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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/11/2025, n. 2498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2498 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6096/2018 R.G.A.C. avente ad oggetto: risarcimento danni ex art.
2051 c.c. - lesione personale
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Montepaone Lido (CZ), Parte_1 C.F._1
Via Nazionale n. 40, presso lo studio dell'Avv. Francesco Iirillo che la rappresenta e difende giusta procura allegata con atto separato all'atto di citazione e dello stesso costituente parte integrante
-Attrice-
E
(P.IVA ) in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in , presso l'Ufficio Legale del medesimo sito in , Via CP_1 CP_1 CP_1
IO NO, Palazzo De Nobili n. 68, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Saverio Molica e Giacomo Farrelli giusta procura posta in calce all'atto di citazione ed in forza della deliberazione della Giunta Municipale n. 4 del 18.1.2019.
-convenuto-
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 3.10.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 7.12.2028, ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_1
, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro occorso
[...] la notte del 25.12.2016, allorquando la stessa, percorrendo Via Emilia nel predetto Comune, dopo la mezzanotte e dunque in data 26.12.2016, allontanandosi dall'abitazione dei propri genitori, percorrendo il marciapiede di Via Emilia, verso Via Romagna, all'improvviso finiva con il piede
1 destro all'interno di una buca invisibile, coperta da erba, riportando lesioni alla caviglia ed al piede destro.
Ha dedotto che: - il marciapiede copre un canale delle acque sottostante lo stesso e che la buca si trovava in prossimità del giunto di una lastra di cemento che funge da “copertura d'ispezione”; ha chiarito che la buca era ricoperta da sterpaglie che occultavano l'insidia, neppure segnalata;
la responsabilità nella causazione del sinistro è da ascriversi unicamente al che Controparte_1 non aveva provveduto alla messa in sicurezza del marciapiede;
con pec del 12.1.2017 è stata inoltrata richiesta di risarcimento danni all'ente comunale, rimasta inevasa e che, successivamente con istanza inoltrata il 6.6.2017, parte convenuta veniva invitata ad aderire alla procedura di negoziazione assistita per la definizione bonaria della vertenza. Anche tale istanza è rimasta priva di riscontro;
parimenti priva di risconto quella del 21.12.2017.
Ha precisato, richiamando la funzione di nomofilachia della Suprema Corte che, in presenza della lesione del bene salute vada considerata una liquidazione del danno nel suo complesso, valutando sia il danno biologico che una personalizzazione dello stesso in considerazione delle lesioni subite;
all'uopo ha precisato che con perizia di parte, il consulente ha riconosciuto in capo alla un Pt_1 danno quantificato nella misura dell'8% e con una ITT al 100% per gg. 63, una ITP al 75% per giorni 30 e una ITP al 50% per giorni 20 che, applicando le tabelle del Tribunale di Milano giungono ad una quantificazione complessiva del danno in € 20.000,00 oltre spese mediche e documentate riconosciute.
Ha dedotto, altresì, che le lesioni riportate dalla hanno avuto conseguenze anche sulla sua Pt_1 vita personale, condizionando le attività extralavorative e sportive della stessa.
Ha concluso, pertanto, chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali, fisici, del danno biologico, da invalidità permanente e morale patiti dalla stessa, il rimborso delle spese mediche, la condanna al pagamento delle spese di lite con distrazione.
Si è costituito in giudizio il , contestando l'avversa prospettazione, in primo Controparte_1 luogo l'asserito mancato riscontro alle pec e procedure di negoziazione, rilevando, all'uopo che l'appaltatore dei servizi di accertamento dei sinistri per l'anno 2016 ha comunicato a parte attrice le motivazioni ostative a forme di risarcimento. Ha precisato che dalle risultanze istruttorie, considerando i luoghi di causa, non è dato riscontrare alcuna alterazione del marciapiede tale da poter parlare di insidia, deducendo che l'unica alterazione presente era aderente al muro di contenimento della strada e che la stessa non rappresentava insidia per il pedone, contestando la mancata indicazione di testimoni nella lettera relativa al sinistro ed il mancato inoltro di copia del
Pronto Soccorso al fine di verificar il nesso danno – evento. Ha dedotto che non è stato possibile
2 recuperare le riprese di videosorveglianza atteso che parte attrice avrebbe denunciato l'accaduto decorse 72 ore dal verificarsi dell'evento.
