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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 04/06/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
n. 731 /2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITNO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale di Belluno composto dai magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott.ssa Chiara SANDINI Giudice dott.ssa Gersa GERBI Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 731 2025 promossa con ricorso depositato in data
15/04/2025 da
, c.f.: , residente in [...] C.F._1
MALPAGA 175 30034 MIRA IT
e
, c.f.: , residente in [...] C.F._2
BUZZATTI 46 32036 CO IT;
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ZANIN ENRICA MARIA e ZAGLIO PAOLO
( ) Indirizzo Telematico;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
1 vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
viste le note d'udienza depositate dalle parti;
considerato che
la separazione dei coniugi è stata omologata con decreto in data
23.4.2021;
considerato che
da quella data i coniugi hanno dichiarato di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza;
considerato, inoltre, che i coniugi hanno dichiarato di non avere richieste di concorso al mantenimento da avanzare l'uno nei confronti dell'altro;
considerato che
è decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L. 898/1970; valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge;
ritenuto che
risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e Parte_1
, trascritto nel registro degli atti di stato civile al n. 50, parte II, Parte_2 serie A dell'1 settembre 2001;
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Belluno di procedere con le annotazioni di legge.
Così deciso in Belluno, il 15/05/2025
Il Presidente dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice rel. dott.ssa Gersa Gerbi
2
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITNO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale di Belluno composto dai magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott.ssa Chiara SANDINI Giudice dott.ssa Gersa GERBI Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 731 2025 promossa con ricorso depositato in data
15/04/2025 da
, c.f.: , residente in [...] C.F._1
MALPAGA 175 30034 MIRA IT
e
, c.f.: , residente in [...] C.F._2
BUZZATTI 46 32036 CO IT;
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ZANIN ENRICA MARIA e ZAGLIO PAOLO
( ) Indirizzo Telematico;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
1 vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
viste le note d'udienza depositate dalle parti;
considerato che
la separazione dei coniugi è stata omologata con decreto in data
23.4.2021;
considerato che
da quella data i coniugi hanno dichiarato di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza;
considerato, inoltre, che i coniugi hanno dichiarato di non avere richieste di concorso al mantenimento da avanzare l'uno nei confronti dell'altro;
considerato che
è decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L. 898/1970; valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge;
ritenuto che
risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e Parte_1
, trascritto nel registro degli atti di stato civile al n. 50, parte II, Parte_2 serie A dell'1 settembre 2001;
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Belluno di procedere con le annotazioni di legge.
Così deciso in Belluno, il 15/05/2025
Il Presidente dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice rel. dott.ssa Gersa Gerbi
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