Sentenza 29 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di giusto processo, l'art. 26,comma 2, della legge 1 marzo 2001, n. 63, nel prevedere, per i procedimenti che si trovino ancora nella fase delle indagini preliminari, la conservazione interinale dell'efficacia delle dichiarazioni già assunte a condizione che il Pubblico Ministero provveda alla rinnovazione delle stesse, non attribuisce rilievo alla circostanza che, al momento di entrata in vigore della legge in questione, siano scaduti i termini di durata delle indagini preliminari, in quanto, trattandosi di dichiarazioni tempestivamente e ritualmente assunte secondo la previgente normativa, non trova applicazione la sanzione di inutilizzabilità conseguente al mancato rispetto del termine di durata massima delle indagini di cui all'art. 407, comma 3.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2002, n. 10462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10462 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 29/01/2002
1. Dott. LA GIOIA VITO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - N. 349
3. Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO - Consigliere - N. 033020/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul proced. proposto da:
1) AT IN N. IL 02/01/1952
avverso ORDINANZA del 01/08/2001 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO Osserva in fatto e in diritto:
1. Con ordinanza del 28 maggio 2001 il gip del tribunale di Catanzaro disponeva la custodia cautelare in carcere di AT IN quale indagato - come esecutore materiale - del triplice omicidio volontario di ZA NI, BA CI e GA RI. Tali fatti criminosi, secondo l'accusa, si inquadravano in un contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso: due cosche mafiose locali, infatti, per dimostrare che tra loro era stato raggiunto un accordo che poneva fine ai numerosi omicidi consumati per ritorsione in danno l'una LLaltra, avrebbero commesso, di comune intesa, gli omicidi in questione essendo le vittime sospettate di avere ucciso due prossimi congiunti del capo di una delle cosche. L'ordinanza veniva annullata dal tribunale di Catanzaro che riteneva non utilizzabili le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia perché non rinnovate, come previsto dall'art. 26, comma 2, legge 1 marzo 2001, n. 63 con le modalità previste dal novellato art. 64 c.p.p..
Il p.m., dopo avere provveduto alla rinnovazione degli atti, chiedeva la emissione di nuova misura cautelare che veniva disposta dal gip del tribunale di Catanzaro.
A seguito di richiesta di riesame lo stesso tribunale con ordinanza del 1 agosto 2001 confermava la misura cautelare nei confronti del AT limitatamente al solo omicidio del ZA NI, ritenendo che sussistevano gravi indizi di colpevolezza in particolare costituiti dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori, reciprocamente convergenti, dalle dichiarazioni di persone informate dei fatti e da "emergenze oggettive".
2, Con atto sottoscritto personalmente il AT ha proposto ricorso per cassazione, con il quale ribadisce sostanzialmente le censure di rito e di merito già proposte in sede di riesame, tutte rigettate dal tribunale.
Deduce, in particolare, il ricorrente:
1) la violazione LLart. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione agli ara. 309, 311 e 649 stesso codice in quanto il gip non avrebbe potuto emettere una nuova ordinanza di custodia cautelare. Essendo stata, infatti, la precedente ordinanza annullata per la inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboranti, il tribunale avrebbe dovuto ritenere, che tale ordinanza fosse stata annullata per mancanza dei gravi indizì di colpevolezza con la conseguenza che non avrebbe potuto essere emessa una nuova misura cautelare fondata sugli stessi fatti, interpretazione, peraltro, confermata anche dalla circostanza che il p.m. aveva proposto ricorso per cassazione nei confronti della prima ordinanza;
2) la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p. in relazione all'art. 191 stesso codice in quanto anche le nuove dichiarazioni rese dai collaboratori sarebbero inutilizzabili. Il p.m., infatti, avrebbe provveduto alla rinnovazione LLesame dei collaboratori "mediante una integrate rilettura" delle dichiarazioni da costoro in precedenza rese, facendo così un uso processuale di atti che erano stati dichiarati inutilizzabili;
3) la violazione LLart. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p. in relazione agli artt. 178, lett. c), 291, comma 1, 292, comma 2 lett. cbis, 311, 325 e 100, disp, att. c.p.p. in quanto la misura cautelare avrebbe dovuto essere ritenuta inefficace, ai sensi LLart. 309, comma 10, c.p.p.. Nel precedente giudizio cautelare, conclusosi con l'ordinanza di annullamento, la difesa aveva prodotto davanti al tribunale due memorie difensive, che il p.m. non avrebbe inviato al gip al momento della richiesta di riemissione della misura cautelare, in violazione del precetto di cui agli artt. 291, comma 1, e 292, comma 2, lett. cbis e comma 2ter, c.p.p..
Nè, secondo la difesa, avrebbe pregio l'assunto del tribunale secondo il quale tali memorie non si trovavano nella disponibilità del p.m., in quanto l'art. 311, comma 3, c.p.p. individua nella "autorità giudiziaria procedente l'organo deputato ad inviare gli atti della processura" alla corte di cassazione, per cui essendo il p.m. a conoscenza ed in possesso delle memorie difensive, avrebbe dovuto inviarle al gip, allo scopo di instaurare quel minimo di contraddittorio anticipato voluto dal legislatore;
4) la violazione LLart. 606, comma 1, lett, c), c.p.p., in relazione agli artt. 405, 406 e 407 stesso codice in quanto le nuove dichiarazioni dei collaboratori sarebbero inutilizzabili perché:
assunte dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari (l'ultima proroga delle indagini sarebbe scaduta, infatti, nell'aprile 2000, mentre gli atti sarebbero stati rinnovati sicuramente dopo il 27 giugno 2001);
5) la violazione LLart. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. in relazione agli artt. 179, comma 1, 414, e 415 stesso codice in quanto tutti gli atti di indagine assunti sarebbero inutilizzabili o, nulli perché compiuti da un organo incompetente, con la conseguente nullità anche LLordinanza di custodia cautelare. Rileva il ricorrente che il procedimento per gli omicidi in esame venne iscritto originariamente a carico di ignoti ed archiviato il 21 luglio 1992.
Successivamente, senza avere richiesto ed ottenuto alcun formale provvedimento di riapertura delle indagini (che la stessa difesa precisa che sulla base della interpretazione LLart. 415 c.p.p. all'epoca vigente non era ritenuto necessario), il p.m. della procura distrettuale antimafia aveva provveduto ad iscrivere nel registro il nome LLindagato.
Essendo intervenuta nel frattempo la modifica LLart. 415 c.p.p., secondo il ricorrente, che indica a conforto della sua tesi la sentenza delle sezioni unite di questa corte del 1 giugno 2000, sarebbe divenuto necessario un formale provvedimento di riapertura delle indagini anche nel caso di procedimento contro ignoti, per cui tutti gli atti compiuti sarebbero inutilizzabili per carenza della "potestà di iniziativa cautelare da parte del p.m." e l'ordinanza impugnata sarebbe affetta da nullità assoluta;
6) la violazione LLart. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p. in relazione agli artt. 51 c.p.p., 15 d.l. 376/91 convertito in legge 8/92, 328, comma 1 bis, 414, 415, 12 c.p.p. in quanto le indagini sarebbero state compiute da un p.m. incompetente e l'ordinanza di custodia cautelare emessa da un giudice ugualmente incompetente. L'omicidio in esame, infatti, era stato iscritto per la prima volta nel registro delle notizie di reato il 29 luglio 1991 ed archiviato nel 1992. Di conseguenza, poiché la legge 20 gennaio 1992, n. 8, istitutiva delle procure distrettuali antimafia, disponeva che le nuove disposizioni non si applicavano ai processi già iniziati, le indagini nel caso in esame avrebbero dovuto essere condotte dal p.m. ordinario e non dalla procura distrettuale antimafia e la relativa ordinanza custodiale avrebbe dovuto essere chiesta al gip ordinario. Nè appare sostenibile, secondo la difesa, l'assunto del tribunale secondo il quale, essendo state riaperte le indagini dopo l'entrata in vigore della legge 8/1992, legittimamente il provvedimento di custodia cautelare sarebbe stato richiesto dalla D.D.A. ed emesso dal gip distrettuale in quanto tale affermazione non terrebbe conto della circostanza che le indagini non erano state formalmente riaperte. Di conseguenza le alternative possibili sarebbero soltanto due: o accedere alla interpretazione prevalente prima della legge 479/99 secondo la quale non era necessaria un provvedimento di riapertura delle indagini, trattandosi sempre dello stesso procedimento, con la conseguenza che dovendosi ritenere la competenza del p.m. ordinario, le indagini non avrebbero potuto essere condotte dalla procura distrettuale antimafia;
o, al contrario, accedere alla tesi che anche all'epoca fosse necessario il decreto di riapertura delle indagini, nel qual caso gli atti sarebbero inutilizzabili per non avere il p.m. proceduto senza previamente investire il gip della richiesta di riapertura delle indagini;
7) la violazione LLart. 606, comma 1, c.p.p. in relazione agli artt. 125, comma 3, 292, comma 2, lett. c), 192, 273 c.p.p. in quanto la motivazione LLordinanza impugnata sarebbe manifestamente illogica e mancante di motivazione.
Da una parte, infatti, avrebbe ritenuto attendibili i collaboratori in violazione dei principi enunciati da questa corte in materia di valutazione delle dichiarazioni di costoro, dall'altra sarebbe incorsa nel vizio di travisamento del fatto per non avere fornito risposta a tutte le deduzioni formulate dalla difesa con le memorie presentate in udienza.
In particolare nel giudicare della attendibilità intrinseca il tribunale non avrebbe tenuto conto, motivando specificamente sulle ragioni per le quali riteneva comunque attendibili le dichiarazioni dei collaboranti, che le dichiarazioni in questione erano state rese a due anni di distanza dall'inizio della collaborazione e che il confidente UR UM aveva un interesse diretto ad accusare perché non voleva essere riarrestato e che NO NC aveva dichiarato di essersi incontrato con l'UR a Rogliano, prima che costui iniziasse a collaborare, per cui avrebbe dovuto ritenersi che lo scopo di tale incontro fosse quello di allineare le successive propalazioni accusatorie.
Le dichiarazioni rinnovate ai sensi LLart. 26 della legge 2001/63 sarebbero state rese, inoltre, quando già l'UR conosceva gli atti e, quindi, non avrebbero potuto essere valutate positivamente sul piano della genuinità.
Il ricorrente indica, infine, una serie di incongruenze nelle dichiarazioni del NO e LLUR da lui già indicate nelle memorie difensive depositate nell'udienza camerale, alle quali il tribunale non avrebbe fornito risposta, incorrendo così nel vizio di travisamento del fatto, sotto il profilo LLomessa motivazione.
3. Il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito precisati. Con riferimento alla censura di cui al punto 1) deve rilevarsi che il tribunale non aveva annullato la prima ordinanza di custodia cautelare per la mancanza di gravi indizi di colpevolezza, ma sul presupposto che le dichiarazioni dei collaboratori in precedenza assunti dal p.m. non potevano essere utilizzate se non rinnovate, secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 2, legge 1 marzo 2001, n.63, con le formalità di cui ai novellati artt. 64 e 197 bis C.P.P..
Si trattava, quindi, di un annullamento per vizi (sopravvenuti) che attenevano alle modalità di formazione della prova e, quindi, di natura meramente formale, che una volta sanati, non impedivano la richiesta e la emissione di una nuova ordinanza di custodia cautelare per gli stessi fatti.
Sono infondati anche il secondo ed il quarto motivo di ricorso. La inutilizzabilità, ai sensi LLart. 191, comma 1, c.p.p., presuppone che la prova sia stata assunta "in violazione dei divieti stabiliti dalla legge".
Nel caso in esame le dichiarazioni dei collaboratori erano state, invece, assunte regolarmente sulla base della legge all'epoca vigente per cui non ricorreva la inutilizzabilità prevista dall'art. 191 c.p.p., come è dimostrato dalla circostanza che se tali sono già
inserite nel fascicolo del dibattimento, al momento di entrata in vigore della legge, possono essere utilizzate.