In punto di diritto ha contestato l'applicabilità del disposto di cui all'art. 2051 c.c. atteso che alcuna pericolosità intrinseca sarebbe emersa dai luoghi per cui è causa, con la conseguenza che, in caso di inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 2051 c.c., l'ente pubblico potrà eventualmente rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c. con il relativo regime probatorio , laddove graverà sul danneggiato e non anche sulla P.A.
Eccepiva, altresì, l'infondatezza della pretesa, la mancanza di nesso causale, ha chiarito che sulla strada dove si era verificato l'evento, era apposta cartellonistica stradale di pericolo;
la strada era dotata di forte illuminazione a partire dalle ore 19.00 in pieno inverno, oltre al fatto che la famiglia della risiedesse a poca distanza dai luoghi per cui è causa e da ciò derivando la Pt_1 conoscibilità del sito in capo a parte attrice, oltre ad essere la strada larga, con una buona illuminazione, nei giorni interessati al sinistro funzionante.
Ha, infine dedotto, l'assenza dell'elemento soggettivo e l'esimente del caso fortuito. In ogni caso ha dedotto come l'attrice fosse stata risarcita dal datore di lavoro, invocando altresì il riconoscimento di un concorso di colpa della danneggiata.
Successivamente, a seguito di concessione dei termini ex art. 183 VI comma cpc, parte attrice ha inteso meglio precisare la domanda sulla base delle contestazioni sollevate dalla convenuta in comparsa.
In ordine al mancato riscontro della pec di diffida ha dedotto che la prima ed unica comunicazione indirizzata al è stata formulata dalla (in data 28.6.2017) e che Controparte_1 Parte_2 con pec del 31.8.2017 parte attrice precisava che prima della predetta data né il CP_1
né la società che gestiva i sinistri ha mai riscontrato la richiesta di risarcimento danni
[...] formulata in data 12.1.2017 e che, considerata l'intenzione di parte attrice di definire bonariamente la vertenza, inoltrava certificazione sanitaria e spese mediche. Pec, alla quale parte convenuta non ha dato riscontro.
Contestava, poi l'assunto che sulla strada fosse presente cartellonistica indicante pericolo, precisando che il sinistro era occorso sul marciapiede;
contestando la presenza di illuminazione, asserendo che le erbacce presenti rendevano l'insidia non percepibile, per come acclarato dalle foto in atti.
Contestava, punto per punto, tutte le altre deduzioni di parte convenuta.
Con ordinanza del 26.3.2021, viste le richieste istruttorie articolate dalle parti, il giudice ammetteva la prova testi formulata da parte attrice, rigettava quella formulata da parte convenuta e si riservava
3 sull'ammissione di CTU medico-legale, successivamente ammessa, con ordinanza del 25.1.2022, dopo l'espletamento della prova orale.
A seguito di revoca di primo CTU, veniva nominato con ordinanza dell'11.2.2022 un secondo CTU che accettava l'incarico.
Con ordinanza del 4.10.2025, il giudice, assumeva la causa in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 cpc, 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'atto introduttivo per genericità, ovvero per violazione dell'art. 163 comma 3, n. 4 c.p.c. in quanto nell'atto di citazione risultano indicati sia il petitum ( inteso sotto il profilo della forma quale provvedimento giurisdizionale richiesto e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chieda il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attrice il risarcimento danno per le lesioni occorsole nel sinistro per cui è causa.
Orbene, non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al Giudice sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti.
Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati.
Nel caso di specie, parte attrice ha esposto i motivi per i quali invocava il risarcimento delle lesioni subite circostanziando tempo e luogo del sinistro e ha documentato i danni riportati allegando certificazione medica, consulenza tecnica di parte sullo stato dei luoghi e documentazione fiscale afferente le spese sostenute, dunque tale da escludere ogni genericità come emerge anche dalla compiuta difesa svolta da are convenuta.
Passando, al merito, la domanda formulata da parte attrice deve ritenersi fondata e riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.
