TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 11/06/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 4894 del Ruolo
generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e promossa
da
(C.F.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Caselli;
appellante contro
, (C.F.: ), rappresentato Controparte_1 C.F._1
e difeso dagli Avv.ti Fabrizio Mastrangeli e Stella Rossi;
appellato avverso la sentenza del Giudice di Pace di Città di
Castello n. 36/2022 del 27.6.2022, notificata il
22.9.2022.
OGGETTO: Appello – altre controversie amministrative
CONCLUSIONI:
per parte appellante: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, accogliere l'appello ed in accoglimento del presente atto
di appello: In via cautelare: sospendere la esecuzione della sentenza
del Giudice di Pace di Città di Castello (Dott. Lorenzi)
n. 36/2022 pubblicata il 30.6.2022 notificata il
22.9.2022;
Nel merito: Accogliere il presente appello e
conseguentemente riformare integralmente la sentenza del
Giudice di pace di Città di Castello n. 36/2022 pubblicata
il 30.6.2022, notificata il 22.9.2022 anche in ordine alla
condanna della alle spese di giudizio. Parte_1
Nell'ipotesi di pagamento da parte della di Parte_1
quanto statuito dal Giudizio nelle more del presente
giudizio: Ordinare al sig. la Controparte_1
restituzione di tutte le somme alla stessa erogate dalla
in esecuzione della sentenza di I grado, Parte_1
con atto successivo alla notifica dell'atto di citazione
in appello. Condannare, comunque, l'appellata al pagamento
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”;
per parte appellata: ““Voglia l'Ecc.mo Tribunale civile di
Perugia, contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE -
dichiarare l'avverso appello inammissibile, per i motivi
esposti nei paragrafi sub A e B della comparsa di
costituzione in appello e, per l'effetto, rigettarlo
integralmente;
NEL MERITO - rigettare integralmente l'avverso appello per
tutti i motivi suesposti e, per l'effetto, confermare la
sentenza di primo grado impugnata resa inter partes dal
pag. 2/24 Giudice di Pace di Città di Castello n. 36/2022, emessa in
data 27.6.2022 e depositata in data 30.6.2022; In ogni
caso -con vittoria di spese e compenso professionale di
entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello notificato in data
21.10.2022, adiva l'intestato Tribunale, Parte_1
chiedendo la riforma della sentenza n. 36/2022 del
27.6.2022 resa dal Giudice di Pace di Città di Castello,
con cui veniva accolta la domanda risarcitoria avanzata da con conseguente condanna della Controparte_1 Pt_1
, in persona del rappresentante legale Presidente
[...]
pro-tempore, al pagamento della somma di €3.091,40, oltre interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo;
veniva altresì condannata al pagamento Parte_1
delle spese di lite, che erano quantificate in € 125,00
per spese esenti e in € 1.205,00 per competenze, oltre
15% e CPA ed Iva, come per legge da distrarre a CP_2
favore dell'Avvocato di parte attrice che si dichiarava antistatario.
1.1. A fondamento dell'appello proposto, Pt_1
censurava la sentenza impugnata per le seguenti
[...]
ragioni:
- con il primo motivo sosteneva come il primo giudice avesse errato nel ritenere provato il danno patito dal ricorrente, in quanto tale accertamento è stato fondato su pag. 3/24 preventivi di spesa e su ricevute fiscale non quietanzate,
documenti inidonei a provare la diminuzione patrimoniale in capo ricorrente medesimo;
- con il secondo motivo eccepiva come il primo giudice avesse ritenuto responsabile la ex art. 2052 c.c. Pt_1
nonostante il ricorrente avesse espressamente agito ex art. 2043 c.c., così violando il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
- con il terzo, il quarto, il quinto e l'ottavo motivo evidenziava come il primo giudice avesse erroneamente apprezzato le risultanze istruttorie, ritenendo provati la dinamica del sinistro, il nesso di causalità e la circostanza che il conducente del mezzo – così come richiestogli ex art. 2054 c.c. al fine di andare esente da responsabilità - avesse fatto tutto il possibile per evitare l'impatto; circostanze che parte ricorrente ha omesso di provare com'era suo onere;
in particolare,
sottolineava come il ricorrente non avesse provato di avere condotto l'autovettura ad una velocità adeguata alle condizioni della strada e all'orario;
- con il sesto ed il settimo motivo la ha Pt_1
eccepito di avere effettivamente fornito la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, anche considerando la circostanza che nella zona teatro del sinistro negli ultimi 12 anni si sono verificati solamente n. 10 incidenti;
sostiene, pertanto,
pag. 4/24 parte appellante che tale zona non è caratterizzata dalla presenza di caprioli;
- con il nono motivo evidenziava come il primo giudice avesse errato nel condannare l' al pagamento CP_3
delle spese di lite, che viceversa andavano compensate in ragione dell'assoluta novità della questione trattata e del mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti.
1.2. A seguito dell'istanza ex art. 283 c.p.c. avanzata dall'appellante, il Giudice fissava l'udienza del
22.12.2022 per la comparizione delle parti per la trattazione della questione relativa alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
con ordinanza del 4.1.2023 il Giudice accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del
Giudice di Pace di Città di Castello n. 36/2022,
limitatamente alla somma di € 1.545,70, confermandone l'efficacia esecutiva per la parte rimanente, oltre interessi accessori e spese di lite, con riparto delle spese al merito.
1.3 Con memoria del 11.4.2023 si costituiva in giudizio eccependo - innanzitutto - Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi sia dell'art. 342
c.p.c. sia dell'art. 348-bis c.p.c., per difetto del requisito della ragionevole probabilità di accoglimento;
nel merito, veniva contestata l'infondatezza dei motivi pag. 5/24 d'appello formulati.
1.4. All'udienza del 19.3.2025, le parti precisavano le conclusioni come in atti e il Giudice assegnava loro i termini di cui all'art. 190 c.p.c., trattenendo la causa in decisione all'esito del deposito dell'ultima memoria.
***
2. L'appello è ammissibile e parzialmente fondato.
2.1. L'inammissibilità dell'appello non può essere dichiarata né ai sensi dell'art. 342 c.p.c. né del successivo art. 348-bis c.p.c.
2.2. La prima delle citate disposizioni prevedeva,
nella formulazione vigente all'epoca dell'instaurazione della causa, che la motivazione dell'appello dovesse contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ciononostante, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il novellato art. 342 c.p.c. non esiga dall'appellante né la redazione di un progetto alternativo di sentenza, né alcun "vacuo formalismo", né una trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata. Esso richiede, invece, "la chiara e inequivoca pag. 6/24 indicazione delle censure" mosse alla pronuncia appellata,
sia in punto di ricostruzione del fatto sia di valutazione giuridica, con precisazione degli argomenti che si intendono contrapporre a quelli indicati dal primo giudice
(Cass., Sez. Un., ordinanza 13 dicembre 2022, n. 36481;
Cass., Sez. Un, sentenza 16 novembre 2017, n. 27199; Cass.,
Sez. II, ordinanza 10 aprile 2025, n. 9400; Cass., Sez. I,
ordinanza 9 maggio 2025, n. 12357). È necessario, quindi,
che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale sia il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando i motivi per i quali queste siano criticabili, essendo l'appello un mezzo di gravame dal carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto a ottenere il riesame della causa nel merito.
