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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/03/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
14252/2019
T R A
, COD. FISC. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Sorriento ed elettivamente domiciliato in Bari alla via Quintino
Sella n. 241, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Amato
- ATTORE -
E
P. IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nadia Spinelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Acquaviva delle Fonti alla via Remigio Ciardiello n. 6;
- CONVENUTO –
Con il deposito delle note scritte autorizzate con provvedimento del 15.11.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come segue: PER L'ATTORE: ( dalle note del 26.11.2024 ): “ … Disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito. Dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore, a titolo di compensi e spese forfettarie, per l'attività professionale relativa al progetto internazionale in AL, compiuta dall'aprile 2018 al luglio 2018, nella misura di € 50.000,00 o quella diversa accertanda e/o ritenuta di giustizia secondo i parametri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55. Con
condanna ex art. 96 c.p.c Con il favore degli onorari e spese di giudizio…”
PER LA CONVENUTA: ( dalle note del 18.11.2024 ) “ … a) in via principale: 1) dichiarare l'infondatezza della domanda attorea per indeterminatezza della causa petendi – mancata indicazione del convenuto e, pedissequamente, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_1
2) per l'effetto rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto, con condanna al risarcimento dei danni in favore della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. 3) accogliere la domanda di parte convenuta, 4) condannare parte attrice alla rifusione delle spese di lite;
b) in via subordinata: 5)
dichiarare infondata la domanda attorea perché del tutto infondata in fatto e diritto, nonché priva di ogni e qualsiasi idoneo supporto probatorio;
6) per l'effetto rigettare la domanda attorea con condanna al risarcimento dei danni in favore della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. 7) accogliere la domanda di parte convenuta, 8) condannare parte attrice alla rifusione delle spese di lite…”
MOTIVI DELLA DECISIONE: Con atto di citazione notificato il 04.10.2019 l'avv.
evocava in giudizio la al fine di ottenere la condanna della stessa al Parte_1 CP_1
pagamento in suo favore delle competenze professionali maturate per l'attività svolta a seguito di incarico avente ad oggetto un progetto di internazionalizzazione di impresa, nella specie una scuola internazionale di alta formazione per figure professionali in ambito gastronomico sul territorio maltese, attività compiuta tra aprile e luglio 2018 e dettagliatamente descritta nella narrativa della citazione ed in particolare nel documento allegato sub. n.12 del suo fascicolo di parte. Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo in via preliminare la mancata indicazione del soggetto che avrebbe conferito il mandato all'attore con conseguente violazione del diritto di difesa e carenza di legittimazione passiva della convenuta;
nel merito eccepiva il mancato conferimento del mandato, la mancata consegna di un preventivo scritto e pag. 2/5 l'indeterminatezza del petitum. Alla prima udienza, parte convenuta eccepiva l'improcedibilità della domanda essendo la stessa stata introdotta con rito ordinario e non con il rito sommario speciale. Con
ordinanza del 14.01.2020 il Giudice così provvedeva: “ … viste le condotte stragiudiziali tenute da entrambe le parti, l'assenza di un mandato ovvero contratto d'incarico, nonché la mancata partecipazione del resistente alla procedura di negoziazione assistita, propone ex art. 185 bis l'abbandono della causa e le spese di lite compensate…”. Fallito il tentativo di conciliazione la causa era istruita con l'escussione dei testi e Ritenuta matura per la Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
decisione la stessa era quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione.