Per come di seguito esposto, risultano provati, sulla scorta dell'istruttoria svolta, l'accadimento materiale della caduta ed il nesso causale tra evento e cosa/bene in custodia. L'evento è stato determinato dalla cosa, dalla buca sul marciapiede, riscontro necessario per come chiarito dalla
4 Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. III, ord. 27.12.2023 n. 35991), e dal quale deriva, dunque, che le lesioni riportate dalla siano sussumibili alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. Pt_1
In punto di diritto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione a SS.UU ha chiarito che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la prova da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, gravando, invece, sul custode l'onere della prova del “caso fortuito” rappresentato da un fatto naturale, o di un terzo o del danneggiato, caratterizzato da imprevedibilità ed inevitabilità sotto un profilo oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza assumere rilievo la diligenza o meno del custode (Cass. Sez. UU. Ordinanza n. 20943 del 30.6.2022).
Tale responsabilità si basa su due presupposti. Il primo è la derivazione del danno dalla cosa, ciò significa che l'evento dannoso è cagionato dalla cosa, che ha una potenzialità dannosa, sia che dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
Il secondo presupposto è la custodia, vale a dire quando sussiste una relazione di fatto tra soggetto e cosa, che si concretizza nel potere di controllarla, eliminando le situazioni di pericolo, ed escludere che terzi entrino in contatto con essa.
L'onere probatorio di entrambi i presupposti ricade sul danneggiato (Cass. Civ. Sez. III, 23.5.2023
n. 14228).
Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art. 2051 c.c., la prova (liberatoria) o della sussistenza del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientrante nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità ed imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (Sez. 3-, Sentenza n.
11152 del 27.04.2023).
In riferimento alle strade, l'art. 2051 c.c. riconosce una presunzione di responsabilità in capo al custode per tutti quei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada (Cass. n. 8995/2013), essendo riconducibili al caso fortuito quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificatamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass. n. 15720/11); tale tipo di responsabilità, pertanto, può ritenersi esclusa solamente nell'ipotesi in cui incorra il caso fortuito (da intendersi nel senso più ampio),
5 fattore che attiene non già ad un atteggiamento del custode, ma sotto il profilo dell'evento riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'inevitabilità e dell'imprevedibilità.
E', dunque, onere del danneggiato fornire la prova del nesso causale tra la “res” e l'evento, mentre al convenuto l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito dell'evento, considerando che il caso fortuito liberatorio è configurabile anche nella condotta del danneggiato.
La concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo esclude la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. atteso che quanto più il pericolo può essere previsto e superato con l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi il suo comportamento imprudente nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Passando al caso di specie e valutando l'istruttoria svolta durante il giudizio, occorre rilevare che l'evento occorso in danno dell'attrice è conseguenza del pericolo insito sul marciapiede nella custodia del . Risulta, dunque, pacifica ed incontestata la pertinenza nella Controparte_1 sfera di custodia comunale della strada aperta al pubblico transito che da via Romagna porta a via
Emilia di Catanzaro, sulla quale insiste il marciapiede che ha visto inciampare l'odierna attrice, la cui ricostruzione fattuale dell'occorso trova riscontro nell'allegazione probatoria della stessa.
Sulla dichiarazione testimoniale resa dal teste , marito della considerati i rilievi Tes_1 Pt_1 sollevati ai sensi dell'art. 246 c.p.c., da parte convenuta soltanto in sede di comparsa conclusionale e repliche (nulla emerge dal verbale dell'esame testimoniale del 14.1.2022), appare opportuno evidenziare che secondo costante giurisprudenza l'interesse che determina la capacità a testimoniare
è solo giuridico, personale, concreto ed attuale, che si estrinseca o in una legittimazione a proporre azione o in quella di intervenire in un giudizio già proposto da altri.
Orbene, la valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice. Nel caso di specie non è ravvisabile un interesse del teste a partecipare al giudizio, né può disquisirsi in ordine alla sua attendibilità in quanto, unico teste presente e le cui dichiarazioni sono coerenti rispetto alla documentazione in atti.
Escussione del teste e documentazione fotografica hanno messo in evidenza la presenza della buca, il fatto che la stessa fosse coperta da erba e che non fosse visibile.
Allegata alla C.T.P. in atti (a firma dell'ingegnere sono prodotte diverse fotografie Testimone_2 della buca presente sul marciapiede dalle quali si evince che la stessa, a differenza di quanto
6 affermato da parte convenuta, fosse presente al di sopra della lastra di copertura del canalone sottostante, quindi di intralcio al transito pedonale, e non adiacente al muro limitrofo.