Va rilevato, d'altra parte, che l'art. 26, comma 2, legge 63/2001 non definisce in alcun modo la sanzione che colpisce gli atti in esame, limitandosi a disporre che il pubblico ministero deve provvedere alla rinnovazione LLatto con le formalità previste dal novellato art. 64 e dal nuovo art. 197 bis, c.p.p. se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, lasciando con ciò intendere che se di inutilizzabilità si tratta, la stessa non opera immediatamente, nel qual caso il legislatore avrebbe fissato un termine perentorio in cui provvedere alla rinnovazione LLatto, ma solo nel caso in cui il p.m. non provveda alla rinnovazione LLatto prima della chiusura delle indagini preliminari.
E ciò è tanto vero, che non si è affatto dubitato che i provvedimenti di custodia cautelare, emessi in base a dichiarazioni raccolte con le formalità del previgente art. 64 c.p.p. abbiano conservato efficacia anche se non immediatamente rinnovate fino al termine delle indagini preliminari.
Nel caso in esame, quindi, anche ammesso, come sostiene il ricorrente, che i collaboratori si siano limitati a confermare pedissequamente le dichiarazioni rilasciate in precedenza, utilizzando i relativi verbali, deve escludersi che da tale circostanza di fatto possa derivare una qualsiasi sanzione processuale, dovendo tali dichiarazioni ritenersi, fino alla loro rinnovazione, valide ed utilizzabili.
Considerazioni, in parte analoghe, portano a ritenere infondato anche il motivo sub 4.
Il legislatore, infatti, nell'intento di contemperare le nuove disposizioni di legge sul giusto processo con gli effetti sostanziali di politica criminale derivanti dalla loro immediata applicazione, ha ritenuto di conservare interinalmente efficacia alle dichiarazioni già assunte, imponendo, tuttavia, al p.m. il potere-dovere di riassumerle quando il procedimento "è ancora nella fase delle indagini preliminari".
Di conseguenza deve ritenersi che nessuna influenza può spiegare la circostanza che nel momento in cui è intervenuta la nuova legge fossero scaduti i termini di durata delle indagini preliminari, in quanto, trattandosi di dichiarazioni tempestivamente assunte nel rispetto delle formalità previste dalla precedente normativa, non può trovare applicazione la disposizione LLart. 407, comma 3, c.p.p., in quanto non si tratta di atti assunti dopo la scadenza del termine delle indagini, ma di atti tempestivi dei quali, in forza di una legge sopravvenuta se ne impone la rinnovazione, al fine di non disperdere la prova, secondo diverse modalità.
Con riferimento al terzo motivo di ricorso non può certamente porsi in dubbio che il p.m. ha l'obbligo - sanzionato dall'art. 309, comma 10, c.p.p. - di inviare al gip, all'atto della richiesta della misura cautelare tutte le memorie difensive già depositate, "anche se riferibili a precedenti richieste successivamente divenute inefficaci e relative sempre agli stessi fatti" (cfr., cass. 13 febbraio 1998, n. 895, RV. 209904). Il presupposto, tuttavia, è che tali atti si trovino nella sua disponibilità, circostanza che certamente non ricorreva nel caso di specie in cui le memorie difensive erano state depositate nell'udienza camerale davanti al tribunale del riesame e che, quindi, anche per effetto della proposizione del ricorso per cassazione, erano state inviate insieme con i verbali di udienza ad altro ufficio giudiziario.
Peraltro, il richiamo all'art. 311, comma 3, c.p.p. non sembra pertinente. Infatti, tale disposizione va letta in relazione al comma precedente che prevede il ricorso immediato per cassazione contro le ordinanze che dispongono una misura cautelare, circostanza in cui è evidente che gli atti si trovano a disposizione del p.m., essendogli stati restituiti dal gip dopo la emissione della ordinanza di custodia cautelare.
