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Sentenza 1 dicembre 2024
Sentenza 1 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2024, n. 18310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18310 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51208 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, vertente:
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuliano SEGATO e Maria Teresa PAGANO per procura in atti
RICORRENTE
E
CP_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mauro AMITRANO e Carla NASETTI per procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.7.2022, ha chiesto all'adito Tribunale di Parte_1 pronunciare, alle condizioni di cui in atti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il Per_ 12/06/1993 con da cui aveva avuto i figli (nato il [...]), (nato il CP_1 Per_1
1 14.02.1996) e (nato il [...]) e da cui si era separato in virtù di decreto di omologa del Per_3
Tribunale di Roma in data 4.06.2015.
La RATTI ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle diverse condizioni indicate in atti.
Esperito vanamente il tentativo di conciliazione, le condizioni di separazione sono state parzialmente modificate con ordinanza presidenziale in data 23.2.2023 a cui si rimanda.
All'udienza innanzi al GI del 30.1.2024 la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio sul solo
“status” con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 cpc.
Tanto premesso, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati consensualmente in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 4.6.2015.
Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per farsi luogo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione, il tempo trascorso dalla separazione e la persistente volontà di entrambi i coniugi di porre fine al vincolo matrimoniale convincono il Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza del GI in data 29.11.2024.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
non definitivamente decidendo, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ravenna, il 12/06/1993 da e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Parte_1 CP_1
Comune dell'anno 1993, parte II, Serie A, atto n. 99;
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
3) dispone la prosecuzione del giudizio come da ordinanza del GI in data 29.11.2024;
4) spese alla sentenza definitiva.
Roma, 29.11.2024
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51208 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, vertente:
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuliano SEGATO e Maria Teresa PAGANO per procura in atti
RICORRENTE
E
CP_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mauro AMITRANO e Carla NASETTI per procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.7.2022, ha chiesto all'adito Tribunale di Parte_1 pronunciare, alle condizioni di cui in atti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il Per_ 12/06/1993 con da cui aveva avuto i figli (nato il [...]), (nato il CP_1 Per_1
1 14.02.1996) e (nato il [...]) e da cui si era separato in virtù di decreto di omologa del Per_3
Tribunale di Roma in data 4.06.2015.
La RATTI ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle diverse condizioni indicate in atti.
Esperito vanamente il tentativo di conciliazione, le condizioni di separazione sono state parzialmente modificate con ordinanza presidenziale in data 23.2.2023 a cui si rimanda.
All'udienza innanzi al GI del 30.1.2024 la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio sul solo
“status” con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 cpc.
Tanto premesso, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati consensualmente in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 4.6.2015.
Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per farsi luogo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione, il tempo trascorso dalla separazione e la persistente volontà di entrambi i coniugi di porre fine al vincolo matrimoniale convincono il Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza del GI in data 29.11.2024.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
non definitivamente decidendo, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ravenna, il 12/06/1993 da e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Parte_1 CP_1
Comune dell'anno 1993, parte II, Serie A, atto n. 99;
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
3) dispone la prosecuzione del giudizio come da ordinanza del GI in data 29.11.2024;
4) spese alla sentenza definitiva.
Roma, 29.11.2024
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
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