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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 19/11/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 154/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 154/2023 R.G. di appello avverso l'ordinanza n. pubblicata l'11/04/2023 dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica nel procedimento n. 31/23 R.G., avente ad oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 P.IVA_2
l' (C.F. Parte_3
P.IVA_3
l' Parte_4 tutti con il patrocinio dell' AVVOCATURA DELLO STATO DI CAMPOBASSO, elettivamente domiciliati in VIA INSORTI D'UNGHERIA N. 74 86100 CAMPOBASSO presso l'Avvocatura
APPELLANTI
E
, QUALE ESERCENTE RESP. (C.F. CP_1 Controparte_2
, C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MARIANO MARIO, elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI N.48 86100 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/1/25, tenuta con trattazione scritta: per gli appellanti, l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CAMPOBASSO chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni già rassegnate. per l'appellato, l'avv. MARIANO MARIO insiste affinché l'adita Corte voglia rigettare l'appello.
Pag. 1 a 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato il 16/1/23 , quale esercente la CP_1 potestà genitoriale sulla figlia , esponeva: CP_2 che la figlia era affetta da ritardo mentale e posturio motorio grave;
che, nonostante quanto indicato nella “Diagnosi Funzionale”, redatta nel 2009 – “si richiede, per la complessità clinica, rapporto 1/1”– quanto affermato nel Profilo Dinamico Funzionale del 17.1.2019, in cui si precisava “ necessita del numero massimo di ore di sostegno CP_2 scolastico e dell'assistenza materiale” e nel PEI, sempre allegato al medesimo documento, nel quale si ribadiva “è necessario il numero massimo di ore di sostegno”, nonché le indicazioni del RS
, il Dirigente Scolastico con nota del 3.03.2022, richiedeva all' Controparte_3
l'assegnazione di sole 18 ore di sostegno per l'alunna;
[...] tanto premesso, chiedeva che fosse accertato il carattere discriminatorio del comportamento adottato dal con l'assegnazione di un Parte_1 numero limitato di ore di sostegno e per l'effetto fosse riconosciuto il diritto dell'alunna all'attribuzione di complessive ore 32 di sostegno, corrispondenti a quelle di effettiva frequenza, nel rispetto del “rapporto 1:1” richiesto dai competenti organi;
chiedeva che fossero adottati, in ogni caso, tutti i provvedimenti ritenuti idonei a tutelare gli interessi del minore.
Le amministrazioni convenute contestavano il difetto di giurisdizione in favore di quella del Giudice amministrativo e nel merito chiedevano il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Isernia con ordinanza pubblicata l' 11/04/2023 e comunicata ai procuratori in pari data, così provvedeva:
“1. accoglie il ricorso;
2. dichiara il carattere discriminatorio adottato dal in Parte_1 riferimento ai fatti de quibus;
2. per l'effetto, riconoscere il diritto all'alunna, , mediante l'attribuzione di CP_2 un numero massimo di ore di sostegno che possono essere pari a 32, corrispondenti a quelle di effettiva frequenza, nel rispetto del rapporto1:1;
3. condanna, i resistenti in solido tra di loro, al pagamento in favore del ricorrente,
[...]
delle spese di giudizio che si liquidano ai sensi del D. M. 55/2014 nella somma di € CP_1 3.380,50 (tremilatrecentottanta/cinquanta) di cui € 3000,00 (tremila/00) per onorari , oltre I.V.A. e C. A.P. come per legge e spese ex art. 15 T. F. con attribuzione in favore dell'Avv. Mario MARIANO dichiaratosi anticipatario”
Le amministrazioni convenute proponevano appello avverso tale pronuncia con citazione notificata il 26/4/23 e iscritta a ruolo il 02/05/2023, chiedendo che fosse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
in via gradata, chiedevano riformare e/o annullare l'ordinanza e, confermare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione scolastico nell'attribuzione delle ore di sostegno;
con vittoria di spese del doppio grado
Si costituiva , nella qualità, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria delle CP_1 spese del presente giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Con ordinanza del 30/1/25, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione ex art. 352 cpc.
2. I motivi di appello proposti sono i seguenti:
1.VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 37 C.P.C. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7 E 133, LETT. C), C.P.A. – ERRONEA DICHIARAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN SUBIECTA MATERIA;
2. VIZIO DI MOTIVAZIONE – OMESSA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA – ILLEGITTIMITA' DELLA ASSEGNAZIONE DI ORE DI SOSTEGNO AGGIUNTIVE.
Pag. 2 a 5
3. SULLE SPESE DI LITE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 91 E 92 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.
4. Con il primo motivo di appello, le amministrazioni appellanti lamentano l'erroneo rigetto della sollevata eccezione di giurisdizione;
le sezioni unite della Corte di Cassazione avevano precisato che: “rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie nelle quali si censurino i provvedimenti adottati dalla P.A. nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali in tema di sostegno scolastico a favore di minori diversamente abili, come nelle ipotesi in cui si chieda l'aumento del numero delle ore di supporto concesse al minore e si metta in discussione la correttezza del potere amministrativo esercitato nell'organizzazione del servizio” (cfr. Cassazione, sezioni unite, 2159, 2160 e 32416 del 2021; Cassazione, sezioni unite 20165 e 25793 del 2020); anche la più recente giurisprudenza amministrativa (tra cui anche il T.A.R. per il Molise), la quale, nell'evidenziare che in base alle disposizioni di legge vigenti - successive alla giurisprudenza richiamata dal Tribunale di Isernia - è venuta meno la centralità del P.E.I., la cui adozione o meno non può più assurgere a criterio di riparto della giurisdizione;
secondo parte appellante il procedimento amministrativo per l'assegnazione delle ore di sostegno non si conclude con l'elaborazione del PEI;
per tali ragioni, anche nelle fasi successive, di tale procedimento amministrativo non ancora concluso, viene in rilievo la spendita di potere pubblicistico della cui non corretta esplicazione può avere cognizione esclusivamente il giudice amministrativo.
Il Tribunale, motivando sul punto, ha rilevato che secondo il principio statuito dalla Cassazione a SSUU con la pronuncia n. 25011/14 in relazione alla giurisdizione ove il monte ore previsto nel Piano Educativo Individualizzato non venga rispettato in pieno da parte dell'Amministrazione scolastica, ha statuito il principio che l'amministrazione scolastica – una volta stilato il PEI e prospettato il numero di ore per il sostegno scolastico ritenuto necessario per l'alunno con disabilità grave, non ha alcun margine discrezionale e non può, dunque, diminuire quanto già statuito nel PEI, se non ledendo il diritto del disabile ad avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico e ponendo in essere una discriminazione indiretta censurabile ai sensi dell'art. 2 della L. n. 67/2006.
Ritiene la Corte che il motivo di appello è infondato.
Va premesso che tutte le pronunce di legittimità indicate dalla stessa parte appellante (cfr. Cassazione, sezioni unite, 2159, 2160 e 32416 del 2021; Cassazione, sezioni unite 20165 e 25793 del 2020), nel motivare di riparto di giurisdizione, hanno statuito, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, che spetta al giudice ordinario (e non al giudice amministrativo) conoscere della controversia relativa alla mancata attuazione, in favore di una persona disabile, del progetto individuale predisposto dalla P.A. ai sensi dell'art. 14 della L. 8 novembre 2000, n. 328, poiché, a seguito dell'adozione di tale progetto, il portatore di disabilità diviene titolare di una posizione di diritto soggettivo alla concreta erogazione delle prestazioni e dei servizi ivi programmati, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di alcuna potestà autoritativa.
