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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 25/06/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio e con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 844/2025 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
LAMAZZA RITA e dall'avv. VENTURINO DOMENICO
Ricorrente
O Controparte_1
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_2
Mariagrazia Carnovale
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., previsto al giorno 25.06.2025.
Parte ricorrente ha contestato, in sede di opposizione, le risultanze del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. volto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della l.
11.2.1980 n. 18 limitatamente all'individuata decorrenza dal mese di giugno 2024 anziché dalla domanda amministrativa del 19.7.2023.
L' nel costituirsi in giudizio, insisteva per il rigetto del ricorso, ribadendo la CP_2 correttezza della valutazione operata dal CTU nominato nella fase sommaria.
Acquisito d'ufficio il fascicolo della fase sommaria, ritenuto di non disporre il rinnovo delle operazioni peritali, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. la causa è così decisa.
***
Nel merito, il ricorso è infondato. La consulenza medico–legale disposta nel corso della fase sommaria, all'esito di un'approfondita ed accurata valutazione obiettiva nonché di un'attenta disamina di tutta la documentazione medica in atti, ha accertato che l'odierno opponente presenta il requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di giugno 2024, ossia dalla data della visita specialistica effettuata presso il Centro di Salute Mentale dell'ASP di Crotone che ha certificato l'esistenza di un
“disturbo depressivo maggiore grave e declino psicofisico” ( cfr. certificato del 5.6.2024 in atti).
Invero, prima di siffatta certificazione specialistica non v'è alcun dato obiettivo al quale poter ancorare, con certezza, la sussistenza delle condizioni per aver diritto all'assistenza continua, atteso che il certificato allegato alla domanda amministrativa del 19.7.2023 descrive il ricorrente in condizioni generali discrete e la Commissione Medica, nella seduta del
5.3.2024, ha valutato lo stesso lucido, vigile, orientato nel tempo e nello spazio, con deambulazione possibile, seppur con necessità di appoggio.
Conseguentemente, atteso che non v'è in atti alcun certificato medico, ad eccezione di quello del 5.6.2024, che attesti un grave declino psicofisico ovvero una incapacità a deambulare dell'odierno opponente, lo stato invalidante non può essere retrodatato alla data della domanda amministrativa.
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame (Cass. 12703/2015).
Invero, “qualora il giudice di merito fondi la propria decisione sulle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche - e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità
e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (tra le tante, Cass., n. 12244 del 2015
e n. 7341 del 2004) Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU, per la medesima argomentazione, vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n.844 / 2025 RG, così provvede:
- rigetta il ricorso e per l'effetto accerta che il ricorrente è soggetto invalido ultrassessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età: grave 100%, con diritto all'indennità di accompagnamento dal mese di giugno
2024;
-spese irripetibili.
-pone a carico di le spese di consulenza separatamente liquidate CP_2
Crotone, 25/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei