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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/04/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 13450/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 3.04.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. 13450/2023
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Russo Francesco Parte_1
Ricorrente
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: opposizione ad atpo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.10.2023 parte ricorrente in epigrafe deduceva:
di essere invalida e necessitante del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
CP_
di aver inoltrato all' domanda per ottenere il riconoscimento delle provvidenze economiche previste dalla normativa vigente, previo riconoscimento del requisito sanitario relativo alla concessione dell'indennità di accompagnamento, nonché il riconoscimento di persona con minoranze prevista dall'art 3 commi 1 e 3 della legge numero 104 del 1992;
che la competente commissione sanitaria la riconosceva invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, grave 100% e portatrice di handicap (comma 1 art 3); che, ritenendo il proprio quadro patologico più grave di quello prospettato dalla commissione, adiva quindi con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. l'intestato Tribunale per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché per il riconoscimento dello status di persona portatrice di handicap ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art 3 della legge numero 104 del 1992;
che le operazioni peritali venivano affidate al C.T.U. dott. , il quale, all'esito Persona_1 della visita sulla persona della ricorrente e dell'esame degli atti, la riteneva invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi senza necessità di accompagnamento, nonché invalida ai sensi dell'art 3 comma 3 della legge numero 104 del 1992, con decorrenza dalla domanda amministrativa, ovvero da febbraio 2022.
Parte ricorrente presentava dichiarazione di dissenso, e poi ricorso in opposizione chiedendo il riconoscimento delle prestazioni richieste, vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo a vario titolo il rigetto del CP_1 ricorso.
Veniva disposto il rinnovo della consulenza e nominato CTU il dott. . Persona_2
Depositata la perizia, la causa è decisa con la presente sentenza, lette le note scritte depositate per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, si osserva che il CTU nominato nella presente fase, sulla base di quanto emerso dall'analisi della documentazione sanitaria disponibile e di quanto accertato nel corso della visita medica sulla persona della ricorrente, di anni 78 al momento della visita, ha ritenuto la stessa affetta da:
-Vasculopatia cerebrale cronica;
-Cirrosi epatica HCV correlata con ipertensione portale;
-Diabete mellito tipo 2 ID;
-Cardiopatia sclerotica/ipertensiva;
-Spondilodiscoartrosi lombare con moderato impegno funzionale.
L'esame obiettivo effettuato dal CTU ha evidenziato che “il grado di collaborazione tenuto nel corso della visita è stato normale per l'età, ha mostrato un pensiero articolato e legato al contesto. Ha riconosciuto l'ambiente, ha descritto sommariamente il trascorrere della sua giornata, ha confermato
i propri dati anagrafici, ha risposto con accettabile coerenza alle domande poste, non si è riscontrato disorientamento né confabulazioni. Alla luce di tali considerazioni può ritenersi che la ricorrente si trovi nella fase inziale del Mild Cognitive Impairment ossia una compromissione cognitiva lieve, nota anche come disturbo neurocognitivo minore: è una condizione diagnosticata agli individui che hanno deficit cognitivi che non interferiscono con le loro attività giornaliere.
Per quanto riguarda la cirrosi epatica, la causa di tale cirrosi è stata presumibilmente un'infezione virale legata ad emotrasfusione dichiarata all'anamnesi (non provata). Ha praticato terapia interferonica nel 1997 con negativizzazione virale.
Allo stato si riscontra: un quadro cirrotico senza ascite, varici esofagee di grado moderato, senza documentate alterazioni della crasi ematica che potrebbe comportare fenomeni emorragici che si manifestano con la comparsa di ematomi cutanei anche a seguito di traumi minimi o con perdita di sangue dalle gengive o dal naso.
Non si riscontrano segni clinici di encefalopatia epatica porto-sistemica e/o di emorragia digestiva.
Relativamente al diabete, lo stesso è curato con terapia ipoglicemizzante orale in monoterapia e insulinica. Le manifestazioni micro-macroangiopatiche, allo stato attuale sono presenti con menomazioni evidenti clinicamente, la funzione renale è moderatamente depressa, non vi è documentazione per il fondo, non si osservano lesioni trofiche periferiche, l'esame neurologico è normale. La cardiopatia è di tipo sclerotico/ipertensivo.”
Alla luce del quadro clinico appena descritto, si evidenzia che allo stato la ricorrente è:
- in grado mentalmente di rendersi conto degli atti che compie;
- in grado mentalmente e fisicamente di mettere in atto condotte atte a stabilizzare il proprio quadro menomativo.
La sig.ra è stata riconosciuta portatrice di handicap grave in fase di АТР. Si ritiene opportuno Pt_1 ricordare la diversità dei criteri di valutazione tra l'invalidità civile e handicap: di fatto, essendo diversi i criteri di valutazione dei due accertamenti, l'uno non è legato all'altro né in maniera proporzionale né consequenziale.
La valutazione in ambito di invalidità civile considera essenzialmente l'entità della menomazione, intesa come riduzione delle capacità lavorative generiche, sia pur tenendo conto delle occupazioni confacenti alle attitudini, o nel caso di ultrasessantacinquenne ove i parametri sono le difficoltà persistenti a svolgere la funzioni ed i compiti della sua età. Invece, è diversa la valutazione medico- legale dell'Handicap in funzione, del riscontro di infermità di entità tali da comportare difficoltà rilevanti alle tre categorie di attività tutelate dalla legge (cioè, l'apprendimento, la vita di relazione
e l'integrazione lavorativa limitatamente ai soggetti < 65 anni). In altre parole, lo stato di persona con disabilità per la sua valutazione tiene conto della difficoltà d'inserimento sociale, che è dovuta alla patologia o menomazione di cui è affetta”.
Alla luce di quanto esposto, il ctu ha concluso nel senso che non sussistono i requisiti medico-legali per poter riconoscere l'indennità di accompagnamento in capo alla ricorrente, mentre sussistono, quelli per la disabilità con sostegno intensivo elevato, con decorrenza da febbraio 2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono esaustive, chiare, ben motivate e coerenti con la documentazione in atti: sono pertanto qui integralmente condivise e fatte proprie, in quanto ritenute maggiormente coerenti alle condizioni della parte, e non sono in contrasto con quanto accertato dal ctu della precedente fase, atteso il carattere ingravescente delle patologie della parte.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Il ricorso, pertanto, può trovare accoglimento solo nei limiti suindicati.
Le spese di lite sono compensate tra le parti, atteso l'accoglimento della domanda solo per una delle due prestazioni richieste, peraltro da data successiva non solo alla fase atp, ma anche alla presente opposizione.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto, sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: - dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 15431/2022 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- accoglie in parte il ricorso, dichiarando la ricorrente disabile con sostegno intensivo elevato con decorrenza da febbraio 2024 ed invalida al 100-% senza necessità di accompagnamento;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- spese di CTU come da separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 04 aprile 2025,
Il giudice del lavoro dott.ssa Federica Izzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 3.04.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. 13450/2023
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Russo Francesco Parte_1
Ricorrente
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: opposizione ad atpo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.10.2023 parte ricorrente in epigrafe deduceva:
di essere invalida e necessitante del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
CP_
di aver inoltrato all' domanda per ottenere il riconoscimento delle provvidenze economiche previste dalla normativa vigente, previo riconoscimento del requisito sanitario relativo alla concessione dell'indennità di accompagnamento, nonché il riconoscimento di persona con minoranze prevista dall'art 3 commi 1 e 3 della legge numero 104 del 1992;
che la competente commissione sanitaria la riconosceva invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, grave 100% e portatrice di handicap (comma 1 art 3); che, ritenendo il proprio quadro patologico più grave di quello prospettato dalla commissione, adiva quindi con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. l'intestato Tribunale per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché per il riconoscimento dello status di persona portatrice di handicap ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art 3 della legge numero 104 del 1992;
che le operazioni peritali venivano affidate al C.T.U. dott. , il quale, all'esito Persona_1 della visita sulla persona della ricorrente e dell'esame degli atti, la riteneva invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi senza necessità di accompagnamento, nonché invalida ai sensi dell'art 3 comma 3 della legge numero 104 del 1992, con decorrenza dalla domanda amministrativa, ovvero da febbraio 2022.
Parte ricorrente presentava dichiarazione di dissenso, e poi ricorso in opposizione chiedendo il riconoscimento delle prestazioni richieste, vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo a vario titolo il rigetto del CP_1 ricorso.
Veniva disposto il rinnovo della consulenza e nominato CTU il dott. . Persona_2
Depositata la perizia, la causa è decisa con la presente sentenza, lette le note scritte depositate per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, si osserva che il CTU nominato nella presente fase, sulla base di quanto emerso dall'analisi della documentazione sanitaria disponibile e di quanto accertato nel corso della visita medica sulla persona della ricorrente, di anni 78 al momento della visita, ha ritenuto la stessa affetta da:
-Vasculopatia cerebrale cronica;
-Cirrosi epatica HCV correlata con ipertensione portale;
-Diabete mellito tipo 2 ID;
-Cardiopatia sclerotica/ipertensiva;
-Spondilodiscoartrosi lombare con moderato impegno funzionale.
L'esame obiettivo effettuato dal CTU ha evidenziato che “il grado di collaborazione tenuto nel corso della visita è stato normale per l'età, ha mostrato un pensiero articolato e legato al contesto. Ha riconosciuto l'ambiente, ha descritto sommariamente il trascorrere della sua giornata, ha confermato
i propri dati anagrafici, ha risposto con accettabile coerenza alle domande poste, non si è riscontrato disorientamento né confabulazioni. Alla luce di tali considerazioni può ritenersi che la ricorrente si trovi nella fase inziale del Mild Cognitive Impairment ossia una compromissione cognitiva lieve, nota anche come disturbo neurocognitivo minore: è una condizione diagnosticata agli individui che hanno deficit cognitivi che non interferiscono con le loro attività giornaliere.
Per quanto riguarda la cirrosi epatica, la causa di tale cirrosi è stata presumibilmente un'infezione virale legata ad emotrasfusione dichiarata all'anamnesi (non provata). Ha praticato terapia interferonica nel 1997 con negativizzazione virale.
Allo stato si riscontra: un quadro cirrotico senza ascite, varici esofagee di grado moderato, senza documentate alterazioni della crasi ematica che potrebbe comportare fenomeni emorragici che si manifestano con la comparsa di ematomi cutanei anche a seguito di traumi minimi o con perdita di sangue dalle gengive o dal naso.
Non si riscontrano segni clinici di encefalopatia epatica porto-sistemica e/o di emorragia digestiva.
Relativamente al diabete, lo stesso è curato con terapia ipoglicemizzante orale in monoterapia e insulinica. Le manifestazioni micro-macroangiopatiche, allo stato attuale sono presenti con menomazioni evidenti clinicamente, la funzione renale è moderatamente depressa, non vi è documentazione per il fondo, non si osservano lesioni trofiche periferiche, l'esame neurologico è normale. La cardiopatia è di tipo sclerotico/ipertensivo.”
Alla luce del quadro clinico appena descritto, si evidenzia che allo stato la ricorrente è:
- in grado mentalmente di rendersi conto degli atti che compie;
- in grado mentalmente e fisicamente di mettere in atto condotte atte a stabilizzare il proprio quadro menomativo.
La sig.ra è stata riconosciuta portatrice di handicap grave in fase di АТР. Si ritiene opportuno Pt_1 ricordare la diversità dei criteri di valutazione tra l'invalidità civile e handicap: di fatto, essendo diversi i criteri di valutazione dei due accertamenti, l'uno non è legato all'altro né in maniera proporzionale né consequenziale.
La valutazione in ambito di invalidità civile considera essenzialmente l'entità della menomazione, intesa come riduzione delle capacità lavorative generiche, sia pur tenendo conto delle occupazioni confacenti alle attitudini, o nel caso di ultrasessantacinquenne ove i parametri sono le difficoltà persistenti a svolgere la funzioni ed i compiti della sua età. Invece, è diversa la valutazione medico- legale dell'Handicap in funzione, del riscontro di infermità di entità tali da comportare difficoltà rilevanti alle tre categorie di attività tutelate dalla legge (cioè, l'apprendimento, la vita di relazione
e l'integrazione lavorativa limitatamente ai soggetti < 65 anni). In altre parole, lo stato di persona con disabilità per la sua valutazione tiene conto della difficoltà d'inserimento sociale, che è dovuta alla patologia o menomazione di cui è affetta”.
Alla luce di quanto esposto, il ctu ha concluso nel senso che non sussistono i requisiti medico-legali per poter riconoscere l'indennità di accompagnamento in capo alla ricorrente, mentre sussistono, quelli per la disabilità con sostegno intensivo elevato, con decorrenza da febbraio 2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono esaustive, chiare, ben motivate e coerenti con la documentazione in atti: sono pertanto qui integralmente condivise e fatte proprie, in quanto ritenute maggiormente coerenti alle condizioni della parte, e non sono in contrasto con quanto accertato dal ctu della precedente fase, atteso il carattere ingravescente delle patologie della parte.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Il ricorso, pertanto, può trovare accoglimento solo nei limiti suindicati.
Le spese di lite sono compensate tra le parti, atteso l'accoglimento della domanda solo per una delle due prestazioni richieste, peraltro da data successiva non solo alla fase atp, ma anche alla presente opposizione.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto, sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: - dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 15431/2022 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- accoglie in parte il ricorso, dichiarando la ricorrente disabile con sostegno intensivo elevato con decorrenza da febbraio 2024 ed invalida al 100-% senza necessità di accompagnamento;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- spese di CTU come da separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 04 aprile 2025,
Il giudice del lavoro dott.ssa Federica Izzo