Sentenza 30 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2003, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSA C 61510 CAMPIONE CIVILE N. 61510 A REPUBBLICA ITALIANA I R A T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 2 5 7 v a U B I R LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T Dogetto I A S SEZIONE BUTARI I Tributaria N E R S E I וי T Magistrati:; 6 A Comp ata dağli 11 .mi igg. A M Dott. Al fio FINOCCHIARO Presidente R.G.N. 18145/9 Dott. Stefano MONACI - Consigliere Cron. 3082 Dett. Vittorio (lauco EBNER Rel Consigliere Rep+ Dott. Antonio MERONE Consigliere od.22/05/02 Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato An ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e diferde ope Legis;
ricorrente
contro
DRJUS GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICOC ΞΙ 33, presso lo studio dell'avvocato COSSC BRUNO, che 门 difende unitamente all'avvocatc BUSINELLO G. PACIO, giusta procura a margine;
- controricorrente2002 2272 avvez SO la sentenza n. 06/97 della Commissionç ributaria reţionale di TRIESTE, depositata il 31/10/97; udita la relazione della causa svcita nella pubblica udienza del 22/05/02 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito per il resistente, l'Avvocato COSSU, che ha chiesto il rige:to del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo US IO, proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado di Gorizia,impugnando it rigetto da parte dell'Ufficio delle Imposte Dirette di Gorizia della domanda di esenzione decennale dall'Ilor avanzata dal contribucnte ai sensi dell'art.8 L.614/1966. Il Giudice adito,con decisione n. 135/1/1992,rigettava il ricorso, ritenendo non sussistere il requisito della novità dell'impresa richiesto dalla norma agevolativa,trattandosi solo di trasformazione di una società di fatto Friulsegheria di US IO & C.) in ditta individuale e quindi di continuazione della medesima attività, pur con diversa ragione sociale. L'appello proposto dal US avverso la indicata decisione veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia con sentenza n.86/11/1997 depositata il 31.10.1997. I Giudici di appello ritenevano essersi in presenza di una nuova ditta.com sede in luogo diverso da quello in cui era precedentemente svolta l'attività e sulla base di una diversa organizzazione imprenditoriale. Ricorre per cassazione il Ministero delle Finanze con un unico mezzo di gravame. Si è costituito e resiste con controricorso il US. Motivi della decisione Con un unico motivo il ricorrente deduce violazione dell'art.8 della L.614/1966 ed assume che il requisito della novità dell'impresa non può ricavarsi dalla sola circostanza della esistenza di una nuova ditta la cui titolarità appartenga ad un soggetto diverso da quello precedente, ai fini J dell'esenzione dall'ilor rilevando invece soltanto "l'impianto di nuove aziende artigiane c industriali,autonome ed indipendenti da tutte le altre già esistenti nel settori e negli stessi territori”. Nella specie,la CTR non avrebbe considerato che il cambiamento di tipo sociale non ha determinato soluzione di continuità dell'entità ட்ட் organizzativa” e che pertanto doveva escludersi il requisito della novità dell'impresa e quindi la sussistenza del diritto all'esenzione dall'itor invocato dal contribuente. La censura è priva di fondamento. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, al fine di accertare la spettanza del beneficio dell'esenzione decennale dall'itor accordato - dall'art.8 della 1.614/1966( richiamato dall'art.30 DPR 601/1973)allc imprese artigiane ed industriali operanti nelle zone del centro nord riconosciute depresse il requisito della “novità” dell'impresa, richiesto - dal citato art.8 L. 14/1966, deve essere inteso in senso oggettivo,e cioè nel senso che deve trattarsi di una nuova struttura aziendale che apporti in tali zone nuovi ed effettivi elementi di sviluppo produttivo ed occupazionale(Cass.2530/2002;14620/2000;5058/1998;2837/1996). Orbene,nella specic il requisito della novità dell'organizzazione aziendale risulta essere sta o positivamente accertato dai Giudici di appello con valutazione di stretto merito,come tale insindacabile in questa sede,sulla base di elementi concreti e specifici,individuati anche nell'assunzione di altro personale e rell'acquisto di nuovi macchinari. Pertanto,non verte idosi,nella specie, in ipotesi di mero trasferimento del luogo di esercizi della precedente attività, sia pur sotto diversa veste giuridica nel qual caso sarebbe stato da escludere il requisito della novità - richiesto dalla legge sentt.citt. ed essendo stata al contrario, - concretamente ver ficata la sussistenza di elementi indicativi di un effettivo sviluppo produttivo ed occupazionale nella nuova sede dell'impresa facente capo al US,ne consegue che deve escludersi la configurabilità della dedotta violazione di legge. Alla stregua dei rilievi tutti che precedono il ricorso deve essere rigettato. Quanto alle spes del presente giudizio,si ravvisano giusti motivi per dichiararne la compensazione.
PQM
La Corte rigetta i ricorso e dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Roraa nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 Il Consigliere/este isore Presidents Just Caus IL CAN ловь 30 GEN. 2003 Anisa Grou Oggi E N IO Z 6 8 A 9 R 1 T / 5 IS 4 . / N 6 G 2 . E . R B .R . .P IA A L L D D R A L E A E . T B T D A EN I U S T IB S N 1 E E S 3 IA TR 1 I . A R N E T A