La Cassazione pronunciando più in particolare e specificamente in relazione ai provvedimenti Part amministrativi adottati successivamente all'approvazione del non conformi alle prescrizioni dello stesso, ha recentemente statuito “Sul punto, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, in tema di sostegno all'alunno in situazione di handicap, la giurisdizione si radica diversamente - spettando ora al giudice ordinario ora a quello amministrativo - a seconda della doglianza formulata nei confronti della pubblica amministrazione scolastica.
Questa Suprema Corte ha statuito, infatti, che le controversie concernenti la declaratoria della consistenza dell'insegnamento di sostegno afferenti alla fase che precede la redazione del piano educativo individualizzato sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 c.p.a., comma 1, lett. c), atteso che, in tale fase, sussiste ancora, in capo all'amministrazione scolastica, il potere discrezionale, espressione dell'autonomia organizzativa e didattica, di individuazione della misura più adeguata al sostegno, il cui esercizio è precluso, invece, dalla successiva formalizzazione del piano suddetto, che determina il sorgere dell'obbligo dell'amministrazione di garantire il supporto per il numero di ore programmato ed il correlato diritto dell'alunno disabile all'istruzione come pianificata, nella sua concreta articolazione, in
Pag. 3 a 5 relazione alle specifiche necessità dell'alunno stesso (Cass., Sez. Un., n. 5060 del 28/02/2017).
Parimenti, spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33 come inciso dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale (ora ai sensi ai sensi dell'art. 133 c.p.a., comma 1, lett. c)), le controversie nelle quali si censurino i provvedimenti adottati dalla P.A. nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali in materia di servizio di sostegno scolastico a favore di minori diversamente abili, come nell'ipotesi in cui si chieda l'aumento del numero delle ore di supporto concesse al minore e si metta in discussione la correttezza del potere amministrativo esercitato nell'organizzazione del servizio (Cass., Sez. Un., n. 7103 del 25/03/2009; Cass., Sez. Un., n. 1144 del 19/01/2007; analogamente, Cass., Sez. Un., n. 3058 del 09/02/2009, in ordine alla cognizione della domanda proposta nei confronti del Comune da un alunno portatore di handicap, al fine di far dichiarare il diritto al trasporto gratuito dalla propria abitazione alla scuola;
Cass., Sez. Un., n. 17664 del 19/07/2013, in ordine alla domanda di condanna di un Comune all'esecuzione di interventi edilizi per l'eliminazione delle barriere architettoniche impeditive dell'accesso ai locali scolastici di minori diversamente abili).
Al contrario, questa Suprema Corte ha statuito che, una volta approvato il "piano educativo individualizzato", definito ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 tale piano obbliga l'amministrazione scolastica a garantire il sostegno all'alunno in situazione di handicap per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l'entità in ragione delle risorse disponibili;
conseguentemente, la condotta dell'amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell'offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario (Cass., Sez. Un., n. 25011 del 25/11/2014; Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 18/11/2014) 25/11/2014, n. 25011; Cass., Sez. Un., n. 9966 del 20/04/2017; Cass., Sez. Un., n. 25101 del 08/10/2019)” (Cass. n. 1870/2020).
Ne consegue che deve essere ritenuta la giurisdizione del GO adito.
5. Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza, lamentando che il Tribunale di Isernia non ha considerato che la giurisprudenza amministrativa ha stabilito il principio secondo cui le ore di sostegno “si devono quantificare tenendo conto della scuola frequentata e quindi corrispondono a 25 ore settimanali se si tratti di scuola dell'infanzia, a 22 ore settimanali se si tratti di scuola primaria e a 18 ore settimanali se si tratti della scuola secondaria, sia essa di primo o di secondo grado” (Consiglio di Stato, sentenza 2023/2017).