L'eccezione d'improponibilità dell'azione con il rito ordinario non è fondata, avendo ad oggetto la pretesa attorea, il pagamento di competenze di natura non giudiziale differentemente da quanto previsto dall'art. 14 del d. lgs. n.150/2011 che fa espresso riferimento alle “prestazioni giudiziali”. Parte convenuta ha anche eccepito, sin dalla propria costituzione in giudizio, la mancata indicazione del soggetto che avrebbe conferito mandato o incarico professionale all'attore. In verità nell'atto introduttivo alla pagina 1 l'attore deduceva che l'incarico gli era stato conferito nel maggio 2018 dal dott. legale Persona_1
rappresentante della società e dal direttore generale della società sig. Premesso che l'attore Testimone_2
non ha dimostrato che il Direttore Generale avesse il potere di rappresentanza della società ovvero il potere di conferire incarichi professionali per conto della società convenuta, deve rilevarsi come non risulti provato che il legale rappresentante della società convenuta abbia mai conferito incarico professionale oneroso all'attore. Deve in proposito rilevarsi come lo stesso attore abbia prodotto agli atti di causa la mail da lui inviata al in data 12.06.2018 dalla quale testualmente risulta che “ detto Tes_2
mandato …. è allo stato gratuito e risulta dall'accettazione dell'attività di cui sopra, lo stesso sarà
formalizzato, secondo le regole poste dal codice civile in materia di mandato, con l'avvio dell'attività di cui in step 2 e seguenti…”. Ne deriva che alcun mandato oneroso sia mai stato rilasciato all'attore sicuramente sino alla data del 20.06.2018, relativa alle operazioni indicate dallo stesso attore quale step 1
( incontro con l'ambasciatrice di AL ). Risulta anche che referente dell'attore era in effetti il cui Tes_2
l'attore inviava la mail. È pertanto documentalmente provato che l'incarico ( oneroso ) non fu conferito nel maggio 2018 come dedotto in citazione e che lo stesso attore era conscio e comunicava al che Tes_2
sarebbe stata necessaria una formalizzazione dell'incarico, facendo evidente, seppure implicito,
pag. 3/5 riferimento al legale rappresentante della società. Considerando, quindi, il contenuto della mail del
12.06.2018 deve ritenersi assolutamente non provato il conferimento di un incarico oneroso da parte del legale rappresentante della società convenuta all'attore, conferimento che per espressa indicazione dell'attore medesimo necessitava di una formalizzazione, a conferma della natura preliminare ed informale delle attività svolte dalle parti in precedenza. La circostanza, poi, che l'attore, faccia riferimento in citazione ad un incarico del maggio 2018, quale momento di perfezionamento dei rapporti contrattuali tra le parti, implicitamente comporta che alcuna formalizzazione successiva fu operata, per cui deve ritenersi provato che tra le parti vi furono solo rapporti informali e non onerosi: si trattava sostanzialmente di una attività di studio di fattibilità proposta a titolo gratuito dall'attore e che solo nel caso fosse stata accettato dalla convenuta il progetto di internazionalizzazione proposto, con successiva attuazione dello stesso, parte attrice avrebbe preteso un compenso. Non risulta comunque provata una accettazione della società convenuta alla successiva onerosità del rapporto con lo svolgimento delle attività indicate quale step 2 ovvero la possibile riconducibilità alle attività indicate nello step 2 di quelle effettuate dall'attore dopo il 20 giugno 2018. Inequivocabile poi il contenuto della mail del 02.08.2018,
inviata con pec della società e sottoscritta dal legale rappresentante, primo atto ufficiale direttamente riconducibile in maniera certa alla società convenuta nei rapporti con l'attore, in cui si parla di rinuncia alla proposta imprenditoriale su AL ed al relativo progetto e non di revoca di un mandato già conferito all'attore per la redazione del progetto. Dall'insieme della predetta documentazione risulta pertanto provato che fu l'attore a proporre un progetto di internazionalizzazione in AL e ad attivarsi autonomamente ( espressamente dichiarando che sino alla formalizzazione di un mandato tale sua attività
non avrebbe comportato oneri economici per la cliente ) per la redazione di una proposta imprenditoriale che non fu mai accettata dalla società. Le deposizioni testimoniali non hanno aggiunto elementi probatori in senso contrario. Deve preliminarmente rilevarsi come la testimonianza del sia del tutto Tes_2
inattendibile atteso lo strano comportamento dello stesso, che, residente in [...], risulta essere stato presente in una udienza senza che fosse stato citato quale testimone e che poi escusso in una successiva udienza ha dichiarato “ … confermo di essere stato presente nei corridoi del Tribunale in data 06.06.2023
in quanto l'Avv. incontrato in una riunione di formatori Puglia mi aveva informato che in tale Pt_1
data ci saremmo potuti incontrare in udienza al Tribunale di Bari. Comunque non fui sentito come teste e pag. 4/5 non ricevetti alcuna citazione testimoniale…”. Parimenti inattendibile la teste atteso Testimone_1
che la stessa, oltre ad essere incorsa nelle contraddizioni evidenziate dalla convenuta nella propria comparsa conclusionale, ha dichiarato di essere collaboratrice professionale dello studio ed ha Pt_1
ammesso di avere collaborato con lo stesso alla stesura del progetto di internazionalizzazione ( cfr.
circostanza sub. 11 ) per cui potrebbe avere interesse diretto all'accoglimento della domanda. Deve
comunque rilevarsi come nessun teste abbia espressamente dichiarato che il legale rappresentante della società convenuta avesse esplicitamente conferito un incarico professionale oneroso all'attore dopo il
12.06.2018 e che, peraltro, non ricorrevano i presupposti per una prova testimoniale sul punto ai sensi dell'art. 2723 c.c. Deve pertanto rigettarsi la domanda attorea. Non ricorrono i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in funzione di Giudice Unico definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, così provvede:
- rigetta la domanda attorea
- condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali della stessa che liquida in €. 4.000,00 oltre alla maggiorazione per spese generali IVA e Cap come per legge.
