Sentenza 10 gennaio 2003
Massime • 4
L'accertamento della giurisdizione è pregiudiziale rispetto a quello della competenza. Ne consegue che il giudice italiano, ancorché in ipotesi incompetente, può pronunciarsi sulla propria giurisdizione, per rilevarne il difetto o per dichiararne l'esistenza.
Nella disciplina anteriore alla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218, i criteri di collegamento stabiliti dall'(ora abrogato) art. 4 cod. proc. civ. ai fini della giurisdizione rispetto allo straniero valgono anche rispetto alle controversie in materia fallimentare. (Principio espresso con riguardo alla controversia, promossa dal commissario straordinario di una società italiana in amministrazione straordinaria nei confronti di società con sede in Svizzera, per conseguire la nullità per simulazione o l'inefficacia per frode ai creditori di atti di cessione stipulati dagli amministratori della società italiana in favore della convenuta).
La deduzione, come motivo di ricorso per cassazione, di una questione riguardante la giurisdizione non può farsi se non sotto il profilo delle norme che regolano tale presupposto del processo e non anche in relazione a vizi di motivazione sui punti di fatto dai quali esso dipende, giacché in materia di giurisdizione la Corte di cassazione è giudice del fatto e, come tale, può conoscere ed interpretare direttamente tutti gli atti del processo utili ad accertare l'esistenza del vizio denunciato.
Il vizio di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione "ex" art. 360, numero 5, cod. proc. civ. può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/01/2003, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Primo Presidente ff. -
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente di Sezione -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MADANE S.A., in persona dell'amministratore unico, con sede in Lugano (CH) ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Ferdinando Galiani n. 68, presso il prof. avv. Pietro Selicato, che la rappresenta e difende con il prof. avv. Sante M. Cesqui del Foro di Milano, in forza di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DITTA F.LLI LOMBARDI S.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario, elettivamente domiciliata in Roma, Via Bocca di Leone n. 78, presso l'avv. Paolo Berruti, che la rappresenta con l'avv. Giulio Macrì del Foro di Milano in virtù di procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 700/00 del 24 marzo 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 luglio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marziale;
Udito, per la ricorrente, il prof. avv. Selicato;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1 - Con atto notificato nei giorni 16, 17, 21 e 23 marzo 1995, la società Ditta F.lli RD s.p.a. (d'ora innanzi, Società RD), in amministrazione straordinaria dal 23 gennaio 1992 dopo essere stata dichiarata fallita, dal Tribunale di Brescia il 18 giugno 199 1, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, le signore AR EL, AN OL e IM RD, nonché le società s.r.l. UR, s.r.l. IT 91 (già LU AY) e la società DA s.a., con sede in Svizzera, esponendo:
- che le signore EL, OL e RD nel periodo in cui avevano ricoperto (dal 1986 alla data della dichiarazione di fallimento) la carica di amministratore della Società RD si erano rese responsabili della distrazione, a vantaggio proprio e di terzi, di beni e di somme di denaro di rilevante entità;
- che, per tale motivo, era stato aperto nei loro confronti un procedimento penale innanzi al Tribunale di Brescia per i reati di bancarotta fraudolenta aggravata e di falsità in comunicazioni sociali, nel quale essa ricorrente si era costituita parte civile con atto del 24 novembre 1994, al fine di ottenere il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 c. pen.;
- che, nel corso del 1990, la EL risultava aver ceduto le proprie azioni, rappresentative del 25% del capitale della s.p.a. Immobiliare Pegaso 54, alla s.r.l. UR, che li aveva a sua volta ceduti alla società DA s.a.;
- che, nello stesso periodo, anche la RD e la OL risultavano aver ceduto, rispettivamente alla UR s.r.l. e alla s.r.l. LU AY (successivamente IT 91 s.r.l.) le proprie partecipazioni azionarie (di analoga consistenza) al capitale della Pegaso Immobiliare 54;
- che la UR risultava aver ceduto alla s.a. DA anche le azioni ricevute dalla RD;
- che tali atti erano solo apparenti e, se realmente voluti, sarebbero stati preordinati al fine di pregiudicare le ragioni dei creditori.
Tanto premesso, la società attrice chiedeva che sia le cessioni poste in essere dalle amministratrici che quella compiuta dalla società UR in favore della DA fossero dichiarate nulle per simulazione assoluta o, quanto meno, inefficaci perché in frode ai creditori.
La società IT 91 rimaneva contumace.
