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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2723 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato in [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._1
e difeso dall'avvocato MONDIN CLAUDIO e dall'avvocato MONDIN LAURA;
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato MONDIN CLAUDIO e dall'avvocato MONDIN LAURA;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
A. Le figlie minori rimarranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno la potestà genitoriale secondo le modalità dell'affido condiviso, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all'istruzione e all'educazione in relazione alle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni.
B. La residenza delle figlie rimane presso la casa del padre in Santorso (VI) ma le stesse continueranno a trascorrere pari tempo con i genitori, salvo i casi di impossibilità materiale. In particolare le figlie abiteranno il lunedì e il martedì presso il padre, il mercoledì e giovedì presso la mamma. Inoltre, trascorreranno i weekend (dal venerdì alla domenica) in modo alternato con la mamma e il papà.
1 C. Durante l'estate ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie due settimane intere anche non consecutive in date che verranno concordate per ciascun anno entro il mese di maggio, sempre tenendo in primaria considerazione gli impegni scolastici e ricreativi delle figlie ed altresì le esigenze di entrambi i genitori. Durante le vacanze natalizie ciascun genitore trascorrerà con le figlie almeno
7 giorni comprendenti un anno il giorno di Natale e l'anno seguente il Capodanno, oltre a 3 giorni durante le vacanze Pasquali, alternando di anno in anno Pasqua e il lunedì dell'Angelo. Le restanti chiusure scolastiche saranno alternate tra i genitori con inversione di anno in anno. I genitori potranno comunque concordare telefonicamente diverse modalità di visita nel rispetto degli impegni e della volontà delle figlie e garantendo comunque la bigenitorialità.
D. Alla luce della stabilizzata situazione economica, la sig.ra rinuncia al contributo al CP_2
proprio mantenimento stabilito in sede di separazione in euro 100,00. I genitori concordano sulla cessazione del contributo da parte del padre al mantenimento delle figlie, pari ad euro 100,00 ciascuna. Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto delle figlie per il tempo in cui permarranno presso di sé;
E. Le spese straordinarie comprensive di mensa, trasporti e spese per il vestiario oltre a quelle indicate nel Protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza continueranno ad essere suddivise al 50% tra i genitori, che faranno riferimento a quanto indicato nel suddetto Protocollo per la gestione delle stesse.
Assegni familiari e detrazioni continueranno ad essere goduti da entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno.
F. Entrambi i coniugi, essendo divenuti economicamente indipendenti, rinunciano quindi reciprocamente a richiedere alcunché a titolo di assegno divorzile e più in generale si danno atto di non aver nulla più a pretendere l'uno dall'altro, salvo quanto previsto con le presenti condizioni.
G. Il cane di proprietà della sig.ra ma finora rimasto ospite del sig. , viene ceduto CP_2 CP_1
allo stesso che provvederà a farsene carico.
H. Le spese e competenze legali per la presente procedura sono a carico di entrambi in ragione del
50% pro capite.
I. I coniugi si prestano reciprocamente il consenso per ottenere il rilascio/rinnovo del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio delle figlie minori.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Santorso
(VI) in data 19/07/2014.
2 All'esito dell'udienza del 20/12/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del
18/10/2022 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori ed alla loro collocazione paritetica presso ciascun genitore;
- neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario delle figlie;
- le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio delle figlie minori;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
3 a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da in CP_1 Controparte_2
Santorso (VI) il 19/07/2014 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Santorso (VI) al n. 8, parte I, anno 2014;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2723 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato in [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._1
e difeso dall'avvocato MONDIN CLAUDIO e dall'avvocato MONDIN LAURA;
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato MONDIN CLAUDIO e dall'avvocato MONDIN LAURA;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
A. Le figlie minori rimarranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno la potestà genitoriale secondo le modalità dell'affido condiviso, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all'istruzione e all'educazione in relazione alle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni.
B. La residenza delle figlie rimane presso la casa del padre in Santorso (VI) ma le stesse continueranno a trascorrere pari tempo con i genitori, salvo i casi di impossibilità materiale. In particolare le figlie abiteranno il lunedì e il martedì presso il padre, il mercoledì e giovedì presso la mamma. Inoltre, trascorreranno i weekend (dal venerdì alla domenica) in modo alternato con la mamma e il papà.
1 C. Durante l'estate ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie due settimane intere anche non consecutive in date che verranno concordate per ciascun anno entro il mese di maggio, sempre tenendo in primaria considerazione gli impegni scolastici e ricreativi delle figlie ed altresì le esigenze di entrambi i genitori. Durante le vacanze natalizie ciascun genitore trascorrerà con le figlie almeno
7 giorni comprendenti un anno il giorno di Natale e l'anno seguente il Capodanno, oltre a 3 giorni durante le vacanze Pasquali, alternando di anno in anno Pasqua e il lunedì dell'Angelo. Le restanti chiusure scolastiche saranno alternate tra i genitori con inversione di anno in anno. I genitori potranno comunque concordare telefonicamente diverse modalità di visita nel rispetto degli impegni e della volontà delle figlie e garantendo comunque la bigenitorialità.
D. Alla luce della stabilizzata situazione economica, la sig.ra rinuncia al contributo al CP_2
proprio mantenimento stabilito in sede di separazione in euro 100,00. I genitori concordano sulla cessazione del contributo da parte del padre al mantenimento delle figlie, pari ad euro 100,00 ciascuna. Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto delle figlie per il tempo in cui permarranno presso di sé;
E. Le spese straordinarie comprensive di mensa, trasporti e spese per il vestiario oltre a quelle indicate nel Protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza continueranno ad essere suddivise al 50% tra i genitori, che faranno riferimento a quanto indicato nel suddetto Protocollo per la gestione delle stesse.
Assegni familiari e detrazioni continueranno ad essere goduti da entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno.
F. Entrambi i coniugi, essendo divenuti economicamente indipendenti, rinunciano quindi reciprocamente a richiedere alcunché a titolo di assegno divorzile e più in generale si danno atto di non aver nulla più a pretendere l'uno dall'altro, salvo quanto previsto con le presenti condizioni.
G. Il cane di proprietà della sig.ra ma finora rimasto ospite del sig. , viene ceduto CP_2 CP_1
allo stesso che provvederà a farsene carico.
H. Le spese e competenze legali per la presente procedura sono a carico di entrambi in ragione del
50% pro capite.
I. I coniugi si prestano reciprocamente il consenso per ottenere il rilascio/rinnovo del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio delle figlie minori.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Santorso
(VI) in data 19/07/2014.
2 All'esito dell'udienza del 20/12/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del
18/10/2022 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori ed alla loro collocazione paritetica presso ciascun genitore;
- neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario delle figlie;
- le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio delle figlie minori;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
3 a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da in CP_1 Controparte_2
Santorso (VI) il 19/07/2014 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Santorso (VI) al n. 8, parte I, anno 2014;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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