Anche il principio per cui le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga a una decisione di merito,
mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un'ipotesi residuale induce a escludere l'inammissibilità
dell'appello proposto da Parte_1
Calando tali principi nel caso di specie, è agevole osservare come l'atto di appello esponga in maniera chiara le censure e le ragioni per la quali l'odierno giudicante dovrebbe - in tesi - addivenire alla riforma della pag. 7/24 sentenza.
Conseguentemente, sotto il profilo sin qui esaminato,
l'appello è ammissibile.
2.3. L'inammissibilità del mezzo di impugnazione in esame non può essere dichiarata nemmeno ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. che, nella formulazione vigente all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio, comminava l'inammissibilità anche nelle ipotesi in cui l'appello non avesse una ragionevole probabilità di essere accolto.
Nondimeno, che l'impugnazione avesse una qualche ragionevole possibilità di accoglimento è dimostrato dal contenuto dell'ordinanza del 4.1.2023, con la quale il
Giudice accoglieva parzialmente l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, proprio rilevando che l'appello si presentasse a prima vista parzialmente fondato.
3. Riconosciuta l'ammissibilità dell'impugnazione, è necessario soffermarsi sul merito delle censure articolate dall'appellante.
3.1. Va premesso, perché presupposto giuridico funzionale all'analisi di diversi motivi di impugnazione,
che secondo il più recente - ma ormai consolidato -
orientamento della Corte di Cassazione (sent. 7969 del
2020 e successive conformi), “i danni cagionati dalla
fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma
dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di
pag. 8/24 imputazione della responsabilità previsto da tale
disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla
proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e,
dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della
l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile
dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di
soggetti pubblici in funzione della tutela generale
dell'ambiente e dell'ecosistema”.
Legittimata passiva in via esclusiva rispetto a tale domanda è la “in quanto titolare della competenza Pt_1
normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché
delle funzioni amministrative di programmazione, di
coordinamento e di controllo delle attività di tutela e
gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente
svolte - per delega o in base a poteri di cui sono
direttamente titolari - da altri enti”
Sul danneggiato grava l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso, oltre alla circostanza che si tratti di un animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato. Alla Pt_1
viceversa, spetta di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è
posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione pag. 9/24 delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.
4. In ordine logico va dapprima esaminato il secondo motivo relativo all'asserito difetto di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il primo giudice, per avere riconosciuta la responsabilità della ex art. 2052 Pt_1
c.c., nonostante la domanda attorea fosse stata proposta ex art. 2043 c.c.
Il motivo è infondato.
Giova, in generale, ricordare che nell'interpretazione della domanda giudiziale il giudice del merito incontra un duplice ordine di limiti, consistenti nel rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e nel divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta. Egli, pertanto, deve tener conto dei limiti oggettivi della domanda, quali risultano non soltanto dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche delle conclusioni definitive precisate dopo la chiusura dell'istruzione, poste in relazione con la citazione e con le eventuali modifiche e trasformazioni delle conclusioni originarie, mentre non può desumere il concreto contenuto della domanda giudiziale dalla comparsa conclusionale, la pag. 10/24 quale, a norma dell'art. 190 c.p.c., ha un carattere meramente illustrativo delle conclusioni già fissate davanti all'istruttore (Cass. n. 5399/1979; n. 969/1996;
n. 4111/1996).
Tuttavia, l'applicazione del principio iura novit
curia, di cui all'art. 113 c.p.c., comma 1, importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli eventualmente richiamati dalle parti. Tale principio, in ogni caso, deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112
c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (Cass.
Sez. 2 -, Ordinanza n. 27998 del 31/10/2018; Sez. 3 -,
Ordinanza n. 30607 del 27/11/2018; Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 8645 del 09/04/2018; Cass. civ. sez. III, 10/12/2021,
n. 39251).
pag. 11/24 Calando tali principi nel caso di specie, se è pur vero che parte attrice ha invocato come unica norma di diritto fonte di responsabilità l'art. 2043 (inserito nel corpo dell'atto, mentre nelle conclusioni alcuna norma viene richiamata), va altresì dato conto di come nell'atto introduttivo del giudizio siano allegati tutti i presupposti in fatto fondanti la responsabilità della ex art. 2052 c.c., così come indicati dalla Pt_1
giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità
per danno cagionato da fauna selvatica e richiamati nel paragrafo precedente.
Inoltre, i richiami nella citazione alla L. n. 157 del
1992 ed alla L.R. n. 14/94, che riconoscono la Pt_1
titolarità delle funzioni di cura, gestione e controllo della fauna in capo alla , contribuiscono a Pt_1
ritenere sussistenti i presupposti per la riqualificazione della domanda;
soprattutto se letti unitamente alla censura che il ricorrente rivolge alla di non Pt_1
avere adempiuto agli obblighi derivanti dall'essere responsabile ex lege della tutela, della gestione e del controllo della fauna, omettendo di adottare adeguate misure atte ad evitare che la stessa provocasse danni a persone e cose.
Sul punto giova sottolineare come la Corte di
Cassazione (sent. 7969/20) ha fondato la responsabilità
della sull'art. 2052 c.c. proprio a motivo Pt_1
pag. 12/24 dell'attribuzione esclusiva a tale Ente del diritto/dovere di cura e gestione del patrimonio faunistico tutelato, che avviene mediante conferimento di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo,
coordinamento e controllo (non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più
circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate;
afferma più nel dettaglio la Corte che “la funzione di
tutela, gestione e controllo del patrimonio faunistico
appartenente alle specie protette operata dalle Regioni
costituisce nella sostanza una "utilizzazione", in senso
pubblicistico, di tale patrimonio, di cui è formalmente
titolare lo Stato, al fine di trarne una utilità
collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema”; è
proprio in forza di tale forma di utilizzo dell'animale che – secondo quanto affermato dal Giudice di legittimità
- si basa il titolo di responsabilità di cui all'art. 2052
c.c., norma che attribuisce la responsabilità per i danni causati dagli animali al soggetto (in questo caso pubblico) che «se ne serve», salvo che questi provi il caso fortuito.
Peraltro, la , con la memoria ex art. 320 c.p.c. Pt_1
ha prodotto documenti funzionali ad accertare la corretta gestione dalla fauna ed il caso fortuito.