Al contrario, quando il ricorso è proposto contro l'ordinanza del tribunale, gli atti depositati in udienza non possono che trovarsi presso il tribunale, come è reso evidente, peraltro, dall'art. 100, disp. att., c.p.p., che pone a carico della "cancelleria" LLautorità procedente il dovere di trasmettere immediatamente al giudice competente gli atti necessari per decidere sull'impugnazione. Le censure motivi sub 5 e 6 possono essere esaminate congiuntamente. Ritiene questa corte che non vi siano motivi per discostarsi dal consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale non è necessaria la formale richiesta di riapertura delle indagini nel caso di procedimento contro ignoti (cfr. per tutte, cass., 12 maggio 1999, n. 9539). Infatti, l'inserimento - per effetto della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - del comma 3 nel tessuto LLart. 415 c.p.p.
non sembra che possa interpretarsi nel senso che si siano volute estendere all'archiviazione per essere ignoti gli autori del reato anche la disposizione LLart. 414 c.p.p. sulla riapertura delle indagini nei confronti di persone note. È, invero, lo stesso legislatore a limitare l'effetto estensivo del comma 3 in quanto, prescrivendo che "si osservano in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo", limita chiaramente il rinvio alle situazioni analoghe a quelle considerate nelle altre disposizioni del titolo.
Analogia che non è dato rinvenire nel caso di specie tra le situazioni di cui agli artt. 408 e 415 c.p.p., in quanto nel primo caso le indagini sono state, comunque, condotte nei confronti di persona nota e, quindi, l'intervento del magistrato che autorizza la riapertura delle indagini è diretto a contemperare le esigenze punitive dello Stato con il diritto alla libertà del cittadino. Per effetto della riapertura delle indagini, i termini di cui all'art.405 c.p.p. iniziano, infatti, nuovamente a decorrere (art. 414, comma 2, c.p.p.) nei confronti dello stesso soggetto, che, dunque, viene attinto da un provvedimento, almeno potenzialmente, pregiudizievole, senza alcuna possibilità di difendersi: di qui l'intervento di garanzia del giudice.
Nel caso, invece, di archiviazione nei confronti di ignoti, non soltanto i termini di cui all'art. 405 c.p.p. decorrono in ogni caso per la prima volta nei confronti della persona identificata, ma può verificarsi l'ipotesi che, malgrado la riapertura, nessuna persona venga iscritta nel registro degli indagati, in quanto le nuove indagini non portano alla identificazione di una persona alla quale attribuire il reato.
Deve osservarsi, infine, che la sentenza, sezioni unite 1 giugno 2000, n. 9, Finocchiaro, non ha affrontato il diverso problema della necessità di un formale provvedimento di riapertura delle indagini nel caso che l'archiviazione sia avvenuta nei confronti di ignoti. Dalla circostanza, poi, che manca un provvedimento di formale riapertura delle indagini, non può trarsi la conseguenza che la competenza a procedere fosse del p.m. e del gip ordinario, anziché del procuratore distrettuale e del gip distrettuale, ai sensi LLart. 15, d.l. 20 novembre 1991, n. 367. La archiviazione del procedimento aveva, infatti, posto termine ad una fase processuale rispetto alla quale la riapertura delle indagini si poneva come un nuovo procedimento, atteso che, nel caso di specie, si indirizzava nei confronti di persone in precedenza non indagate, nei cui riguardi iniziava per la prima volta a decorrere il termine di cui all'art. 405 c.p.p.(cfr. per quanto concerne la competenza a seguito di revoca della sentenza di non luogo a procedere, cass. 2 giugno 1998, n, 3227, RV. 210878). E fondato, invece, il motivo di ricorso concernente la mancanza di motivazione LLordinanza impugnata. Questa corte ha più volte affermato che sussiste il vizio di mancanza di motivazione ogni qual volta il giudice ometta di prenedre in esame le censure formulate dall'interessato od alle stesse non dia una risposta congrua ed esauriente in considerazione della importanza e della rilevanza delle medesime.
Nel caso di specie alle puntuali censure mosse dal ricorrente alla motivazione LLordinanza impugnata specialmente con le memorie depositate nell'udienza camerale, il tribunale di Catanzaro ha fornito una risposta del tutto inadeguata fondata sul presupposto che i collaboratori fossero, comunque, anche nella fattispecie sicuramente attendibili, senza alcun approfondimento dei rilievi - non manifestamene infondati - che sul punto aveva invece mossi il AT.
L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata entro tali limiti con rinvio per nuovo esame allo stesso tribunale. La cancelleria provvederà alle comunicazioni prescritte dall'art.23, legge 8 agosto 1995, n. 332.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Catanzaro.
Dispone che la cancelleria provveda alle comunicazioni di cui all'art. 23, legge 332/95. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2002