Sentenza 11 aprile 1975
Massime • 2
Il titolo esecutivo e il necessario presupposto per conseguire dal debitore l'esatto adempimento dell'obbligazione ed il relativo diritto dev'essere, ai sensi dell'art 474 cod proc civ, certo (cioe incontroverso nella sua esistenza), liquido (ossia di ammontare determinato) ed esigibile (in quanto non sussistano ostacoli, come la condizione o il termine, alla sua riscossione). Solo il concorso di tali requisiti rende il credito suscettibile di esecuzione forzata; e se anche la cosa dovuta - sia che si tratti di una somma di denaro o di un bene di natura fungibile - non deve essere necessariamente indicata nella sua entita quantitativa, potendo essere desunta mediante un mero calcolo matematico, tuttavia e necessario che il titolo in base al quale si procede contenga in se tutti gli elementi certi e positivi idonei alla Determinazione del quantum, non essendo consentito di attingerli aliunde. ( V 1298/70, mass n 347003; 516/68, mass n 331590).*
L'interpretazione del titolo esecutivo effettuata dal giudice investito della opposizione alla esecuzione, quando quel titolo consiste in una sentenza passata in giudicato, e interpretazione di giudicato esterno al giudizio di opposizione e, come tale, costituisce apprezzamento di fatto non sindacabile in Sede di legittimita se adeguatamente motivato. ( Conf 2078/66, mass n 324048).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/04/1975, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 11 aprile 1975 |
Testo completo
L'interpretazione del titolo esecutivo effettuata dal giudice investito della opposizione alla esecuzione, quando quel titolo consiste in una sentenza passata in giudicato, e interpretazione di giudicato esterno al giudizio di opposizione e, come tale, costituisce apprezzamento di fatto non sindacabile in Sede di legittimita se adeguatamente motivato. ( Conf 2078/66, mass n 324048).*