1.1 - La società DA eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 4 c.p.c. e, unitamente agli altri convenuti, l'incompetenza del tribunale di Milano, sul rilievo che funzionalmente competente era il Tribunale di Brescia, che aveva accertato lo stato d'insolvenza, nonché il difetto di legittimazione dell'attrice, essendo la sua qualità di creditore oggetto di accertamento in un separato giudizio.
Il Tribunale, con sentenza del 29 maggio 1997 - premesso che la giurisdizione doveva essere accertata sulla base dei criteri dettati dall'art. 4 c.p.c., da ritenersi applicabile, anche se abrogato dall'art. 73, legge 31 maggio 1995, n. 218, in considerazione di quanto disposto dall'art. 72, primo comma, della stessa legge - dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano, dopo aver rilevato la propria incompetenza funzionale a pronunciarsi sulle domande proposte, osservando:
- che competente doveva essere riconosciuto il Tribunale di Brescia, che aveva dichiarato il fallimento della società RD, successivamente assoggettata ad amministrazione straordinaria;
- che, conseguentemente, non era possibile individuare, in quella sede, nessuno dei criteri di collegamento stabiliti dal citato art. 4, c.p.c., neppure quello contemplato dal n. 3 di detta disposizione,
in quanto l'accertata incompetenza escludeva che potesse essere ritenuto sussistente, tra le varie domande proposte, quel rapporto di "connessione", considerato dalla legge necessario ai fini del riconoscimento della giurisdizione del giudice italiano. 1.2 - La sentenza era riformata dalla Corte d'appello di Milano, sul rilievo che la domanda avanzata nei confronti della s.a. DA era certamente "connessa" alle altre proposte dalla società RD e che l'eccepita incompetenza (territoriale) del Tribunale adito non valeva ad escludere la rilevanza di tale situazione ai fini del riconoscimento della giurisdizione del giudice italiano, attesa la pregiudizialità dell'accertamento di tale presupposto processuale rispetto a quello della competenza.
1.3 - La società DA chiede la cassazione di tale sentenza con due motivi di ricorso illustrati con memoria. La società intimata resiste.
Motivi della decisione
2 - Con i due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente perché strettamente connessi, la ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4, 5 e 37, secondo comma, c.p.c. in relazione all'art. 73, legge 31 maggio 1995, n. 218, nonché vizio di motivazione - censura la sentenza impugnata per aver dichiarato la giurisdizione del giudice italiano in ordine alle domande proposte dalla società RD in amministrazione straordinaria nei confronti della s.a. DA con motivazione contraddittoria e senza considerare:
- a) che la questione di giurisdizione non può essere e non è mai avulsa e del tutto indipendente dalle altre questioni inerenti alla trattazione del processo e, in particolare, da quella sulla competenza;
b) che, in detta ipotesi, il giudice che si riconosca incompetente non può pronunciarsi sulla propria giurisdizione;
c) che il criterio di collegamento fondato sulla "connessione", contemplato dal previgente art. 4, n. 3, c.p.c., ritenuto applicabile dalla Corte territoriale in considerazione di quanto disposto dall'art. 72, primo comma, legge 31 maggio 1995, n. 218, non può essere invocato rispetto alle domande che, come quelle revocatorie e di simulazione, siano dirette alla ricostituzione del patrimonio dell'impresa assoggettata a fallimento o (come quella di amministrazione straordinaria) ad altra procedura concorsuale di tipo liquidativo, trattandosi di domande dirette a consentire l'assoggettamento del bene all'esecuzione concorsuale e, come tali, caratterizzate da una finalità sostanzialmente esecutiva.