Il Tribunale, previo richiamo -all'art. 24 della Convenzione di New York del 13 dicembre 2006,
-alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'art. 19 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, agli artt. 34 e 38 della Costituzione, in tema di apertura della scuola "a tutti", in considerazione del fatto che il diritto del disabile all'istruzione si configura come diritto fondamentale che va tutelato, ha ritenuto “illegittimi i provvedimenti adottati, oggetto di causa, con i quali sono state ridotte le ore di sostegno in favore di , portatrice di grave disabilità, CP_2 ledendo, cosi, il diritto della stessa all'educazione e all'istruzione”. RS Parte appellata ha fatto rilevare la rilevanza delle proposte del nella determinazione delle ore di sostegno all'alunno disabile, richiedendo in sostanza la determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza.
Ritiene la Corte che il motivo sia fondato.
Dalla lettura del ricorso di primo grado si rileva che l'unico provvedimento oggetto di impugnazione è quello reso dal Dirigente scolastico in data 3/3/2022 asseritamente illegittimo in quanto asseritamente contrastante con le indicazioni del GLO e quelle del PEI;
sulla scorta di tale prospettazione è stata ritenuta la giurisdizione del GO secondo quanto sopra motivato. RS Ciò premesso, va rilevato che dalla lettura del verbale n. 33 del in data 20/1/22, si evince RS gli operatori del hanno dichiarato “appoggiano la richiesta, avanzata dalla madre, di avere il numero massimo delle ore di sostegno per la propria figlia” ; il PEI redatto in data 20/1/22, a seguito del GLO n. 33 sopra richiamato, ha redatto un piano corrispondente alla decisione di attribuire il numero massimo di ore, prevedendo un numero di ore di sostegno pari a 18 (vedi
Pag. 4 a 5 prospetto al punto 9. a pag.
9-10 del PEI); nel prospetto, che riporta da una parte i giorni della settimana e dall'altra l'orario scolastico, sono riportate nelle singole materie le ore previste con insegnante di sostegno che sono pari a 18; nel piano inoltre viene espressamente riportato
“Insegnante per le ore di sostegno – numero ore settimanali 18 ore”; il provvedimento del dirigente scolastico del 3/3/22, asseritamente illegittimo è del tutto conforme alle richieste del RS
e quanto indicato nel PEI e riporta la richiesta di assegnazione di un numero di ore di sostegno pari a 18 in piena conformità con gli atti presupposti.
Ciò premesso, nessuna illegittimità del provvedimento del dirigente scolastico e nessun comportamento discriminatorio possono essere ravvisati in questa sede, tenuto conto della piena corrispondenza del provvedimento dirigenziale, asseritamente illegittimo, con quanto indicato dal RS
e nel PEI;
nella presente controversia non possono essere esaminate le richieste relative all'assegnazione di ore di pari a quelle dell'orario scolastico, in quanto tale accertamento è precluso dal difetto di giurisdizione del GO, trattandosi di esaminare la legittimità non più del provvedimento del dirigente scolastico, ma dei provvedimenti adottati dal GLO e nel PEU, per i quali sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, secondo quanto sopra motivato.
6. Il terzo motivo relativo alla regolamentazione delle spese di giudizio è assorbito.
7. L'appellato, integralmente soccombente, va condannato a rimborsare alla parte appellante le spese di doppio grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore indeterminato basso della causa e dell'attività (escluso il compenso per la fase di trattazione in appello - Cass. N. 25664/2025) con parametri con valori minimi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso l'ordinanza pubblicata l' 11/04/2023 dal Parte_1 Tribunale di Isernia, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata;
-rigetta la domanda proposta da , QUALE ESERCENTE RESP. GEN. CP_1 CP_2
[...]
- condanna , nella qualità, al pagamento, in favore del CP_1 [...]
, dell' Parte_1 Parte_2 dell' , Parte_3 dell' delle spese del primo grado di giudizio Parte_4 che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
- condanna nella qualità al pagamento, in favore del CP_1 [...]