Documenti ampiamente utilizzati da parte convenuta –
odierna appellante – nelle note conclusive depositate nel pag. 13/24 giudizio di primo grado per argomentare proprio la sussistenza della prova liberatoria del caso fortuito,
rispetto ad un'eventuale riqualificazione della domanda come proposta ex art. 2052 c.c.
Più in generale l'Ente convenuto con dette memorie conclusive ha ampiamente ed espressamente preso posizione in merito alla domanda proposta ex art. 2052 c.c.,
contestando tutti i presupposti a fondamento di tale titolo di responsabilità. Ciò a dimostrazione del fatto che la domanda attorea conteneva in sé tutti gli elementi in fatto che hanno consentito al primo giudice di qualificare la domanda come proposta ex art. 2052 c.c.
Alla luce di tali evidenze, correttamente il primo giudice ha attribuito ai fatti allegati da parte attrice la corretta qualificazione giuridica, riconducendoli nell'alveo dell'art. 2052 c.c..
5. Vanno ora esaminati il terzo, il quarto, il quinto e l'ottavo motivo;
la loro trattazione può essere congiunta attenendo tutti a lamentati difetti di apprezzamento delle risultanze istruttorie, tali da indurre il primo giudice a ritenere erroneamente provati la dinamica del sinistro, il nesso di causalità e la circostanza che il conducente del mezzo – così come richiestogli ex art. 2054 c.c. al fine di andare esente da responsabilità - ha fatto tutto il possibile per evitare l'impatto.
Il motivo in trattazione è parzialmente fondato e va pag. 14/24 accolto per quanto di ragione.
La gravata sentenza resiste alle censure proposte con riferimento alla prova del sinistro e del nesso di causalità tra la condotta dell'animale e il sinistro medesimo.
Invero, il giudice di prime cure ha ritenuto dimostrata la verificazione del sinistro in considerazione non solo delle dichiarazioni rese da all'atto Controparte_1
della presentazione della denuncia presso la Stazione dei
Carabinieri Forestali di Città di Castello, ma anche della relazione di servizio (e della documentazione fotografica alla stessa allegata) che gli stessi militari redigevano dopo essersi recati sul luogo del sinistro e dalla quale emergeva la presenza sul margine della carreggiata della carcassa dell'animale, riferibile alla specie del capriolo, oltre ai segni dell'impatto sull'asfalto. La
conclusione è avvalorata altresì dalle dichiarazioni testimoniali rese dall'Appuntato Scelto della Stazione dei
Carabinieri Forestali di Città di Castello, CP_4
, che confermava la presenza sia della carcassa sul
[...]
ciglio della strada sia di segni ematici e peli dell'animale sulla carrozzeria dell'autoveicolo.
Dunque, non può porsi in discussione che l'autovettura si sia scontrata con l'animale, né l'incidenza causale della condotta dell'animale rispetto al sinistro,
dovendosi presumere che – secondo l'id quod plerumque
pag. 15/24 accidit – il capriolo si sia immesso repentinamente nella sede stradale (tale essendo il comportamento di regola tenuto dall'animale nell'attraversamento delle strade);
circostanza indirettamente confermata dal fatto che l'appellato non ha avuto neanche il tempo di frenare, non essendo stati rilevati sull'asfalto segni di frenata.
Tuttavia, parte attrice, odierna appellata, non ha fornito prova della propria condotta prudente e conforme alle norme sulla circolazione stradale, in particolare quella che impone di condurre l'autovettura ad una velocità adeguata alle condizioni della strada e alla visibilità legate all'orario.
Anzi, con elevata probabilità, una velocità consona allo stato dei luoghi avrebbe permesso al conducente di scorgere il sopraggiungere dell'animale e, quindi, di frenare in modo da evitare l'impatto. Impatto che,
oltretutto, è avvenuto con la parte anteriore sinistra del veicolo, così confermando che l'animale era apparso frontalmente rispetto al campo visivo del conducente e che quest'ultimo avrebbe, dunque, potuto avvedersi del suo arrivo. Ad ogni modo, l'appellato non ha compiuto alcuna specificazione in merito all'adozione delle necessarie regole di prudenza tra cui, in primis, quella relativa alla velocità. Inoltre, il fatto che l'animale selvatico sia morto sul colpo fa presumere come la velocità tenuta dal conducente non fosse propriamente moderata.
pag. 16/24 Se ne ricava, dunque, il mancato superamento della presunzione di corresponsabilità del conducente di cui all'art. 2054 c.c..
Il quinto motivo di appello, dunque, va accolto, con la conseguenza che sia la che l'appellato vanno Pt_1
ritenuti responsabili della causazione del sinistro in pari percentuale.
6. Il sesto ed il settimo motivo di impugnazione proposti dalla non sono fondati e vanno respinti. Pt_1
L'amministrazione regionale ha eccepito di avere effettivamente fornito la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, anche considerando il fatto che nella zona teatro del sinistro negli ultimi 12 anni si sono verificati solamente n. 10
incidenti.
Il motivo è infondato.
A supporto della difesa proposta l'ente appellante ha prodotto la determina dirigenziale n. 6121/2018 con la quale la ha approvato il piano di contenimento Pt_1
della specie capriolo per la stagione venatoria 2018/2019
redatto dall'ATC 1 e il Piano di gestione della specie capriolo per la stagione venatoria 2018/2019 volto al contenimento della specie.
Trattasi di documenti inconferenti temporalmente rispetto al caso che interessa il Tribunale, atteso che il secondo dei documenti citati addirittura è successivo al pag. 17/24 sinistro, mentre il primo è stato adottato qualche giorno prima, sicché al momento del sinistro tali piani non erano stati sicuramente attuati. La , viceversa, avrebbe Pt_1
dovuto produrre i piani delle stagioni precedenti, gli unici che potevano assumere rilevanza rispetto al sinistro per cui è causa.
La ha altresì prodotto il regolamento regionale Pt_1
n. 23/99 dal quale risulta che il comitato di gestione ATC
provvede a stime annuali della consistenza e della distribuzione della specie capriolo al fine della redazione dei piani di gestione. Trattasi di documento non rilevante in assenza della produzione dei piani di gestione e della produzione dei risultati dei rilevamenti.
Infine, la ha prodotto PEC n. 149177-2020 del Pt_1
Servizio Programmazione faunistica venatoria, dove viene indicato che:
a) che il tratto della SP 105 dove si è verificato il sinistro non ricade in nessun distretto di gestione del capriolo dell'ATC 1 e che il più prossimo si trova a qualche centinaio di metri più a sud;
b) che in quel tratto di strada negli ultimi 12 anni si sono verificati n. 10 incidenti;
c) che nella stagione venatoria 2017/2018 si sono prelevati i maschi giovani ed adulti in estate ed in autunno e le femmine giovani ed adulte e piccoli in inverno, come da relativa determina dirigenziale del pag. 18/24 12.6.2017 (non prodotta).
