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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 28/04/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 214/2019 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con l'avv. MANFREDI MIMMO (C.F.
[...] C.F._2
), giusta procura in atti;
C.F._3
OPPONENTI nei confronti di
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con l'avv. FIORETTI ANDREA (C.F.
), giusta procura in atti;
C.F._4
OPPOSTA
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 con l'avv. FIORETTI ANDREA (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._4
INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Le parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
, proponevano opposizione all'atto di precetto notificato in data Parte_2
24.01.2019 per il complessivo importo di Euro 375.215,02, a titolo di rate insolute, nonché di interessi in relazione ad un contratto di mutuo ipotecario fondiario, stipulato in data
27.07.2007, quali socie della società Le Sorelle Viceconti, concesso per Euro 300.000,00; a fondamento dell'opposizione, premettendo di aver prodotto una perizia di parte, eccepivano che la banca aveva applicato un tasso di interesse del 9,12%, quindi superiore al tasso soglia usura e difforme da quello previsto dal contratto e sin già dalla sottoscrizione dello stesso, pertanto il contratto di mutuo andava annullato in quanto usurario;
che, nonostante la stipula per atto pubblico, il contratto di mutuo non documentava l'esistenza di un'obbligazione certa, liquida ed esigibile;
che la difformità riscontrata dell' Pt_3 comportava l'applicazione dell'art. 117, comma 7 TUB;
contestavano il quantum debeatur in quanto erano evidenti errori nei calcoli ed applicazione di anatocismo e che, dunque, le somme precettate risultavano errate, illegittime e comunque non dovute.
2. Per le premesse svolte, e Parte_1 Parte_2 così concludevano: ''voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa preliminarmente anche inaudita altera parte sospendere l'efficacia esecutiva del titolo sottostante l'atto di precetto opposto connotato da evidenti profili di illiceità in quanto usurari i tassi concordati dall'origine dell'atto di mutuo e divergente il tasso applicato rispetto a quello contrattualmente fissato e disporre in via cautelativa la sospensione dell'efficacia esecutiva costituito dal mutuo dichiarando inefficace l'atto di precetto opposto per i gravi motivi dedotti e la nullità della clausola di pattuizione di interesse convenzionale e moratorio. Ancora e nel merito, previo accertamento e conseguente declaratoria: a) accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per violazione delle norme usurarie b) determinare l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di C.T.U. tecnico-bancaria e sulla base
pagina 2 di 8 dell'intera documentazione relativa al rapporto di causa;
c) in caso di rilevamento del superamento del tasso soglia determinato dalla legge correnti dichiarare non dovuti gli interessi applicati e non dovuti ai sensi delle norme richiamate in atti;
d) condannare la convenuta alla restituzione delle somme indebitamente addebitate
e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori in favore del cliente con compensazione di eventuale residuo dare e) in subordinare accertare e dichiarare che gli interessi dovuti dall'opponente alla banca opposta erano
e sono quelli legali, non capitalizzati, dall'inizio alla fine del rapporto;
f) accertare e dichiarare la nullità e
l'inefficacia parziale di ogni clausola contrattuale del mutuo per difformità interessi applicati e vessatorietà e per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, in quanto eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo di riferimento, con l'effetto dell'applicazione di alcun tasso e quindi dichiarare non dovuto alcun interesse;
g) per effetto di quanto tutto sopra esposto e richiesto determinare la riduzione delle some pretese dalla convenuta nella misura accertanda in corso di causa a fronte di quanto già versato. Dichiarare nullo o comunque privo di inefficacia, inesistente inefficace il precetto opposto per i motivi esposti in atti, per indeterminatezza di interessi, di dati temporali e per l'incertezza delle somme richieste. Disporre in ogni caso ex art. 1384 c.c. la equa riduzione degli interessi di mora stabiliti nel contratto di mutuo opposto e le somme pretese.''