Controparte_4
,
[...] delle spese del presente grado di giudizio Pt_1 Parte_4 che liquida in € 804,00 per spese ed € 3.473,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 14/11/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 154/2023 R.G. di appello avverso l'ordinanza n. pubblicata l'11/04/2023 dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica nel procedimento n. 31/23 R.G., avente ad oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 P.IVA_2
l' (C.F. Parte_3
P.IVA_3
l' Parte_4 tutti con il patrocinio dell' AVVOCATURA DELLO STATO DI CAMPOBASSO, elettivamente domiciliati in VIA INSORTI D'UNGHERIA N. 74 86100 CAMPOBASSO presso l'Avvocatura
APPELLANTI
E
, QUALE ESERCENTE RESP. (C.F. CP_1 Controparte_2
, C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MARIANO MARIO, elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI N.48 86100 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/1/25, tenuta con trattazione scritta: per gli appellanti, l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CAMPOBASSO chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni già rassegnate. per l'appellato, l'avv. MARIANO MARIO insiste affinché l'adita Corte voglia rigettare l'appello.
Pag. 1 a 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato il 16/1/23 , quale esercente la CP_1 potestà genitoriale sulla figlia , esponeva: CP_2 che la figlia era affetta da ritardo mentale e posturio motorio grave;
che, nonostante quanto indicato nella “Diagnosi Funzionale”, redatta nel 2009 – “si richiede, per la complessità clinica, rapporto 1/1”– quanto affermato nel Profilo Dinamico Funzionale del 17.1.2019, in cui si precisava “ necessita del numero massimo di ore di sostegno CP_2 scolastico e dell'assistenza materiale” e nel PEI, sempre allegato al medesimo documento, nel quale si ribadiva “è necessario il numero massimo di ore di sostegno”, nonché le indicazioni del RS
, il Dirigente Scolastico con nota del 3.03.2022, richiedeva all' Controparte_3
l'assegnazione di sole 18 ore di sostegno per l'alunna;
[...] tanto premesso, chiedeva che fosse accertato il carattere discriminatorio del comportamento adottato dal con l'assegnazione di un Parte_1 numero limitato di ore di sostegno e per l'effetto fosse riconosciuto il diritto dell'alunna all'attribuzione di complessive ore 32 di sostegno, corrispondenti a quelle di effettiva frequenza, nel rispetto del “rapporto 1:1” richiesto dai competenti organi;
chiedeva che fossero adottati, in ogni caso, tutti i provvedimenti ritenuti idonei a tutelare gli interessi del minore.
Le amministrazioni convenute contestavano il difetto di giurisdizione in favore di quella del Giudice amministrativo e nel merito chiedevano il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Isernia con ordinanza pubblicata l' 11/04/2023 e comunicata ai procuratori in pari data, così provvedeva:
“1. accoglie il ricorso;
2. dichiara il carattere discriminatorio adottato dal in Parte_1 riferimento ai fatti de quibus;
2. per l'effetto, riconoscere il diritto all'alunna, , mediante l'attribuzione di CP_2 un numero massimo di ore di sostegno che possono essere pari a 32, corrispondenti a quelle di effettiva frequenza, nel rispetto del rapporto1:1;
3. condanna, i resistenti in solido tra di loro, al pagamento in favore del ricorrente,
[...]
delle spese di giudizio che si liquidano ai sensi del D. M. 55/2014 nella somma di € CP_1 3.380,50 (tremilatrecentottanta/cinquanta) di cui € 3000,00 (tremila/00) per onorari , oltre I.V.A. e C. A.P. come per legge e spese ex art. 15 T. F. con attribuzione in favore dell'Avv. Mario MARIANO dichiaratosi anticipatario”
Le amministrazioni convenute proponevano appello avverso tale pronuncia con citazione notificata il 26/4/23 e iscritta a ruolo il 02/05/2023, chiedendo che fosse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
in via gradata, chiedevano riformare e/o annullare l'ordinanza e, confermare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione scolastico nell'attribuzione delle ore di sostegno;
con vittoria di spese del doppio grado
Si costituiva , nella qualità, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria delle CP_1 spese del presente giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Con ordinanza del 30/1/25, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione ex art. 352 cpc.
