Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/01/2003, n. 261
CASS
Sentenza 10 gennaio 2003

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L'accertamento della giurisdizione è pregiudiziale rispetto a quello della competenza. Ne consegue che il giudice italiano, ancorché in ipotesi incompetente, può pronunciarsi sulla propria giurisdizione, per rilevarne il difetto o per dichiararne l'esistenza.

Nella disciplina anteriore alla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218, i criteri di collegamento stabiliti dall'(ora abrogato) art. 4 cod. proc. civ. ai fini della giurisdizione rispetto allo straniero valgono anche rispetto alle controversie in materia fallimentare. (Principio espresso con riguardo alla controversia, promossa dal commissario straordinario di una società italiana in amministrazione straordinaria nei confronti di società con sede in Svizzera, per conseguire la nullità per simulazione o l'inefficacia per frode ai creditori di atti di cessione stipulati dagli amministratori della società italiana in favore della convenuta).

La deduzione, come motivo di ricorso per cassazione, di una questione riguardante la giurisdizione non può farsi se non sotto il profilo delle norme che regolano tale presupposto del processo e non anche in relazione a vizi di motivazione sui punti di fatto dai quali esso dipende, giacché in materia di giurisdizione la Corte di cassazione è giudice del fatto e, come tale, può conoscere ed interpretare direttamente tutti gli atti del processo utili ad accertare l'esistenza del vizio denunciato.

Il vizio di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione "ex" art. 360, numero 5, cod. proc. civ. può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/01/2003, n. 261
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 261
Data del deposito : 10 gennaio 2003

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