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Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 512-1/2025
Corte d'Appello di Milano
Sezione prima civile composta dai Magistrati: dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. nella causa civile iscritta al n. r.g. 512-1/2025 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. , (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_1
), (C.F. ), con l'avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
Corrado Roda
APPELLANTI
(C.F. ), con l'avv. SIMONA Controparte_1 P.IVA_2
NAPOLITANO,
APPELLATA
C.F. ), con l'avv. GIOVANNI FERRINI, Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATA
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Premesso che:
, e hanno proposto appello, Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3
formulando, altresì, separata istanza di sospensione ex artt. 351 e 283 co. cpc, avverso la sentenza n. 11144/24, con la quale il Tribunale di Milano ha rigettato le domande dagli stessi formulate e li ha condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_2
e di delle spese del giudizio, liquidate, in favore di
[...] Controparte_1 ciascuna parte convenuta, in complessivi € 29.154,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C.p.a. e Iva;
1 − nel giudizio definito con la sentenza appellata , Parte_1 Parte_1 Parte_2
e avevano convenuto al fine di ottenere la condanna della Parte_3 Controparte_2
stessa alla restituzione di somme indebitamente versate in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi, nonché la declaratoria di nullità delle fideiussioni omnibus prestate dai signori
, e . Gli attori avevano altresì convenuto in giudizio Pt_1 Pt_2 Pt_3 [...]
chiedendo di accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o Controparte_1
l'inefficacia della garanzia rilasciata dalla stessa in relazione ai rapporti bancari contestati e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità di ogni sua eventuale escussione ed azione di regresso nei confronti della parte attrice;
− con l'atto d'appello e la separata istanza di sospensiva, , Parte_1 Parte_1
e hanno dedotto: Parte_2 Parte_3
• che il tribunale ha omesso di decidere e motivare circa la qualificazione giuridica del contratto di prestito d'uso d'oro;
• che il tribunale ha omesso di decidere e motivare circa l'immeritevolezza dei contratti di prestito d'uso d'oro, contrari all'art. 1322 c.c., in quanto nella specie non risulta essersi formato alcun valido accordo tra le parti contraenti sulla determinazione dell'alea dei predetti contratti;
• che il tribunale ha errato nell'aver ritenuto la determinatezza/determinabilità delle condizioni economiche dei contratti di prestito d'uso d'oro;
• che il tribunale ha omesso di verificare che i contratti di prestito d'uso d'oro sottoposti al suo esame fossero affetti da usura con violazione degli artt. 644 c.p. e
1815 c.c.;
• che il tribunale ha omesso, dapprima, di disporre una doverosa consulenza tecnica d'ufficio e, poi, ha omesso ogni motivazione in ordine al rigetto dell'istanza dell'allora parte attrice;
• che la contestata invalidità dei contratti e dei negozi stipulati dal debitore principale si estende anche ai contratti di fideiussione, rendendone la causa illecita;
• che per rinvenire la nullità del contratto fideiussorio o della/e singola/e clausola/e non è affatto necessario che vi sia l'applicazione delle clausole dichiarate contrarie alla L. n. 289/1990 (c.d. Legge Antitrust) dalla Banca d'Italia, con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 né che tali clausole abbiano contenuto esattamente identico a quella esecrate, ben potendo essere il contratto predisposto in maniera tale da raggiungere finalità identiche o simili a quelle perseguite con l'intesa anticoncorrenziale nota;
2 • che i rapporti oggetto di contestazione risultavano essere già integralmente garantiti Contr sin dal 08.02.2018, alla luce delle fideiussioni sopra citate. Come dalla stessa ammesso in primo grado di giudizio, le ulteriori garanzie in esame sono state concesse in epoca successiva, nello specifico tra il 19.11.2020 e il 17.12.2021. Sulla base di tale dato, provato documentalmente e pacifico tra le parti, il tribunale Contr avrebbe dovuto accertare come avesse operato in maniera illegittima andando a garantire rapporti già gravati dalle note fideiussioni, violando così l'art. 4 par. 4 dal
D.M. 23 settembre 2005;
• che il ragguardevole ammontare, pari a circa € 60.000,00, cui sono stati condannati gli appellanti rischia di pregiudicare la situazione economico-finanziaria e patrimoniale sia della società che dei garanti. Si tratta di somme che, nella denegata ipotesi di rigetto della sospensiva richiesta, andranno ingiustamente ad arricchire un
Istituto di Credito nella forma di una società di capitali di grandi dimensioni, quotata in borsa, nonché un altro Istituto bancario, sempre nella forma di una società di capitali, a discapito di una PMI e di persone fisiche che sconterebbero un prezzo di gran lunga spropositato a fronte della manifesta ingiustizia del provvedimento impugnato;
− hanno chiesto di respingere l'istanza di Controparte_2 Controparte_1
sospensiva formulata dalla controparte in quanto inammissibile e infondata;
considerato che:
− le doglianze svolte dalla parte appellante non sono tali da far palesare la manifesta fondatezza dell'impugnazione, sì da non potersi ritenere integrato il requisito del fumus boni iuris necessario ai fini dell'accoglimento dell'istanza di sospensiva;
che, del resto, ai fini dell'apprezzamento del fumus boni iuris, le valutazioni espresse dal primo giudice non appaiono certo palesemente errate o abnormi, sembrando, anzi, motivate in modo articolato e con riferimento alle produzioni documentali e alle allegazioni e deduzioni delle parti;
− quanto al profilo del periculum in mora, le generiche ed astratte allegazioni in proposito svolte dagli appellanti non valgono a configurare il requisito in questione, ove si consideri che gli effetti dell'esecutività della sentenza impugnata, di cui si duole la parte appellante, sono solo quelli connessi al capo relativo alla condanna alla rifusione delle spese processuali, che costituisce la naturale conseguenza della soccombenza e, in relazione al quale, risulterebbe comunque difficile ipotizzare la sussistenza di un pregiudizio ulteriore rispetto a quello fisiologicamente connaturato all'esecuzione forzata;
3 ritenuto, pertanto, che, in difetto dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., deve essere respinta l'istanza di sospensione proposta da parte appellante;
ritenuto, infine, che la causa possa essere rinviata per la rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c.,
P.Q.M.
Visto l'art. 283 c.p.c., rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Milano n.
11144/24.
Si comunichi.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26/3/2025.
Il Presidente
Marianna Galioto
4
Corte d'Appello di Milano
Sezione prima civile composta dai Magistrati: dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. nella causa civile iscritta al n. r.g. 512-1/2025 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. , (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_1
), (C.F. ), con l'avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
Corrado Roda
APPELLANTI
(C.F. ), con l'avv. SIMONA Controparte_1 P.IVA_2
NAPOLITANO,
APPELLATA
C.F. ), con l'avv. GIOVANNI FERRINI, Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATA
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Premesso che:
, e hanno proposto appello, Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3
formulando, altresì, separata istanza di sospensione ex artt. 351 e 283 co. cpc, avverso la sentenza n. 11144/24, con la quale il Tribunale di Milano ha rigettato le domande dagli stessi formulate e li ha condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_2
e di delle spese del giudizio, liquidate, in favore di
[...] Controparte_1 ciascuna parte convenuta, in complessivi € 29.154,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C.p.a. e Iva;
1 − nel giudizio definito con la sentenza appellata , Parte_1 Parte_1 Parte_2
e avevano convenuto al fine di ottenere la condanna della Parte_3 Controparte_2
stessa alla restituzione di somme indebitamente versate in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi, nonché la declaratoria di nullità delle fideiussioni omnibus prestate dai signori
, e . Gli attori avevano altresì convenuto in giudizio Pt_1 Pt_2 Pt_3 [...]