2. I motivi di appello proposti sono i seguenti:
1.VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 37 C.P.C. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7 E 133, LETT. C), C.P.A. – ERRONEA DICHIARAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN SUBIECTA MATERIA;
2. VIZIO DI MOTIVAZIONE – OMESSA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA – ILLEGITTIMITA' DELLA ASSEGNAZIONE DI ORE DI SOSTEGNO AGGIUNTIVE.
Pag. 2 a 5
3. SULLE SPESE DI LITE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 91 E 92 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.
4. Con il primo motivo di appello, le amministrazioni appellanti lamentano l'erroneo rigetto della sollevata eccezione di giurisdizione;
le sezioni unite della Corte di Cassazione avevano precisato che: “rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie nelle quali si censurino i provvedimenti adottati dalla P.A. nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali in tema di sostegno scolastico a favore di minori diversamente abili, come nelle ipotesi in cui si chieda l'aumento del numero delle ore di supporto concesse al minore e si metta in discussione la correttezza del potere amministrativo esercitato nell'organizzazione del servizio” (cfr. Cassazione, sezioni unite, 2159, 2160 e 32416 del 2021; Cassazione, sezioni unite 20165 e 25793 del 2020); anche la più recente giurisprudenza amministrativa (tra cui anche il T.A.R. per il Molise), la quale, nell'evidenziare che in base alle disposizioni di legge vigenti - successive alla giurisprudenza richiamata dal Tribunale di Isernia - è venuta meno la centralità del P.E.I., la cui adozione o meno non può più assurgere a criterio di riparto della giurisdizione;
secondo parte appellante il procedimento amministrativo per l'assegnazione delle ore di sostegno non si conclude con l'elaborazione del PEI;
per tali ragioni, anche nelle fasi successive, di tale procedimento amministrativo non ancora concluso, viene in rilievo la spendita di potere pubblicistico della cui non corretta esplicazione può avere cognizione esclusivamente il giudice amministrativo.
Il Tribunale, motivando sul punto, ha rilevato che secondo il principio statuito dalla Cassazione a SSUU con la pronuncia n. 25011/14 in relazione alla giurisdizione ove il monte ore previsto nel Piano Educativo Individualizzato non venga rispettato in pieno da parte dell'Amministrazione scolastica, ha statuito il principio che l'amministrazione scolastica – una volta stilato il PEI e prospettato il numero di ore per il sostegno scolastico ritenuto necessario per l'alunno con disabilità grave, non ha alcun margine discrezionale e non può, dunque, diminuire quanto già statuito nel PEI, se non ledendo il diritto del disabile ad avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico e ponendo in essere una discriminazione indiretta censurabile ai sensi dell'art. 2 della L. n. 67/2006.
Ritiene la Corte che il motivo di appello è infondato.
Va premesso che tutte le pronunce di legittimità indicate dalla stessa parte appellante (cfr. Cassazione, sezioni unite, 2159, 2160 e 32416 del 2021; Cassazione, sezioni unite 20165 e 25793 del 2020), nel motivare di riparto di giurisdizione, hanno statuito, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, che spetta al giudice ordinario (e non al giudice amministrativo) conoscere della controversia relativa alla mancata attuazione, in favore di una persona disabile, del progetto individuale predisposto dalla P.A. ai sensi dell'art. 14 della L. 8 novembre 2000, n. 328, poiché, a seguito dell'adozione di tale progetto, il portatore di disabilità diviene titolare di una posizione di diritto soggettivo alla concreta erogazione delle prestazioni e dei servizi ivi programmati, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di alcuna potestà autoritativa.
