Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/05/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa EN DI, a seguito di trattazione scritta ex art 127ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 26.2.2025, visti gli atti e lette le note di trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 3613/2021 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
e , entrambi nella qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità sul minore , nato il [...] in [...], rappresentati Persona_1
e difesi dall'avv.to Giuseppe Ivan Artico, presso cui elettivamente domiciliano
ricorrenti
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv.to Anna Oliva
resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.07.2021 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., introdotto al fine di ottenere il riconoscimento della condizione di handicap di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992, ha proposto il giudizio di opposizione rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando, per contro, la sussistenza del requisito sanitario a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
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La domanda è infondata e va respinta. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie sono stati evidenziati, sebbene in maniera sintetica, i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' CP_1
Parte ricorrente- ribadendo in sostanza quanto già fatto rilevare in sede di osservazioni inviate al ctu a seguito della bozza di atp-, si duole in via generale della sottovalutazione del quadro morboso presentato dal minore, lamentando che la instabilità psicomotoria, il disturbo del linguaggio e i tratti ossessivi, renderebbero il minore meritevole del riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 3 della legge 104/1992. Ebbene, deve rilevarsi che il consulente nominato in sede di ATP, il dott. , con Persona_2 motivazione logica ed articolata, sulla base della documentazione versata in atti dalla parte, nonché dando atto dell'effettuazione di un accurato esame obiettivo del periziato (cfr. elaborato peritale in atti), valuta adeguatamente le patologie di cui è affetto, con argomentazioni che sia abbiano qui per integralmente riportate, e che questo giudice reputa pienamente condivisibili ed attendibili, in quanto formulate secondo corretti criteri scientifici. Il CTU afferma che “il ricorrente è affetto da disturbo da deficit di attenzione con iperattività e comportamento oppositivo-provocatorio in soggetto con normodotazione intellettiva ed affetto da lieve disturbo del linguaggio”. ed, effettuate ampie ed esaustive considerazioni in relazione ai disturbi dell'attenzione con iperattività, conclude affermando che “…riteniamo che nella vicenda clinica di cui trattasi, il quadro patologico diagnosticato al minore in oggetto, è costituito, lo si ribadisce, da un disturbo di attenzione con iperattività e comportamento oppositivo-provocatorio assieme ad un lieve disturbo del linguaggio in soggetto con normodotazione intellettiva, non sia di entità tale da ridurre l'autonomia personale, in relazione all'età del paziente, e rendere necessario, di conseguenza, un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Conclude dunque il CTU che i disturbi di cui è affetto l'istante comportano un lieve processo di svantaggio sociale tale che “il minore debba essere riconosciuto soggetto con minorazioni Persona_1 previste dalla definizione di handicap di cui al comma 1 dell'art. 3 della L. 104/92 a far data dall'epoca della domanda amministrativa del 24.05.2018” .(cfr. elaborato peritale in atti).
2 Invero le scarne critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in fase di ATP, integrando, in buona sostanza, un'ipotesi di mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU, e che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano, invece, eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. Invero le censure non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico, ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, ossia difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. (Trib. Roma, sez. lav., 2 maggio 2017; Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004, Cass. 3519/2001; (Cass, n. 2151/2004, Cass. 7273/2011). Tutto ciò in contrasto con la puntuale perizia svolta dal consulente tecnico in sede di ATP. Gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate- anche con riguardo alla replica alle osservazioni fatte pervenire dalla parte ricorrente a seguito dell'invio della bozza dell' elaborato- essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Deve infine osservarsi che parte ricorrente non ha dedotto un eventuale aggravamento delle proprie condizioni di salute nella presente fase di giudizio. Per tutte le motivazioni esposte, alla luce delle censure sollevate dalla parte ricorrente, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale. L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992.
In punto di regolamentazione delle spese di lite si osserva che nel corso del giudizio di opposizione parte istante ha depositato dichiarazione nella quale dichiara di trovarsi nelle condizioni reddituali ai fini dell'esenzione dalle spese in caso di soccombenza, essendo titolare di un reddito IRPEF familiare, nell'anno 2024, inferiore al limite di legge, e ed impegnandosi a comunicare eventuali successive variazioni (v.si nel fasc.tel, dichiarazione datata 28.1.25, depositata il 24.2.25 unitamente alle note di trattazione scritta).
Sul punto deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito (ex multis, Cass. n. 16284/2011; n. 16616/2018) che l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., laddove richiede che la parte che versi nelle condizioni reddituali per beneficiare dell'esonero dagli oneri processuali in caso di soccombenza renda apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, va interpretato nel senso che tale dichiarazione deve essere formulata con il ricorso introduttivo di primo grado ed esplica la sua efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nei gradi successivi, pur se l'evoluzione di tali condizioni non è indifferente, cosicché l'interessato deve dichiarare le variazioni che facciano venir meno le condizioni di esonero e, per converso, ove tali condizioni si siano concretizzate nel prosieguo del giudizio, può rendere, anche nei gradi successivi, apposita dichiarazione (cfr. Cass. Sez. L, ordinanza n. 30275 del 2024). È stato invero affermato che “Dal tenore testuale della disposizione in esame emerge come essa consti di due parti: la prima chiarisce che la condizione reddituale per beneficiare dell'esenzione deve sussistere nell'anno anteriore alla pronuncia (“la parte soccombente … non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed
3 onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito …”); la seconda parte, invece, impone l'onere di produrre l'autocertificazione al momento del deposito dell'atto introduttivo del giudizio, ove la parte sia in possesso del relativo requisito reddituale già in quel momento (con riferimento all'anno precedente all'instaurazione del giudizio). Tale ultima previsione, tuttavia, non esclude che la condizione reddituale legittimante il beneficio possa insorgere successivamente, e che la parte possa documentarla nel corso del giudizio, poiché il dettato normativo è inequivocabile laddove esonera dal pagamento delle spese processuali la parte soccombente che “risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito” inferiore alla soglia indicata. Dunque, l'annualità cui fare riferimento per beneficiare dell'esenzione è quella anteriore alla pronuncia. In altri termini, quello che conta ai fini dell'esonero dalla condanna alle spese di lite è il reddito dell'anno precedente rispetto alla decisione, sicché non è precluso alla parte, che non fosse già in possesso del requisito al momento dell'introduzione del giudizio, di produrre l'autocertificazione reddituale in corso di causa, purché riferita all'anno antecedente alla pronuncia.”(così Corte di Appello di Bari sent. n.299/2025). Dunque sulla scorta delle cennate coordinate ermeneutiche, vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp att. c.p.c. depositata da parte ricorrente in corso di giudizio (v.si dichiarazione depositata in allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del 26.2.2025) le spese di lite sono irripetibili. Le spese di CTU resa in fase di ATP sono liquidate come da separato decreto e poste a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede: a) respinge la domanda e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992; b) dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di Ctu, resa in fase di ATP, a carico dell' come liquidate in separato decreto.
Si comunichi Nola, 7.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa EN DI
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