Bari, 21.03.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
14252/2019
T R A
, COD. FISC. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Sorriento ed elettivamente domiciliato in Bari alla via Quintino
Sella n. 241, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Amato
- ATTORE -
E
P. IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nadia Spinelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Acquaviva delle Fonti alla via Remigio Ciardiello n. 6;
- CONVENUTO –
Con il deposito delle note scritte autorizzate con provvedimento del 15.11.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come segue: PER L'ATTORE: ( dalle note del 26.11.2024 ): “ … Disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito. Dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore, a titolo di compensi e spese forfettarie, per l'attività professionale relativa al progetto internazionale in AL, compiuta dall'aprile 2018 al luglio 2018, nella misura di € 50.000,00 o quella diversa accertanda e/o ritenuta di giustizia secondo i parametri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55. Con
condanna ex art. 96 c.p.c Con il favore degli onorari e spese di giudizio…”
PER LA CONVENUTA: ( dalle note del 18.11.2024 ) “ … a) in via principale: 1) dichiarare l'infondatezza della domanda attorea per indeterminatezza della causa petendi – mancata indicazione del convenuto e, pedissequamente, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_1
2) per l'effetto rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto, con condanna al risarcimento dei danni in favore della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. 3) accogliere la domanda di parte convenuta, 4) condannare parte attrice alla rifusione delle spese di lite;
b) in via subordinata: 5)
dichiarare infondata la domanda attorea perché del tutto infondata in fatto e diritto, nonché priva di ogni e qualsiasi idoneo supporto probatorio;
6) per l'effetto rigettare la domanda attorea con condanna al risarcimento dei danni in favore della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. 7) accogliere la domanda di parte convenuta, 8) condannare parte attrice alla rifusione delle spese di lite…”
MOTIVI DELLA DECISIONE: Con atto di citazione notificato il 04.10.2019 l'avv.
evocava in giudizio la al fine di ottenere la condanna della stessa al Parte_1 CP_1
pagamento in suo favore delle competenze professionali maturate per l'attività svolta a seguito di incarico avente ad oggetto un progetto di internazionalizzazione di impresa, nella specie una scuola internazionale di alta formazione per figure professionali in ambito gastronomico sul territorio maltese, attività compiuta tra aprile e luglio 2018 e dettagliatamente descritta nella narrativa della citazione ed in particolare nel documento allegato sub. n.12 del suo fascicolo di parte. Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo in via preliminare la mancata indicazione del soggetto che avrebbe conferito il mandato all'attore con conseguente violazione del diritto di difesa e carenza di legittimazione passiva della convenuta;
nel merito eccepiva il mancato conferimento del mandato, la mancata consegna di un preventivo scritto e pag. 2/5 l'indeterminatezza del petitum. Alla prima udienza, parte convenuta eccepiva l'improcedibilità della domanda essendo la stessa stata introdotta con rito ordinario e non con il rito sommario speciale. Con
ordinanza del 14.01.2020 il Giudice così provvedeva: “ … viste le condotte stragiudiziali tenute da entrambe le parti, l'assenza di un mandato ovvero contratto d'incarico, nonché la mancata partecipazione del resistente alla procedura di negoziazione assistita, propone ex art. 185 bis l'abbandono della causa e le spese di lite compensate…”. Fallito il tentativo di conciliazione la causa era istruita con l'escussione dei testi e Ritenuta matura per la Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
decisione la stessa era quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione.