Tali circostanze sono state confermate in sede istruttoria del teste Testimone_1
Le stesse non consentono di ritenere provato il caso fortuito.
La ha genericamente provato – mediante il Pt_1
riferimento fatto dal teste - l'adozione di un Tes_1
piano per la stagione venatoria 2017/2018 e per quelle degli anni precedenti. Tuttavia, tali piani non sono stati prodotti né risulta provato il loro contenuto. In
particolare, la prova offerta non consente di apprezzare quale fosse il numero di caprioli da abbattere e soprattutto il rapporto tra la popolazione di tale specie animale presente sul territorio e il numero di esemplari da abbattere. Alcuna allegazione viene poi effettuata in ordine al raggiungimento degli obiettivi che con tale piano l'amministrazione si era prefissata. Tali dati sono imprescindibili per poter apprezzare che l'Ente ha adottato le misure più idonee a sua disposizione per evitare il verificarsi di sinistri causati da caprioli. È
emerso, poi, che nell'anno 2017/2018 sono stati abbattuti degli esemplari, ma nulla viene riferito in ordine al rapporto tra la popolazione animale presente e gli animali abbattuti.
Inoltre, per come formulato il cap. 4 non è dato comprendere se il testimone, nel rispondere positivamente pag. 19/24 in merito al fatto che prima del 9.6.2018 “gli
abbattimenti relativi all'ATC 1 previsti nei piani di
gestione erano stati realizzati”, si sia riferito al numero massimo di capi che potevano essere abbattuti (dato non offerto all'attenzione del Tribunale e che il teste riferisce emergere dal piano, non prodotto in atti) o ad un diverso numero.
Nessuna allegazione viene effettuata in merito al raggiungimento degli obiettivi e più in generale riguardo all'efficacia dei piani.
Peraltro, dalla documentazione offerta emerge una loro sostanziale inefficacia, perlomeno per quanto riguarda il periodo immediatamente antecedente al sinistro;
la lettura del Piano di prelievo del capriolo e daino per la stagione venatoria 2018-2019, relativo all'Ambito Territoriale di
Caccia Perugia 1, redatto il giorno 09/05/2018, infatti consente di apprezzare un incremento della popolazione di caprioli nell'anno 2018 rispetto all'anno 2017.
Infine, il numero di incidenti (10) comunque verificatosi negli anni (12) e la distanza – di appena qualche centinaio di metri dal distretto di gestione del capriolo più vicino - non consentono di ritenere assolutamente fortuita, eccezionale ed imprevedibile la presenza dell'animale e la verificazione del sinistro.
Irrilevante è l'adesione al “progetto Life”, attuato in zona diversa da quella oggetto di causa.
pag. 20/24 Alla luce delle superiori considerazioni, non potendo il Tribunale apprezzare l'efficacia delle misure adottate,
emergendo addirittura evidenze di segno contrario, va escluso il caso fortuito.
7. Il primo motivo di appello, relativo alla prova del danno è infondato, sebbene si debba arrivare alla medesima determinazione del primo giudice attraverso un altro percorso logico-giuridico.
Infatti, il danno patrimoniale, nel caso di specie, non può essere risarcito in via equitativa, come fatto dal
GdP, rappresentando lo stesso l'equivalente del costo sostenuto dall'appellato per riparare il mezzo;
prova che può essere agevolmente fornita.
Tale prova, peraltro, è stata adeguatamente offerta dall'attore, che ai docc. 4 e 5 ha prodotto non solamente le fatture emesse dalle officine che hanno riparato il mezzo ma anche l'ordine di bonifico, sottoscritto da un addetto della Banca, con cui la fattura n. 96 è stata pagata, e la ricevuta pagobancomat con cui è stata pagata la ricevuta fiscale del 6.7.2018.
Documenti che dimostrano non solamente il debito per la riparazione del mezzo maturato in capo all'appellato, ma anche il pagamento dello stesso.
Peraltro, il danno emergente risarcibile consisterebbe anche nel venire in esistenza della situazione debitoria in capo all'appellato. Secondo il condivisibile pag. 21/24 insegnamento di legittimità, la categoria del danno emergente risarcibile comprende anche l'obbligazione di effettuare un pagamento, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già
una posta passiva del patrimonio del danneggiato, composta dall'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (tra le decisioni più recenti, Cass. 06/10/2021, n.27129; v. Cass.,
10/11/2010, n. 22826, e, conformemente, Cass., 10/3/2016,
n. 4718).
Tenuto conto delle difese spiegate da parte appellante,
deve ritenersi congruo il lasso temporale intercorso tra il sinistro e le riparazioni effettuate (e il preventivo che le ha anticipate); l'intervallo di tempo di due mesi,
sicuramente contenuto, consente di ritenere le riparazioni conseguenza dei danni riportati per effetto del sinistro;
riparazioni peraltro compatibili (si veda il preventivo)
con i danni che sono stati accertati anche dall'Autorità
che ha compiuto il sopralluogo.
Il danno patrimoniale patito dall'attore appellato ammonta dunque ad euro 3.091,40.
In ragione della concorrente responsabilità delle parti nella causazione del sinistro all'appellato va risarcito il minore importo di euro 1.545,7.
7. La parziale riforma della sentenza comporta la rideterminazione delle spese di lite, che, per entrambi i pag. 22/24 gradi di giudizio, vanno compensate nella misura del 50%,
in ragione del solo parziale accoglimento della domanda.
La restante parte di spesa viene posta a carico di parte appellante soccombente principale.
L'avere la resistito alla domanda anche ai Pt_1
sensi dell'art. 2052 c.c. in entrambi i gradi di giudizio induce ad escludere che le spese di lite vadano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, quale giudice di secondo grado,
definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 4894 del
2022 sul ricorso in appello proposto da Parte_1
contro , così provvede: Controparte_1
1)- Accoglie parzialmente l'appello ed in parziale riforma della sentenza n. 36/2022 emessa in data 27.6.2022
dal Giudice di Pace di Città di Castello condanna la a corrispondere a euro Parte_1 Controparte_1
1.545,70 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dal 9.6.2018 al saldo;
2) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura del 50%;
3) condanna la a corrispondere a Parte_1 [...]
, a titolo di rimborso del 50% delle spese del CP_1
primo grado di giudizio, per detta percentuale, euro 93,75
per spese esenti ed euro 602,5 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA;
somme da distrarsi pag. 23/24 in favore dell'Avvocato antistatario.
4) condanna a corrispondere a Parte_1 [...]
, a titolo di rimborso del 50% delle spese del CP_1
presente grado di giudizio, per detta percentuale, la somma di euro 850,5 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA;
somme da distrarsi in favore dell'Avvocato antistatario.
Perugia, il 10.6.2025.
Il Giudice
Dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T dott.