3 - La motivazione dovrebbe essere ritenuta contraddittoria - e, quindi viziata ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. - sotto un duplice profilo. E, precisamente, perché la Corte: affermando la sussistenza del criterio di collegamento tra la domanda avanzata nei confronti della s.a. DA e le altre domande proposte verso gli altri convenuti, non si sarebbe avveduta che nessuna domanda poteva ritenersi proposta, al momento della pronuncia, innanzi al giudice italiano, non avendo, in tale momento, la società attrice ancora provveduto alla riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Brescia dichiarato funzionalmente competente;
affermando che il riconoscimento della giurisdizione del giudice italiano in ordine a tutte le domande proposte rispondeva all'esigenza di evitare la separazione di cause tra loro inscindibili, non si sarebbe avveduta che tale inconveniente non era evitato dalla decisione adottata, trattandosi di pronuncia che consentiva all'attrice "di coltivare la questione di giurisdizione avanti ad un giudice da essa prescelto ancorché ... privo di alcuna competenza a decidere delle domande proposte contro parti diverse e della cui connessione, in quanto incompetente, era ... non legittimato a pronunciarsi". 3.1 - La censura, in tali termini prospettata, è palesemente ammissibile, essendo evidente che la asserita contraddittorietà della motivazione non attiene al giudizio in fatto, ma a quello in diritto ed è quindi estranea all'ambito di applicazione del citato art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass. 11 aprile 2000, n. 4593; 20 febbraio 1999, n. 1430; 10 gennaio 1995, n. 228). Il che dispensa dall'osservare che, comunque, la deduzione, come motivo di ricorso per cassazione, di una questione riguardante la giurisdizione non può farsi se non sotto il profilo della violazione delle norme che regolano tale presupposto del processo e non anche in relazione a vizi di motivazione sui punti di fatto dai quali esso dipende, dal momento che in materia di giurisdizione questa Corte è giudice del fatto e, come tale, può conoscere ed interpretare tutti gli atti del processo utili ad accertare l'esistenza del vizio denunziato (Cass., sez. un., 21 gennaio 2002, n. 638; 19 novembre 2001, n. 14541).
4 - La doglianza puntualizzata alla lettera c) del precedente p. 2, che riproduce quella formulata con il secondo motivo di ricorso, è manifestamente infondata.
Non vi è dubbio che la questione di giurisdizione debba essere risolta nel presente giudizio alla stregua dei criteri stabiliti dall'art4, c.p.c., dal momento che esso è stato instaurato prima del 1^ settembre 1995, data dell'entrata in vigore dell'art. 73, legge maggio 1995, n. 218 che ha abrogato detta disposizione (art. 72, primo comma, legge 218/95, cit.).
Orbene, nella vigenza del citato art. 4 c.p.c., questa Corte ha affermato, in ripetute occasioni, che i criteri di collegamento stabiliti dal citato art. 4 valevano anche rispetto alle controversie in materia fallimentare (Cass. 23 febbraio 1990, n. 1396; Cass., sez. un., 19 dicembre 1990, n. 12031; 14 febbraio 1995, n. 1572). E da tale orientamento, che può dirsi consolidato, non vi è motivo di discostarsi, tanto più che sia il giudizio relativo all'accertamento della simulazione che quello avente ad oggetto l'accertamento dei presupposti della revocatoria, hanno un'innegabile natura cognitoria e, contrariamente a quel che mostra di ritenere la ricorrente, non possono essere assimilati a quelli di natura esecutiva.
5 - Non meno infondato è l'altro rilievo, il cui contenuto è specificato alle lettere a) e b) dello stesso paragrafo 2. Esso muove dal convincimento che la giurisdizione, determinando in quali casi e a quali condizioni compete al singolo il potere di provocare l'esercizio delle giurisdizione rilevi (non quale "presupposto", ma) quale "condizione" dell'azione e si configuri, pertanto, quale questione "di merito" che, in quanto tale, potrebbe essere affrontata (e risolta) dal giudice solo dopo la verifica della sussistenza dei "presupposti processuali" e, quindi, anche della propria competenza. Di qui l'errore, in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale per aver affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, pur essendo incompetente a pronunciarsi sulle domande proposte.
Ma è agevole replicare che la giurisdizione, non diversamente dalla competenza, condizione la valida instaurazione del processo e che non vi è quindi motivo di ritenere che l'accertamento di tale requisito debba essere posposto a quello della competenza e che, conseguentemente, il giudice italiano, se incompetente, non possa pronunciarsi sulla propria giurisdizione, per rilevarne il difetto ovvero, come nella specie è avvenuto, per dichiarate l'esistenza. Come del resto questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, precisando che l'accertamento della giurisdizione si presenta come pregiudiziale rispetto a quello della competenza (Cass., sez. un., 9 aprile 1994, n. 3328; Cass. 28 ottobre 1985, n. 5291; 18 luglio 1980, n. 4692).
6 - Il ricorso deve essere quindi rigettato, dichiarando la giurisdizione del giudice italiano. Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice italiano.
Condanna la ricorrente alle spese in Euro 115,00, liquidando gli onorari in "euro" 2.500,00 (duemilacinquecento/00). Così deciso in Roma, il 4 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2003