brughiero anno 1976 atto n. 118 parte II, serie B).
2) DA' ATTO che le parti hanno dichiarato di essere economicamente autonomi e indipendenti, nulla prevedendo a titolo di mantenimento l'uno verso l'altro;
pagina 3 di 4 3) DA' ATTO che le parti dichiarano di avere definito tra loro qualsiasi questione o pendenza di carattere patrimoniale/economico e di non avere più nulla a che pretendere, l'uno dall'altro, per qualsiasi titolo, ragione e/o causa, anche connesso in via diretta e/o indiretto e/o mediata al vincolo di coniugio e/o alla relazione sentimentale intercorsa tra le parti stesse.
4) DA' ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare espressamente a proporre appello avverso la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
5) COMPENSA tra le parti le spese di lite;
6) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano nonché all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Brugherio dove l'atto è stato parimenti iscritto, affinché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 3 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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