L'eccezione d'improponibilità dell'azione con il rito ordinario non è fondata, avendo ad oggetto la pretesa attorea, il pagamento di competenze di natura non giudiziale differentemente da quanto previsto dall'art. 14 del d. lgs. n.150/2011 che fa espresso riferimento alle “prestazioni giudiziali”. Parte convenuta ha anche eccepito, sin dalla propria costituzione in giudizio, la mancata indicazione del soggetto che avrebbe conferito mandato o incarico professionale all'attore. In verità nell'atto introduttivo alla pagina 1 l'attore deduceva che l'incarico gli era stato conferito nel maggio 2018 dal dott. legale Persona_1
rappresentante della società e dal direttore generale della società sig. Premesso che l'attore Testimone_2
non ha dimostrato che il Direttore Generale avesse il potere di rappresentanza della società ovvero il potere di conferire incarichi professionali per conto della società convenuta, deve rilevarsi come non risulti provato che il legale rappresentante della società convenuta abbia mai conferito incarico professionale oneroso all'attore. Deve in proposito rilevarsi come lo stesso attore abbia prodotto agli atti di causa la mail da lui inviata al in data 12.06.2018 dalla quale testualmente risulta che “ detto Tes_2
mandato …. è allo stato gratuito e risulta dall'accettazione dell'attività di cui sopra, lo stesso sarà
formalizzato, secondo le regole poste dal codice civile in materia di mandato, con l'avvio dell'attività di cui in step 2 e seguenti…”. Ne deriva che alcun mandato oneroso sia mai stato rilasciato all'attore sicuramente sino alla data del 20.06.2018, relativa alle operazioni indicate dallo stesso attore quale step 1
( incontro con l'ambasciatrice di AL ). Risulta anche che referente dell'attore era in effetti il cui Tes_2
l'attore inviava la mail. È pertanto documentalmente provato che l'incarico ( oneroso ) non fu conferito nel maggio 2018 come dedotto in citazione e che lo stesso attore era conscio e comunicava al che Tes_2
sarebbe stata necessaria una formalizzazione dell'incarico, facendo evidente, seppure implicito,
pag. 3/5 riferimento al legale rappresentante della società. Considerando, quindi, il contenuto della mail del
12.06.2018 deve ritenersi assolutamente non provato il conferimento di un incarico oneroso da parte del legale rappresentante della società convenuta all'attore, conferimento che per espressa indicazione dell'attore medesimo necessitava di una formalizzazione, a conferma della natura preliminare ed informale delle attività svolte dalle parti in precedenza. La circostanza, poi, che l'attore, faccia riferimento in citazione ad un incarico del maggio 2018, quale momento di perfezionamento dei rapporti contrattuali tra le parti, implicitamente comporta che alcuna formalizzazione successiva fu operata, per cui deve ritenersi provato che tra le parti vi furono solo rapporti informali e non onerosi: si trattava sostanzialmente di una attività di studio di fattibilità proposta a titolo gratuito dall'attore e che solo nel caso fosse stata accettato dalla convenuta il progetto di internazionalizzazione proposto, con successiva attuazione dello stesso, parte attrice avrebbe preteso un compenso. Non risulta comunque provata una accettazione della società convenuta alla successiva onerosità del rapporto con lo svolgimento delle attività indicate quale step 2 ovvero la possibile riconducibilità alle attività indicate nello step 2 di quelle effettuate dall'attore dopo il 20 giugno 2018. Inequivocabile poi il contenuto della mail del 02.08.2018,
inviata con pec della società e sottoscritta dal legale rappresentante, primo atto ufficiale direttamente riconducibile in maniera certa alla società convenuta nei rapporti con l'attore, in cui si parla di rinuncia alla proposta imprenditoriale su AL ed al relativo progetto e non di revoca di un mandato già conferito all'attore per la redazione del progetto. Dall'insieme della predetta documentazione risulta pertanto provato che fu l'attore a proporre un progetto di internazionalizzazione in AL e ad attivarsi autonomamente ( espressamente dichiarando che sino alla formalizzazione di un mandato tale sua attività
non avrebbe comportato oneri economici per la cliente ) per la redazione di una proposta imprenditoriale che non fu mai accettata dalla società. Le deposizioni testimoniali non hanno aggiunto elementi probatori in senso contrario. Deve preliminarmente rilevarsi come la testimonianza del sia del tutto Tes_2
inattendibile atteso lo strano comportamento dello stesso, che, residente in [...], risulta essere stato presente in una udienza senza che fosse stato citato quale testimone e che poi escusso in una successiva udienza ha dichiarato “ … confermo di essere stato presente nei corridoi del Tribunale in data 06.06.2023
in quanto l'Avv. incontrato in una riunione di formatori Puglia mi aveva informato che in tale Pt_1
data ci saremmo potuti incontrare in udienza al Tribunale di Bari. Comunque non fui sentito come teste e pag. 4/5 non ricevetti alcuna citazione testimoniale…”. Parimenti inattendibile la teste atteso Testimone_1
che la stessa, oltre ad essere incorsa nelle contraddizioni evidenziate dalla convenuta nella propria comparsa conclusionale, ha dichiarato di essere collaboratrice professionale dello studio ed ha Pt_1
ammesso di avere collaborato con lo stesso alla stesura del progetto di internazionalizzazione ( cfr.
circostanza sub. 11 ) per cui potrebbe avere interesse diretto all'accoglimento della domanda. Deve
comunque rilevarsi come nessun teste abbia espressamente dichiarato che il legale rappresentante della società convenuta avesse esplicitamente conferito un incarico professionale oneroso all'attore dopo il
12.06.2018 e che, peraltro, non ricorrevano i presupposti per una prova testimoniale sul punto ai sensi dell'art. 2723 c.c. Deve pertanto rigettarsi la domanda attorea. Non ricorrono i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in funzione di Giudice Unico definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, così provvede:
- rigetta la domanda attorea
- condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali della stessa che liquida in €. 4.000,00 oltre alla maggiorazione per spese generali IVA e Cap come per legge.
Bari, 21.03.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 5/5