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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 04/06/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Mario CERVELLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n.
555 dell'anno 2018, trattenuta in decisione in data 13.7.2022 e vertente
TRA
- C.F. e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
– , entrambi res.ti in Celano (AQ) Via Della
[...] CodiceFiscale_2
Torre snc, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Luisa Cicchetti, (C.F.
) del Foro di Roma nonché congiuntamente e disgiuntamente C.F._3
dall'Avv. Claudia Domolo ( C.F. ), del Foro di Roma, con C.F._4
studio in Roma L.go Bernardino da Feltre,1, ove i predetti dichiarano di eleggere domicilio
ATTORI e
(CF , in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di deliberazione di incarico della Giunta Municipale
n. 119 del 09/06/2018 e mandato speciale in atti, dall'Avv. Patrizia Ciciarelli (cod. fisc.: - domicilio telematico ex art. 16 sexies D.L. 179/2012 C.F._5
1 e succ. mod. e/o. int.: ove si dichiara di voler ricevere Email_1
gli avvisi di legge) presso il cui studi o è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
, Controparte_2
c.f. in persona del l.r., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ivan P.IVA_2
Bullo, presso il cui studio in Milano è elettivamente domiciliata;
c.f.e.p.i. , in Controparte_3 P.IVA_3
persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa in forza di mandato in atti dall'avv. Milena Di Fortunato ( ) ed elett.te dom.ta presso e C.F._6
nello studio della medesima, sito in Termoli;
c.f. , in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa come CP_4 P.IVA_4
da procura in atti, dall'avv. Roberto Sabbatini del foro di Ancona ed elettivamente dom.ta in Avezzano preso lo studio dell'avv. Pasqualina Virginia Mosca;
TERZE CHIAMATE
Oggetto: Responsabilità ex art. 2043, c.c.
Conclusioni: I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio il per sentirlo condannare al
[...] Controparte_1
risarcimento in loro favore dei danni patiti ex art. 2043, c.c. in ragione della demolizione ordinata in sede civile del manufatto realizzato in forza del permesso di costruire n. 105/2003-prot. n. 12632 loro rilasciato dal citato comune in data 11 settembre 2003, avente ad oggetto lavori di sopraelevazione di un edificio in c.a. ad
2 uso abitativo e completamento della recinzione relativamente all'immobile sito in
Celano, via Pantano, censito in catasto al foglio n.15, particella 92 .
Deducevano a sostegno che la detta opera era stata oggetto di due distinti procedimenti giudiziari, il primo introdotto con ricorso per denuncia di nuova opera, promosso dal sig. confinante con la proprietà degli Parte_3
esponenti, che lamentava l'illegittimità dell'opera perché non conforme al PRG, rigettato in prime cure, poi accolto in appello, con sentenza n.973/2010 della corte territoriale dell'Aquila, di integrale riforma del provvedimento di primo grado, confermata in Cassazione;
il secondo promosso da altro confinante, Parte_4
, il quale pure agiva, in sede ordinaria e non cautelare, per ottenere la rimozione
[...]
delle opere realizzate in forza del predetto titolo abilitativo;
il giudizio era sospeso, nell'attesa della definizione di quello di cui si è scritto in precedenza, quindi definito con accoglimento della domanda in forza di sentenza di questo tribunale n.778/2017.
In ragione di ciò gli attori diffidavano formalmente l'ente comunale a riconoscere in loro favore il risarcimento dei danni conseguenti ai provvedimenti giudiziali sopra accennati, che, in buona sostanza, riscontravano la non fondatezza del titolo abilitativo, in relazione al quale essi deducenti avevano maturato il legittimo affidamento in ordine alla correttezza del loro operato;
in mancanza di concreta risposta, intraprendevano la presente azione giudiziale.
Si costituiva il convenuto, che preliminarmente eccepiva il difetto di CP_1
giurisdizione del tribunale adito, in favore del GA, la decadenza del termine per la proposizione dell'azione di risarcimento ai sensi dell'art. 30 c.p.a.; il decorso del termine di prescrizione quinquennale della pretesa risarcitoria;
nel merito affermava l'infondatezza della domanda attorea, concludendo per il rigetto della stessa ovvero in subordine per il contenimento della pretesa risarcitoria, in applicazione dell'art. 1227, c.c., in ragione del concorso colposo degli attori;
preliminarmente chiedeva
3 autorizzazione, concessa dal giudice, alla chiamata in garanzia dei terzi
[...]
e . Controparte_3 CP_4 CP_2
Si costituivano i predetti terzi, preliminarmente tutti eccependo la non operatività della garanzia assicurativa richiamata dal convenuto, nel merito associandosi integralmente alle deduzioni e richieste del chiamante. CP_1
Il giudizio, istruito documentalmente ed a mezzo di breve istruttoria orale, era trattenuto a decisione, con concessione dei termini per il deposito di scritti conclusionali nella data sopra indicata.