Nicolò Granocchia
pag. 24/24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 4894 del Ruolo
generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e promossa
da
(C.F.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Caselli;
appellante contro
, (C.F.: ), rappresentato Controparte_1 C.F._1
e difeso dagli Avv.ti Fabrizio Mastrangeli e Stella Rossi;
appellato avverso la sentenza del Giudice di Pace di Città di
Castello n. 36/2022 del 27.6.2022, notificata il
22.9.2022.
OGGETTO: Appello – altre controversie amministrative
CONCLUSIONI:
per parte appellante: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, accogliere l'appello ed in accoglimento del presente atto
di appello: In via cautelare: sospendere la esecuzione della sentenza
del Giudice di Pace di Città di Castello (Dott. Lorenzi)
n. 36/2022 pubblicata il 30.6.2022 notificata il
22.9.2022;
Nel merito: Accogliere il presente appello e
conseguentemente riformare integralmente la sentenza del
Giudice di pace di Città di Castello n. 36/2022 pubblicata
il 30.6.2022, notificata il 22.9.2022 anche in ordine alla
condanna della alle spese di giudizio. Parte_1
Nell'ipotesi di pagamento da parte della di Parte_1
quanto statuito dal Giudizio nelle more del presente
giudizio: Ordinare al sig. la Controparte_1
restituzione di tutte le somme alla stessa erogate dalla
in esecuzione della sentenza di I grado, Parte_1
con atto successivo alla notifica dell'atto di citazione
in appello. Condannare, comunque, l'appellata al pagamento
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”;
per parte appellata: ““Voglia l'Ecc.mo Tribunale civile di
Perugia, contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE -
dichiarare l'avverso appello inammissibile, per i motivi
esposti nei paragrafi sub A e B della comparsa di
costituzione in appello e, per l'effetto, rigettarlo
integralmente;
NEL MERITO - rigettare integralmente l'avverso appello per
tutti i motivi suesposti e, per l'effetto, confermare la
sentenza di primo grado impugnata resa inter partes dal
pag. 2/24 Giudice di Pace di Città di Castello n. 36/2022, emessa in
data 27.6.2022 e depositata in data 30.6.2022; In ogni
caso -con vittoria di spese e compenso professionale di
entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello notificato in data
21.10.2022, adiva l'intestato Tribunale, Parte_1
chiedendo la riforma della sentenza n. 36/2022 del
27.6.2022 resa dal Giudice di Pace di Città di Castello,
con cui veniva accolta la domanda risarcitoria avanzata da con conseguente condanna della Controparte_1 Pt_1
, in persona del rappresentante legale Presidente
[...]
pro-tempore, al pagamento della somma di €3.091,40, oltre interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo;
veniva altresì condannata al pagamento Parte_1
delle spese di lite, che erano quantificate in € 125,00
per spese esenti e in € 1.205,00 per competenze, oltre
15% e CPA ed Iva, come per legge da distrarre a CP_2
favore dell'Avvocato di parte attrice che si dichiarava antistatario.
1.1. A fondamento dell'appello proposto, Pt_1
censurava la sentenza impugnata per le seguenti
[...]
ragioni:
- con il primo motivo sosteneva come il primo giudice avesse errato nel ritenere provato il danno patito dal ricorrente, in quanto tale accertamento è stato fondato su pag. 3/24 preventivi di spesa e su ricevute fiscale non quietanzate,
documenti inidonei a provare la diminuzione patrimoniale in capo ricorrente medesimo;
- con il secondo motivo eccepiva come il primo giudice avesse ritenuto responsabile la ex art. 2052 c.c. Pt_1
nonostante il ricorrente avesse espressamente agito ex art. 2043 c.c., così violando il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
- con il terzo, il quarto, il quinto e l'ottavo motivo evidenziava come il primo giudice avesse erroneamente apprezzato le risultanze istruttorie, ritenendo provati la dinamica del sinistro, il nesso di causalità e la circostanza che il conducente del mezzo – così come richiestogli ex art. 2054 c.c. al fine di andare esente da responsabilità - avesse fatto tutto il possibile per evitare l'impatto; circostanze che parte ricorrente ha omesso di provare com'era suo onere;
in particolare,
sottolineava come il ricorrente non avesse provato di avere condotto l'autovettura ad una velocità adeguata alle condizioni della strada e all'orario;
- con il sesto ed il settimo motivo la ha Pt_1
eccepito di avere effettivamente fornito la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, anche considerando la circostanza che nella zona teatro del sinistro negli ultimi 12 anni si sono verificati solamente n. 10 incidenti;
sostiene, pertanto,
pag. 4/24 parte appellante che tale zona non è caratterizzata dalla presenza di caprioli;
- con il nono motivo evidenziava come il primo giudice avesse errato nel condannare l' al pagamento CP_3
delle spese di lite, che viceversa andavano compensate in ragione dell'assoluta novità della questione trattata e del mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti.
1.2. A seguito dell'istanza ex art. 283 c.p.c. avanzata dall'appellante, il Giudice fissava l'udienza del
22.12.2022 per la comparizione delle parti per la trattazione della questione relativa alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
con ordinanza del 4.1.2023 il Giudice accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del
Giudice di Pace di Città di Castello n. 36/2022,
limitatamente alla somma di € 1.545,70, confermandone l'efficacia esecutiva per la parte rimanente, oltre interessi accessori e spese di lite, con riparto delle spese al merito.
1.3 Con memoria del 11.4.2023 si costituiva in giudizio eccependo - innanzitutto - Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi sia dell'art. 342
c.p.c. sia dell'art. 348-bis c.p.c., per difetto del requisito della ragionevole probabilità di accoglimento;
nel merito, veniva contestata l'infondatezza dei motivi pag. 5/24 d'appello formulati.
1.4. All'udienza del 19.3.2025, le parti precisavano le conclusioni come in atti e il Giudice assegnava loro i termini di cui all'art. 190 c.p.c., trattenendo la causa in decisione all'esito del deposito dell'ultima memoria.
***
2. L'appello è ammissibile e parzialmente fondato.
2.1. L'inammissibilità dell'appello non può essere dichiarata né ai sensi dell'art. 342 c.p.c. né del successivo art. 348-bis c.p.c.
2.2. La prima delle citate disposizioni prevedeva,
nella formulazione vigente all'epoca dell'instaurazione della causa, che la motivazione dell'appello dovesse contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ciononostante, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il novellato art. 342 c.p.c. non esiga dall'appellante né la redazione di un progetto alternativo di sentenza, né alcun "vacuo formalismo", né una trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata. Esso richiede, invece, "la chiara e inequivoca pag. 6/24 indicazione delle censure" mosse alla pronuncia appellata,
sia in punto di ricostruzione del fatto sia di valutazione giuridica, con precisazione degli argomenti che si intendono contrapporre a quelli indicati dal primo giudice
(Cass., Sez. Un., ordinanza 13 dicembre 2022, n. 36481;
Cass., Sez. Un, sentenza 16 novembre 2017, n. 27199; Cass.,
Sez. II, ordinanza 10 aprile 2025, n. 9400; Cass., Sez. I,
ordinanza 9 maggio 2025, n. 12357). È necessario, quindi,
che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale sia il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando i motivi per i quali queste siano criticabili, essendo l'appello un mezzo di gravame dal carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto a ottenere il riesame della causa nel merito.
