CASS
Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/07/2024, n. 29526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29526 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LE NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/04/2023 della Corte di appello Sez. Dist. di Taranto Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per morte del ricorrente;
sentite le conclusioni dell'Avvocato Marco Barba, difensore dela parte civile ASL Taranto, che ha depositato nota spese e si è associato alla richiesta del Sostituto Procuratore Generale;
udito l'avvocato Riccardo Mele, difensore di fiducia di LE NT, che si è riportato ai motivi del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 29526 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 03/04/2024 RITENUTO IN FATTO ( A, 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto del 13 dicembre 2020, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 314 cod. pen., commesso sino alla data del 24 dicembre 2009, perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena per le condotte poste in essere fino al mese di settembre 2013 in anni due e mesi sei di reclusione con conferma delle statuizioni civili. Ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen. ha sostituito la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente, deducendo i motivi di cui all'atto depositato. Il 9 marzo 2024, la difesa ha depositato il certificato di morte di LE . avvenuta il 14 febbraio 2024 in Brindisi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è improcedibile per la sopravvenuta morte dell'imputato, e la sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio. Invero, nelle more del procedimento, è intervenuto il decesso dell'imputato, come risulta dal certificato di morte itgloRti •CR rilasciato in data 15 febbraio 20247clal Comune di Brindisi. 2.Per l'effetto, il reato contestato al medesimo è estinto, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata, per quanto riguarda le statuizioni relative, deve essere annullata senza rinvio. 3. La richiesta di liquidazione delle spese del procedimento formulata dalla parte civile non può trovare accoglimento, poiché la morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione del rapporto processuale penale e di quello civile nel processo penale, sicché le eventuali statuizioni civilistiche di condanna restano caducate ex lege, senza necessità di apposita dichiarazione da parte del giudice penale e le spese processuali sostenute non possono essere liquidate (Sez. 3, n. 18021 del 18/01/2024, Santoro, Rv. 286271 - 01). 2
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso il 3 aprile 2024 Il Cons estensore Il Presidente r
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per morte del ricorrente;
sentite le conclusioni dell'Avvocato Marco Barba, difensore dela parte civile ASL Taranto, che ha depositato nota spese e si è associato alla richiesta del Sostituto Procuratore Generale;
udito l'avvocato Riccardo Mele, difensore di fiducia di LE NT, che si è riportato ai motivi del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 29526 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 03/04/2024 RITENUTO IN FATTO ( A, 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto del 13 dicembre 2020, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 314 cod. pen., commesso sino alla data del 24 dicembre 2009, perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena per le condotte poste in essere fino al mese di settembre 2013 in anni due e mesi sei di reclusione con conferma delle statuizioni civili. Ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen. ha sostituito la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente, deducendo i motivi di cui all'atto depositato. Il 9 marzo 2024, la difesa ha depositato il certificato di morte di LE . avvenuta il 14 febbraio 2024 in Brindisi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è improcedibile per la sopravvenuta morte dell'imputato, e la sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio. Invero, nelle more del procedimento, è intervenuto il decesso dell'imputato, come risulta dal certificato di morte itgloRti •CR rilasciato in data 15 febbraio 20247clal Comune di Brindisi. 2.Per l'effetto, il reato contestato al medesimo è estinto, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata, per quanto riguarda le statuizioni relative, deve essere annullata senza rinvio. 3. La richiesta di liquidazione delle spese del procedimento formulata dalla parte civile non può trovare accoglimento, poiché la morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione del rapporto processuale penale e di quello civile nel processo penale, sicché le eventuali statuizioni civilistiche di condanna restano caducate ex lege, senza necessità di apposita dichiarazione da parte del giudice penale e le spese processuali sostenute non possono essere liquidate (Sez. 3, n. 18021 del 18/01/2024, Santoro, Rv. 286271 - 01). 2
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso il 3 aprile 2024 Il Cons estensore Il Presidente r