3. Costituitasi in data 23.05.2019 in vista dalla prima udienza di comparizione fissata in atti al 28.05.2019, la contestava quanto Controparte_1 dedotto da controparte ed eccepiva, in ordine alla presunta pattuizione di interessi usurari, che gli interessi applicati ai contratti stipulati dall'opposta erano sempre stati al di sotto dei tassi soglia nonché che vi era stata una confusa sommatoria di oneri non ricollegabili alla erogazione del credito;
in ordine alla presunta usurarietà della commissione di estinzione anticipata, osservava il carattere facoltativo ex art. 40 TUB nonché l'irrilevanza della commissione ai fini del calcolo del TEGM e, quindi, l'impossibilità di inserire la voce nel
TEG da confronto con il tasso soglia;
in ordine alla sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, eccepiva l'inammissibilità della sommatoria tra i due tassi e l'inidoneità del tasso di mora al fine del confronto con la tasso soglia usura;
in merito alla lamentata applicazione di tassi superiori a quelli pattuiti ed alla determinazione di fenomeni anatocistici, evidenzia l'assoluta infondatezza, specificando che il sistema di ammortamento progressivo alla francese non comportava anatocismo e pertanto non si generava alcuna pagina 3 di 8 discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e tantomeno una capitalizzazione degli interessi;
in ordine invece alla presunta natura incerta, illiquida ed inesigibile delle somme intimate, evidenziava che l'atto di mutuo, essendo atto ricevuto da notaio soddisfaceva il criterio sancito dall'art. 474 c.p.c., avendo dato piena prova delle singole voci di costo e somme richieste;
da ultimo, in ordine alla errata quantificazione del quantum precettato, ne contestava la genericità ed esponeva di avere la imputato correttamente gli importi, CP_1 imputandoli in parte al capitale ed in parte agli interessi secondo quanto disposto dal contratto di mutuo, chiedendo quindi il rigetto dell'istanza di sospensione dell'atto di precetto.
4. Per tutte le premesse svolte, la osì Controparte_1 concludeva: ''in via preliminare respingere la richiesta di sospensione del titolo esecutivo azionato con la notifica dell'atto di precetto nei confronti delle Sigg.re e - in via principale e Parte_1 Parte_2 nel merito, respingere tutte le domande di parte opponente in quanto del tutto infondate in fatto e diritto per i motivi sopra esposti;
- in via istruttoria respingere le richieste di CTU formulate da parte attrice in quanto tese a costituire ex novo elementi probatori non forniti dalle opponenti in totale dispregio dell'art. 2697 c.c..
Con il favore dei compensi e delle spese del presente giudizio ed in subordine con compensazione delle stesse.''
5. A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 28.05.2019, con provvedimento del 24.03.2020, il Giudice non sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo azionato e concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e la causa veniva istruita a mezzo di consulenza tecnica ammessa con ordinanza del 20.10.2020 nonché con la documentazione prodotta dalle parti.
6. In data 13.07.2023 interveniva ex art. 111 c.p.c. la quale Controparte_2 successore a titolo particolare dell'opposta facendo Controparte_1 proprie le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate. La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28.01.2025, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
7. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
8. In via generale, occorre rilevare che il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. è un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito, nel quale la pagina 4 di 8 domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari la nullità
o inefficacia dell'atto di precetto opposto per l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis. Ne consegue, sotto il versante probatorio, che al creditore, nel giudizio di opposizione, spetta il solo onere di dimostrare la validità ed efficacia del titolo esecutivo, mentre
è onere dell'opponente dimostrare l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi che, a quel titolo, tolgano in tutto o in parte efficacia.
9. Orbene, l'eccezione relativa alla discrasia tra i tassi di interessi pattuiti contrattualmente e quelli effettivamente applicati con conseguente superamento del tasso soglia usura durante il rapporto contrattuale lamentata dalle opponenti deve essere disattesa.
10. Va necessariamente premesso che sul piano del riparto dell'onere probatorio, infatti, la giurisprudenza assolutamente dominante (cfr. Trib. Busto Arsizio, sez. III, 20.5.2017, n.
780; Tribunale Bergamo, sez. III, 25.2.2016, n. 734; Tribunale S. Maria Capua Vetere, sez. I,
25.7.2017, n. 2408; Cassazione Civile, Sez. III, n. 19282 del 12.9.2014) ha stabilito che le opponenti, in questo caso la parti mutuatarie, che agiscono per far dichiarare l'usurarietà degli interessi applicati ad un determinato rapporto contrattuale hanno l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., i fatti costitutivi del diritto fatto valere, allegando specificamente i tassi praticati in concreto dalla banca, il tasso soglia di riferimento (mediante produzione dei decreti ministeriali di riferimento, ai sensi dell'art. 2 l. 7 marzo 1996, n. 108) ed i periodi entro cui il tasso-soglia sarebbe stato superato per effetto dei tassi applicati dall'istituto di credito.