Anche il principio per cui le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga a una decisione di merito,
mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un'ipotesi residuale induce a escludere l'inammissibilità
dell'appello proposto da Parte_1
Calando tali principi nel caso di specie, è agevole osservare come l'atto di appello esponga in maniera chiara le censure e le ragioni per la quali l'odierno giudicante dovrebbe - in tesi - addivenire alla riforma della pag. 7/24 sentenza.
Conseguentemente, sotto il profilo sin qui esaminato,
l'appello è ammissibile.
2.3. L'inammissibilità del mezzo di impugnazione in esame non può essere dichiarata nemmeno ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. che, nella formulazione vigente all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio, comminava l'inammissibilità anche nelle ipotesi in cui l'appello non avesse una ragionevole probabilità di essere accolto.
Nondimeno, che l'impugnazione avesse una qualche ragionevole possibilità di accoglimento è dimostrato dal contenuto dell'ordinanza del 4.1.2023, con la quale il
Giudice accoglieva parzialmente l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, proprio rilevando che l'appello si presentasse a prima vista parzialmente fondato.
3. Riconosciuta l'ammissibilità dell'impugnazione, è necessario soffermarsi sul merito delle censure articolate dall'appellante.
3.1. Va premesso, perché presupposto giuridico funzionale all'analisi di diversi motivi di impugnazione,
che secondo il più recente - ma ormai consolidato -
orientamento della Corte di Cassazione (sent. 7969 del
2020 e successive conformi), “i danni cagionati dalla
fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma
dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di
pag. 8/24 imputazione della responsabilità previsto da tale
disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla
proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e,
dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della
l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile
dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di
soggetti pubblici in funzione della tutela generale
dell'ambiente e dell'ecosistema”.
Legittimata passiva in via esclusiva rispetto a tale domanda è la “in quanto titolare della competenza Pt_1
normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché
delle funzioni amministrative di programmazione, di
coordinamento e di controllo delle attività di tutela e
gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente
svolte - per delega o in base a poteri di cui sono
direttamente titolari - da altri enti”
Sul danneggiato grava l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso, oltre alla circostanza che si tratti di un animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato. Alla Pt_1
viceversa, spetta di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è
posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione pag. 9/24 delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.
4. In ordine logico va dapprima esaminato il secondo motivo relativo all'asserito difetto di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il primo giudice, per avere riconosciuta la responsabilità della ex art. 2052 Pt_1
c.c., nonostante la domanda attorea fosse stata proposta ex art. 2043 c.c.
Il motivo è infondato.
Giova, in generale, ricordare che nell'interpretazione della domanda giudiziale il giudice del merito incontra un duplice ordine di limiti, consistenti nel rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e nel divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta. Egli, pertanto, deve tener conto dei limiti oggettivi della domanda, quali risultano non soltanto dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche delle conclusioni definitive precisate dopo la chiusura dell'istruzione, poste in relazione con la citazione e con le eventuali modifiche e trasformazioni delle conclusioni originarie, mentre non può desumere il concreto contenuto della domanda giudiziale dalla comparsa conclusionale, la pag. 10/24 quale, a norma dell'art. 190 c.p.c., ha un carattere meramente illustrativo delle conclusioni già fissate davanti all'istruttore (Cass. n. 5399/1979; n. 969/1996;
n. 4111/1996).
Tuttavia, l'applicazione del principio iura novit
curia, di cui all'art. 113 c.p.c., comma 1, importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli eventualmente richiamati dalle parti. Tale principio, in ogni caso, deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112
c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (Cass.
Sez. 2 -, Ordinanza n. 27998 del 31/10/2018; Sez. 3 -,
Ordinanza n. 30607 del 27/11/2018; Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 8645 del 09/04/2018; Cass. civ. sez. III, 10/12/2021,
n. 39251).
pag. 11/24 Calando tali principi nel caso di specie, se è pur vero che parte attrice ha invocato come unica norma di diritto fonte di responsabilità l'art. 2043 (inserito nel corpo dell'atto, mentre nelle conclusioni alcuna norma viene richiamata), va altresì dato conto di come nell'atto introduttivo del giudizio siano allegati tutti i presupposti in fatto fondanti la responsabilità della ex art. 2052 c.c., così come indicati dalla Pt_1
giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità
per danno cagionato da fauna selvatica e richiamati nel paragrafo precedente.
Inoltre, i richiami nella citazione alla L. n. 157 del
1992 ed alla L.R. n. 14/94, che riconoscono la Pt_1
titolarità delle funzioni di cura, gestione e controllo della fauna in capo alla , contribuiscono a Pt_1
ritenere sussistenti i presupposti per la riqualificazione della domanda;
soprattutto se letti unitamente alla censura che il ricorrente rivolge alla di non Pt_1
avere adempiuto agli obblighi derivanti dall'essere responsabile ex lege della tutela, della gestione e del controllo della fauna, omettendo di adottare adeguate misure atte ad evitare che la stessa provocasse danni a persone e cose.
Sul punto giova sottolineare come la Corte di
Cassazione (sent. 7969/20) ha fondato la responsabilità
della sull'art. 2052 c.c. proprio a motivo Pt_1
pag. 12/24 dell'attribuzione esclusiva a tale Ente del diritto/dovere di cura e gestione del patrimonio faunistico tutelato, che avviene mediante conferimento di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo,
coordinamento e controllo (non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più
circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate;
afferma più nel dettaglio la Corte che “la funzione di
tutela, gestione e controllo del patrimonio faunistico
appartenente alle specie protette operata dalle Regioni
costituisce nella sostanza una "utilizzazione", in senso
pubblicistico, di tale patrimonio, di cui è formalmente
titolare lo Stato, al fine di trarne una utilità
collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema”; è
proprio in forza di tale forma di utilizzo dell'animale che – secondo quanto affermato dal Giudice di legittimità
- si basa il titolo di responsabilità di cui all'art. 2052
c.c., norma che attribuisce la responsabilità per i danni causati dagli animali al soggetto (in questo caso pubblico) che «se ne serve», salvo che questi provi il caso fortuito.
Peraltro, la , con la memoria ex art. 320 c.p.c. Pt_1
ha prodotto documenti funzionali ad accertare la corretta gestione dalla fauna ed il caso fortuito.