Trattavasi di buca di non grandi dimensioni sulla quale insistevano delle sterpaglie ad occultarla, tanto che lo stesso ente convenuto ha sostenuto di essere solito procedere alla bonifica della zona.
Il teste , escusso all'udienza del 14.1.2022 ha confermato le circostanze di tempo e di Tes_1 luogo in cui si è verificato l'evento, ha confermato la circostanza secondo cui la finiva con Pt_1 il piede destro in una buca e che riportava danni alla caviglia ed al piede destro;
ha confermato che il marciapiede copre un sottostante canalone per la raccolta delle acque.
Alla domanda se la buca fosse coperta da erba, il teste ha risposto “Confermo la circostanza, era tutto un manto di erba e sabbia”.
Dall'escussione del teste è emerso che la buca non era segnalata e che l'illuminazione artificiale era di colore “giallo”, cioè le vecchie lampadine che si usavano una volta.
In merito alla difesa di parte convenuta circa la mancata produzione del verbale di pronto soccorso si precisa che, sulla scorta di autorevole giurisprudenza di legittimità, ai fini della prova del danno alla persona in sede civile non costituisce elemento indefettibile la produzione del verbale di pronto soccorso, essendo la relativa prova desumibile da ogni altro elemento idoneo ai sensi dell'art. 2697
c.c. e dagli ordinari criteri dell'onere probatorio (Cass. civile sez. III ord. 23.01.2023 n. 2133).
La documentazione medica allegata da parte attrice è stata ritenuta esaustiva dalla consulenza tecnica d' ufficio a firma del dott. che ha ritenuto le lesioni occorse a Persona_1 Pt_1 compatibili con la dinamica dell'occorso dalla stessa ricostruita.
[...]
Per tali ragioni può ritenersi accertato il fatto storico su cui si fonda la domanda e pertanto è da ritenersi configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c..
A fronte della prova resa da parte attrice del nesso causale dell'occorso con la cosa e della titolarità di un onere di custodia in capo al convenuto, dal , invece, non è stata fornita Controparte_1 alcuna prova liberatoria del “caso fortuito” tale da interrompere il nesso di causalità tra cosa ed evento e da escluderne, di conseguenza, la responsabilità. Nel caso di specie, il CP_1
avrebbe dovuto dimostrare un comportamento colposo di idoneo ad
[...] Parte_1 interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, così da integrare un concorso di colpa ex art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato
Il comportamento di parte attrice non appare disattento o distratto in quanto la stessa si è limitata a camminare sul marciapiede teatro del sinistro. Non vi è un incedere anomalo, è da escludersi, dunque, la sussistenza di un suo concorso di colpa. Il non ha, infatti, provato Controparte_1
7 un comportamento colposo della danneggiata ovvero l'esistenza di un pericolo percepibile con la normale diligenza e, nella stessa relazione della ha riconosciuto la presenza di Parte_3 sterpaglie e, quindi, seppure indirettamente di non avere provveduto a manutenzionare il bene in sua custodia.
Inoltre, dalla stessa documentazione prodotta da parte convenuta e nello specifico dalla relazione peritale della emerge che “sul luogo teatro del sinistro è ancora oggi presente CP_2
l'indicata buca parzialmente ricoperta da erbacce ma ben visibile e per niente occulta per chi percorre a piedi il posto (soprattutto se si è del posto) per cui le richieste del legale potrebbero essere anche parzialmente respinte” […] Rimarrebbe sempre una corresponsabilità a carico del che in ogni caso avrebbe dovuto fare attenzione a “dove avrebbe messo i piedi” ammesso il Pt_4 provato nesso causale.
E' consolidata la giurisprudenza per cui “la responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c. sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, essendo esclusa solo dal caso fortuito. Nel caso di strade aperte al pubblico transito, la responsabilità si valuta in riferimento alla struttura e alle pertinenze della strada, sussistendo l'interruzione del nesso eziologico in presenza di un fatto esclusivamente imputabile all'azione dell'utente della strada, o di un'imprevedibile alterazione dello stato dei lughi, non monitorabile da una prudente azione di controllo, né segnalabile” (Cass. Civile, sez. III,
18/07/2011, n. 15720 e conforme Cass. Civ. Ord. N. 6703/2018).
