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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Raffaele Sdino - Presidente- Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15075 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
[...]
, nata a [...] il Parte_1
20/10/1963, C.F. , rappresentata e difesa, C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. ANNUNZIATA MARIANNA presso il quale elettivamente domicilia in Torre Annunziata alla Via Pastore, n. 65; E
, nato a [...] il [...], C.F. CP_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in C.F._2 atti, dagli avv.ti FALCO ANNALISA e FALCO GIANLUIGI presso i quali elettivamente domicilia in Portici (NA) alla Via Libertà, n. 225; RICORRENTI FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18/07/2025,
[...]
e esponevano di aver contratto Parte_1 CP_1 matrimonio in Ercolano (NA) il 25/10/1980; che il Tribunale di Napoli con sentenza n. 4788/2015 pubblicata il 31/03/2015 aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti;
che la predetta sentenza aveva recepito gli accordi raggiunti dalle parti in corso di causa, e, in particolare, che la casa coniugale in comproprietà al 50% tra i coniugi, unitamente al box, restava assegnata alla sig.ra con tutto quanto ne Parte_1 formava l'arredo, e che il sig. si obbligava al versamento in CP_1 favore della sig.ra di un assegno mensile di Parte_1 mantenimento di € 550,00, somma che per effetto dell'adeguamento ISTAT attualmente era pari ad € 660,48; che, dopo la sentenza di divorzio, il sig. aveva contratto un nuovo matrimonio ed CP_1 aveva avuto una figlia;
che negli ultimi anni le condizioni economiche del sig. benché dipendente presso l'istituto CP_1 bancario Credit Agricole Italia S.p.a., anche per i nuovi carichi familiari, erano peggiorate, e non era più nelle condizioni di poter provvedere al versamento dell'assegno di mantenimento in favore
1 dell'ex coniuge;
pertanto, rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla modifica delle condizioni di divorzio, pronunciato con sentenza n. 4788/2015 pubblicata il 31/03/2015 del Tribunale di Napoli. In particolare, chiedevano:
“1) a parziale modifica della sentenza 4788/2015 resa dal Tribunale di Napoli il 31.03.2015 il Sig. a titolo di assegno di CP_1 mantenimento verserà alla Sig.ra la somma Parte_1 di € 250,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di luglio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
2) la Sig.ra rinuncia al pignoramento presso terzi Parte_1 dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione esecuzione mobiliare RGE 2272/2025, G.E. Dr Calogero prossima udienza del 14/07/2025 e alle somme di cui al predetto pignoramento presso terzi, nonché rinuncia a tutte le ulteriori somme dovute maturate e non pagate a titolo di assegno di mantenimento mensile nel frattempo scadute dalla notifica dell'atto di precetto sino alla data della firma del presente accordo nonché a tutte le spese di lite a fronte del trasferimento da parte del sig. con atto a Magister Notaio alla CP_1 Persona_1
Sig.ra della sua quota di proprietà pari al 50% Parte_1 dell'appartamento sito in Ercolano alla Via Trentola 179, interno 8, terzo piano, riportato N.C.E.U. del Comune di Ercolano al foglio 11 particella 85 sub 23 cat A/2 classe 6 e del box auto, riportato N.C.E.U. del Comune di Ercolano, foglio 11, mapp. 85 sub. 2 P.T. int. 1 cat C/6 Cl. 5;
3) la Sig.ra rinuncia sin da ora a qualsiasi pretesa in Parte_1 merito al TFR che sarà versato al Sig. e dichiara di non aver CP_1 altro a pretendere dallo stesso;
4) le spese del presente procedimento restano integralmente compensate tra le parti.” Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc. All'udienza dell'11/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore, celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art. 127 ter ed art. 473 bis 51, 3°comma, c.p.c., le parti, con note di trattazione scritta depositate in data 11/11/2025, si riportavano al ricorso e ne chiedevano l'accoglimento. In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
2 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1. Prende atto delle dell'accordo, riportato in motivazione, di modifica delle statuizioni della sentenza n. 4788/2015 pubblicata il 31/03/2015 del Tribunale di Napoli e provvede in conformità.
2. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/11/2025 Il giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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[...]
, nata a [...] il Parte_1
20/10/1963, C.F. , rappresentata e difesa, C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. ANNUNZIATA MARIANNA presso il quale elettivamente domicilia in Torre Annunziata alla Via Pastore, n. 65; E
, nato a [...] il [...], C.F. CP_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in C.F._2 atti, dagli avv.ti FALCO ANNALISA e FALCO GIANLUIGI presso i quali elettivamente domicilia in Portici (NA) alla Via Libertà, n. 225; RICORRENTI FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18/07/2025,
[...]
e esponevano di aver contratto Parte_1 CP_1 matrimonio in Ercolano (NA) il 25/10/1980; che il Tribunale di Napoli con sentenza n. 4788/2015 pubblicata il 31/03/2015 aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti;
che la predetta sentenza aveva recepito gli accordi raggiunti dalle parti in corso di causa, e, in particolare, che la casa coniugale in comproprietà al 50% tra i coniugi, unitamente al box, restava assegnata alla sig.ra con tutto quanto ne Parte_1 formava l'arredo, e che il sig. si obbligava al versamento in CP_1 favore della sig.ra di un assegno mensile di Parte_1 mantenimento di € 550,00, somma che per effetto dell'adeguamento ISTAT attualmente era pari ad € 660,48; che, dopo la sentenza di divorzio, il sig. aveva contratto un nuovo matrimonio ed CP_1 aveva avuto una figlia;
che negli ultimi anni le condizioni economiche del sig. benché dipendente presso l'istituto CP_1 bancario Credit Agricole Italia S.p.a., anche per i nuovi carichi familiari, erano peggiorate, e non era più nelle condizioni di poter provvedere al versamento dell'assegno di mantenimento in favore
1 dell'ex coniuge;
pertanto, rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla modifica delle condizioni di divorzio, pronunciato con sentenza n. 4788/2015 pubblicata il 31/03/2015 del Tribunale di Napoli. In particolare, chiedevano:
“1) a parziale modifica della sentenza 4788/2015 resa dal Tribunale di Napoli il 31.03.2015 il Sig. a titolo di assegno di CP_1 mantenimento verserà alla Sig.ra la somma Parte_1 di € 250,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di luglio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
2) la Sig.ra rinuncia al pignoramento presso terzi Parte_1 dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione esecuzione mobiliare RGE 2272/2025, G.E. Dr Calogero prossima udienza del 14/07/2025 e alle somme di cui al predetto pignoramento presso terzi, nonché rinuncia a tutte le ulteriori somme dovute maturate e non pagate a titolo di assegno di mantenimento mensile nel frattempo scadute dalla notifica dell'atto di precetto sino alla data della firma del presente accordo nonché a tutte le spese di lite a fronte del trasferimento da parte del sig. con atto a Magister Notaio alla CP_1 Persona_1
Sig.ra della sua quota di proprietà pari al 50% Parte_1 dell'appartamento sito in Ercolano alla Via Trentola 179, interno 8, terzo piano, riportato N.C.E.U. del Comune di Ercolano al foglio 11 particella 85 sub 23 cat A/2 classe 6 e del box auto, riportato N.C.E.U. del Comune di Ercolano, foglio 11, mapp. 85 sub. 2 P.T. int. 1 cat C/6 Cl. 5;
3) la Sig.ra rinuncia sin da ora a qualsiasi pretesa in Parte_1 merito al TFR che sarà versato al Sig. e dichiara di non aver CP_1 altro a pretendere dallo stesso;
4) le spese del presente procedimento restano integralmente compensate tra le parti.” Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc. All'udienza dell'11/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore, celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art. 127 ter ed art. 473 bis 51, 3°comma, c.p.c., le parti, con note di trattazione scritta depositate in data 11/11/2025, si riportavano al ricorso e ne chiedevano l'accoglimento. In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
2 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1. Prende atto delle dell'accordo, riportato in motivazione, di modifica delle statuizioni della sentenza n. 4788/2015 pubblicata il 31/03/2015 del Tribunale di Napoli e provvede in conformità.
2. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/11/2025 Il giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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