Documenti ampiamente utilizzati da parte convenuta –
odierna appellante – nelle note conclusive depositate nel pag. 13/24 giudizio di primo grado per argomentare proprio la sussistenza della prova liberatoria del caso fortuito,
rispetto ad un'eventuale riqualificazione della domanda come proposta ex art. 2052 c.c.
Più in generale l'Ente convenuto con dette memorie conclusive ha ampiamente ed espressamente preso posizione in merito alla domanda proposta ex art. 2052 c.c.,
contestando tutti i presupposti a fondamento di tale titolo di responsabilità. Ciò a dimostrazione del fatto che la domanda attorea conteneva in sé tutti gli elementi in fatto che hanno consentito al primo giudice di qualificare la domanda come proposta ex art. 2052 c.c.
Alla luce di tali evidenze, correttamente il primo giudice ha attribuito ai fatti allegati da parte attrice la corretta qualificazione giuridica, riconducendoli nell'alveo dell'art. 2052 c.c..
5. Vanno ora esaminati il terzo, il quarto, il quinto e l'ottavo motivo;
la loro trattazione può essere congiunta attenendo tutti a lamentati difetti di apprezzamento delle risultanze istruttorie, tali da indurre il primo giudice a ritenere erroneamente provati la dinamica del sinistro, il nesso di causalità e la circostanza che il conducente del mezzo – così come richiestogli ex art. 2054 c.c. al fine di andare esente da responsabilità - ha fatto tutto il possibile per evitare l'impatto.
Il motivo in trattazione è parzialmente fondato e va pag. 14/24 accolto per quanto di ragione.
La gravata sentenza resiste alle censure proposte con riferimento alla prova del sinistro e del nesso di causalità tra la condotta dell'animale e il sinistro medesimo.
Invero, il giudice di prime cure ha ritenuto dimostrata la verificazione del sinistro in considerazione non solo delle dichiarazioni rese da all'atto Controparte_1
della presentazione della denuncia presso la Stazione dei
Carabinieri Forestali di Città di Castello, ma anche della relazione di servizio (e della documentazione fotografica alla stessa allegata) che gli stessi militari redigevano dopo essersi recati sul luogo del sinistro e dalla quale emergeva la presenza sul margine della carreggiata della carcassa dell'animale, riferibile alla specie del capriolo, oltre ai segni dell'impatto sull'asfalto. La
conclusione è avvalorata altresì dalle dichiarazioni testimoniali rese dall'Appuntato Scelto della Stazione dei
Carabinieri Forestali di Città di Castello, CP_4
, che confermava la presenza sia della carcassa sul
[...]
ciglio della strada sia di segni ematici e peli dell'animale sulla carrozzeria dell'autoveicolo.
Dunque, non può porsi in discussione che l'autovettura si sia scontrata con l'animale, né l'incidenza causale della condotta dell'animale rispetto al sinistro,
dovendosi presumere che – secondo l'id quod plerumque
pag. 15/24 accidit – il capriolo si sia immesso repentinamente nella sede stradale (tale essendo il comportamento di regola tenuto dall'animale nell'attraversamento delle strade);
circostanza indirettamente confermata dal fatto che l'appellato non ha avuto neanche il tempo di frenare, non essendo stati rilevati sull'asfalto segni di frenata.
Tuttavia, parte attrice, odierna appellata, non ha fornito prova della propria condotta prudente e conforme alle norme sulla circolazione stradale, in particolare quella che impone di condurre l'autovettura ad una velocità adeguata alle condizioni della strada e alla visibilità legate all'orario.
Anzi, con elevata probabilità, una velocità consona allo stato dei luoghi avrebbe permesso al conducente di scorgere il sopraggiungere dell'animale e, quindi, di frenare in modo da evitare l'impatto. Impatto che,
oltretutto, è avvenuto con la parte anteriore sinistra del veicolo, così confermando che l'animale era apparso frontalmente rispetto al campo visivo del conducente e che quest'ultimo avrebbe, dunque, potuto avvedersi del suo arrivo. Ad ogni modo, l'appellato non ha compiuto alcuna specificazione in merito all'adozione delle necessarie regole di prudenza tra cui, in primis, quella relativa alla velocità. Inoltre, il fatto che l'animale selvatico sia morto sul colpo fa presumere come la velocità tenuta dal conducente non fosse propriamente moderata.
pag. 16/24 Se ne ricava, dunque, il mancato superamento della presunzione di corresponsabilità del conducente di cui all'art. 2054 c.c..
Il quinto motivo di appello, dunque, va accolto, con la conseguenza che sia la che l'appellato vanno Pt_1
ritenuti responsabili della causazione del sinistro in pari percentuale.
6. Il sesto ed il settimo motivo di impugnazione proposti dalla non sono fondati e vanno respinti. Pt_1
L'amministrazione regionale ha eccepito di avere effettivamente fornito la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, anche considerando il fatto che nella zona teatro del sinistro negli ultimi 12 anni si sono verificati solamente n. 10
incidenti.
Il motivo è infondato.
A supporto della difesa proposta l'ente appellante ha prodotto la determina dirigenziale n. 6121/2018 con la quale la ha approvato il piano di contenimento Pt_1
della specie capriolo per la stagione venatoria 2018/2019
redatto dall'ATC 1 e il Piano di gestione della specie capriolo per la stagione venatoria 2018/2019 volto al contenimento della specie.
Trattasi di documenti inconferenti temporalmente rispetto al caso che interessa il Tribunale, atteso che il secondo dei documenti citati addirittura è successivo al pag. 17/24 sinistro, mentre il primo è stato adottato qualche giorno prima, sicché al momento del sinistro tali piani non erano stati sicuramente attuati. La , viceversa, avrebbe Pt_1
dovuto produrre i piani delle stagioni precedenti, gli unici che potevano assumere rilevanza rispetto al sinistro per cui è causa.
La ha altresì prodotto il regolamento regionale Pt_1
n. 23/99 dal quale risulta che il comitato di gestione ATC
provvede a stime annuali della consistenza e della distribuzione della specie capriolo al fine della redazione dei piani di gestione. Trattasi di documento non rilevante in assenza della produzione dei piani di gestione e della produzione dei risultati dei rilevamenti.
Infine, la ha prodotto PEC n. 149177-2020 del Pt_1
Servizio Programmazione faunistica venatoria, dove viene indicato che:
a) che il tratto della SP 105 dove si è verificato il sinistro non ricade in nessun distretto di gestione del capriolo dell'ATC 1 e che il più prossimo si trova a qualche centinaio di metri più a sud;
b) che in quel tratto di strada negli ultimi 12 anni si sono verificati n. 10 incidenti;
c) che nella stagione venatoria 2017/2018 si sono prelevati i maschi giovani ed adulti in estate ed in autunno e le femmine giovani ed adulte e piccoli in inverno, come da relativa determina dirigenziale del pag. 18/24 12.6.2017 (non prodotta).