La Cassazione pronunciando più in particolare e specificamente in relazione ai provvedimenti Part amministrativi adottati successivamente all'approvazione del non conformi alle prescrizioni dello stesso, ha recentemente statuito “Sul punto, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, in tema di sostegno all'alunno in situazione di handicap, la giurisdizione si radica diversamente - spettando ora al giudice ordinario ora a quello amministrativo - a seconda della doglianza formulata nei confronti della pubblica amministrazione scolastica.
Questa Suprema Corte ha statuito, infatti, che le controversie concernenti la declaratoria della consistenza dell'insegnamento di sostegno afferenti alla fase che precede la redazione del piano educativo individualizzato sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 c.p.a., comma 1, lett. c), atteso che, in tale fase, sussiste ancora, in capo all'amministrazione scolastica, il potere discrezionale, espressione dell'autonomia organizzativa e didattica, di individuazione della misura più adeguata al sostegno, il cui esercizio è precluso, invece, dalla successiva formalizzazione del piano suddetto, che determina il sorgere dell'obbligo dell'amministrazione di garantire il supporto per il numero di ore programmato ed il correlato diritto dell'alunno disabile all'istruzione come pianificata, nella sua concreta articolazione, in
Pag. 3 a 5 relazione alle specifiche necessità dell'alunno stesso (Cass., Sez. Un., n. 5060 del 28/02/2017).
Parimenti, spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33 come inciso dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale (ora ai sensi ai sensi dell'art. 133 c.p.a., comma 1, lett. c)), le controversie nelle quali si censurino i provvedimenti adottati dalla P.A. nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali in materia di servizio di sostegno scolastico a favore di minori diversamente abili, come nell'ipotesi in cui si chieda l'aumento del numero delle ore di supporto concesse al minore e si metta in discussione la correttezza del potere amministrativo esercitato nell'organizzazione del servizio (Cass., Sez. Un., n. 7103 del 25/03/2009; Cass., Sez. Un., n. 1144 del 19/01/2007; analogamente, Cass., Sez. Un., n. 3058 del 09/02/2009, in ordine alla cognizione della domanda proposta nei confronti del Comune da un alunno portatore di handicap, al fine di far dichiarare il diritto al trasporto gratuito dalla propria abitazione alla scuola;
Cass., Sez. Un., n. 17664 del 19/07/2013, in ordine alla domanda di condanna di un Comune all'esecuzione di interventi edilizi per l'eliminazione delle barriere architettoniche impeditive dell'accesso ai locali scolastici di minori diversamente abili).
Al contrario, questa Suprema Corte ha statuito che, una volta approvato il "piano educativo individualizzato", definito ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 tale piano obbliga l'amministrazione scolastica a garantire il sostegno all'alunno in situazione di handicap per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l'entità in ragione delle risorse disponibili;
conseguentemente, la condotta dell'amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell'offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario (Cass., Sez. Un., n. 25011 del 25/11/2014; Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 18/11/2014) 25/11/2014, n. 25011; Cass., Sez. Un., n. 9966 del 20/04/2017; Cass., Sez. Un., n. 25101 del 08/10/2019)” (Cass. n. 1870/2020).
Ne consegue che deve essere ritenuta la giurisdizione del GO adito.
5. Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza, lamentando che il Tribunale di Isernia non ha considerato che la giurisprudenza amministrativa ha stabilito il principio secondo cui le ore di sostegno “si devono quantificare tenendo conto della scuola frequentata e quindi corrispondono a 25 ore settimanali se si tratti di scuola dell'infanzia, a 22 ore settimanali se si tratti di scuola primaria e a 18 ore settimanali se si tratti della scuola secondaria, sia essa di primo o di secondo grado” (Consiglio di Stato, sentenza 2023/2017).
