Art. 7.
Oltre alla dichiarazione di cui ai precedenti articoli 3 e 6, le persone ed enti di cui all'art. 3 devono presentare al podesta' del Comune ove gli immobili sono situati, entro il giorno che sara' fissato con decreto del Ministro delle finanze, una planimetria di detti immobili in scala non inferiore a 1:200, dalla quale si rilevi anche la ubicazione di ciascuna unita' immobiliare rispetto alle proprieta' confinanti e alle strade pubbliche e private.
((Con disposizione del regolamento previsto dall'art. 32 del presente decreto, saranno stabilite le esenzioni dall'obbligo di cui al comma precedente per le unita' immobiliari di minor reddito, da determinarsi secondo la categoria, la classe e la ubicazione degli immobili))
Detta planimetria e' esente da tassa di bollo.
Oltre alla dichiarazione di cui ai precedenti articoli 3 e 6, le persone ed enti di cui all'art. 3 devono presentare al podesta' del Comune ove gli immobili sono situati, entro il giorno che sara' fissato con decreto del Ministro delle finanze, una planimetria di detti immobili in scala non inferiore a 1:200, dalla quale si rilevi anche la ubicazione di ciascuna unita' immobiliare rispetto alle proprieta' confinanti e alle strade pubbliche e private.
((Con disposizione del regolamento previsto dall'art. 32 del presente decreto, saranno stabilite le esenzioni dall'obbligo di cui al comma precedente per le unita' immobiliari di minor reddito, da determinarsi secondo la categoria, la classe e la ubicazione degli immobili))
Detta planimetria e' esente da tassa di bollo.