11. Peraltro, il mutuo in causa è sorto nella vigenza della delibera CICR del 9.2.2000, attuativo del nuovo testo dell'art. 120, comma 2 L. 385/1993 sotto il profilo dell'anatocismo e si limita a prevede un piano di ammortamento alla francese (pienamente legittimo, cfr.,
Cassazione, Sezioni Unite, 20 maggio 2024, n. 15130, la quale chiarisce che lo stesso non comportante anatocismo in quanto il maggior carico di interessi del prestito non dipende da pagina 5 di 8 un fenomeno di "interessi su interessi" (anatocismo), ma dal fatto che il piano concordato ritarda la restituzione del capitale per mantenere la rata costante. Questo comporta la debenza di più interessi compensativi da parte del mutuatario, poiché il termine per la restituzione del capitale viene differito e che “la tipologia di ammortamento adottata non incide sul tasso annuo nominale (TAN) né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG)”.
12. Fermo quanto precede, nel caso di specie si osserva che, stante la perizia di parte, si
è ritenuto necessario istruire la causa mediante la nomina di un consulente tecnico d'ufficio,
Dott.ssa Per_1
13. A seguito di una particolareggiata analisi ed indagini di raffronto, la CTU ha concluso affermando che nel mutuo in oggetto, il tasso applicato risulta conforme a quello pattuito e statuito nel piano di ammortamento agli atti del fascicolo e non esiste alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio
(cfr. pag. 9 CTU). Anche in relazione al superamento del tasso soglia usura la stessa ha accertato che il TEG relativo al contratto di mutuo calcolato pari a 5,958121% risulta inferiore al tasso soglia ex Legge n. 108/96 vigente al momento della stipula del contratto di mutuo del 27/07/2007 (che risultava essere pari al 8,865% - tale tasso è il risultato del prodotto tra il TEGM rilevato dal Ministero del Tesoro per il periodo 1/7/2007 -
30/9/2007 pari al 5,91% - per il coefficiente 1,5 (Cfr. All. n. 5). “Mutui con garanzia ipotecaria”…….: nel caso di specie, posto che il tasso effettivo globale medio del periodo
(1/7/2007 – 30/9/2007) risulta essere pari al 5,91% il tasso di mora (TEGM aumentato della metà) risulta pari al 8,865% ovvero inferiore al tasso soglia di mora pari al 12,015%”.
In sintesi, considerati, quindi, separatamente il tasso corrispettivo del 5,80 % è inferiore al tasso soglia 8,865% così come il tasso di mora del 8,865% è inferiore al tasso soglia di mora pari al 12,015%.
14. Per quanto analizzato, il primo motivo di opposizione è infondato.
15. Anche il secondo motivo di opposizione, ovvero la pretesa nullità del titolo esecutivo per l'incertezza e l'inesigibilità delle somme va rigettato per le medesime ragioni, stante anche la sua genericità.
16. Inoltre, il motivo con cui viene lamentata la genericità delle somme riportate pagina 6 di 8 nell'atto di precetto va disatteso stante l'analitica specificazione delle singole componenti di debito e la genericità della contestazione, in assenza di prospetti differenti, per vero dipendenti dall'accoglimento dei pregressi motivi di opposizione, disattesi per quanto detto infra e dalla decadenza del beneficio del termine.
17. In relazione alla doglianza relative alla mancata indicazione del TAE e mancata evidenza del TAEG lo stesso risulta invero indicato, come accertato dal consulente, ed il
TAEG o ISC è indicato in contratto è pari al 5,95669 %.
18. Peraltro eventuali discrepanze sono prive di effetti pratici, di fatti “nei contratti bancari l'indice sintetico di costo (i.s.c.), anche detto tasso annuo effettivo globale (t.a.e.g.) è solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui mancata indicazione in forma scritta comporta la nullità del contratto con sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 (Cassazione civile , sez. I ,
14/02/2023 , n. 4597; Corte appello , Napoli , sez. III , 18/09/2023 , n. 3910; Tribunale ,
Pavia , sez. III , 21/08/2023 , n. 1054), ciò anche è a dirsi in relazione alla doglianza per cui sarebbe stata prevista una “penale ulteriore in caso di estinzione anticipata non inserita nel calcolo del TAEG/ISC”; né tali discrepanze rilevano ai fini dell'indeterminabilità dell'oggetto del mutuo potendo al più tradursi in una mera violazione dell'obbligo informativo, inidonea, in quanto tale, a determinare alcuna invalidità contrattuale
(tantomeno della sola clausola relativa agli interessi, cfr. pag. 20 atto di cit.), ma solo possibile fonte di responsabilità contrattuale dell'intermediario a fini risarcitori, nella specie comunque per quanto si dirà non provati.