Il Tribunale, previo richiamo -all'art. 24 della Convenzione di New York del 13 dicembre 2006,
-alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'art. 19 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, agli artt. 34 e 38 della Costituzione, in tema di apertura della scuola "a tutti", in considerazione del fatto che il diritto del disabile all'istruzione si configura come diritto fondamentale che va tutelato, ha ritenuto “illegittimi i provvedimenti adottati, oggetto di causa, con i quali sono state ridotte le ore di sostegno in favore di , portatrice di grave disabilità, CP_2 ledendo, cosi, il diritto della stessa all'educazione e all'istruzione”. RS Parte appellata ha fatto rilevare la rilevanza delle proposte del nella determinazione delle ore di sostegno all'alunno disabile, richiedendo in sostanza la determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza.
Ritiene la Corte che il motivo sia fondato.
Dalla lettura del ricorso di primo grado si rileva che l'unico provvedimento oggetto di impugnazione è quello reso dal Dirigente scolastico in data 3/3/2022 asseritamente illegittimo in quanto asseritamente contrastante con le indicazioni del GLO e quelle del PEI;
sulla scorta di tale prospettazione è stata ritenuta la giurisdizione del GO secondo quanto sopra motivato. RS Ciò premesso, va rilevato che dalla lettura del verbale n. 33 del in data 20/1/22, si evince RS gli operatori del hanno dichiarato “appoggiano la richiesta, avanzata dalla madre, di avere il numero massimo delle ore di sostegno per la propria figlia” ; il PEI redatto in data 20/1/22, a seguito del GLO n. 33 sopra richiamato, ha redatto un piano corrispondente alla decisione di attribuire il numero massimo di ore, prevedendo un numero di ore di sostegno pari a 18 (vedi
Pag. 4 a 5 prospetto al punto 9. a pag.
9-10 del PEI); nel prospetto, che riporta da una parte i giorni della settimana e dall'altra l'orario scolastico, sono riportate nelle singole materie le ore previste con insegnante di sostegno che sono pari a 18; nel piano inoltre viene espressamente riportato
“Insegnante per le ore di sostegno – numero ore settimanali 18 ore”; il provvedimento del dirigente scolastico del 3/3/22, asseritamente illegittimo è del tutto conforme alle richieste del RS
e quanto indicato nel PEI e riporta la richiesta di assegnazione di un numero di ore di sostegno pari a 18 in piena conformità con gli atti presupposti.
Ciò premesso, nessuna illegittimità del provvedimento del dirigente scolastico e nessun comportamento discriminatorio possono essere ravvisati in questa sede, tenuto conto della piena corrispondenza del provvedimento dirigenziale, asseritamente illegittimo, con quanto indicato dal RS
e nel PEI;
nella presente controversia non possono essere esaminate le richieste relative all'assegnazione di ore di pari a quelle dell'orario scolastico, in quanto tale accertamento è precluso dal difetto di giurisdizione del GO, trattandosi di esaminare la legittimità non più del provvedimento del dirigente scolastico, ma dei provvedimenti adottati dal GLO e nel PEU, per i quali sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, secondo quanto sopra motivato.
6. Il terzo motivo relativo alla regolamentazione delle spese di giudizio è assorbito.
7. L'appellato, integralmente soccombente, va condannato a rimborsare alla parte appellante le spese di doppio grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore indeterminato basso della causa e dell'attività (escluso il compenso per la fase di trattazione in appello - Cass. N. 25664/2025) con parametri con valori minimi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso l'ordinanza pubblicata l' 11/04/2023 dal Parte_1 Tribunale di Isernia, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata;
-rigetta la domanda proposta da , QUALE ESERCENTE RESP. GEN. CP_1 CP_2
[...]
- condanna , nella qualità, al pagamento, in favore del CP_1 [...]
, dell' Parte_1 Parte_2 dell' , Parte_3 dell' delle spese del primo grado di giudizio Parte_4 che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
- condanna nella qualità al pagamento, in favore del CP_1 [...]
Controparte_4
,
[...] delle spese del presente grado di giudizio Pt_1 Parte_4 che liquida in € 804,00 per spese ed € 3.473,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 14/11/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
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