Tali circostanze sono state confermate in sede istruttoria del teste Testimone_1
Le stesse non consentono di ritenere provato il caso fortuito.
La ha genericamente provato – mediante il Pt_1
riferimento fatto dal teste - l'adozione di un Tes_1
piano per la stagione venatoria 2017/2018 e per quelle degli anni precedenti. Tuttavia, tali piani non sono stati prodotti né risulta provato il loro contenuto. In
particolare, la prova offerta non consente di apprezzare quale fosse il numero di caprioli da abbattere e soprattutto il rapporto tra la popolazione di tale specie animale presente sul territorio e il numero di esemplari da abbattere. Alcuna allegazione viene poi effettuata in ordine al raggiungimento degli obiettivi che con tale piano l'amministrazione si era prefissata. Tali dati sono imprescindibili per poter apprezzare che l'Ente ha adottato le misure più idonee a sua disposizione per evitare il verificarsi di sinistri causati da caprioli. È
emerso, poi, che nell'anno 2017/2018 sono stati abbattuti degli esemplari, ma nulla viene riferito in ordine al rapporto tra la popolazione animale presente e gli animali abbattuti.
Inoltre, per come formulato il cap. 4 non è dato comprendere se il testimone, nel rispondere positivamente pag. 19/24 in merito al fatto che prima del 9.6.2018 “gli
abbattimenti relativi all'ATC 1 previsti nei piani di
gestione erano stati realizzati”, si sia riferito al numero massimo di capi che potevano essere abbattuti (dato non offerto all'attenzione del Tribunale e che il teste riferisce emergere dal piano, non prodotto in atti) o ad un diverso numero.
Nessuna allegazione viene effettuata in merito al raggiungimento degli obiettivi e più in generale riguardo all'efficacia dei piani.
Peraltro, dalla documentazione offerta emerge una loro sostanziale inefficacia, perlomeno per quanto riguarda il periodo immediatamente antecedente al sinistro;
la lettura del Piano di prelievo del capriolo e daino per la stagione venatoria 2018-2019, relativo all'Ambito Territoriale di
Caccia Perugia 1, redatto il giorno 09/05/2018, infatti consente di apprezzare un incremento della popolazione di caprioli nell'anno 2018 rispetto all'anno 2017.
Infine, il numero di incidenti (10) comunque verificatosi negli anni (12) e la distanza – di appena qualche centinaio di metri dal distretto di gestione del capriolo più vicino - non consentono di ritenere assolutamente fortuita, eccezionale ed imprevedibile la presenza dell'animale e la verificazione del sinistro.
Irrilevante è l'adesione al “progetto Life”, attuato in zona diversa da quella oggetto di causa.
pag. 20/24 Alla luce delle superiori considerazioni, non potendo il Tribunale apprezzare l'efficacia delle misure adottate,
emergendo addirittura evidenze di segno contrario, va escluso il caso fortuito.
7. Il primo motivo di appello, relativo alla prova del danno è infondato, sebbene si debba arrivare alla medesima determinazione del primo giudice attraverso un altro percorso logico-giuridico.
Infatti, il danno patrimoniale, nel caso di specie, non può essere risarcito in via equitativa, come fatto dal
GdP, rappresentando lo stesso l'equivalente del costo sostenuto dall'appellato per riparare il mezzo;
prova che può essere agevolmente fornita.
Tale prova, peraltro, è stata adeguatamente offerta dall'attore, che ai docc. 4 e 5 ha prodotto non solamente le fatture emesse dalle officine che hanno riparato il mezzo ma anche l'ordine di bonifico, sottoscritto da un addetto della Banca, con cui la fattura n. 96 è stata pagata, e la ricevuta pagobancomat con cui è stata pagata la ricevuta fiscale del 6.7.2018.
Documenti che dimostrano non solamente il debito per la riparazione del mezzo maturato in capo all'appellato, ma anche il pagamento dello stesso.
Peraltro, il danno emergente risarcibile consisterebbe anche nel venire in esistenza della situazione debitoria in capo all'appellato. Secondo il condivisibile pag. 21/24 insegnamento di legittimità, la categoria del danno emergente risarcibile comprende anche l'obbligazione di effettuare un pagamento, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già
una posta passiva del patrimonio del danneggiato, composta dall'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (tra le decisioni più recenti, Cass. 06/10/2021, n.27129; v. Cass.,
10/11/2010, n. 22826, e, conformemente, Cass., 10/3/2016,
n. 4718).
Tenuto conto delle difese spiegate da parte appellante,
deve ritenersi congruo il lasso temporale intercorso tra il sinistro e le riparazioni effettuate (e il preventivo che le ha anticipate); l'intervallo di tempo di due mesi,
sicuramente contenuto, consente di ritenere le riparazioni conseguenza dei danni riportati per effetto del sinistro;
riparazioni peraltro compatibili (si veda il preventivo)
con i danni che sono stati accertati anche dall'Autorità
che ha compiuto il sopralluogo.
Il danno patrimoniale patito dall'attore appellato ammonta dunque ad euro 3.091,40.
In ragione della concorrente responsabilità delle parti nella causazione del sinistro all'appellato va risarcito il minore importo di euro 1.545,7.
7. La parziale riforma della sentenza comporta la rideterminazione delle spese di lite, che, per entrambi i pag. 22/24 gradi di giudizio, vanno compensate nella misura del 50%,
in ragione del solo parziale accoglimento della domanda.
La restante parte di spesa viene posta a carico di parte appellante soccombente principale.
L'avere la resistito alla domanda anche ai Pt_1
sensi dell'art. 2052 c.c. in entrambi i gradi di giudizio induce ad escludere che le spese di lite vadano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, quale giudice di secondo grado,
definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 4894 del
2022 sul ricorso in appello proposto da Parte_1
contro , così provvede: Controparte_1
1)- Accoglie parzialmente l'appello ed in parziale riforma della sentenza n. 36/2022 emessa in data 27.6.2022
dal Giudice di Pace di Città di Castello condanna la a corrispondere a euro Parte_1 Controparte_1
1.545,70 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dal 9.6.2018 al saldo;
2) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura del 50%;
3) condanna la a corrispondere a Parte_1 [...]
, a titolo di rimborso del 50% delle spese del CP_1
primo grado di giudizio, per detta percentuale, euro 93,75
per spese esenti ed euro 602,5 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA;
somme da distrarsi pag. 23/24 in favore dell'Avvocato antistatario.
4) condanna a corrispondere a Parte_1 [...]
, a titolo di rimborso del 50% delle spese del CP_1
presente grado di giudizio, per detta percentuale, la somma di euro 850,5 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA;
somme da distrarsi in favore dell'Avvocato antistatario.
Perugia, il 10.6.2025.
Il Giudice
Dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T dott.
Nicolò Granocchia
pag. 24/24