19. Giova infine chiarire stante il tenore della comparsa conclusionale del 29/1/24 che l'eccezione di difetto di legittimazione della cessionaria, oltre a doversi considerare in parte tardiva ed inammissibile, non potendo una parte riservarsi di esplicitare la relativa eccezione in sede di comparsa conclusionale (cfr. note del 29/1/24) che ha solo funzione illustrativa delle deduzioni ed eccezioni già ritualmente formulate, che la stessa è anche irrilevante, non essendosi estromessa la cedente che è parte dell'odierno giudizio, mentre la cessionaria è interventrice, e infondata nel merito, avendo la cessionaria provato tale legittimazione,
pagina 7 di 8 depositando anche Copia Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 71 del 17 giugno 2023 e
Dichiarazione di cessione del credito della cedente.
20. Alla soccombenza segue la condanna di e Parte_1 [...] al pagamento delle spese di lite in favore della CP_3 Controparte_1 per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, nonché in favore di
[...] er la sola fase decisionale, spese che si liquidano d'ufficio, in assenza Controparte_2 di nota, per lo scaglione di valore indeterminabile complessità media.
21. Le spese della consulenza tecnica, che vengono liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico delle opponenti Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara l'atto di precetto valido ed efficace;
condanna altresì e , solidalmente tra loro, a Parte_1 Parte_2 rimborsare a le spese di lite per le fasi di studio, Controparte_1 introduttiva ed istruttoria, che liquida in € 7.281,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge, nonché a rimborsare a
[...] le spese di lite per la sola fase decisionale, che liquida € 3.579 con distrazione;
CP_2
pone le spese della consulenza tecnica, come liquidate con separato decreto del
28/4/25, definitivamente a carico di e Parte_1 Parte_2
Lagonegro, data
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 214/2019 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con l'avv. MANFREDI MIMMO (C.F.
[...] C.F._2
), giusta procura in atti;
C.F._3
OPPONENTI nei confronti di
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con l'avv. FIORETTI ANDREA (C.F.
), giusta procura in atti;
C.F._4
OPPOSTA
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 con l'avv. FIORETTI ANDREA (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._4
INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Le parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
, proponevano opposizione all'atto di precetto notificato in data Parte_2
24.01.2019 per il complessivo importo di Euro 375.215,02, a titolo di rate insolute, nonché di interessi in relazione ad un contratto di mutuo ipotecario fondiario, stipulato in data
27.07.2007, quali socie della società Le Sorelle Viceconti, concesso per Euro 300.000,00; a fondamento dell'opposizione, premettendo di aver prodotto una perizia di parte, eccepivano che la banca aveva applicato un tasso di interesse del 9,12%, quindi superiore al tasso soglia usura e difforme da quello previsto dal contratto e sin già dalla sottoscrizione dello stesso, pertanto il contratto di mutuo andava annullato in quanto usurario;
che, nonostante la stipula per atto pubblico, il contratto di mutuo non documentava l'esistenza di un'obbligazione certa, liquida ed esigibile;
che la difformità riscontrata dell' Pt_3 comportava l'applicazione dell'art. 117, comma 7 TUB;
contestavano il quantum debeatur in quanto erano evidenti errori nei calcoli ed applicazione di anatocismo e che, dunque, le somme precettate risultavano errate, illegittime e comunque non dovute.