La domanda non può essere accolta.
2. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del tribunale adito.
A riguardo occorre osservare che nel caso di specie non è oggetto di esame una domanda risarcitoria relativa a lesione di interesse legittimo, né si verte in materia di giurisdizione esclusiva.
Il giudizio presente, infatti, è stato introdotto da azione risarcitoria di danno non derivante direttamente da attività provvedimentale, ma presupponente una responsabilità riconducibile a comportamento colposo della P.A.
Deve a riguardo rilevarsi che il permesso di costruire non è stato neppure oggetto di impugnazione e di conseguente annullamento, né risulta essere stato formalmente disapplicato dal G.O. che, anzi, in concreto, senza alcuna pronuncia, anche solo incidenter tantum, sul provvedimento presupposto, si è limitato ad ordinare la rimozione delle opere effettuate in relazione al rilascio del detto titolo abilitativo.
Ciò che viene chiesto nel presente giudizio è, quindi, il risarcimento del danno derivante dalla pretesa condotta colposa della P.A. che, in concreto, nell'autorizzare i detti lavori, avrebbe agito con negligenza e imperizia, violando la stessa lex specialis
4 integrata dal PRG e dalle relative norme tecniche di attuazione. Viene quindi in rilievo una responsabilità da mero comportamento della P.A. che, anche in applicazione della prevalente giurisprudenza di Cassazione, ampiamente richiamata in atti, va ricompresa nell'alveo di giurisdizione del giudice ordinario.
3. Tutto ciò chiarito, va osservato come all'esito dell'istruttoria non emerga in alcun modo la responsabilità colposa dell'ente comunale, che invero, come risulta chiaramente dagli atti e, anzitutto, proprio che dal provvedimento di primo grado emesso nel primo dei due giudizi, avrebbe agito in base ad un'opinabile ma non certo illegittima interpretazione delle norme urbanistiche adottate dall'ente stesso.
Tale osservazione risulta corroborata non solo dalla CTU effettuata in detto giudizio, che con osservazioni tutto sommato logiche, ampiamente argomentate e, comunque, ad una approfondita lettura non peregrine, peraltro condivise dal primo giudice, riteneva non necessaria l'autorizzazione del confinante ai fini della sopraelevazione, quanto anche dalle dichiarazioni rese dal teste nel presente processo e dalla Tes_1
relazione a sua firma depositata dal convenuto CP_1
Quel che ne emerge, in buona sostanza, è che l'emanazione del permesso di costruire si fondava su un'interpretazione al più discutibile delle norme regolamentari dell'ente, ma non palesemente illegittima o apertamente violativa delle stesse.
In tal senso, quindi, deve escludersi la configurabilità del profilo colposo della condotta del convenuto, che non può ritenersi integrato alla luce del solo CP_1
esito negativo dei giudizi che interessavano gli attori, uno dei quali, peraltro, a loro favorevole in prime cure.
Le pronunce negative, infatti, si basano su una valutazione in diritto, che ha ritenuto illegittima la sopraelevazione del fabbricato alla luce delle norme di settore applicabili, che tuttavia, seppure confermata in sede di legittimità, non può ritenersi
5 per ciò solo, non legittimamente contrapponibile da contraria e diversa interpretazione.
In conclusione, dunque, deve escludersi che l'operato del convenuto fosse CP_1
caratterizzato da evidente e indiscutibile colpa, non potendo ritenersi che l'interpretazione data alle norme urbanistiche emanate dall'ente, in occasione del rilascio del permesso di costruire de quo, seppure confutata in sede giurisdizionale , peraltro, come già detto, non nel primo grado di giudizio, fosse assolutamente irragionevole o palesemente illegittima, dunque viziata da colpa.
Del resto neppure può escludersi ed anzi appare plausibile che il provvedimento concessorio, come pure prospettato da parte convenuta, sia stato condizionato anche dalle relazioni dei tecnici richiedenti, circostanza che lungi da implicare imperizia o negligenza degli stessi e dal comportare una loro responsabilità, piuttosto corrobora l'assunto secondo cui il rilascio dello stesso sia avvenuto sulla base di un'interpretazione delle norme, censurata sì in sede giudiziale, ma non palesemente irrazionale e illegittima e dunque giustificabile e non frutto di colpa.
Quanto finora osservato porta quindi al rigetto dalla domanda risarcitoria, con integrale assorbimento di ogni altra questione.
La particolare natura della questione, di carattere singolare, e le divergenti posizioni espresse dalla giurisprudenza sia sulla questione principale che su quelle preliminari, impongono l'integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda;
2) COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
6 Così deciso in Avezzano il 1.6.2025.
IL GIUDICE (Dott. Mario Cervellino)
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