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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 24/03/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al R.G. 144 /2024 V.G., riservata in decisione all'udienza del
6.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c., avente ad oggetto: Divorzio - giusta ricorso congiunto e cumulativo per previa separazione di cui alla sentenza dell'intestato Tribunale n. 16/2024 pubbl. il 9.7.2024
T R A
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ); CP_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Davide Tarsitano -giusta procura in atti-;
Ricorrenti
NONCHE'
P.M. - sede-
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 6.3.2024 i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 24.4.2004 e che dall'unione nasceva la figlia (cl. 2004), ormai maggiorenne Per_1
e studentessa universitaria- chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con le pattuite condizioni e, al verificarsi della condizione
Pag. 1 a 3 sospensiva prevista dalla legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con Sentenza parziale n. 16/2024 - pubbl. il 9.7.2024 veniva pronunciata la separazione consensuale tra i predetti coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza sostitutiva del
6.3.2025 per i successivi adempimenti (verifica della condizione di procedibilità ex art. 3, n. 2, lett. b) della L. 898/1970 e ss;
acquisizione della volontà di non volersi riconciliare e conferma delle condizioni già formulate dai ricorrenti con il ricorso introduttivo).
Riassegnata la trattazione al sottoscritto Giudice (12.11.2024), confermata l'ordinanza del 9.7.2024, la causa dal 7.3.2024 era rimessa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dall' art. 1 L. 6 .5. 2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge dalla data di comparizione personale delle parti e, quindi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (contenenti la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare e di voler rinunciare alla comparizione personale) e tenuto conto che, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente (6.6.2024), è perdurata incontestatamente e ininterrottamente la separazione.
I coniugi hanno confermato la volontà di non volersi riconciliar dosi per il Pt_2 divorzio alle condizioni dell'accordo di cui al ricorso introduttivo modificato e integrato con le note dep. il 19.2.2025- che di seguito pedissequamente si riportano:
“1) la signor continuerà ad abitare nella casa della madre ubicata Parte_1 nel Comune di Pizzo in via Riviera Prangi n.48, unitamente alla propria figli Per_2
[...]
2) il padre corrisponderà la somma di €.100,00 mensili per il sostentamento della figlia maggiorenne fin tanto che la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative e agli interessi della prole, il
Tribunale ritiene di poter porre tale accordo a base della presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Pag. 2 a 3 Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e alle condizioni concordate e riportate in parte Parte_1 Parte_3 motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
San Gregorio d'Ippona (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 2004, atto n. 6, serie A, parte II);
C) spese compensate.
Così deciso nella C.C. telematica del 12.3.2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 3 a 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al R.G. 144 /2024 V.G., riservata in decisione all'udienza del
6.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c., avente ad oggetto: Divorzio - giusta ricorso congiunto e cumulativo per previa separazione di cui alla sentenza dell'intestato Tribunale n. 16/2024 pubbl. il 9.7.2024
T R A
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ); CP_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Davide Tarsitano -giusta procura in atti-;
Ricorrenti
NONCHE'
P.M. - sede-
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 6.3.2024 i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 24.4.2004 e che dall'unione nasceva la figlia (cl. 2004), ormai maggiorenne Per_1
e studentessa universitaria- chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con le pattuite condizioni e, al verificarsi della condizione
Pag. 1 a 3 sospensiva prevista dalla legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con Sentenza parziale n. 16/2024 - pubbl. il 9.7.2024 veniva pronunciata la separazione consensuale tra i predetti coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza sostitutiva del
6.3.2025 per i successivi adempimenti (verifica della condizione di procedibilità ex art. 3, n. 2, lett. b) della L. 898/1970 e ss;
acquisizione della volontà di non volersi riconciliare e conferma delle condizioni già formulate dai ricorrenti con il ricorso introduttivo).
Riassegnata la trattazione al sottoscritto Giudice (12.11.2024), confermata l'ordinanza del 9.7.2024, la causa dal 7.3.2024 era rimessa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dall' art. 1 L. 6 .5. 2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge dalla data di comparizione personale delle parti e, quindi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (contenenti la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare e di voler rinunciare alla comparizione personale) e tenuto conto che, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente (6.6.2024), è perdurata incontestatamente e ininterrottamente la separazione.
I coniugi hanno confermato la volontà di non volersi riconciliar dosi per il Pt_2 divorzio alle condizioni dell'accordo di cui al ricorso introduttivo modificato e integrato con le note dep. il 19.2.2025- che di seguito pedissequamente si riportano:
“1) la signor continuerà ad abitare nella casa della madre ubicata Parte_1 nel Comune di Pizzo in via Riviera Prangi n.48, unitamente alla propria figli Per_2
[...]
2) il padre corrisponderà la somma di €.100,00 mensili per il sostentamento della figlia maggiorenne fin tanto che la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative e agli interessi della prole, il
Tribunale ritiene di poter porre tale accordo a base della presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Pag. 2 a 3 Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e alle condizioni concordate e riportate in parte Parte_1 Parte_3 motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
San Gregorio d'Ippona (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 2004, atto n. 6, serie A, parte II);
C) spese compensate.
Così deciso nella C.C. telematica del 12.3.2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 3 a 3