2. Per le premesse svolte, e Parte_1 Parte_2 così concludevano: ''voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa preliminarmente anche inaudita altera parte sospendere l'efficacia esecutiva del titolo sottostante l'atto di precetto opposto connotato da evidenti profili di illiceità in quanto usurari i tassi concordati dall'origine dell'atto di mutuo e divergente il tasso applicato rispetto a quello contrattualmente fissato e disporre in via cautelativa la sospensione dell'efficacia esecutiva costituito dal mutuo dichiarando inefficace l'atto di precetto opposto per i gravi motivi dedotti e la nullità della clausola di pattuizione di interesse convenzionale e moratorio. Ancora e nel merito, previo accertamento e conseguente declaratoria: a) accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per violazione delle norme usurarie b) determinare l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di C.T.U. tecnico-bancaria e sulla base
pagina 2 di 8 dell'intera documentazione relativa al rapporto di causa;
c) in caso di rilevamento del superamento del tasso soglia determinato dalla legge correnti dichiarare non dovuti gli interessi applicati e non dovuti ai sensi delle norme richiamate in atti;
d) condannare la convenuta alla restituzione delle somme indebitamente addebitate
e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori in favore del cliente con compensazione di eventuale residuo dare e) in subordinare accertare e dichiarare che gli interessi dovuti dall'opponente alla banca opposta erano
e sono quelli legali, non capitalizzati, dall'inizio alla fine del rapporto;
f) accertare e dichiarare la nullità e
l'inefficacia parziale di ogni clausola contrattuale del mutuo per difformità interessi applicati e vessatorietà e per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, in quanto eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo di riferimento, con l'effetto dell'applicazione di alcun tasso e quindi dichiarare non dovuto alcun interesse;
g) per effetto di quanto tutto sopra esposto e richiesto determinare la riduzione delle some pretese dalla convenuta nella misura accertanda in corso di causa a fronte di quanto già versato. Dichiarare nullo o comunque privo di inefficacia, inesistente inefficace il precetto opposto per i motivi esposti in atti, per indeterminatezza di interessi, di dati temporali e per l'incertezza delle somme richieste. Disporre in ogni caso ex art. 1384 c.c. la equa riduzione degli interessi di mora stabiliti nel contratto di mutuo opposto e le somme pretese.''
3. Costituitasi in data 23.05.2019 in vista dalla prima udienza di comparizione fissata in atti al 28.05.2019, la contestava quanto Controparte_1 dedotto da controparte ed eccepiva, in ordine alla presunta pattuizione di interessi usurari, che gli interessi applicati ai contratti stipulati dall'opposta erano sempre stati al di sotto dei tassi soglia nonché che vi era stata una confusa sommatoria di oneri non ricollegabili alla erogazione del credito;
in ordine alla presunta usurarietà della commissione di estinzione anticipata, osservava il carattere facoltativo ex art. 40 TUB nonché l'irrilevanza della commissione ai fini del calcolo del TEGM e, quindi, l'impossibilità di inserire la voce nel
TEG da confronto con il tasso soglia;
in ordine alla sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, eccepiva l'inammissibilità della sommatoria tra i due tassi e l'inidoneità del tasso di mora al fine del confronto con la tasso soglia usura;
in merito alla lamentata applicazione di tassi superiori a quelli pattuiti ed alla determinazione di fenomeni anatocistici, evidenzia l'assoluta infondatezza, specificando che il sistema di ammortamento progressivo alla francese non comportava anatocismo e pertanto non si generava alcuna pagina 3 di 8 discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e tantomeno una capitalizzazione degli interessi;
in ordine invece alla presunta natura incerta, illiquida ed inesigibile delle somme intimate, evidenziava che l'atto di mutuo, essendo atto ricevuto da notaio soddisfaceva il criterio sancito dall'art. 474 c.p.c., avendo dato piena prova delle singole voci di costo e somme richieste;
da ultimo, in ordine alla errata quantificazione del quantum precettato, ne contestava la genericità ed esponeva di avere la imputato correttamente gli importi, CP_1 imputandoli in parte al capitale ed in parte agli interessi secondo quanto disposto dal contratto di mutuo, chiedendo quindi il rigetto dell'istanza di sospensione dell'atto di precetto.
4. Per tutte le premesse svolte, la osì Controparte_1 concludeva: ''in via preliminare respingere la richiesta di sospensione del titolo esecutivo azionato con la notifica dell'atto di precetto nei confronti delle Sigg.re e - in via principale e Parte_1 Parte_2 nel merito, respingere tutte le domande di parte opponente in quanto del tutto infondate in fatto e diritto per i motivi sopra esposti;
- in via istruttoria respingere le richieste di CTU formulate da parte attrice in quanto tese a costituire ex novo elementi probatori non forniti dalle opponenti in totale dispregio dell'art. 2697 c.c..
Con il favore dei compensi e delle spese del presente giudizio ed in subordine con compensazione delle stesse.''