chiedendo di accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o Controparte_1
l'inefficacia della garanzia rilasciata dalla stessa in relazione ai rapporti bancari contestati e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità di ogni sua eventuale escussione ed azione di regresso nei confronti della parte attrice;
− con l'atto d'appello e la separata istanza di sospensiva, , Parte_1 Parte_1
e hanno dedotto: Parte_2 Parte_3
• che il tribunale ha omesso di decidere e motivare circa la qualificazione giuridica del contratto di prestito d'uso d'oro;
• che il tribunale ha omesso di decidere e motivare circa l'immeritevolezza dei contratti di prestito d'uso d'oro, contrari all'art. 1322 c.c., in quanto nella specie non risulta essersi formato alcun valido accordo tra le parti contraenti sulla determinazione dell'alea dei predetti contratti;
• che il tribunale ha errato nell'aver ritenuto la determinatezza/determinabilità delle condizioni economiche dei contratti di prestito d'uso d'oro;
• che il tribunale ha omesso di verificare che i contratti di prestito d'uso d'oro sottoposti al suo esame fossero affetti da usura con violazione degli artt. 644 c.p. e
1815 c.c.;
• che il tribunale ha omesso, dapprima, di disporre una doverosa consulenza tecnica d'ufficio e, poi, ha omesso ogni motivazione in ordine al rigetto dell'istanza dell'allora parte attrice;
• che la contestata invalidità dei contratti e dei negozi stipulati dal debitore principale si estende anche ai contratti di fideiussione, rendendone la causa illecita;
• che per rinvenire la nullità del contratto fideiussorio o della/e singola/e clausola/e non è affatto necessario che vi sia l'applicazione delle clausole dichiarate contrarie alla L. n. 289/1990 (c.d. Legge Antitrust) dalla Banca d'Italia, con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 né che tali clausole abbiano contenuto esattamente identico a quella esecrate, ben potendo essere il contratto predisposto in maniera tale da raggiungere finalità identiche o simili a quelle perseguite con l'intesa anticoncorrenziale nota;
2 • che i rapporti oggetto di contestazione risultavano essere già integralmente garantiti Contr sin dal 08.02.2018, alla luce delle fideiussioni sopra citate. Come dalla stessa ammesso in primo grado di giudizio, le ulteriori garanzie in esame sono state concesse in epoca successiva, nello specifico tra il 19.11.2020 e il 17.12.2021. Sulla base di tale dato, provato documentalmente e pacifico tra le parti, il tribunale Contr avrebbe dovuto accertare come avesse operato in maniera illegittima andando a garantire rapporti già gravati dalle note fideiussioni, violando così l'art. 4 par. 4 dal
D.M. 23 settembre 2005;
• che il ragguardevole ammontare, pari a circa € 60.000,00, cui sono stati condannati gli appellanti rischia di pregiudicare la situazione economico-finanziaria e patrimoniale sia della società che dei garanti. Si tratta di somme che, nella denegata ipotesi di rigetto della sospensiva richiesta, andranno ingiustamente ad arricchire un
Istituto di Credito nella forma di una società di capitali di grandi dimensioni, quotata in borsa, nonché un altro Istituto bancario, sempre nella forma di una società di capitali, a discapito di una PMI e di persone fisiche che sconterebbero un prezzo di gran lunga spropositato a fronte della manifesta ingiustizia del provvedimento impugnato;
− hanno chiesto di respingere l'istanza di Controparte_2 Controparte_1
sospensiva formulata dalla controparte in quanto inammissibile e infondata;
considerato che:
− le doglianze svolte dalla parte appellante non sono tali da far palesare la manifesta fondatezza dell'impugnazione, sì da non potersi ritenere integrato il requisito del fumus boni iuris necessario ai fini dell'accoglimento dell'istanza di sospensiva;
che, del resto, ai fini dell'apprezzamento del fumus boni iuris, le valutazioni espresse dal primo giudice non appaiono certo palesemente errate o abnormi, sembrando, anzi, motivate in modo articolato e con riferimento alle produzioni documentali e alle allegazioni e deduzioni delle parti;
− quanto al profilo del periculum in mora, le generiche ed astratte allegazioni in proposito svolte dagli appellanti non valgono a configurare il requisito in questione, ove si consideri che gli effetti dell'esecutività della sentenza impugnata, di cui si duole la parte appellante, sono solo quelli connessi al capo relativo alla condanna alla rifusione delle spese processuali, che costituisce la naturale conseguenza della soccombenza e, in relazione al quale, risulterebbe comunque difficile ipotizzare la sussistenza di un pregiudizio ulteriore rispetto a quello fisiologicamente connaturato all'esecuzione forzata;
3 ritenuto, pertanto, che, in difetto dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., deve essere respinta l'istanza di sospensione proposta da parte appellante;
ritenuto, infine, che la causa possa essere rinviata per la rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c.,
P.Q.M.
Visto l'art. 283 c.p.c., rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Milano n.
11144/24.
Si comunichi.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26/3/2025.
Il Presidente
Marianna Galioto
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