Passando, ora, alla quantificazione dei danni, si ritengono condivisibili le risultanze della CTU affidata al Dott. le cui conclusioni peritali, redatte all'esito di approfondita Persona_1 valutazione clinico-anamnestica e dell'esame della documentazione sanitaria versata in atti, risultano del tutto coerenti, immuni da vizi logico-giuridici.
Dall'elaborato peritale si evince che a seguito del sinistro, la ha riportato “Frattura Pt_1 scomposta pluriframmentaria del malleolo peroneale di destra;
frattura della base del primo e del secondo metatarso di destra”, affermando la sussistenza di compatibilità tra le lesioni riportate ed il sinistro verificatosi per come riportato da parte attrice e risultante dalla foto in atti. Il CTU ha altresì precisato che “Tenuto conto del lungo lasso di tempo trascorso deve ritenersi che quanto di patologico riscontrato sia ormai stabilizzato e non più suscettibile di eventuali miglioramenti”.
Orbene, passando alla quantificazione del danno, il CTU ha riconosciuto un danno biologico al 3%, un periodo di 63 giorni a titolo di inabilità temporanea totale, 20 giorni a titolo di inabilità temporanea parziale valutabile al 50% e altri 30 giorni valutabile al 25%, ha, infine, ritenute congrue le spese mediche sostenute e documentate, che, sulla base di calcolo – non effettuato dal
8 nominato CTU – ammonterebbero ad € 832,00, affermando, altresì, che non sono ragionevolmente prevedibili spese mediche e di cura future.
Passando, dunque, alla liquidazione del danno risarcibile, applicando le tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano per liquidare il danno non patrimoniale per l'anno 2024, considerata l'età della donna, nata il [...], all'epoca del sinistro (25.12.2016) sono liquidati:
a tiolo di invalidità permanente 3% € 3.762,00;
a titolo di ITT giorni 63 € 7.245,00
a titolo di ITP giorni 20 al 50% € 1.150,00;
a titolo di ITP giorni 30 al 25% € 862,50.
Deve liquidarsi pertanto la complessiva somma di € 13.019,50 oltre spese mediche documentate quantificate in € 832,00.
Nessuna altra liquidazione di voci di danno e personalizzazione in aumento può essere riconosciuta in mancanza di ogni e qualsiasi allegazione dei pregiudizi lamentati.
Trattandosi i danno alla persona di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione all'attualità per euro 13.019,50, sulla somma anzidetta, devalutata alla data del sinistro risalente alla notte tra il 25 ed il 26.12.2016 e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi legali, a partire dalla medesima data fino alla pubblicazione della sentenza e dalla data della pubblicazione sono dovuti gli interessi legali sull'intera somma fino all'effettivo soddisfo.
In ordine al danno patrimoniale, risultano in atti documentate spese mediche quantificate in €
832,00, sulle stesse devono riconoscersi gli interessi legali dalla messa in mora e sino all'effettivo soddisfo.
Rimasta mera allegazione da parte convenuta la circostanza che l'attrice abbia conseguito comunque un pagamento dal proprio datore di lavoro, dato rimasto meramente assertivo, in alcun modo provato né coltivato neppure negli scritti conclusivi.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base del DM 55/2014, devono essere liquidate tenendo conto del valore del decisum e considerata la liquidazione nei valori minimi tariffari oltre spese di iscrizione a ruolo pari ad € 264,00 (€ 237,00 + € 27,00 per contributo unificato e marca da bollo).
Le spese di CTU vanno poste a carico del convenuto per come liquidate nel corso del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
9 -Accoglie la domanda proposta per quanto di ragione, ritenuta la responsabilità del CP_1
nella causazione del sinistro occorso a condanna il
[...] Parte_1 CP_1 CP_1 al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 13.019,50 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva, nonché al risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche per euro 832,00 oltre interessi come in parte motiva;
-condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in € Controparte_1
2.538,50 per onorari, euro 264,00 per spese, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA da distrarsi ex art. 93 cpc a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta, come liquidate con separato decreto nel corso del giudizio.
Catanzaro, 29.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adele Ferraro
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