5. A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 28.05.2019, con provvedimento del 24.03.2020, il Giudice non sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo azionato e concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e la causa veniva istruita a mezzo di consulenza tecnica ammessa con ordinanza del 20.10.2020 nonché con la documentazione prodotta dalle parti.
6. In data 13.07.2023 interveniva ex art. 111 c.p.c. la quale Controparte_2 successore a titolo particolare dell'opposta facendo Controparte_1 proprie le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate. La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28.01.2025, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
7. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
8. In via generale, occorre rilevare che il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. è un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito, nel quale la pagina 4 di 8 domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari la nullità
o inefficacia dell'atto di precetto opposto per l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis. Ne consegue, sotto il versante probatorio, che al creditore, nel giudizio di opposizione, spetta il solo onere di dimostrare la validità ed efficacia del titolo esecutivo, mentre
è onere dell'opponente dimostrare l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi che, a quel titolo, tolgano in tutto o in parte efficacia.
9. Orbene, l'eccezione relativa alla discrasia tra i tassi di interessi pattuiti contrattualmente e quelli effettivamente applicati con conseguente superamento del tasso soglia usura durante il rapporto contrattuale lamentata dalle opponenti deve essere disattesa.
10. Va necessariamente premesso che sul piano del riparto dell'onere probatorio, infatti, la giurisprudenza assolutamente dominante (cfr. Trib. Busto Arsizio, sez. III, 20.5.2017, n.
780; Tribunale Bergamo, sez. III, 25.2.2016, n. 734; Tribunale S. Maria Capua Vetere, sez. I,
25.7.2017, n. 2408; Cassazione Civile, Sez. III, n. 19282 del 12.9.2014) ha stabilito che le opponenti, in questo caso la parti mutuatarie, che agiscono per far dichiarare l'usurarietà degli interessi applicati ad un determinato rapporto contrattuale hanno l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., i fatti costitutivi del diritto fatto valere, allegando specificamente i tassi praticati in concreto dalla banca, il tasso soglia di riferimento (mediante produzione dei decreti ministeriali di riferimento, ai sensi dell'art. 2 l. 7 marzo 1996, n. 108) ed i periodi entro cui il tasso-soglia sarebbe stato superato per effetto dei tassi applicati dall'istituto di credito.
11. Peraltro, il mutuo in causa è sorto nella vigenza della delibera CICR del 9.2.2000, attuativo del nuovo testo dell'art. 120, comma 2 L. 385/1993 sotto il profilo dell'anatocismo e si limita a prevede un piano di ammortamento alla francese (pienamente legittimo, cfr.,
Cassazione, Sezioni Unite, 20 maggio 2024, n. 15130, la quale chiarisce che lo stesso non comportante anatocismo in quanto il maggior carico di interessi del prestito non dipende da pagina 5 di 8 un fenomeno di "interessi su interessi" (anatocismo), ma dal fatto che il piano concordato ritarda la restituzione del capitale per mantenere la rata costante. Questo comporta la debenza di più interessi compensativi da parte del mutuatario, poiché il termine per la restituzione del capitale viene differito e che “la tipologia di ammortamento adottata non incide sul tasso annuo nominale (TAN) né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG)”.
12. Fermo quanto precede, nel caso di specie si osserva che, stante la perizia di parte, si
è ritenuto necessario istruire la causa mediante la nomina di un consulente tecnico d'ufficio,
Dott.ssa Per_1
13. A seguito di una particolareggiata analisi ed indagini di raffronto, la CTU ha concluso affermando che nel mutuo in oggetto, il tasso applicato risulta conforme a quello pattuito e statuito nel piano di ammortamento agli atti del fascicolo e non esiste alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio
(cfr. pag. 9 CTU). Anche in relazione al superamento del tasso soglia usura la stessa ha accertato che il TEG relativo al contratto di mutuo calcolato pari a 5,958121% risulta inferiore al tasso soglia ex Legge n. 108/96 vigente al momento della stipula del contratto di mutuo del 27/07/2007 (che risultava essere pari al 8,865% - tale tasso è il risultato del prodotto tra il TEGM rilevato dal Ministero del Tesoro per il periodo 1/7/2007 -
30/9/2007 pari al 5,91% - per il coefficiente 1,5 (Cfr. All. n. 5). “Mutui con garanzia ipotecaria”…….: nel caso di specie, posto che il tasso effettivo globale medio del periodo
(1/7/2007 – 30/9/2007) risulta essere pari al 5,91% il tasso di mora (TEGM aumentato della metà) risulta pari al 8,865% ovvero inferiore al tasso soglia di mora pari al 12,015%”.
