Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2011, n. 11464
CASS
Sentenza 25 febbraio 2011

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Massime1

Il reato di omessa denuncia di materie esplodenti è posto a tutela diretta dell'interesse dell'autorità di pubblica sicurezza ad essere informata della detenzione di sostanze che, in quanto esplosive o infiammabili, potrebbero essere pericolose per la vita o l'integrità fisica di una cerchia indeterminata di persone. (Nella specie la Corte vi ha ricondotto il fatto della omessa comunicazione alla P.S. della detenzione di un quantitativo di polveri da lancio della prima categoria in eccedenza rispetto a quanto consentito dalla licenza, rubricata invece dai giudici di merito sub art. 678 cod. pen.).

Commentario1

  • 1Violazione di sigilli, omissione di denuncia e indebiti crediti fiscali: condanna e continuazione (Giudice Arnaldo Merola)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2011, n. 11464
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11464
Data del deposito : 25 febbraio 2011

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