In sintesi, considerati, quindi, separatamente il tasso corrispettivo del 5,80 % è inferiore al tasso soglia 8,865% così come il tasso di mora del 8,865% è inferiore al tasso soglia di mora pari al 12,015%.
14. Per quanto analizzato, il primo motivo di opposizione è infondato.
15. Anche il secondo motivo di opposizione, ovvero la pretesa nullità del titolo esecutivo per l'incertezza e l'inesigibilità delle somme va rigettato per le medesime ragioni, stante anche la sua genericità.
16. Inoltre, il motivo con cui viene lamentata la genericità delle somme riportate pagina 6 di 8 nell'atto di precetto va disatteso stante l'analitica specificazione delle singole componenti di debito e la genericità della contestazione, in assenza di prospetti differenti, per vero dipendenti dall'accoglimento dei pregressi motivi di opposizione, disattesi per quanto detto infra e dalla decadenza del beneficio del termine.
17. In relazione alla doglianza relative alla mancata indicazione del TAE e mancata evidenza del TAEG lo stesso risulta invero indicato, come accertato dal consulente, ed il
TAEG o ISC è indicato in contratto è pari al 5,95669 %.
18. Peraltro eventuali discrepanze sono prive di effetti pratici, di fatti “nei contratti bancari l'indice sintetico di costo (i.s.c.), anche detto tasso annuo effettivo globale (t.a.e.g.) è solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui mancata indicazione in forma scritta comporta la nullità del contratto con sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 (Cassazione civile , sez. I ,
14/02/2023 , n. 4597; Corte appello , Napoli , sez. III , 18/09/2023 , n. 3910; Tribunale ,
Pavia , sez. III , 21/08/2023 , n. 1054), ciò anche è a dirsi in relazione alla doglianza per cui sarebbe stata prevista una “penale ulteriore in caso di estinzione anticipata non inserita nel calcolo del TAEG/ISC”; né tali discrepanze rilevano ai fini dell'indeterminabilità dell'oggetto del mutuo potendo al più tradursi in una mera violazione dell'obbligo informativo, inidonea, in quanto tale, a determinare alcuna invalidità contrattuale
(tantomeno della sola clausola relativa agli interessi, cfr. pag. 20 atto di cit.), ma solo possibile fonte di responsabilità contrattuale dell'intermediario a fini risarcitori, nella specie comunque per quanto si dirà non provati.
19. Giova infine chiarire stante il tenore della comparsa conclusionale del 29/1/24 che l'eccezione di difetto di legittimazione della cessionaria, oltre a doversi considerare in parte tardiva ed inammissibile, non potendo una parte riservarsi di esplicitare la relativa eccezione in sede di comparsa conclusionale (cfr. note del 29/1/24) che ha solo funzione illustrativa delle deduzioni ed eccezioni già ritualmente formulate, che la stessa è anche irrilevante, non essendosi estromessa la cedente che è parte dell'odierno giudizio, mentre la cessionaria è interventrice, e infondata nel merito, avendo la cessionaria provato tale legittimazione,
pagina 7 di 8 depositando anche Copia Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 71 del 17 giugno 2023 e
Dichiarazione di cessione del credito della cedente.
20. Alla soccombenza segue la condanna di e Parte_1 [...] al pagamento delle spese di lite in favore della CP_3 Controparte_1 per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, nonché in favore di
[...] er la sola fase decisionale, spese che si liquidano d'ufficio, in assenza Controparte_2 di nota, per lo scaglione di valore indeterminabile complessità media.
21. Le spese della consulenza tecnica, che vengono liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico delle opponenti Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara l'atto di precetto valido ed efficace;
condanna altresì e , solidalmente tra loro, a Parte_1 Parte_2 rimborsare a le spese di lite per le fasi di studio, Controparte_1 introduttiva ed istruttoria, che liquida in € 7.281,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge, nonché a rimborsare a
[...] le spese di lite per la sola fase decisionale, che liquida € 3.579 con distrazione;
CP_2
pone le spese della consulenza tecnica, come liquidate con separato decreto del
28/4/25, definitivamente a carico di e Parte_1 Parte_2
Lagonegro, data
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
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